Dichiarazione di domicilio ex art. 161 c.p.p.

Corte di Cassazione, sezione penale, Sentenza 24 ottobre 2019, n. 43528.

Massima estrapolata:

Il generico riferimento ad un sito (quale il campo nomadi) indicato al fine della dichiarazione di domicilio ex art. 161, c.p.p., non può fare individuare, con una qualche affidabilità, il preciso recapito stabilmente esistente dove potere rintracciare, in quel luogo più ampio, l’indagato o altra persona abilitata a ricevere l’atto, ciò che giustifica pertanto la notifica al difensore di fiducia nelle forme dell’art. 161, comma 4, c.p.p.

Sentenza 24 ottobre 2019, n. 43528

Data udienza 8 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefani – Presidente

Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere

Dott. LIUNI Teresa – Consigliere

Dott. BINENTI Roberto – rel. Consigliere

Dott. MINCHELLA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 02/04/2019 del Tribunale di Roma;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Roberto Binenti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Spinaci Sante, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Roma, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava l’istanza nell’interesse di (OMISSIS) proposta ai sensi dell’articolo 670 c.p.p., al fine di ottenere la dichiarazione di non esecutivita’ della sentenza di condanna emessa il 9 ottobre 2000 dal Tribunale per i minorenni di Firenze.
2. A ragione, rilevava che, essendo risultata impossibile la notifica dell’estratto contumaciale della predetta sentenza nel domicilio dichiarato presso il “Campo nomadi di (OMISSIS)”, si era proceduto validamente a mezzo di consegna al difensore ai sensi dell’articolo 161 c.p.p., comma 4, mentre non avrebbe dovuto dichiararsi l’irreperibilita’ in ragione della dichiarazione di domicilio, cosi’ risultando irrilevanti le obiezioni sulla validita’ dell’iter ex articolo 159 c.p.p..
3. Propone ricorso per cassazione (OMISSIS) tramite il proprio difensore, svolgendo doglianze affidate a due motivi.
3.1. Il primo motivo, lamentando violazione di legge e vizio della motivazione, rappresenta che, come comprovato dall’allegata relata di notifica dell’estratto contumaciale della sentenza, si era proceduto ai sensi dell’articolo 159 c.p.p. a fronte di un decreto di irreperibilita’ emesso nella precedente fase e ormai divenuto inefficace. Pertanto, non avrebbero potuto essere considerate irrilevanti le obiezioni mosse relative all’assenza dei presupposti per l’emissione del suddetto decreto e della conseguente notifica mediante consegna al difensore dell’estratto contumaciale. Del resto, poiche’ non era intervenuto prima il tentativo di accesso presso il domicilio dichiarato dalla ricorrente nel corso delle indagini preliminari, la procedura come sopra seguita neppure avrebbe potuto ritenersi valida a norma dell’articolo 161 c.p.p., comma 4.
3.2. Il secondo motivo denuncia vizio della motivazione, non essendo stati considerati nel provvedimento impugnato gli ulteriori rilievi esposti nell’istanza, che avevano rappresentato come la notifica dell’estratto contumaciale fosse stata irritualmente operata nei riguardi dell’Avv. (OMISSIS), il quale, presenziando d’ufficio alla sola udienza preliminare, non era stato nominato ex articolo 97 c.p.p., comma 3; sicche’ la notifica di cui trattasi avrebbe dovuto effettuarsi presso l’Avv. (OMISSIS), nominato difensore di ufficio con il decreto di irreperibilita’.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va accolto nei termini e per le ragioni di seguito illustrate.
2. Il provvedimento impugnato descrive la regolarita’ della notifica dell’estratto contumaciale in quanto avvenuta mediante consegna al difensore ai sensi dell’articolo 161 c.p.p., comma 4, in ragione dell’impossibilita’ della notifica presso il domicilio prima dichiarato. Cio’ che si coglie dal contenuto della motivazione – e rimane incontroverso – e’ che (OMISSIS), chiamata a dichiarare il domicilio in data 24 febbraio 1997 davanti alla Polizia Giudiziaria, si limito’ a menzionare il “Campo nomadi di (OMISSIS)”. In tal modo non si ebbe l’indicazione di un domicilio idoneo a consentire le notifiche. Infatti, il generico riferimento a detto sito non poteva fare individuare, con una qualche affidabilita’, il preciso recapito stabilmente esistente dove potere rintracciare, in quel luogo piu’ ampio, l’indagata o altra persona abilitata a ricevere per lei l’atto. A cio’ dunque puo’ ricollegarsi l’esito definitivamente infruttuoso – stante la non reperibilita’ confermata dalle ulteriori ricerche – al quale fa riferimento il provvedimento. A fronte di tali condizioni, concernenti gia’ l’iniziale inidoneita’ dell’indicazione del domicilio, si registrava poi l’assenza di ogni dichiarazione sopravvenuta in ordine a un attuale preciso recapito dove effettuare le notifiche. Sicche’, nel caso di specie nel prosieguo non poteva che operare ai fini delle altre notifiche, sino a quella dell’estratto contumaciale, la regola della consegna al difensore di cui all’articolo 161 c.p.p., commi 1 e 4, senza richiedersi ulteriori accessi in un luogo risultato di per se’ definitivamente inidoneo ai fini della dichiarazione del domicilio. E la procedura seguita risulta conforme proprio alle previsioni di cui al suddetto articolo 161 c.p.p., rimanendo comunque irrilevanti in quanto prive di effetti pregiudizievoli le diverse citazioni dell’articolo 159 c.p.p., le (non necessarie) ulteriori ricerche e la formazione del decreto di irreperibilita’.
Pertanto, risultano infondate le doglianze rappresentate nel primo motivo.
3. Va invece accolto il secondo motivo, non avendo la motivazione del provvedimento risposto agli altri rilievi rappresentati nell’istanza, che avevano contestato la regolarita’ della medesima notifica sotto il diverso profilo che il difensore, al quale era stato consegnato l’atto, non risultava quello ritualmente nominato di ufficio e come tale abilitato a ricevere la notifica per l’imputata.
La risposta a tale censura, avente decisiva rilevanza ai fini dell’accertamento della validita’ e produttivita’ degli effetti della notifica di cui trattasi, va fornita individuando, alla stregua del completo esame degli atti processuali, il difensore nominato di ufficio a norma dell’articolo 97 c.p.p., commi 1 e 3, che ha effettivamente assunto la titolarita’ della difesa nel prosieguo del procedimento e che, pertanto anche in caso di sostituzione ex articolo 97 c.p.p., comma 4, doveva rimanere il destinatario della notifica operata ai sensi dell’articolo 161 c.p.p., comma 4, (Sez. 5, n. 5620 del 24/11/2014, dep. 2015, Rv. 262666).
4. L’accoglimento di tale secondo motivo comporta l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame – relativamente alla questione della regolarita’ della notifica ai sensi dell’articolo 161 c.p.p., comma 4, – considerando quanto e’ stato rappresentato nel precedente punto 3.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *