Colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 6 maggio 2019, n. 11767.

La massima estrapolata:

Colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l’azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla probatio diabolica della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un’azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato erga omnes.

Ordinanza 6 maggio 2019, n. 11767

Data udienza 3 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 20172/2014 proposto da:
(OMISSIS), n. q. di figlio ed unico erede di (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 783/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 05/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/10/2018 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO.

RITENUTO IN FATTO

che:
– (OMISSIS) chiamava in giudizio davanti al Tribunale di Lamezia Terme (OMISSIS) e (OMISSIS);
– l’attrice chiedeva l’accertamento del proprio diritto di proprieta’ su un terreno sito in (OMISSIS) a lei pervenuto per successione ereditaria di (OMISSIS) fu (OMISSIS), che l’aveva acquistato in forza di compravendita del 19 giugno 1911 da (OMISSIS);
– i convenuti, costituendosi, affermavano a loro volta di essere proprietari del terreno in contesa sulla base di titoli;
– nel corso del giudizio di primo grado interveniva il decesso del difensore dei convenuti e il processo era riassunto nei confronti dei rispettivi eredi;
– il tribunale accoglieva la domanda;
– contro la sentenza proponevano appello (OMISSIS) e (OMISSIS) (due degli eredi dei convenuti originari);
– essi sostenevano che il primo giudice aveva qualificato la domanda di controparte quale azione di accertamento della proprieta’, mentre si trattava in effetti di azione di rivendicazione, con il conseguente onere dell’attrice di offrire la c.d. probatio diabolica;
– il primo giudice aveva invece ritenuto che l’attrice, gia’ nel pieno dominio dell’immobile conteso, non avesse altro onere, onde conseguire l’accoglimento della domanda, se non quello di allegare il proprio titolo di acquisto;
– la Corte d’appello di Catanzaro accoglieva il gravame, riconoscendo che la domanda, originariamente proposta da (OMISSIS), doveva essere qualificata come azione di rivendicazione;
– cio’ posto riteneva che l’attrice non avesse assolto all’onere probatorio che ne conseguiva;
– conseguentemente rigettava la domanda e compensava le spese di lite;
– contro la sentenza (OMISSIS), erede di (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
– (OMISSIS) ha resistito con controricorso;
– gli altri intimati sono rimasti tali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:
– con il primo motivo il ricorrente si duole perche’ la corte d’appello non ha rilevato che l’atto di appello era stato notificato al procuratore costituito di (OMISSIS), nonostante la parte difesa fosse gia’ deceduta in precedenza, essendo venuto meno di conseguenza anche il mandato;
– la corte d’appello ha ritenuto invece valida la notificazione, facendone derivare la contumacia di (OMISSIS);
– secondo il ricorrente cio’ comporta la nullita’ della sentenza, essendo circostanza irrilevante che la morte non fosse stata dichiarata nel corso del giudizio di primo grado dal procuratore costituito;
– si sostiene che il principio di ultrattivita’ del mandato vale solo con riferimento al grado di giudizio nel quale si e’ verificato l’evento che ha colpito la parte rappresentata;
– il motivo e’ infondato;
– “la morte o la perdita di capacita’ della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell’ultrattivita’ del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex articolo 285 c.p.c.., e’ idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, e’ legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui e’ richiesta la procura speciale – in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell’ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) e’ ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’articolo 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall’articolo 299 c.p.c., da parte del notificante” (Cass. n. 15295/2014).
– il secondo motivo denuncia l’errore commesso dalla corte di merito nella qualificazione della domanda;
– non si trattava di azione di rivendicazione, ma di azione di accertamento della proprieta’ sulla base dei titoli;
– era conseguentemente diverso il regime probatorio, posto che la probatio diabolica e’ imposta solamente a carico di chi agisce in rivendicazione;
– il motivo e’ infondato;
– e’ chiaro che la censura muove dalla premessa che le due azioni, di accertamento della proprieta’ e di rivendicazione, siano soggette a un regime probatorio diverso;
– cio’ e’ invece in contrasto con i recenti insegnamenti della Suprema Corte (cui si intende dare continuita’), in base ai quali: “colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprieta’ o comproprieta’ di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimita’ del potere di fatto esercitato sullo stesso, e’ tenuto, al pari che per l’azione di rivendicazione ex articolo 948 c.c., alla probatio diabolica della titolarita’ del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un’azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprieta’ tutelato erga omnes” (Cass. n. 1210/2017);
– in questa debita prospettiva, la questione della qualificazione della domanda, oggetto specifico della censura, e’ assorbita e superata dalla valutazione negativa in ordine alla prova offerta per la dimostrazione della proprieta’;
– in verita’ con il motivo in esame, oltre all’aspetto riguardante la qualificazione della domanda, il ricorrente censura anche la ricostruzione in fatto operata dalla corte di merito, nella parte in cui ha ritenuto che l’attrice non avesse dato la prova del proprio diritto di proprieta’;
– tuttavia esso continua a porsi nella prospettiva di un onere probatorio attenuato, rimproverando essenzialmente alla corte d’appello di avere privilegiato l’ultima delle consulenze tecniche espletate in corso di causa, che a torto aveva negato la possibilita’ di identificare l’oggetto della pretesa nel bene descritto nel titolo;
– tale censura, pero’, in quanto disgiunta dalla deduzione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di uno di uno o piu’ fatti la cui considerazione avrebbe dovuto indurre la corte a riconoscere che la prova offerta a sostegno della domanda rispondeva comunque ai requisiti della probatio diabolica (Cass., S.U., n. 8053/2014), non attinge efficacemente la ratio decidendi;
– si menziona una dichiarazione autenticata del 1923 allegata al fascicolo di primo grado e esibita al consulente tecnico, che non e’ un fatto, ma al limite un elemento istruttorio e, in ogni caso, la dichiarazione, per il suo contenuto, e’ priva di decisivita’;
– si ricorda che in tema di ricorso per cassazione costituisce fatto (o punto) decisivo ai sensi del’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quello la cui differente considerazione e’ idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa (Cass. n. 18368/2013);
– il ricorso, pertanto, e’ rigettato, con addebito di spese.
– poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto l’articolo 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo del versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 %, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;
dichiara ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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