Qualora venga dedotto un “error in procedendo”

Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Sentenza 5 agosto 2019, n. 20924

Massima estrapolata:

La Corte di cassazione, qualora venga dedotto un “error in procedendo”, è giudice anche del “fatto processuale” e può esercitare il potere-dovere di esame diretto degli atti purchè la parte ricorrente li abbia compiutamente indicati, non essendo legittimata a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la censura di inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi di impugnazione avrebbe potuto essere esaminata solo se nel ricorso per cassazione fossero stati riportati, nelle parti essenziali, la motivazione della sentenza di primo grado e l’atto di appello).

Sentenza 5 agosto 2019, n. 20924

Data udienza 19 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. TRIA Lucia – Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 7044-2015 proposto da:
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA alla PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA alla PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2867/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 27/11/2014 R.G.N. 1586/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/2019 dal Consigliere Dott. DI PAOLANTONIO ANNALISA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per inammissibilita’, in subordine rigetto;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda, ha accolto il ricorso proposto da (OMISSIS) nei confronti dell’Universita’ degli Studi di Bari e, dichiarato il diritto dell’appellante ad un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, ivi inclusi gli adeguamenti triennali, ha condannato l’Ateneo al pagamento delle differenze “fra quanto corrisposto e quanto spettante per il periodo successivo a quello regolato dalla transazione intervenuta tra le parti il 30 marzo 1999, oltre accessori come per legge dalla maturazione al soddisfo”.
2. La Corte territoriale ha evidenziato che con il Decreto Legge n. 2 del 2004 il legislatore, per ottemperare alla sentenza della Corte di Giustizia del 26 giugno 2001, in causa C -212/99, ha riconosciuto all’intera categoria degli ex lettori di madrelingua straniera divenuti collaboratori ed esperti linguistici una retribuzione corrispondente a quella del ricercatore confermato a tempo definito, assunta quale parametro di riferimento pur a fronte dell’espletamento di un’attivita’ non riconducibile alla funzione di docenza. Ha richiamato giurisprudenza di questa Corte per evidenziare che il trattamento economico deve essere riconosciuto anche ai collaboratori in servizio presso Universita’ diverse da quelle espressamente menzionate nella disposizione di legge, e cio’ in considerazione del valore di ulteriore fonte del diritto comunitario proprio delle sentenze della Corte di Lussemburgo.
3. Infine il giudice d’appello ha ritenuto inapplicabile la L. n. 240 del 2010, articolo 26, comma 3, con il quale e’ stata dettata l’interpretazione autentica del richiamato Decreto Legge n. 2 del 2004 ed e’ stata altresi’ prevista l’estinzione dei giudizi in corso, ed ha evidenziato che il diritto della ricorrente traeva origine dalla richiamata sentenza della Corte di giustizia e non si fondava sulla norma di legge, oggetto di interpretazione e riguardante i soli collaboratori delle universita’ indicate nella disposizione.
4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Universita’ degli Studi di Bari Aldo Moro sulla base di un unico motivo, articolato in piu’ punti ed illustrato da memoria, al quale (OMISSIS) ha replicato con tempestivo controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Universita’ ricorrente denuncia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti (articolo 360 c.p.c., n. 5) – violazione o falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360 c.p.c., n. 3) in relazione alla L. n. 240 del 2010, articolo 26, comma 3”. Addebita, in sintesi, alla Corte territoriale di non avere pronunciato sull’eccezione di inammissibilita’ dell’appello formulata dalla difesa dell’Ateneo, la quale aveva fatto leva sia sulla mancanza di specificita’ dei motivi di gravame, sia sul sostanziale mutamento della domanda. Sostiene che con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado l’originaria ricorrente aveva rivendicato il livello retributivo del professore associato a tempo definito, facendo valere un suo preteso diritto quesito, e su questa domanda il Tribunale aveva pronunciato, evidenziando le diversita’ esistenti fra i contratti annuali di lavoro autonomo per prestazione d’opera intellettuale stipulati ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, articolo 28 ed il rapporto instaurato in forza della decretazione di urgenza, disciplinato dalla contrattazione collettiva. Solo in grado d’appello l’ex lettrice, senza censurare in modo specifico le statuizioni della sentenza impugnata, aveva prospettato una diversa causa petendi, invocando l’applicazione del Decreto Legge n. 2 del 2004. La Corte territoriale, pertanto, avrebbe dovuto accogliere l’eccezione, sulla quale, invece, non aveva pronunciato.
1.1. L’Universita’, inoltre, evidenzia che contraddittoriamente la Corte barese, da un lato ha ritenuto che il trattamento retributivo spettante alla (OMISSIS) dovesse essere quello riconosciuto agli ex lettori divenuti collaboratori linguistici dal Decreto Legge n. 2 del 2004, dall’altro ha affermato l’inapplicabilita’ della L. n. 240 del 2010, articolo 26, comma 3, con il quale il legislatore ha dettato l’interpretazione autentica del richiamato Decreto Legge n. 2 del 2004, articolo 1 prevedendo l’estinzione del giudizio, estinzione che andava dichiarata d’ufficio anche nella fattispecie.
2. Il ricorso, nella parte in cui addebita alla Corte territoriale l’omessa pronuncia sull’eccezione processuale sollevata in grado d’appello, presenta plurimi profili di inammissibilita’.
Il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, nel testo riformulato dalla L. n. 134 del 2012, di conversione del Decreto Legge n. 83 del 2012, applicabile alla fattispecie ratione temporis (la sentenza impugnata e’ stata depositata il 27.11.2014), attiene all’omesso esame di un “fatto”, oggetto di discussione fra le parti e decisivo ai fini di causa, e non puo’ essere confuso con l’omessa pronuncia, rilevante ex articolo 112 c.p.c.. Nel primo caso, infatti, “l’attivita’ di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l’eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia”; nell’altra ipotesi, invece, “l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa e, nel caso del motivo d’appello, uno dei fatti costitutivi della “domanda” di appello” (Cass. n. 1539/2018).
2.1. E’ stato, inoltre, precisato che “il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non e’ suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma puo’ configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’articolo 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte.” (Cass. n. 321/2016 e negli stessi termini Cass. nn. 1876 e 6174 del 2018).
2.2. L’error in procedendo, asseritamente commesso dalla Corte territoriale, doveva essere fatto valere dall’Universita’ ricorrente mediante la denuncia di violazione dell’articolo 434 c.p.c., che andava formulata nel rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dall’articolo 366 c.p.c., n. 6 e articolo 369 c.p.c., n. 4.
La giurisprudenza di questa Corte, infatti, e’ consolidata nell’affermare che, anche qualora venga dedotto un error in procedendo, rispetto al quale la Corte e’ giudice del “fatto processuale”, l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti e’ subordinato al rispetto delle regole di ammissibilita’ e di procedibilita’ stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimita’ (Cass. S.U. n. 8077/2012).
La parte, quindi, non e’ dispensata dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito, perche’ la Corte di Cassazione, anche quando e’ giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non gia’ alla loro ricerca (Cass. n. 15367/2014; Cass. n. 21226/2010).
Dal principio di diritto discende che, qualora, come nella fattispecie, il ricorrente assuma che l’appello doveva essere dichiarato inammissibile per difetto della necessaria specificita’ dei motivi di impugnazione, la censura potra’ essere scrutinata a condizione che vengano riportati nel ricorso, nelle parti essenziali, la motivazione della sentenza di primo grado e l’atto di appello.
Non e’, pertanto, sufficiente la parziale trascrizione dei motivi di gravame che si legge alle pagine da 23 a 25, perche’ si ignora quali fossero le ragioni per le quali il Tribunale aveva ritenuto di dover respingere la domanda (nell’esposizione dei fatti di causa la ricorrente si limita ad affermare che “…il Tribunale di Bari, condividendo appieno il percorso argomentativo/motivazionale sviluppato dall’Universita’ di Bari odierna ricorrente, rigettava integralmente il ricorso e compensava le spese di lite”) e, quindi, non e’ possibile verificare ex actis l’asserita insussistenza della necessaria correlazione fra statuizione e motivo di censura.
3. L’Universita’ denuncia, poi, la violazione della L. n. 240 del 2010, articolo 26, comma 3, ed addebita alla Corte territoriale di avere contraddittoriamente, da un lato, ritenuto che il trattamento economico da riservare agli ex lettori fosse quello previsto dal Decreto Legge n. 2 del 2004, dall’altro escluso che potesse operare l’estinzione del giudizio prevista dalla norma richiamata in rubrica, che del Decreto Legge n. 2 del 2004 aveva fornito l’interpretazione autentica.
Il motivo non puo’ trovare accoglimento, perche’ l’invocata estinzione del giudizio non poteva operare nella fattispecie, sia pure per ragioni diverse da quelle indicate nella decisione gravata, della quale va corretta la motivazione ex articolo 384 c.p.c., comma 4.
Le Sezioni Unite di questa Corte con la recente sentenza n. 19164/2017, in continuita’ con l’orientamento gia’ espresso da Cass. nn. 10452 e 19190 del 2016, hanno evidenziato che la previsione processuale contenuta nel richiamato articolo 26 si pone in stretta correlazione con la disciplina delle pretese sostanziali, sicche’ non devono essere dichiarati estinti tutti i processi intentati dagli ex lettori nei confronti delle universita’, ma solo quelli nei quali rilevi il nuovo assetto dato dal legislatore alla materia, senza che ne derivi una vanificazione dei diritti azionati.
E’, quindi, imprescindibile che la pretesa fatta valere in giudizio sia esattamente coincidente con quanto stabilito dalla norma di interpretazione autentica in merito alla quantificazione del trattamento economico spettante agli ex lettori.
L’esegesi della disposizione, infatti, deve essere orientata alla salvaguardia del diritto di azione, costituzionalmente garantito, sicche’ l’estinzione puo’ operare solo “in ragione, del pieno riconoscimento a favore degli ex lettori di madrelingua straniera del bene della vita al quale i medesimi aspirano con la proposizione del contenzioso” (Corte Cost. n. 38/2012).
3.1. Nella fattispecie l’originaria ricorrente aveva agito in giudizio, riproponendo la domanda in grado di appello, per ottenere la condanna dell’Universita’ “a corrispondere il livello retributivo maturato in sede di assunzione a tempo determinato (e cioe’ a quello di professore associato a tempo definito o, in subordine,…a quello del ricercatore confermato)” e le conseguenti differenze retributive “con esclusione del periodo 1.11.1986 – 10.11.1994 gia’ definito da precedente transazione”, sicche’ risulta evidente la non coincidenza della pretesa con il trattamento retributivo riconosciuto dal Decreto Legge n. 2 del 2004, come interpretato autenticamente dalla L. n. 240 del 2010.
4. Escluso, quindi, che potesse operare nella fattispecie l’estinzione del giudizio, va detto che l’ulteriore e diverso profilo di violazione della L. n. 240 del 2010, articolo 26, comma 3, dedotto dall’Universita’ con la memoria ex articolo 378 c.p.c., non puo’ essere valutato, perche’ non prospettato nel ricorso.
Occorre premettere che, anche qualora con il ricorso per cassazione e’ denunziata violazione e falsa applicazione della legge, e’ necessario che il ricorrente indichi le argomentazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con la fonte normativa perche’, altrimenti, il motivo, richiederebbe un inesigibile intervento integrativo da parte della Corte di legittimita’ (Cass. n. 328/2007; Cass. n. 21611/2013; Cass. n. 20957/2014; Cass. n. 635/2015).
Nel caso di specie il ricorso, pur denunciando la violazione della L. n. 240 del 2010, articolo 26, comma 3 nella sua interezza, riferisce la violazione stessa alla sola mancata pronuncia di estinzione e non contiene alcuna argomentazione che consenta di riferire la censura anche al trattamento retributivo riconosciuto dalla Corte d’Appello, in relazione al quale solo in sede di memoria l’Universita’ ha inammissibilmente dedotto il contrasto con la legge di interpretazione autentica.
E’ noto che nel giudizio di legittimita’ le memorie di cui all’articolo 378 c.p.c. sono destinate ad illustrare i motivi dell’impugnazione ed a confutare le tesi avversarie, sicche’ con le stesse non possono essere dedotte nuove censure ne’ sollevate questioni nuove, che non siano rilevabili d’ufficio, e neppure puo’ essere specificato, integrato o ampliato il contenuto dei motivi originari di ricorso (cfr. fra le tante Cass. n. 24007/2017).
5. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna dell’Universita’ ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate come da dispositivo.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato dovuto dalla ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Universita’ ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.500,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. articolo 13, comma 1-bis.

 

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