La regolarità degli avvisi di convocazione

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 18 novembre 2019, n. 29878.

La massima estrapolata:

È compito dell’assemblea, e quindi del suo presidente, controllare la regolarità degli avvisi di convocazione e darne conto tramite verbalizzazione, sulla base dell’elenco degli “aventi diritto” a partecipare alla riunione. Quindi, deve essere esclusa la responsabilità professionale dell’amministratore, nel caso in cui la delibera emessa dall’assemblea dei condòmini sia, in seguito, dichiarata invalidata, a norma dell’articolo 1137 del Codice civile, proprio a causa di un’irregolare convocazione di uno dei partecipanti al condominio. In sostanza, anche se l’amministratore ha sbagliato a fare una convocazione e quindi l’assemblea è dichiarata nulla, la colpa è del presidente che la ha dichiarata valida mente aperta.

Sentenza 18 novembre 2019, n. 29878

Data udienza 3 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 24966-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO DI (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3314/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 17/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, il quale ha concluso per l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso e l’assorbimento del terzo motivo;
uditi gli Avvocati (OMISSIS), anche per delega dell’Avvocato Savona.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) propone ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 3314/2014 della Corte d’appello di Milano, pubblicata il 17 settembre 2014.
Resiste con controricorso il Condominio di (OMISSIS).
Con citazione del 23 luglio 2008 il Condominio di (OMISSIS) convenne l’amministratore (OMISSIS) perche’ venisse dichiarata la responsabilita’ dello stesso a titolo di inadempimento contrattuale, con condanna al risarcimento dei danni pari ad Euro 3.651,33. Tale somma corrispondeva all’importo intimato a titolo di rimborso spese processuali dal condomino (OMISSIS), il quale aveva vittoriosamente impugnato la Delib. assembleare 28 febbraio 2007 per errata convocazione. La domanda di responsabilita’ contrattuale venne accolta dal Tribunale di Milano con sentenza del 15 settembre 2010. (OMISSIS) propose gravame, respinto dalla Corte d’appello di Milano con sentenza del 17 settembre 2014. L’appellante sostenne che l’articolo 1136 c.c. pone a carico dell’assemblea, e quindi dei condomini, l’obbligo di verificare l’avvenuta regolare convocazione di tutti gli aventi diritto; l’amministratore (OMISSIS) dedusse altresi’ che la convocazione del condomino (OMISSIS) era stata eseguita a mezzo posta ordinaria, e non tramite raccomandata, perche’ cosi’ richiesto dallo stesso condomino destinatario. La Corte di Milano espose che l’obbligo di procedere alla rituale convocazione dei condomini spetta per legge, piuttosto, all’amministratore, in adempimento del mandato ricevuto. I giudici di secondo grado affermarono, inoltre, che l’allegazione secondo cui era stato lo stesso condomino (OMISSIS) a richiedere l’inoltro delle convocazioni a mezzo posta ordinaria era assorbita dal giudicato disceso sulla pronuncia di annullamento della Delib. assembleare, trattandosi, peraltro, di accordo non opponibile ai terzi. Circa la eccepita concorrente condotta colposa del Condominio di (OMISSIS), anche tale rilievo veniva reputato nella sentenza impugnata precluso dal giudicato dell’annullamento della Delib., con condanna alle spese del Condominio.
Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. Il primo motivo di ricorso di (OMISSIS) denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1136 c.c., comma 6, (pagina 19 e ss.). Il ricorrente censura la sentenza della Corte d’appello, per non aver considerato che l’obbligo imposto in capo all’amministratore di procedere alla convocazione di tutti i condomini non esime l’assemblea dall’obbligo ad essa imposto di verificare la regolarita’ delle medesime convocazioni.
Il secondo motivo di ricorso di (OMISSIS) deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c., non avendo considerato la Corte di Milano che la sentenza del giudizio intercorso tra il condomino (OMISSIS) ed il Condominio di (OMISSIS) non potesse valere come giudicato nei confronti del ricorrente.
Il terzo motivo di ricorso allega la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1372 c.c. in ordine alla valenza come accordo inter partes inopponibile al Condominio della richiesta del condomino (OMISSIS) di inoltro delle convocazioni a mezzo posta ordinaria.
Di seguito, il ricorrente ripropone le proprie deduzioni difensive, rimaste assorbite nella decisione d’appello, e richiama le domande di restituzione da avanzare in conseguenza della invocata cassazione della sentenza impugnata.
1.1. I tre motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e si rivelano fondati nei limiti di seguito enunciati.
A proposito, in particolare, del secondo motivo, deve considerarsi che la sentenza di annullamento di una deliberazione dell’assemblea di condominio riveste efficacia di giudicato quanto alla causa di invalidita’ accertata (nella specie, l’omessa convocazione del condomino (OMISSIS) all’assemblea del 28 febbraio 2007) nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato personalmente al giudizio di impugnativa promosso da uno o da alcuni di loro, cio’ desumendosi dalla regola di obbligatorieta’ delle delibere per tutti i partecipanti posta dall’articolo 1137 c.c., comma 1, che fa escludere che la Delib. annullata giudizialmente debba intendersi rimossa per il solo impugnante e rimanga invece vincolante per gli altri comproprietari (arg. da Cass. Sez. 1, 02/05/2007, n. 10139; Cass. Sez. 2, 25/11/1991, n. 12633). E’ dunque evidente che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte d’appello di Milano, la sentenza di accertamento della invalidita’ di una deliberazione assembleare non rivesta alcuna efficacia sostanziale di giudicato, ai sensi dell’articolo 2909 c.c., nel giudizio, quale quello in esame, in cui sia dedotta la responsabilita’ contrattuale dell’amministratore di condominio per la causazione di quella invalidita’, attesa l’ontologica differenza sia delle parti sia delle “causae petendi”.
L’azione promossa dal Condominio di (OMISSIS), contro l’amministratore (OMISSIS) era diretta a far valere la responsabilita’ dello stesso per l’omessa convocazione ex articolo 66 disp. att. c.c. del condomino (OMISSIS) all’assemblea del 28 febbraio 2007. Si tratta, percio’, di azione di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale rispetto all’obbligo dell’amministratore di eseguire il mandato conferitogli con la diligenza imposta dall’articolo 1710 c.c. e dall’articolo 1176 c.c. La Corte d’appello ha considerato l’amministratore (OMISSIS) tenuto a risarcire al Condominio i danni consistenti nelle spese giudiziali corrisposte al condomino (OMISSIS), in quanto conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento all’obbligo di regolare convocazione dell’assemblea degli aventi diritto a partecipare all’assemblea. La Corte di Milano ha pero’ erroneamente considerato “assorbita” dal giudicato di annullamento della Delib. l’allegazione dell’amministratore che il condomino (OMISSIS) era stato convocato con posta ordinaria per sua specifica richiesta in tal senso (nella vigenza, peraltro, della formulazione dell’articolo 66 disp. att. c.c. antecedente alla modifica intervenuta con la L. n. 220 del 2012, che non prescriveva alcuna formalita’ per la convocazione dei condomini all’assemblea): l’amministratore aveva compiuto tale allegazione non certo per rimettere in discussione la validita’ della deliberazione assembleare del 28 febbraio 2007, ma quale elemento di valutazione della propria condotta di mandatario e di giustificazione dell’eventuale inadempimento addotto, onde stabilire se egli fosse davvero venuto meno alle sue obbligazioni nei confronti del Condominio (arg. da Cass. Sez. 2, 18/05/2009, n. 11419).
Ha parimenti errato la Corte d’appello di Milano nell’affermare che il giudicato conseguito sulla invalidita’ della Delib. assembleare 28 febbraio 2007 precludesse l’accertamento di un concorso di colpa del Condominio di (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 1227 c.c., comma 1, atteso che, per quanto sopra enunciato, la sentenza di annullamento della deliberazione dell’assemblea non puo’ certo rivestire efficacia di giudicato sulla responsabilita’ esclusiva dell’amministratore verso i condomini e sulla esclusione dell’apporto causale del Condominio danneggiato. A tal fine, ribaltando altresi’ quanto affermato nella sentenza impugnata a proposito dell’assenza di specifici obblighi “a carico dei condomini e/o dell’assemblea”, deve considerarsi come, se e’ l’amministratore, di regola, a dover procedere alla convocazione dell’assemblea (articolo 66 disp. att. c.c.), l’articolo 1136 c.c., comma 6, nella formulazione qui applicabile ratione temporis, prescrive che “l’assemblea non puo’ deliberare, se non consta che tutti i condomini (gli aventi diritto’, dopo la riformulazione intervenuta con la L. n. 220 del 2012) sono stati invitati alla riunione (sono stati regolarmente convocati)”, integrando la preventiva convocazione un requisito essenziale per la validita’ di qualsiasi deliberazione (arg. da Cass. Sez. 2, 22/02/1995, n. 1980; Cass. Sez. 2, 16/07/1981, n. 4648).
E’ percio’ compito dell’assemblea, e per essa del suo presidente, controllare la regolarita’ degli avvisi di convocazione e darne conto tramite verbalizzazione, sulla base dell’elenco degli aventi diritto a partecipare alla riunione eventualmente compilato dall’amministratore (elenco che puo’ essere a sua volta allegato al verbale o inserito tra i documenti conservati nell’apposito registro), trattandosi di una delle prescrizioni di forma richieste dal procedimento collegiale (avviso di convocazione, ordine del giorno, costituzione, discussione, votazione, ecc.), la cui inosservanza importa l’annullabilita’ della Delib., in quanto non presa in conformita’ alla legge (arg. da Cass. Sez. 2, 22/05/1999, n. 5014; Cass. Sez. 1, 30/10/1970, n. 2263).
III. Il ricorso deve pertanto essere accolto per quanto indicato in motivazione. La sentenza impugnata viene cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano, la quale terra’ conto dei rilievi svolti e si uniformera’ agli enunciati principi, provvedendo anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.

 

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