Il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso

Consiglio di Stato, Sezione sesta, Sentenza 19 dicembre 2019, n. 8593

La massima estrapolata:

Nel processo amministrativo, in assenze di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso.

Sentenza 19 dicembre 2019, n. 8593

Data udienza 7 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6139 del 2015, proposto da
Be. Fl. ed altri, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante p.t. della Società Il Si. d’A. s.a.s., rappresentati e difesi dagli avvocati Pa. Ki. Ma. e An. Di Ma., con domicilio eletto presso lo studio Fe. De Lo. in Roma, via (…);
contro
En. Pi., rappresentato e difeso dall’avvocato Al. Li., con domicilio eletto presso lo studio Al. Pl. in Roma, via (…);
nei confronti
Comune di Vico Equense, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Er. Fu., con domicilio eletto presso lo studio Do. Fu. in Roma, viale (…);
Ministero per i Beni e Le Attività Culturali, Soprintendenza Beni Archit. e Paes. e Patrim. Stor. art. e Etno. Napoli e Prov., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sez. VII, n. 423/2015, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: En. Pi., Comune di Vico Equense, Ministero per i Beni e Le Attività Culturali e Soprintendenza Beni Archit. e Paes. e Patrim. Stor. art. e Etno. Napoli e Prov.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 novembre 2019 il Cons. Francesco Mele e uditi, per le parti, gli avvocati:Ma. per delega dell’avv. Ki., Al. Li., Al. Er. per delega dell’avv. Fu. e Da. Di Gi. dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con sentenza n. 423/2015 del 22 gennaio 2015 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sezione Settima accoglieva il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto dal signor En. Pi., inteso ad ottenere l’annullamento dei seguenti atti: 1) decreto del Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Vico Equense n. 126 del 28-6-2011, con il quale si è determinato di concedere ai sigg.ri Ar. De Ro. ed altri l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria nell’ambito del procedimento per il rilascio della concessione in sanatoria relativamente alla struttura turistico-ristorativa denominata “O Sa.”; 2) nota della Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E. per Napoli e Provincia, prot. n. 10209 del 12-5-2011, con la quale è stato espresso parere favorevole al rilascio del condono; 3) parere espresso dalla Commissione Edilizia Integrata presso il Comune di Vico Equense reso nella seduta dell’1-4-2011; 4) permesso di costruire in sanatoria n. 3/2014 del 28-1-2014, rilasciato dal Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Vico Equense ai sigg.ri Fa. De Ro. ed altri, quale socio accomandatario della società “Il Si. d’A. di Ar. De Ro. s.a.s.”.
Il Tribunale Amministrativo, pertanto, annullava i provvedimenti impugnati.
Avverso la prefata sentenza i signori Be. Fl. ed altri, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della Società Il Si. d’A. s.a.s., hanno proposto appello, deducendone l’erroneità e chiedendone l’integrale riforma, con il conseguente rigetto del ricorso di primo grado.
A sostegno del gravame hanno dedotto i seguenti motivi: 1) Error in iudicando – violazione delle norme del c.p.a. in tema di conoscenza degli atti amministrativi e tempestività della loro impugnazione-travisamento dei fatti; 2) Error in iudicando – omissione di decisione su questioni preliminari; 3) Error in iudicando – travisamento dei fatti-erroneità ; 4) Error in iudicando – travisamento dei fatti.
Essi hanno, altresì, evidenziato la necessità di una CTU ovvero di una verificazione, volta ad esaminare i dati tecnici sui quali si era fondata l’appellata sentenza.
Si sono costituiti in giudizio il signor En. Pi., il Comune di Vico Equense e il Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali.
Il signor En. Pi. ha instato per il rigetto dell’appello, mentre il Comune di Vico Equense ne ha chiesto l’accoglimento.
La Sezione, con ordinanza collegiale n. 3188/2016 del 18-7-2016, ha disposto verificazione tecnica, affidando l’incarico al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale dell’Università degli Studi di Napoli, con facoltà di delega.
In data 8-8-2019 il verificatore, prof. Ing. Fr. Po., ha depositato la relazione finale dell’accertamento tecnico richiesto, in uno ad allegata documentazione.
In corso di giudizio le parti hanno depositato memorie illustrative e di replica, nonché documentazione.
Con memoria depositata il 31-10-2019 gli appellanti hanno chiesto la declaratoria di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.
La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione all’udienza del 7 novembre 2019.

DIRITTO

In diritto rileva la Sezione che l’appello è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e consegue, pertanto, la relativa declaratoria.
Con memoria depositata il 31-10-2019 parte appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio di appello.
In particolare, si legge nel prefato atto quanto segue: ” […] Nelle more del giudizio, tuttavia, gli interessati, anche in previsione di una più ampia riqualificazione del contesto, hanno predisposto progetto di ripristino dello stato dei luoghi inoltrandolo poi al Comune di Vico Equense con S.c.i.a. prot. n. 0035140 del 21-10-2019, depositata agli atti del presente giudizio il 30 ottobre 2019. Tale evenienza, implicando peraltro acquiescenza rispetto ai provvedimenti demolitori adottati in esito alla sentenza di primo grado e denotando il venir meno della volontà di conservare il manufatto oggetto dell’istanza ex l. 47/85, palesa il venir meno di qualsivoglia interesse dei ricorrenti in ordine alla invocata riforma della sentenza di primo grado. Per tali ragioni i sottoscritti Avvocati espressamente dichiarano essere sopravvenuta una ipotesi di difetto di interesse all’impugnativa ed instano per la conseguente declaratoria di improcedibilità del gravame. Non di meno, alla luce della oltremodo complessa istruttoria espletata e di aspetti del contendere di elevata opinabilità, si chiede che l’Ecc.mo Consiglio voglia disporre la integrale compensazione delle spese di lite.”.
Dai contenuti del richiamato atto emerge chiaramente che parte appellante manifesta una carenza di interesse alla decisione dell’appello. Esprimendo, invero, la volontà di ripristinare lo stato dei luoghi procedendo alla eliminazione del manufatto, essa si mostra acquiescente alla disposta demolizione e, di conseguenza, non intende conservare la costruzione oggetto del rilasciato condono edilizio (sulla cui verifica di legittimità si incentra la presente controversia).
Deve, poi, essere evidenziato che, nel caso in cui vi sia una espressa dichiarazione dell’interessato di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ne discende comunque l’improcedibilità dello stesso, non potendo in tal caso il giudice, in omaggio al principio dispositivo, decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, imponendosi in sostanza una declaratoria in conformità (cfr. Cons. Stato, IV, 12-9-2016, n. 3848).
Viene, infatti, affermato che nel processo amministrativo, in assenze di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso (cfr. TAR Lazio, 27-2-2017, n. 2905; II, 22-6-2017, n. 7297).
Nella vicenda in esame la espressa dichiarazione di parte appellante di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione impone, sulla base dei principi sopra enunciati, la declaratoria di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto alle spese di verificazione, il Collegio ritiene che le stesse possano essere liquidate, in favore del verificatore prof.ing. Fr. Po., nella somma di complessivi euro 6500 (seimila e cinquecento), oltre accessori di legge (ivi incluso l’anticipo già liquidato nell’importo di euro 2500).
Tanto in considerazione del valore della controversia, dell’attività espletata e del grado di complessità degli accertamenti svolti.
Le spese di verificazione vanno poste a definitivo carico degli appellanti, avuto riguardo agli esiti complessivi della verificazione, la quale ha acclarato che l’ex ristorante, a seguito dell’incendio, non presentava più alcun requisito di funzionalità restando la struttura priva di qualsivoglia carattere di opera ultimata nonché la circostanza che le opere di ricostruzione poste in essere nel 2000 avevano portato ad un organismo del tutto nuovo che non comprende all’interno alcun manufatto scampato all’incendio.
Peraltro, la peculiarità della controversia, la specificità e la complessità delle questioni agitate in ricorso e l’esito della lite rendono equa una pronuncia di integrale compensazione tra le parti delle residue spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna gli appellanti al pagamento, in favore del prof.ing. Fr. Po., delle spese di verificazione, che si liquidano in complessivi euro 6.500 (seimila e cinquecento), oltre accessori di legge.
Compensa per il resto, integralmente tra le parti costituite, le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Francesco Mele – Consigliere, Estensore
Oreste Mario Caputo – Consigliere
Dario Simeoli – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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