Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Ordinanza 19 agosto 2019, n. 21469.
Massima estrapolata:
Posto che risulta incompatibile una sopravvenuta situazione di necessità di ampliamento del livello occupazionale con le ragioni che hanno legittimato l’avvio della procedura di mobilità e che hanno giustificano la contrazione del livello occupazionale con l’estromissione dei lavoratori eccedenti, l’impresa cessionaria dei beni aziendali dell’impresa cedente che ha proceduto ai licenziamenti può, in linea di massima, fruire dei benefici contributivi previsti dell’art. 8, comma 4, legge n. 223/1991, purché non appartenga al novero delle imprese tenute a riassumere ai sensi della legge n. 264 del 1949 (art. 15) non essendo la “medesima azienda” che ha proceduto ai licenziamenti.
Ordinanza 19 agosto 2019, n. 21469
Data udienza 30 aprile 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere
Dott. GHINOY Paola – Consigliere
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2028/2014 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della (OMISSIS) S.P.A. – (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29 presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1510/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 07/01/2013 R.G.N. 374/2010.
RILEVATO
che:
1. con sentenza in data 7 gennaio 2013, la Corte d’appello di Milano, in accoglimento del gravame svolto dalla s.a.s. (OMISSIS), ha riformato la sentenza di primo grado e annullato le tre cartelle esattoriali per il recupero di benefici contributivi previsti dalla L. n. 223 del 1991, in favore delle imprese che assumono personale licenziato a seguito di procedura di mobilita’, indebitamente fruiti, ad avviso dell’ente previdenziale, in difetto di un effettivo incremento occupazionale, con l’assunzione di sette lavoratori posti in mobilita’ dalla s.r.l. (OMISSIS) e in presenza di un trasferimento di azienda;
2. la Corte di merito riteneva trattarsi di lavoratori in mobilita’ provenienti dalla (OMISSIS) e assunti in contesto aziendale nuovo, a tanto pervenendo sulla scorta del compendio istruttorio alla stregua del quale erano risultate dimostrate la cessazione effettiva dell’attivita’ dell’azienda di provenienza e l’assunzione presso diversa e nuova azienda;
3. avverso tale sentenza ricorre l’INPS con ricorso, affidato a un motivo, cui ha resistito la s.a.s. (OMISSIS), con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria;
4. (OMISSIS) s.p.a., ora Agenzia delle Entrate Riscossione, e’
rimasta intimata.
CONSIDERATO
che:
5. con l’unico motivo l’INPS denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, articolo 8, commi da 1 a 4, articolo 2697 c.c., per avere la Corte distrettuale riconosciuto la sussistenza del diritto agli sgravi contributivi nonostante la dimostrazione, all’esito dell’istruttoria espletata, del dato decisivo costituito sia dall’identita’ dell’attivita’ svolta dalla s.a.s. (OMISSIS) rispetto a quella svolta in precedenza dalla (OMISSIS) s.r.l., sia dalla circostanza che i sette lavoratori, transitati dall’una all’altra societa’, avessero continuato ad essere occupati nella stessa azienda intesa in senso oggettivo;
6. il ricorso, ammissibile perche’ tempestivamente affidato all’agente notificante, non puo’ essere accolto;
7. questa Corte ha affermato che i benefici previsti dalla L. n. 223 del 1991, articolo 8, comma 4, non spettano quando tra l’impresa che ha collocato i lavoratori in mobilita’ e quella che li assume siano configurabili gli elementi oggettivi della cessione d’azienda (v., fra le altre, Cass. n. 26836 del 2018 e i precedenti ivi richiamati);
8. la finalita’ delle agevolazioni e’ quella di favorire l’occupazione dei lavoratori effettivamente espulsi dal mercato del lavoro;
9. a norma dell’articolo 2112 c.c., comma 1, in caso di trasferimento di un’azienda (o di un suo ramo), il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il trasferimento non costituisce di per se’ motivo di licenziamento, questi e’ tenuto all’assunzione dei lavoratori; la sussistenza di un obbligo di assunzione ostativo alla percezione dei benefici viene dunque riferita al medesimo complesso produttivo che ha collocato i lavoratori in mobilita’, senza che ne rilevi la diversa titolarita’;
10. questa Corte ha, altresi’, precisato che ai fini di ottenere l’applicazione dei benefici contributivi, qualora sia stata accertata la presenza di significativi elementi di permanenza della preesistente struttura aziendale, quali lavoratori ed oggetto sociale, e’ onere dell’azienda dare dimostrazione degli elementi di novita’ intervenuti nella struttura (cfr. al riguardo Cass. n. 12589 del 1999 e Cass. n. 8800 del 2001) e, si aggiunge, delle significative integrazioni apportate al complesso originario per consentire al complesso ceduto di svolgere autonomamente la propria funzione produttiva (v. da ultimo sul tema Cass. n. 9682 del 2016);
11. e’ stato puntualizzato (Cass. n. 14247 del 2012) che la L. n. 223 del 1991, articolo 8, comma 4, esclude dai benefici contributivi coloro che sono “tenuti ai sensi del comma 1” ad assumere i lavoratori licenziati, ossia coloro che sono tenuti ad assumere in forza del diritto di precedenza nell’assunzione previsto dalla L. n. 264 del 1949, articolo 15 (a cui rinvia specificamente dell’articolo 8, comma 1, in esame). La disposizione fa riferimento alla “medesima azienda” che nell’arco di sei mesi dal licenziamento proceda a riassunzioni (il termine e’ stato ridotto da un anno a sei mesi ai sensi del Decreto Legislativo n. 297 del 2002, articolo 6, u.c.);
12. il tenore lessicale della disposizione normativa consente di ritenere che l’esclusione dei benefici contributivi non ha portata generale ma si riferisce specificamente a determinati soggetti tenuti a riassumere in forza del diritto di precedenza vantato dai lavoratori licenziati;
13. il legislatore, nella sua discrezionalita’, ha ritenuto di non incentivare questa evenienza, ritenendo incompatibile una sopravvenuta situazione di necessita’ di ampliamento del livello occupazionale con le ragioni che hanno legittimato l’avvio della procedura di mobilita’ e che hanno giustificano la contrazione del livello occupazionale con l’estromissione dei lavoratori eccedenti;
14. ne consegue che l’impresa cessionaria dei beni aziendali dell’impresa cedente che ha proceduto ai licenziamenti puo’, in linea di massima, fruire dei benefici contributivi previsti dell’articolo 8, comma 4, in esame, perche’ non appartiene al novero delle imprese tenute a riassumere ai sensi della L. n. 264 del 1949, articolo 15, non essendo la “medesima azienda” che ha proceduto ai licenziamenti;
15. trattasi di conclusione coerente con le regole dettate in materia di trasferimento d’azienda, cosi’ come interpretate da questa Corte. Invero, il cessionario e’ obbligato all’assunzione solo dei lavoratori che sono in forza presso l’azienda ceduta prima del trasferimento, mentre non ha nessun obbligo nei confronti di coloro il cui rapporto con il cedente era gia’ cessato anteriormente (Cass. n. 4598 del 2015, n. 2245 del 1995). Medesimo approdo esegetico e’ stato adottato dalla Corte di giustizia Europea (sentenza n. 478 del 2005 in causa C-578/2003).
16. condivisibilmente e’ stato precisato che il beneficio non spetta se si tratta di operazione puramente fittizia, preordinata solo a fruire indebitamente delle agevolazioni contributive, per cui nel caso in cui la cessionaria non configuri una realta’ produttiva nuova ed autentica bensi’ ricalchi sostanzialmente la stessa azienda che ha provveduto ai licenziamenti, la situazione ricade nella previsione dell’articolo 8, comma 1 (ossia nella L. n. 264 del 1949, articolo 15) dovendosi ritenere l’impresa cessionaria la “medesima azienda”, tenuta all’assunzione dei lavoratori e, di conseguenza, esclusa – nell’arco dei sei mesi – dai benefici contributivi;
17. alla configurabilita’ di condotte elusive – pur dopo l’avvenuto trasferimento del personale e pur in presenza del consenso delle organizzazioni sindacali – potra’ procedersi provando – anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, la cui presenza e’ devoluta alla valutazione del giudice di merito – il perseguimento di finalita’ estranee a quelle che hanno indotto il legislatore all’erogazione dei benefici di cui al summenzionato articolo 8 (Cass. 20499 del 2008);
18. nel caso di specie la Corte distrettuale si e’ attenuta ai principi di diritto innanzi esposti, avendo escluso – a seguito di valutazione, insindacabile in sede di legittimita’, del compendio probatorio – un trasferimento d’azienda tra le due societa’ ed accertato la novita’ ed autenticita’ della realta’ produttiva da plurimi elementi di fatto (la diversa produzione presso la (OMISSIS), volta a realizzare prodotti nel settore idrosanitario, indirizzati ad una clientela differente rispetto alla cliente della (OMISSIS) i cui prodotti erano destinati al settore automobilistico, elettrodomestico e solo marginalmente in ambito sanitario; la cessione di parte soltanto dei macchinari stante la realizzazione di prodotti diversi; il luogo di lavoro, per quanto immutato, era diventato soltanto un sito produttivo; lo stesso capannone non era di proprieta’ della (OMISSIS));
19. il motivo d’impugnazione si risolve nel richiedere, inammissibilmente, un nuovo apprezzamento del compendio probatorio, ma trattasi di censura non proponibile ora, vigente il novellato vizio di motivazione, ne’ proponibile con il vecchio testo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, in sede di legittimita’;
20. le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore della parte che ha svolto attivita’ difensiva;
21. non si provvede alla regolazione delle spese per la parte che non ha svolto attivita’ difensiva;
22. ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in favore della s.a.s. (OMISSIS), in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex articolo 13, comma 1-bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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