In caso di riconoscimento successivo del minore da parte del padre

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 5 luglio 2019, n. 18161.

La massima estrapolata:

In caso di riconoscimento successivo del minore da parte del padre, il giudice di merito può soddisfare la richiesta di quest’ultimo di anteporre il proprio cognome a quello della madre per consentire al minore di costruirsi un’autonoma identità, dando rilievo paritario alle figure genitoriali

Ordinanza 5 luglio 2019, n. 18161

Data udienza 28 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere

Dott. MELONI Marina – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura in calce al ricorso, e dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo alla p.e.c. (OMISSIS) e al fax n. (OMISSIS);
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto n. 1548/17 della Corte di appello di Roma, messo il 3 maggio 2017 e depositato il 26 maggio 2017, n. R.G. 50506/15;
letta la requisitoria del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, in persona del cons. Lucio Capasso, che conclude per il rigetto del ricorso;
sentita la relazione in camera di consiglio del cons. Giacinto Bisogni.

RILEVATO IN FATTO

che:
1. Il Tribunale di Tivoli, con decreto del 16 dicembre 2014, accogliendo il ricorso del sig. (OMISSIS) nei confronti della sig.ra (OMISSIS) ha disposto la sostituzione del cognome della minore (OMISSIS) nata a (OMISSIS) in (OMISSIS).
2. La Corte di appello di Roma, con decreto n. 1548/2017, pronunciando sul reclamo proposto dalla sig.ra (OMISSIS) e dato atto dell’intervenuto riconoscimento effettuato da (OMISSIS) ha affidato la figlia minore (OMISSIS) ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, ha determinato il contributo paterno al mantenimento in Euro 150 mensili, con aggiornamento annuale secondo gli indici ISTAT, a decorrere dalla domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative previamente concordate. Ha confermato il cognome della minore come (OMISSIS) (OMISSIS).
3. Ricorre per cassazione (OMISSIS) deducendo: a) violazione o falsa applicazione dell’articolo 262 c.c., commi 2 e 4, anche in combinato disposto con l’articolo 12 disp. gen. e con l’articolo 115 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; b) violazione o falsa applicazione dell’articolo 262 c.c., commi 2 e 4, e dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
4. Con il primo motivo la ricorrente contesta l’affermazione della Corte di Appello secondo cui “la minore ha ancora un’eta’ nella quale l’identita’ e’ percepita soprattutto con riferimento al nome piuttosto che al cognome e non puo’ ravvisarsi alcuna preclusione nell’attribuzione prioritaria del cognome paterno, come solitamente avviene, allorche’ il riconoscimento viene effettuato insieme al momento della nascita da entrambi i genitori”. Secondo la ricorrente tale affermazione e’ in contrasto con l’interpretazione letterale dell’articolo 262 c.c., (“Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento e’ effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre”) che non consente di equiparare l’ipotesi del riconoscimento contemporaneo con quello avvenuto successivamente per cause non imputabili al padre. Peraltro secondo la ricorrente l’ammissione delle prove testimoniali da lei dedotte nel giudizio di merito avrebbe consentito di accertare la responsabilita’ del padre per il tardivo riconoscimento della figlia.
5. Con il secondo motivo la ricorrente censura la motivazione come apparente e incomprensibile quanto alla affermazione secondo cui l’anteposizione del patronimico corrisponderebbe all’interesse superiore della minore in quanto quest’ultima “vive presso la famiglia di origine della madre, e vi e’ un forte rischio di marginalita’ della figura paterna, con necessita’ per la bambina di costruirsi un’autonoma identita’, con paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali nel processo di costruzione della sua identita’ personale”. La ricorrente ritiene che tale motivazione sia del tutto esorbitante rispetto al criterio del superiore interesse del minore e in contrasto con la realta’ dell’inserimento della bambina nel contesto della famiglia materna.

RITENUTO IN DIRITTO

che:
6. I due motivi di ricorso da esaminare congiuntamente sono infondati. La decisione impugnata si muove nel perimetro segnato in questa materia dalla costante giurisprudenza di legittimita’, in tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio nato fuori dal matrimonio e riconosciuto non contestualmente dai genitori, secondo cui i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse, che e’ quello di evitare un danno alla sua identita’ personale, intesa anche come proiezione della sua personalita’ sociale, avente copertura costituzionale assoluta, la scelta, anche officiosa, del giudice e’ ampiamente discrezionale e deve avere riguardo al modo piu’ conveniente di individuare il minore in relazione all’ambiente in cui e’ cresciuto fino al momento del successivo riconoscimento, non potendo essere condizionata dall’esigenza di equiparare il risultato a quello derivante dalle diverse regole, non richiamate dall’articolo 262 c.c., che presiedono all’attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio (Cass. civ. sez. I n. 12640 del 18 giugno 2015). Il giudice e’ investito dall’articolo 262 c.c., comma 2 (e 3), del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilita’ previste da detta disposizione avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all’interesse del minore e con esclusione di qualsiasi automaticita’, che non riguarda ne’ la prima attribuzione, essendo inconfigurabile una regola di prevalenza del criterio del “prior in tempore”, ne’ il patronimico, per il quale non sussiste alcun “favor” in se’ nel nostro ordinamento (Cass. civ. sez. I n. 2644 del 3 febbraio 2011).
7. Esclusa quindi la rilevanza della anteriorita’ del
riconoscimento e quindi delle prove relative alle ragioni di un mancato riconoscimento contemporaneo il giudice del merito ha optato, fra le possibilita’ previste dall’articolo 262 c.c., comma 2, per la anteposizione del cognome paterno e ha chiarito le ragioni di tale scelta intesa a non attribuire un rilievo identitario al collocamento della minore presso la madre e alla importanza del contesto familiare materno. Con tale scelta il giudice ha voluto salvaguardare, anche sotto il profilo identitario che comporta l’attribuzione del cognome, il valore della bigenitorialita’ e negare invece un rilievo al collocamento del minore affidato congiuntamente ad entrambi i genitori. Si tratta di una scelta, chiaramente motivata, che consente al minore di rendere percepibile all’esterno la filiazione da entrambi i genitori e che nell’anteporre anziche’ aggiungere il cognome paterno ha voluto preservare il minore da una raffigurazione, interiore ed esteriore, non paritaria del ruolo dei due genitori. Una opzione quest’ultima che non puo’ evidentemente ritenersi soggetta al sindacato giurisdizionale di legittimita’.
8. Il ricorso va pertanto respinto senza statuizioni
sulle spese del giudizio e con esenzione dall’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Dispone omettersi qualsiasi riferimento alle generalita’ e agli altri elementi identificativi delle parti nella pubblicazione della presente sentenza.
Nulla sulle spese del giudizio, che risulta altresi’ esente dall’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.

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