La mancata attestazione dell’avvenuto deposito di copia della dichiarazione di ricusazione

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 1 agosto 2019, n. 35416.

Massima estrapolata:

La mancata attestazione dell’avvenuto deposito di copia della dichiarazione di ricusazione presso la cancelleria del giudice ricusato non è causa di inammissibilità della stessa. (In motivazione, la S.C. ha evidenziato che la corte d’appello può agevolmente compiere, di propria iniziativa, le necessarie verifiche, in quanto lo scambio di informazioni tra uffici giudiziari è previsto per garantire il buon andamento dell’amministrazione della giustizia).

Sentenza 1 agosto 2019, n. 35416

Data udienza 23 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CERVADORO Mirella – Presidente

Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere

Dott. CIANFROCCA Pierlui – rel. Consigliere

Dott. AIELLI Lucia – Consigliere

Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
contro l’ordinanza della Corte di Appello di Cagliari del 18.2.2019;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Pierluigi Cianfrocca;
letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18.2.2019 la Corte di Appello di Cagliari ha dichiarato inammissibile la istanza di ricusazione proposta nell’interesse di (OMISSIS) e depositata in data 14.2.2019 nei confronti del Presidente del Collegio Giudicante del Tribunale di (OMISSIS) sul rilievo secondo cui, nell’esercizio di funzioni di GIP, il magistrato aveva provveduto sulla istanza di proroga delle intercettazioni richieste ed ottenute dal PM nel procedimento penale da cui era scaturito il processo in quel momento in fase dibattimentale ed ha di conseguenza condannato il predetto (OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 1.000 alla Cassa delle Ammende;
2. ricorre per Cassazione (OMISSIS) tramite il difensore Avv. (OMISSIS) lamentando:
2.1 difetto, contraddittorieta’ ovvero manifesta illogicita’ della motivazione del provvedimento impugnato ed inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullita’, inutilizzabilita’, inammissibilita’ o decadenza: premessa, nel merito, la irrilevanza della titolarita’ delle utenze intercettate oggetto della richiesta di proroga, rileva che analogamente irrilevante doveva ritenersi la mancanza di prova del deposito dell’istanza di ricusazione presso la Cancelleria del giudice ricusato comunque puntualmente nel caso di specie eseguito; quanto alla ritenuta conoscibilita’ della causa di ricusazione al momento della “discovery” ricorda che, ai sensi dell’articolo 38 c.p.p., comma 2, prima parte, ai fini della decorrenza del termine predetto rileva il momento in cui il giudicabile ne ha acquisito conoscenza personale, effettiva ed integrale richiamando, su tale profilo, la giurisprudenza di questa stessa Corte e l’opinione della dottrina; sottolinea, a’ tal proposito, che egli e’ ristretto in carcere sin dal 2016 e che ogni attivita’ difensiva all’interno dell’istituto penitenziario e’ stata possibile solo su autorizzazione delle competenti autorita’; rileva, dunque, che soltanto in data 12.2.2019, in vista della discussione finale del processo, egli aveva chiesto ed ottenuto (per la prima volta) l’autorizzazione a visionare la mole di atti investigativi contenuti nel fascicolo del pubblico ministero ed e’ solo in quel momento che egli aveva acquisito una conoscenza personale ed effettiva della causa di ricusazione tempestivamente dedotta,
3. in data 24.4.2019 e’ stata depositata la requisitoria a firma del sost. proc. gen. Dott. Sante Spinaci con cui il rappresentante della Procura Generale ha sollecitato il rigetto del ricorso quanto al primo dei due profili di inammissibilita’ su cui ha insistito la Corte di Appello; ha invece ritenuto condivisibile il provvedimento impugnato laddove ha ritenuto che il termine per proporre la ricusazione doveva farsi coincidere con la completa conoscibilita’ degli atti, pacificamente conseguita alla piena “discovery”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ infondato.
1. Con l’ordinanza in verifica la Corte di Appello di Cagliari ha dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione proposta nell’interesse di (OMISSIS) nei confronti della Dott.ssa (OMISSIS), presidente del Collegio giudicante del Tribunale di (OMISSIS) che, quale GIP, con decreto del 26.8.2016, aveva provveduto sulla richiesta di proroga delle intercettazioni telefoniche disposte nell’ambito del procedimento penale dal quale era per l’appunto scaturito il processo in fase dibattimentale.
In particolare, i giudici cagliaritani hanno segnalato la tardivita’ della istanza che, infatti, avrebbe dovuto essere avanzata entro il termine di cui all’articolo 491 c.p.p. richiamato, a tal fine, dal comma 1 dell’articolo 38 c.p.p..
Hanno rilevato, in particolare, che nella istanza proposta dal procuratore speciale di (OMISSIS) era stato dedotto che soltanto in data 12.2.2019 l’imputato aveva avuto effettiva contezza, analizzando il contenuto del supporto informatico contenente tutti gli atti depositati dal pubblico ministero ai sensi degli articoli 415bis e 416 c.p.p., della circostanza secondo cui la Dott.ssa (OMISSIS), presidente del collegio giudicante del Tribunale di (OMISSIS) di fronte al quale era pendente il processo che lo vedeva imputato, aveva provveduto nella veste di GIP disponendo la proroga delle intercettazioni richieste ed ottenute dal PM nell’ambito del procedimento penale n. 548/17 RNR/DDA.
Richiamati i termini di cui all’articolo 38 c.p.p., hanno segnalato che, nel caso di specie, e’ pacifico che gli atti relativi alle intercettazioni fossero stati integralmente depositati dal PM sia con l’avviso di conclusione delle indagini che con la richiesta di rinvio a giudizio, con la conseguenza per cui il termine entro il quale l’istanza di ricusazione avrebbe dovuto essere proposta era quello di cui all’articolo 491 c.p.p., comma 1, atteso che, in mancanza di ogni rilievo circa la non integralita’ della “discovery”, nulla aveva dedotto o provato l'(OMISSIS) circa l’intervento di una conoscenza “tardiva” del loro contenuto; ha aggiunto che, in ogni caso, siffatta evenienza sarebbe stata il frutto di una inescusabile negligenza che non poteva riflettersi sulla dilatazione dei tempi per avanzare la richiesta di ricusazione che, altrimenti, finirebbero per essere rimessi alla discrezione del giudicabile esponendo l’istituto ad una sua utilizzazione strumentale.
La Corte di Appello aggiunto che un secondo profilo di inammissibilita’ della istanza di ricusazione e’ ravvisabile nella mancanza di prova circa l’avvenuto adempimento di cui all’articolo 38 c.p.p., comma 3, sanzionato ai sensi dell’articolo 41 c.p.p., comma 1.
2.1 Correttamente il rappresentante della Procura ha segnalato la fondatezza del rilievo difensivo concernente la rilevanza di quest’ultimo adempimento.
Vero, infatti, che deve essere considerata inammissibile la dichiarazione di ricusazione della quale non sia depositata copia presso la cancelleria dell’ufficio cui e’ addetto il giudice ricusato (cfr., Cass. Pen., 6, 18.11.2009 n. 48.560, Di Napoli; Cass. Pen., 1, 17.10.2006 n. 35.719, PG in proc. Piras; Cass. Pen., 2, 25.10.2005 n. 46.189, Abbruzzese; Cass. Pen., 2, 5.12.2003 n. 3.123, Gallo).
Cio’ non di meno, va rilevato che l’articolo 41 c.p.p., comma 1, nella interpretazione di questa Corte, non collega la sanzione processuale della inammissibilita’ della istanza di ricusazione alla mancata attestazione dell’avvenuto deposito; ne’ la sussistenza, in capo alla parte ricusante, di un siffatto onere risulta dal combinato disposto degli articoli 38 e 41 c.p.p. nemmeno evincibile in via interpretativa in quanto, in violazione del canone di cui all’articolo 12 preleggi, finirebbe per introdurre una sanzione processuale testualmente non prevista.
Si e’ allora condivisibilmente affermato che “la prova dell’avvenuto deposito di copia dell’istanza di ricusazione nella cancelleria dell’ufficio al quale e’ addetto il giudice ricusato non rientra, dunque, tra gli adempimenti dei quali il ricusante e’ onerato a pena di inammissibilita’ dell’istanza di ricusazione; d’altro canto, la Corte di appello puo’ agevolmente, di sua iniziativa, compiere la necessaria verifica, poiche’ lo scambio di informazioni tra gli uffici giudiziari e’ abitualmente previsto per garantire il buon andamento dell’amministrazione della giustizia” (cfr., cosi’, in particolare, Cass. Pen., 6, 27.9.2013 n. 42.395, Di Napoli; Cass. Pen., 5,12.2.2014 n. 13.380, Ibello; Cass. Pen., 2, 16.4.2014 n. 31.212, D’Andrea).
2.2 Infondato e’, al contrario, il rilievo difensivo circa la decorrenza del termine per proporre l’istanza di ricusazione.
La Corte di Appello, infatti, ha deciso in coerenza con la interpretazione della norma di cui all’articolo 38 c.p.p., comma 2, che il collegio ritiene di dover privilegiare, secondo cui, ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della dichiarazione di ricusazione, occorre fare riferimento ad una situazione obiettiva di pubblicita’, collegata non alla reale conoscenza del fatto, ma soltanto alla sua conoscibilita’ usando l’ordinaria diligenza (cfr., in tal senso, ad esempio, Cass. Pen., 5, 15.1.2013 n. 36.886, Iannini; conf., Cass. Pen., 2, 15.2.2002 n. 17.280, Addis M., nella quale si e’ chiarito che tale disposizione, nello stabilire che qualora la causa di ricusazione del giudice sia divenuta nota durante l’udienza la relativa dichiarazione dev’essere in ogni caso proposta prima che l’udienza medesima abbia termine, intende riferirsi, con l’espressione “divenuta nota”, ad una situazione obiettiva di pubblicita’, collegata non alla reale conoscenza del fatto ma soltanto alla sua conoscibilita’ con l’ordinaria diligenza. Ne deriva che l’anzidetto termine di decadenza opera anche nei confronti dell’imputato il quale, per sua libera scelta, abbia rinunciato a presenziare all’udienza; cfr., ancora, Cass. Pen., 5, 3.7.2014 n. 37.468, Santonastaso, con riferimento alle implicazioni derivanti dalla libera scelta dell’imputato di non presenziare all’udienza; conf., sul punto, Cass. Pen., 6, 26.11.2003 n. 2.542, Previti, secondo cui l’assenza dell’imputato all’udienza, nel corso della quale sarebbe sorta o divenuta nota la causa di revocazione, e’ da ritenersi irrilevante ai fini del rispetto del termine perentorio di cui all’articolo 38 c.p.p., comma 2, sia per la mancanza di una previsione normativa al riguardo sia perche’ il legislatore, nel prevedere l’ipotesi che la causa di ricusazione sia “divenuta nota” nel corso dell’udienza, ha inteso riferirsi ad una situazione obiettiva di pubblicita’, collegata non alla reale conoscenza del fatto ma soltanto alla sua conoscibilita’ con l’ordinaria diligenza; cfr., anche, Cass. Pen., 3, 15.5.2001 n. 26.222, Carlei).
A questa interpretazione si contrappone quella secondo cui la decorrenza del termine di tre giorni per la proposizione della dichiarazione di ricusazione da parte dell’imputato, quando la causa addotta attiene ad eventi o atti giudiziari venuti in essere al di fuori dell’udienza dibattimentale, va individuata facendo riferimento al momento in cui il giudicabile ha acquisito una conoscenza personale, effettiva ed integrale, della stessa (cfr., Cass. Pen., 6, 6.5.2014 n. 19.553, D’Urso; Cass. Pen., 6, 18.9.2013 n. 41.110, D’Alessandro; Cass. Pen., 6, 4.6.2013 n. 30.181, Berlusconi).
Come accennato, tuttavia, il collegio ritiene di propendere per la prima soluzione in quanto, non soltanto aderente al dato letterale (la locuzione “sia divenuta nota” allude ad una situazione oggettiva che prescinde dal soggetto “al quale” tale conoscenza si riferisce) risulta la piu’ adatta a contemperare il principio della immutabilita’ del giudice con quello della sua terzieta’, entrambi di rilevanza costituzionale, ed impedire strumentali tardive proposizioni di istanze di ricusazione.
E nel caso di specie e’ incontroverso che l’istanza di ricusazione sia intervenuta ben oltre il termine di cui all’articolo 491 c.p.p., quando, a seguito della “discovery”, era ormai nota e conoscibile la situazione di incompatibilita’ del presidente del collegio che, pertanto, avrebbe dovuto in quella sede essere tempestivamente fatta rilevare.
3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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