In tema di giudizio abbreviato

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 29 maggio 2019, n. 23784.

La massima estrapolata:

In tema di giudizio abbreviato, una volta adottato il provvedimento di ammissione al rito speciale, il materiale probatorio utilizzabile per la decisione, ulteriore rispetto a quello già contenuto in tale momento nel fascicolo del pubblico ministero e da questo depositato, secondo la previsione di cui all’art. 416, comma 2, cod. proc. pen., nella cancelleria del giudice all’atto della richiesta di rinvio a giudizio, è solo quello acquisito nel contraddittorio delle parti a seguito di integrazione probatoria. (In applicazione del principio la Corte ha annullato la sentenza emessa all’esito di rito abbreviato nel quale si era utilizzato, per la decisione, materiale probatorio raccolto dal pubblico ministero dopo l’ammissione al rito e depositato nel corso del giudizio).

Sentenza 29 maggio 2019, n. 23784

Data udienza 2 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREAZZA Gastone – Presidente

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni F. – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 5957/17 della Corte di appello di Milano del 17 ottobre 2017;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata ed il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. LIGNOLA Ferdinando, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentnti, altresi’, per il ricorrente l’avv. (OMISSIS), del foro di Roma, e l’avv. (OMISSIS), del foro di Genova, in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), del foro di Genova, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 17 ottobre 2017, ha confermato la precedente decisione con la quale, in data 17 febbraio 2017, il Gup del Tribunale di Varese, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilita’ di (OMISSIS), in ordine ai reati di cui agli articoli 81 cpv. e 609-bis c.p., articolo 81 cpv c.p., articolo 572 c.p., e articolo 61 c.p., n. 11, per avere, con piu’ azioni esecutive di un unico disegno criminoso, in piu’ occasioni usato violenza sessuale in danno di (OMISSIS), figlia della propria convivente, a partire da epoca in cui quella aveva un’eta’ inferiore a 10 anni e sino al 9 ottobre 2015, e per avere maltrattato la propria convivente (OMISSIS) ed i figli di costei, anch’essi conviventi, (OMISSIS) e (OMISSIS), percotendoli ed infliggendo loro frequenti punizioni corporali.
Nel confermare la sentenza inflitta in primo grado la Corte aveva ribadito anche la misura della sanzione inflitta al (OMISSIS), previa riumione dei rati contestati sotto il vincolo della continuazione, nella misura di anni 8 di reclusione, oltre accessori.
Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il (OMISSIS), articolando sette motivi di impugnazione.
Il primo di essi riguarda la violazione di legge che caratterizzerebbe la decisione impugnata per avere i giudici del merito deciso sulla base di elementi di giudizio assunti dal Pm, in assenza di contraddittorio, dopo che l’imputato, il quale ne aveva fatto richiesta, gia’ era stato ammesso al rito abbreviato.
Il secondo motivo di impugnazione attiene al giudizio di attendibilita’ delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, quanto al reato di violenza sessuale, ritenute coerenti e lucide (e pertanto attendibili) sebbene le stesse siano state oggetto di ritrattazione e di ridimensionamento da parte della medesima dichiarante.
Il terzo motivo di censura attiene alla scelta operata in sede di merito, ridondante sotto il profilo del vizio di motivazione, di non rinnovare in sede di appello l’istruttoria dibattimentale al fine di acquisire, tramite lo svolgimento di apposita consulenza peritale, elementi in ordine alla capacita’ della minore (OMISSIS) a svolgere l’ufficio di testimone.
Il quarto motivo di impugnazione concerne il vizio di motivazione della sentenza, nella parte in cui e’ stata ritenuta non tale da comportare la riforma della sentenza del giudice di primo grado la affermata violazione dei protocolli contenuti della Carta di Noto nel corso dell’incidente probatorio durante il quale e’ stata sentita la giovane persona offesa.
Il quinto motivo di impugnazione attiene al difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine al delitto di maltrattamenti in famiglia, in quanto non sarebbe stato oggetto di un adeguato approfondimento il profilo relativo alla ricorrenza degli elementi costitutivi il reato in questione.
Il sesto motivo di impugnazione e’ relativo al ritenuto difetto di motivazione in ordine alla entita’ degli aumenti di pena inflitti per la ritenuta continuazione, sia interna in quanto relativa ai ripetuti episodi di violenza sessuale, che esterna relativa ai maltrattamenti in famiglia.
Infine, il settimo motivo attiene alla conferma della determinazione della entita’ della provvisionale liquidata in favore delle costituite parti civili nella misura, considerata eccessiva, di Euro 30.000,00, determinazione ritenuta in contrasto con la legge stante la mancanza di prova in ordine alla quantificazione del danno da quelle patito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Essendo il ricorso fondato, secondo gli argomenti che saranno di seguito riportati, la sentenza impugnata deve essere, di conseguenza, annullata con rinvio per nuovo scrutinio.
E’, infatti, fondato, con valutazione che si presenta preliminare all’esame dei successivi motivi di impugnazione, il primo motivo di ricorso formulato dalla difesa del (OMISSIS).
Onde comprendere meglio sia il contenuto della doglianza che le ragioni del suo accoglimento e’ opportuno ripercorrere, sulla scorta della puntuale descrizione degli avvenimenti processuali contenuta nella sentenza di primo grado, i termini dello sviluppo diacronico di quanto accaduto nel corso del giudizio di primo grado; cio’ al fine di meglio motivare la fondatezza dell’assorbente motivo di impugnazione accolto da questa Corte.
Si rileva, infatti, che avendo il Pm esercitato, in data 6 agosto 2016, l’azione penale a carico del (OMISSIS), formulando richiesta di giudizio immediato nei confronti del medesimo in relazione alle imputazioni di cui alla sopra ricordata contestazione, il Gip del Tribunale di Varese, con atto del 23 agosto 2016, disponeva il giudizio nelle predette forme.
Notificato il relativo decreto al (OMISSIS), questi, tramite il suo difensore munito di procura speciale, formulava, a sua volta, richiesta di definizione del processo nelle forme del rito abbreviato; richiesta che il competente Gup accoglieva con ordinanza resa in data 12 settembre 2016, fissando per la celebrazione del processo l’udienza del successivo 17 novembre 2016.
In tale sede si procedeva agli incombenti di rito aventi ad oggetto la verifica della regolarita’ del contraddittorio e veniva ammessa la costituzione di parte civile di (OMISSIS) e di (OMISSIS).
Nella medesima occasione la difesa del prevenuto dichiarava di avere depositato, presso l’ufficio del Pm, il giorno precedente, un documento, caricato su di una pen drive, del quale essa ha dichiarato di essere venuto in possesso in epoca, allora, recentissima, contenente la registrazione di un colloquio telefonico intervenuto, alcune settimane addietro, fra la minore (OMISSIS) e la madre di costei, (OMISSIS), nel corso del quale colloquio la giovane persona offesa aveva ritrattato le dichiarazioni accusatorie dalla medesima formulate in danno dell’imputato in occasione delle indagini preliminari e durante un incidente probatorio, sostenendo che si trattava di fatti da lei riferiti in un momento di ira ma non corrispondenti alla realta’.
Avendo il Pm confermato l’avvenuto deposito della documentazione di cui sopra presso il suo Ufficio, il Gup del Tribunale di Varese, considerato pure che nel corso della telefonata registrata la (OMISSIS) aveva fatto anche riferimento ad altra documentazione inerente ai fatti per cui e’ processo e ritenuto che tutti gli elementi documentali di cui sopra avrebbero potuto avere rilevanza ai fini della decisione da assumere, ha differito la trattazione del processo alla successiva udienza del 5 dicembre 2016.
Ha, a questo punto della narrazione, il Tribunale dato atto del successivo svolgimento da parte del Pm di un’intensa attivita’ di indagine suppletiva, svolta tramite la captazione di intercettazioni ambientali e telefoniche sia attraverso la assunzione di ulteriori testimonianze, fra le quali l’ulteriore escussione a sommarie informazioni testimoniali della minore (OMISSIS), le cui risultanze erano depositate agli atti del giudizio, previa concessione alla difesa di termine per esaminarle.
Alla successiva udienza del 17 febbraio 2017 il processo era deciso, sulla base del “ponderoso materiale probatorio ulteriormente corroborato dall’attivita’ di indagine suppletiva del Pm scaturita dal deposito della registrazione dell’asserita ritrattazione delle accuse da parte della minore (OMISSIS)”, dal Gup del Tribunale di Varese.
Avendo il Tribunale affermato la penale responsabilita’ del prevenuto, con decisione successivamente confermata dalla Corte territoriale con la sentenza ora impugnata, la difesa del (OMISSIS) ha censurato siffatta decisione in quanto la stessa, in violazione di legge – in particolare in violazione del diritto di difesa e del contraddittorio in sede di ammissione delle prove – sarebbe fondata su elementi istruttori acquisiti, successivamente alla ammissione delle parti al rito abbreviato, direttamente dal Pm in assenza di possibile interlocuzione parte della difesa dell’imputato.
Come detto il motivo di impugnazione e’ fondato.
Deve, infatti, rilevarsi che in linea di principio caratteristica del giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato e’ quella di prevedere che, a fronte di un considerevole abbattimento della pena della quale, in caso di esito negativo per il prevenuto, egli sarebbe, invece, meritevole, pari, ad oggi, alla misura fissa di un terzo di essa se si tratta di delitti e della meta’ se si tratta di contravvenzioni, l’imputato, rinunziando alla fase dibattimentale del processo, accetti, anzi in realta’ richieda, posto che l’istanza di celebrazione del processo con l’adozione del rito speciale, deve promanare da questo o dal suo difensore munito di procura speciale (cfr. articolo 438 c.p.p., commi 1, 2 e 3), che il giudizio sia definito allo stato degli atti, cioe’ sulla base delle indagini svolte dal Pm e che lo hanno condotto all’esercizio della azione penale.
Ritiene il Collegio che la rinuncia che in tal modo la parte fa alla garanzia della assunzione della prova nella forma del contraddittorio e nella pubblica sede del dibattimento debba essere intesa siccome limitata agli elementi probatori che, in quanto gia’ acquisiti al fascicolo del Pm e da questo resi ostensibili in occasione della richiesta di rinvio a giudizio, siano gia’ stati esaminati e valutati dalla parte,che abbia chiesto la definizione del giudizio tramite il rito abbreviato; si vuole con cio’ intendere che il compendio probatorio sulla base del quale la parte accetta di essere giudicata senza avere potuto interloquire in occasione della sua assunzione deve essere costituito da quello che e’ dalla stessa gia’ conosciuto e la cui concludenza essa ha gia’ valutato, senza possibilita’ di ulteriori acquisizione, le quali, diversamente, costituirebbero vere e proprie “sorprese processuali”.
Significativa e’ in tale senso la previsione dettata dall’articolo 438 c.p.p., comma 4, ultimo periodo, il quale prevede che, ove la richiesta di giudizio abbreviato sia formulata immediatamente dopo il deposito delle indagini difensive, essendo in tale ipotesi previsto che il Pm possa chiedere di compiere, entro un successivo termine non superiore a sessanta giorni, indagini suppletive, la relativa richiesta dell’imputato possa essere revocata, evidentemente sulla base della valutazione in ordine alla mutata situazione processuale ed alla ricaduta che le predette indagini suppletive potrebbero avere in relazione alla definizione del giudizio.
Tale rilievo vale a dimostrare che la scelta avente ad oggetto la celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato presuppone che, una volta disposta siffatta forma procedimentale, non sia piu’ possibile un ulteriore arricchimento del materiale probatorio se non nel corso del giudizio stesso.
Infatti, nel caso in cui l’imputato intenda arricchire il materiale probatorio gia’ acquisito nel corso delle indagini preliminari di ulteriori elementi, egli puo’ subordinare la sua richiesta di definizione del processo con il rito speciale ad una integrazione probatoria, che se ammessa dal giudice, in quanto necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalita’ di economia processuale proprie del procedimento, sara’ assunta – cosi’ come l’eventuale prova contraria che e’, in una tale fattispecie, in facolta’ del Pm di richiedere – per come previsto dal successivo articolo 441 c.p.p., comma 6, non diversamente da quanto previsto anche per la integrazione probatoria che sia ritenuta necessaria dal giudice e da questo disposta ex officio, nel contraddittorio delle parti e in udienza secondo le forme previste dall’articolo 422 c.p.p., commi 2, 3 e 4.
Appare, pertanto, dimostrato che, una volta disposta la celebrazione del giudizio nelle forme del rito abbreviato, il materiale probatorio eventualmente ulteriore a quello gia’ contenuto a tale momento nel fascicolo del Pm e da questo depositato, secondo la previsione di cui all’articolo 416 c.p.p., comma 2, nella cancelleria del Gup all’atto della richiesta di rinvio a giudizio, potra’ essere solo quello acquisito nel contraddittorio fra le parti nel corso del giudizio abbreviato.
Ne’, si osserva, una tale opzione interpretativa comporta una qualche irreparabile compromissione della finalita’ precipua del processo penale, cioe’ l’accertamento, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, della verita’, posto che l’esistenza di eventuali sopravvenute esigenze probatoria potra’ comunque essere soddisfatta attraverso lo strumento, gia’ prima ricordato, di cui all’articolo 441 c.p.p., comma 5, il quale abilita il Gup a disporre, ove lo ritenga necessario, l’assunzione degli “elementi necessari ai fini della decisione”; ma si ripete, tale assunzione non avverra’ nelle forme proprie degli atti delle indagini preliminari, ma nel rispetto del contraddittorio fra le parti.
Con riferimento al caso di specie si rileva pacificamente che, invece, il Pm procedente ha, successivamente alla ammissione del prevenuto al rito abbreviato, proseguito in ulteriori ed autonome indagini, le cui risultanze, acquisite al di fuori del contraddittorio delle parti e non originariamente costituenti oggetto dell’avvenuta trasmissione degli atti al Gup in occasione della richiesta di rinvio a giudizio del (OMISSIS), sono state utilizzate in sede di rito abbreviato.
Infatti, come e’ dato testualmente rilevare dall’esame del tenore testuale della sentenza impugnata, la Corte di appello, onde ridimensionare il contenuto della conversazione intrattenuta dalla parte offesa (OMISSIS) con la madre (OMISSIS), oggetto della produzione documentale offerta dalla difesa dell’imputato nel corso della udienza di fronte al Gup di Varese del 17 novembre 2016, ha rilevato che tale conversazione doveva “essere interpretata alla luce delle dichiarazioni rese successivamente dalla ragazza al Pubblico Ministero in sede di attivita’ integrativa di indagine”, dichiarazioni che la Corte, quindi, riporta testualmente in un loro stralcio, precisando che con esse la ragazza ha ribadito le accuse mosse nei confronti dell’imputato, sebbene le abbia comunque ridimensionate almeno sotto il profilo della frequenza degli abusi commessi ai suoi danni dall’imputato, salvo, tuttavia, aggiungere la Corte che la stessa dichiarante aveva confermato che le sue originarie dichiarazioni erano state da lei stessa esagerate in quanto ella era “gelosa della mamma”.
Risulta chiaro, quindi che, ai fini della decisione sono state utilizzate peraltro in maniera in parte contraddittoria perche’ della pur ammessa esagerazione della originarie propalazioni non vi e’ traccia alcuna in sede di sentenza impugnata – le dichiarazioni rese dalla persona offesa, al di fuori del contraddittorio, dopo che il materiale probatorio su cui fondare il giudizio abbreviato (in assenza della formalizzazione di istanze di integrazione probatoria ed in assenza di valutazioni da parte del Gup in ordine alla eventuale incompletezza del materiale istruttorio gia’ presente in atti) doveva ritenersi oramai cristallizzato e non suscettibile di arricchimenti se non nel rispetto del principio della parita’ delle armi; principio questo che puo’ realizzarsi solo nel caso in cui la attivita’ processuale sia svolta alla presenza, almeno potenziale, di tutte le parti interessate alla definizione del giudizio.
Cosa che, invece, nel caso che interessa non si e’ verificata, posto che l’attivita’ istruttoria ulteriore condotta dal Pm successivamente alla udienza del 17 novembre 2016 si e’ svolta nelle forme proprie delle indagini preliminari e, pertanto, in assenza delle garanzie per l’imputato della pubblicita’ e del contraddittorio.
La sentenza impugnata, assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso, deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, che, tenendo conto dei principi sopra affermati in ordine alla utilizzabilita’ nel giudizio abbreviato degli elementi istruttori assunti successivamente alla ammissione dell’imputato al rito speciale, riesaminera’ la posizione del medesimo con riferimento ai motivi di impugnazione originariamente presentati avverso la sentenza emessa in data 17 ottobre 2017 dal Gup del Tribunale di Varese.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *