Collegamento negoziale tra due contratti

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 28 maggio 2019, n. 14478.

La massima estrapolata:

Per affermare l’esistenza di un collegamento negoziale tra due contratti, è necessario accertare se essi vennero stipulati l’uno in funzione dell’altro, al fine di conseguire un risultato ulteriore e diverso da quello che la stipula isolata di ciascuno di essi avrebbe permesso alle parti

Ordinanza 28 maggio 2019, n. 14478

Data udienza 31 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 19775-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso da se medesimo e dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) LTD- (OMISSIS), (OMISSIS) LIMITED;
– intimate –
avverso la sentenza n. 544/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 06/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. Il 3.6.2005 (OMISSIS) stipulo’ con la societa’ (OMISSIS) s.p.a. (d’ora innanzi, “la (OMISSIS)”) un contratto di finanziamento dell’importo di Euro 31.090,55, finalizzato all’acquisto di un autoveicolo, da restituirsi in 72 rate mensili di Euro 537,56 ciascuna. Contestualmente venne stipulato tra il mutuatario e a societa’ (OMISSIS) Ltd. un contratto di assicurazione contro il rischio di morte, infortuni o malattie del mutuatario.
2. Il 17 febbraio 2006 (OMISSIS) fu colto da un infarto del miocardio e sottoposto ad intervento chirurgico di angioplastica.
Assumendo di essere guarito con postumi invalidanti permanenti, (OMISSIS) chiese all’assicuratore il pagamento dell’indennizzo contrattualmente previsto per i postumi residuati a quella patologia. Secondo quanto riferito nel ricorso introduttivo, l’assicuratore lo rifiuto’, sul presupposto che al momento della stipula l’assicurato aveva taciuto di essere gia’ affetto, da vent’anni, da una cardiopatia ischemica cronica.
3. Oltre a rifiutare il pagamento dell’indennizzo, l’assicuratore si avvalse della facolta’, contrattualmente prevista, di recedere dalla polizza in caso di infortunio. Di conseguenza, restitui’ la frazione di premio relativo al periodo di assicurazione non goduto.
La restituzione avvenne nelle mani della (OMISSIS), la quale se ne approprio’ e l’imputo’ a defalco di una rata del finanziamento, il cui pagamento era stato nel frattempo sospeso dal mutuatario.
3. Allegando questi fatti, (OMISSIS) (in data che ne’ la sentenza, ne’ il ricorso, ne’ il controricorso indicano) convenne dinanzi al Tribunale di Salerno la (OMISSIS) e la societa’ irlandese (OMISSIS) (indicata come assicuratore, ma che in seguito risultera’ essere solo un intermediario), chiedendone la condanna in solido al pagamento dell’indennizzo previsto dal contratto di assicurazione.
In seguito alle difese svolte dalla (OMISSIS), l’attore chiese ed ottenne l’autorizzazione a chiamare in causa la (OMISSIS) Ltd., ovvero la societa’ con la quale era stato effettivamente stipulato il contratto di assicurazione, estendendo a questa la domanda originaria.
4. Con sentenza 28.7.2009 n. 1739 il Tribunale di Salerno rigetto’ la domanda.
La sentenza venne appellata dal soccombente.
5. Con sentenza 6.6.2017 n. 544 la Corte d’appello di Salerno rigetto’ il gravame, correggendo pero’ la motivazione adottata dal Tribunale.
La Corte d’appello ritenne in primo luogo che fosse irrilevante, nel caso di specie, la sopravvenuta messa in liquidazione delle societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS), in quanto si trattava di eventi che potevano produrre effetti processuali solo se dichiarati in giudizio dal difensore delle suddette societa’, il quale non si era avvalso di tale facolta’.
Nel merito, la Corte d’appello ritenne che legittimamente l’assicuratore avesse rifiutato il pagamento dell’indennizzo: non gia’ perche’ l’assicurato avesse reso dichiarazioni false o reticenti al momento della stipula, ma perche’ il contratto prevedeva l’indennizzabilita’ dei soli infortuni che avessero lasciato postumi permanenti superiori al 60%, da valutarsi secondo i criteri stabiliti dal testo unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124).
E nel caso di specie, ad avviso della Corte d’appello, l’attore non aveva provato la suddetta circostanza, ne’ la documentazione da questi depositata poteva ritenersi a cio’ idonea.
Infine, la Corte d’appello ritenne che il rifiuto dell’assicuratore di pagare l’indennizzo non legittimava l’attore a sospendere la restituzione rateale del finanziamento ricevuto dalla banca.
6. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS), con ricorso fondato su sette motivi ed illustrato da memoria. Ha resistito con controricorso la (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’articolo 2495 c.c., degli articoli 110 e 300 c.p.c.. Deduce che per effetto della cancellazione “dall’ufficio del registro delle imprese” delle due societa’ di diritto irlandese convenute (la (OMISSIS) e la (OMISSIS)) la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare la nullita’ della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha statuito nei confronti di due soggetti non piu’ esistenti.
1.2. Il motivo e’, innanzitutto, inammissibile per difetto di interesse; e sarebbe comunque infondato.
1.2.1. Il motivo e’ in primo luogo inammissibile perche’ con esso, in sostanza, l’attore si duole del fatto che la propria domanda sia stata rigettata nei confronti di due soggetti che egli stesso assume non essere piu’ esistenti.
Ma se davvero quei soggetti sono estinti, una teorica cassazione con rinvio della sentenza d’appello non potrebbe che condurre all’inammissibilita’ della domanda, sicche’ non si comprende qual frutto ne trarrebbe l’odierno ricorrente.
Ove, poi, sia pure nel silenzio del ricorrente sul punto, si volesse ipotizzare che l’interesse sotteso al ricorso consista nella rimozione della condanna alle spese pronunciata dal giudice di merito, anche sotto questo profilo il motivo sarebbe inammissibile per difetto di interesse, dal momento che delle due l’una:
-) se le due societa’ irlandesi sono state effettivamente estinte, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese non potra’ essere messa in esecuzione, per il venir meno del creditore;
-) se, invece, le due suddette societa’ non sono estinte, ovvero sono estinte ma i loro crediti si fossero trasferiti ad un successore, la sentenza impugnata non potrebbe dirsi nulla, perche’ le statuizioni in essa contenute farebbero stato anche nei confronti dei successori delle suddette societa’.
1.2.2. Ad abundantiam, giovera’ comunque rilevare che il motivo e’ manifestamente infondato nel merito, dal momento che, secondo il rito applicabile ratione temporis, solo il difensore della parte costituita era legittimato a dichiarare la perdita della capacita’ di stare in giudizio del proprio assistito, e provocare l’interruzione del processo, facolta’ che invece la legge non consente alle altre parti (ex multis, Sez. 2 -, Sentenza n. 10048 del 24/04/2018, Rv. 648162 – 01).
2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, che la sentenza impugnata avrebbe violato l’articolo 1363 c.c. e l’articolo 112 c.p.c..
Nella illustrazione del motivo si sostiene che la Corte d’appello avrebbe erroneamente rilevato d’ufficio l’eccezione di inoperativita’ della polizza, fondata sulla previsione contrattuale della non indennizzabilita’ degli infortuni che avessero prodotto postumi permanenti inferiori al 60%.
Secondo il ricorrente la Corte d’appello, cosi’ giudicando, da un lato avrebbe violato l’articolo 112 c.p.c., perche’ quella eccezione non era mai stata sollevata da nessuna delle societa’ convenute; e dall’altro avrebbe sostituito alle ragioni, opposte dall’assicuratore per rifiutare il pagamento dell’indennizzo, altra e diversa ragione.
2.2. Nella parte in cui lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato il motivo e’ innanzitutto inammissibile, e comunque infondato.
2.2.1. Il motivo e’, innanzitutto, inammissibile, perche’ la denuncia, in sede di legittimita’, d’un vizio di extrapetizione consistito nell’avere rilevato d’ufficio una questione non posta dal convenuto, esige – ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., n. 6 – che il ricorrente trascriva, o almeno riassuma, i termini in cui il convenuto si difese.
L’odierno ricorrente, per contro, non ha indicato nel proprio ricorso, ne’ riassunto in modo adeguato, non solo il contenuto della comparsa di costituzione e risposta della (OMISSIS) in primo grado, ma nemmeno quello della comparsa di costituzione e risposta in appello: il che non soddisfa il requisito di specificita’ del ricorso, richiesto dall’articolo 366 c.p.c., nn. 3 e 6, e non consente in questa sede di stabilire se la Corte d’appello, rilevando la non indennizzabilita’ del sinistro, abbia travalicato il thema decidendum.
2.2.2. In ogni caso il motivo e’ comunque infondato.
L’attore, infatti, in primo grado, chiese la condanna dell’assicuratore convenuto al pagamento dell’indennizzo che assumeva contrattualmente dovuto.
Il Tribunale ritenne l’indennizzo non dovuto ai sensi dell’articolo 1892 c.c., per violazione del dovere c.d. di uberrima bona fide – da parte dell’assicurato. In primo grado, pertanto, tutte le questioni inerenti il contenuto del contratto, il rischio assicurato, le cause di esclusione della copertura, rimasero assorbite.
La Corte d’appello quindi, una volta ritenuta insussistente la reticenza dell’assicurato circa le caratteristiche del rischio, per esaminare la domanda di pagamento dell’indennizzo doveva necessariamente esaminare i patti contrattuali e la loro estensione.
Costituisce, infatti, principio generale del nostro sistema processuale quello secondo cui tutte le eccezioni non riservate espressamente dalla legge alla parte sono rilevabili anche d’ufficio. Tale principio e’ stato ribadito per ben due volte dalle Sezioni Unite di questa Corte: dapprima da Sez. U, Sentenza n. 1099 del 03/02/1998, Rv. 515986, e quindi da Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 10531 del 07/05/2013, Rv. 626194 (nello stesso senso, ex multis, si veda anche piu’ di recente Sez. 3, Ordinanza n. 13764 del 31.5.2018, non massimata).
2.3. Nella parte, infine, in cui lamenta la violazione dell’articolo 1363 c.c., il motivo e’ parimenti inammissibile per difetto totale di chiarezza e specificita’.
Il ricorrente, innanzitutto non spiega in che modo e per quali ragioni la Corte d’appello avrebbe violato l’articolo 1363 c.c. (quali clausole negoziali sarebbero state erroneamente trascurate; quali erroneamente privilegiate; quale sarebbe dovuta essere l’interpretazione corretta). In secondo luogo, il ricorrente non spiega in modo chiaro quale sarebbe l'”atto negoziale” che assume malamente interpretato: se il contratto di assicurazione o l’atto unilaterale di “rifiuto” stragiudiziale di pagamento dell’indennizzo.
In terzo luogo, quel che piu’ rileva, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di sarebbe “sostituita” all’assicuratore, “convertendo” le ragioni per le quali questi rifiuto’ il pagamento dell’indennizzo (la reticenza dell’assicurato, ex articolo 1892 c.c.), con altre ragioni.
Ma se con tale censura il ricorrente abbia voluto denunciare uno iato tra le difese dell’assicuratore e la decisione del giudice, vale quanto appena rilevato al § 2.2.2 precedente, e cioe’ che nessuna norma riserva alla parte l’eccezione di inoperativita’ della polizza.
Se, invece, con la censura in esame il ricorrente abbia voluto denunciare uno iato tra la decisione giudiziale e le eccezioni sollevate stragiudizialmente dall’assicuratore, bastera’ ricordare che le eccezioni sollevate in sede stragiudiziale, una volta introdotta la lite, non vincolano ne’ chi le ha rese (al quale e’ ovviamente consentito sollevarne di ulteriori), ne’ a fortiori il giudice.
3. Il terzo motivo di ricorso.
3.1. Col terzo motivo il ricorrente, pur formalmente lamentando il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo, nella sostanza si duole del fatto che la Corte d’appello non abbia disposto una consulenza tecnica d’ufficio per stimare il grado di invalidita’ permanente residuato all’infarto patito il 17.2.2006.
3.2. Il motivo e’ inammissibile, per varie ragioni.
In primo luogo, il ricorrente non indica, in violazione del precetto imposto dall’articolo 366 c.p.c., n. 6, quando abbia formulato l’istanza volta ad ottenere l’ammissione d’una consulenza, ne’ se l’abbia riproposta in appello, ne’ i termini di tale richiesta (Sez. U -, Sentenza n. 7074 del 20/03/2017, Rv. 643334 – 01) n.d.r. la censura risulta priva di decisivita’.
In secondo luogo, la scelta se disporre una consulenza tecnica d’ufficio e’ rimessa alla discrezionalita’ del giudice di merito e non e’ sindacabile in sede di legittimita’ (ex multis, Sez. L, Sentenza n. 4185 del 02/03/2015, Rv. 634577 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 72 del 03/01/2011, Rv. 615839 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 27247 del 14/11/2008, Rv. 605391 – 01).
Infine, il motivo e’ inammissibile anche nella parte in cui prospetta la violazione dell’articolo 115 c.p.c., in quanto la violazione di tale norma puo’ essere dedotta come vizio di legittimita’ solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016; Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 – 01.
4. Il quarto motivo di ricorso.
4.1. Col quarto motivo il ricorrente lamenta, formalmente invocando il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e la violazione dell’articolo 116 c.p.c., che la Corte d’appello avrebbe compiuto una “erronea disamina di prove documentali”.
4.2. Il motivo e’ innanzitutto inammissibile, in quanto censura il modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove.
Ma una censura di questo tipo cozza contro il consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, secondo cui non e’ consentita in sede di legittimita’ una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (ex permultis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e cosi’ via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermo’ il principio in esame, poi ritenuto per sessant’anni: e cioe’ che “la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte e’ incensurabile in Cassazione”).
4.3. Nella parte in cui lamenta la violazione dell’articolo 116 c.p.c. il motivo e’ poi infondato, in quanto la violazione di tale norma puo’ dirsi sussistente, e costituire valido motivo di ricorso per cassazione, solo in un caso: quando il giudice di merito attribuisca pubblica fede ad una prova che ne sia priva oppure, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova a valutazione vincolata, come l’atto pubblico (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016; il principio e’ stato altresi’ ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, nella decisione pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, al § 14 dei “Motivi della decisione”).
Per contro, la valutazione delle prove in un senso piuttosto che in un altro, ovvero l’omessa valutazione di alcune fonti di prova, non costituisce di per se’ violazione dell’articolo 116 c.p.c., e quindi un error in procedendo, ma soltanto – a tutto concedere – un error in indicando.
5. Il quinto motivo di ricorso.
5.1. Col quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 1460 c.c.
Sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha escluso che, per effetto dell’inadempimento dell’assicuratore, egli potesse sollevare l’eccezione di inadempimento di cui all’articolo 1460 c.c. nei confronti della banca finanziatrice.
5.2. Il motivo e’, in primo luogo, assorbito dal rigetto dei precedenti.
Infatti, a causa del rigetto dei primi quattro motivi di ricorso, si e’ formato il giudicato sulla inesistenza di un inadempimento colpevole da parte dell’assicuratore.
Se inadempimento colpevole da parte dell’assicuratore non vi fu, l’assicurato non poteva ovviamente sollevare alcuna eccezione di inadempimento ex articolo 1460 c.c.: ne’ nei confronti dell’assicuratore, ne’ nei confronti di terzi.
5.3. In ogni caso, il motivo sarebbe stato inammissibile.
L’odierno ricorrente ha concluso due contratti contestualmente: uno di assicurazione, l’altro di finanziamento.
La circostanza che due contratti siano stipulati contestualmente, non basta ovviamente per ritenere che tra essi sussista un collegamento negoziale, genetico o funzionale che sia.
Per affermare l’esistenza d’un collegamento negoziale tra due contratti, e’ necessario accertare se essi vennero stipulati l’uno in funzione dell’altro, al fine di conseguire un risultato ulteriore e diverso da quello che la stipula isolata di ciascuno di essi avrebbe permesso alle parti (principio pacifico: cosi’ gia’ Sez. 2, Sentenza n. 1476 del 18/05/1971, Rv. 351785 – 01; nello stesso senso, ex permultis e solo per indicare le piu’ significative, Sez. 3, Sentenza n. 1641 del 09/03/1984, Rv. 433717 – 01, e soprattutto Sez. U, Sentenza n. 19785 del 05/10/2015, Rv. 636742 – 01, in motivazione).
Solo in presenza d’un collegamento negoziale si verifica l’estensione dall’uno all’altro contratto delle cause di invalidita’ o di risoluzione (e, con queste ultime, dei rimedi sinallagmatici di cui agli articoli 1454 e ss. c.c.).
Nel caso di specie, col suo quinto motivo il ricorrente sostiene che, a causa dell’inadempimento dell’assicuratore (che fu parte ovviamente
del contratto di assicurazione), egli potrebbe legittimamente rifiutare la restituzione delle rate di mutuo dovute alla banca (che fu parte del diverso contratto di mutuo, o finanziamento che dir si voglia).
Ma – in virtu’ dei principi piu’ sopra esposti – affinche’ questa censura potesse essere esaminata nel merito, sarebbe stato necessario che il ricorrente indicasse per quali ragioni e in virtu’ di quali clausole i due contratti si sarebbero dovuti ritenere tra loro collegati, riproducendo o riassumendo i patti rilevanti a tale fine, giusta la previsione dell’articolo 366 c.p.c., nn. 3 e 6.
6. Il sesto motivo di ricorso.
6.1. Col sesto motivo il ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe erroneamente trascurato di rilevare la nullita’ di due clausole del contratto di assicurazione (per violazione delle norme dettate a tutela del consumatore dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, articolo 33), e precisamente quelle che stabilivano i casi di esclusione dell’operativita’ della polizza e le prestazioni in caso di morte od invalidita’.
6.2. Il motivo e’ inammissibile per due ragioni: sia perche’ le suddette clausole non sono trascritte ne’ riassunte, in violazione del disposto dell’articolo 366 c.p.c., n. 6; sua perche’, in violazione del medesimo precetto, il ricorrente non indica se e quando la relativa questione sia stata sollevata nei gradi di merito.
Ad abundantiam, non sara’ tuttavia superfluo aggiungere che in ogni caso la delimitazione del rischio assicurato attiene all’oggetto del contratto, e non costituisce percio’ una limitazione della responsabilita’ dell’assicuratore.
7. Il settimo motivo di ricorso.
7.1. Col settimo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 40 e 41 c.p..
Nella illustrazione del motivo si sostiene – questo il nucleo della censura – che il grado di invalidita’ permanente di cui l’odierno ricorrente era portatore, superiore al 60%, andava ascritto unicamente all’infarto del 17.2.2006, e non alle pregresse malattie, e di conseguenza quella invalidita’ doveva ritenersi integralmente indennizzabile ai sensi di polizza.
Il ricorrente deduce al riguardo che la sentenza sia illegittima “nella parte in cui il giudice di appello ha erroneamente applicato alla fattispecie i criteri di accertamento delle singole idoneita’ o e efficacie causali produttive dell’invalidita’ complessiva del ricorrente, di cui agli articoli 40 e 41 c.p. regolanti lo statuto normativo della causalita’ materiale applicabile anche nell’ambito della responsabilita’ civilisticamente intesa”; soggiunge che, poiche’ la Corte d’appello ha ritenuto superfluo avvalersi di un c.t.u., “avrebbe dovuto applicare piu’ scrupolosamente i criteri applicativi giurisprudenziali nella ricostruzione degli eventi causali o concausali produttivi dell’invalidita’ superiore al 60%”.
7.2. Questa Corte, nel proprio potere-dovere di interpretazione e qualificazione degli atti di parte, ritiene che col motivo appena riassunto il ricorrente abbia inteso censurare la sentenza d’appello nella parte in cui ha escluso che l’infarto del 2006 avesse lasciato postumi permanenti superiori al 60%.
Cosi’ qualificato il motivo, esso va dichiarato inammissibile, perche’ lo stabilire se e quali postumi abbia lasciato un insulto cardiovascolare; cosi’ come lo stabilire se e quali ne siano state le cause, costituiscono altrettanti apprezzamenti di fatto, riservati al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimita’.
8. Le spese.
8.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.
8.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si da’ atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte di cassazione:
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna (OMISSIS) alla rifusione in favore di (OMISSIS) s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano nella somma di Euro 3.000, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2;
(-) da’ atto che sussistono i presupposti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di (OMISSIS) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

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