Corte di Cassazione, sezione lavoro, Ordinanza 10 maggio 2019, n. 12540.
La massima estrapolata:
Lo svolgimento della prestazione lavorativa in violazione dei limiti costituzionali relativi all’orario di lavoro e al riposo settimanale, da ritenersi “abnorme” per il numero delle ore lavorate ed il suo protrarsi per parecchi anni, provoca un danno alla salute psico-fisica del lavoratore, di natura patrimoniale e diverso da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell’an in quanto lesione del diritto garantito dall’art. 36 Cost. In caso di un concorso colposo del lavoratore va rilevato che, a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. gravante sul datore di tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore, la volontarietà di quest’ultimo nell’accettare prestazioni lavorative straordinarie non può connettersi causalmente all’evento, rappresentando un’esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante.
Ordinanza 10 maggio 2019, n. 12540
Data udienza 27 febbraio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente
Dott. LORITO Matilde – Consigliere
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4053-2016 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avv. (OMISSIS) in virtu’ di procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 500/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 03/08/2015 R.G.N. 1013/2014;
il P.M. ha depositato richieste scritte, concludendo per il rigetto del ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.
RILEVATO
che, (OMISSIS), dipendente della spa (OMISSIS) con mansioni di addetto alla vigilanza, adiva il Tribunale di Biella perche’ -premesso di avere prestato negli anni 2008-2012 numerose ore di lavoro oltre l’orario ordinario di 40 ore settimanali previsto dal CCNL Istituti di Vigilanza privata, senza tuttavia percepire l’esatta retribuzione- la societa’ datrice di lavoro fosse condannata al pagamento dell’importo complessivo di Euro 16.501,00, comprensivo del trattamento maturato anche per l’attivita’ lavorativa svolta senza usufruire ne’ recuperare il riposo settimanale;
che il Tribunale adito respingeva la domanda per l’anno 2008, rilevando che le ore di lavoro straordinario erano state espletate sulla base di precise richieste del lavoratore; accoglieva, invece, la domanda per il periodo dal 2009 sulla base dell’articolo 12 del CIR del 2009;
che la Corte di appello di Torino, decidendo sui gravami hic et inde proposti, accoglieva quello del lavoratore relativamente alle ore di lavoro straordinarie prestate nel 2008, e respingeva quello della societa’, condannando quest’ultima alla corresponsione della ulteriore somma di Euro 10.559,94, ritenendo che, per l’anno 2008, sebbene il (OMISSIS) avesse chiesto di effettuare il lavoro straordinario, tuttavia l’articolo 81 del CCNL non consentiva di protrarre la prestazione lavorativa straordinaria oltre l’esigibile, sforando nel caso in esame tutti i massimali e che, quanto alla quantificazione di dette ore, non era adeguato il risarcimento del 30% riconosciuto dalla societa’;
che avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) spa affidato a tre motivi, illustrati con memoria;
che (OMISSIS) ha resistito con controricorso;
che il P.G. ha formulato richieste scritte, concludendo per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO
che, con il ricorso per cassazione, in sintesi, si censura:
1) la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 66 del 2003, articoli 4 e 6 e dell’articolo 71 del CCNL per i dipendenti da Istituti di Vigilanza provata del 6.12.2006, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 66 del 2003, articolo 2, comma 3 come modificato dalla L. n. 133 del 2008, articolo 41, comma 3, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3: si sostiene che la Corte territoriale aveva erroneamente interpretato le norme sopra riportate ritenendo di applicare, in luogo del computo corretto di 48 ore settimanali lavorabili, comprese 8 ore di straordinario moltiplicate per tutte le settimane dell’anno, con esclusione dei soli periodi di ferie e malattie, quello del calcolo sul periodo effettivamente lavorato dal dipendente (articolo 71, lettera b) del CCNL affermazione della Corte territoriale, secondo cui ai sensi dell’articolo 71 CCNL (che costituiva una eccezione relativa solo ai lavoratori assunti entro l’anno e non un criterio di interpretazione generale delle disposizioni); si evidenza, inoltre, che agli addetti ai servizi di vigilanza privata non si applicava l’intera normativa di cui al Decreto Legislativo n. 66 del 2003;
2) la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., dell’articolo 1227 c.c., comma 2 e articolo 1175 c.c., per non avere la Corte territoriale rilevato il difetto di allegazione e prova in ordine al danno patrimoniale e non patrimoniale, non potendo essere correttamente ritenuti sussistenti in via presuntiva sulla mera affermazione di abnormita’ della prestazione in se’ del lavoratore, smentita dalla corretta applicazione datoriale dell’orario, dall’esclusione dell’attivita’ di vigilanza dai limiti dell’orario previsti dalla legge, dalla disponibilita’ sempre manifestata dal lavoratore a prestare attivita’ oltre l’orario normale e nella acquiescenza alle condizioni di lavoro applicate;
3) la violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1366 e 1367 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, per avere erroneamente ritenuto la Corte territoriale inapplicabile il Contratto Integrativo Regionale anche agli anni 2007 e 2008 nonostante la disposizione dell’articolo 12 dello stesso Contratto che prevedeva l’applicabilita’ dello stesso con effetto dall’1.7.2007, mentre cio’ che era efficace dall’anno 2009 era solo l’aumento dell’accantonamento da una a due ore a banca ora per ogni giorno di effettivo lavoro;
che il primo motivo e’ infondato.
La Corte territoriale ha correttamente interpretato le norme denunciate, per la determinazione delle ore complessivamente prestate dai lavoratori in eccedenza alle 48 ore settimanali (Decreto Legislativo n. 66 del 2003, articolo 4 e 6 e articolo 71, lettera a) CCNL di categoria del 2.5.2006), e quelle (nella misura di una al giorno) accantonabili nella cd. “banca ore” (articolo 81 CCNL) le quali, se non usufruite con permessi, devono essere compensate con una maggiorazione del 30%.
Quanto al computo delle ore prestate rispetto al tetto massimo, i giudici di seconde cure, con argomentazioni di supporto ben piu’ ampie (e nemmeno specificamente censurate) rispetto alla mera esegesi delle norme contrattuali, hanno ritenuto che, come stabilito dal Decreto Legislativo n. 66 del 2003, articolo 4, comma 4 e articolo 71, u.c., lettera b) CCNL Dipendenti di Vigilanza privata, il conteggio della media delle ore lavorate doveva avere riguardo ai periodi di lavoro effettivamente lavorati e non alla media annua, con detrazione dei soli periodi di ferie e di sospensione dell’attivita’ lavorativa.
Decisivi, al riguardo, a parere del Collegio, sono gli argomenti esegetici letterali, in virtu’ dei quali e’ lo stesso CCNL a dare rilevanza al periodo effettivamente lavorato dal dipendente laddove stabilisce, per il personale assunto durante l’anno, che la media dello straordinario debba avere riguardo ai mesi di effettivo servizio (articolo 71, lettera b), norma che costituisce, sebbene limitata ad una particolare ipotesi, comunque un utile criterio di interpretazione generale) e che l’ora in piu’ lavorativa, confluibile nella “banca ore” debba essere riferita ad ogni giornata di lavoro effettivamente prestata (articolo 81), nonche’ quelli logici giuridici, secondo cui il tetto massimo di lavoro straordinario e’ funzionale al contenimento dell’impegno lavorativo quotidiano e settimanale, con impossibilita’ di calcolare, quindi, il monte-ore all’intero anno includendovi anche i periodi di legittima sospensione dell’attivita’ lavorativa.
Con riguardo alla questione dell’espressa esclusione dell’applicazione dell’intera normativa di cui al Decreto Legislativo n. 66 del 2003 alle guardie giurate ad opera della L. n. 133 del 2008, articolo 41 che ha aggiunto, al Decreto Legislativo n. 66 del 2003, articolo 2, comma 3 la ulteriore previsione “agli addetti ai servizi di vigilanza privata”, le conclusioni della Corte di merito che hanno considerato irrilevante tale modifica sono condivisibili sia perche’ l’articolo 16, comma 1 Decreto Legislativo citato ha fatto espressamente “salve le condizioni di migliore favore stabilite dai contratti collettivi” (come nel caso di specie per quanto sopra detto), sia perche’ la modifica normativa e’ entrata in vigore il 25.6.2008 e non e’ stato specificato in che modo potesse incidere sulla pretesa risarcitoria relativa agli anni 2006, 2007 e 2008, sia, infine, perche’ l’attivita’ delle guardie giuriate non puo’ ritenersi ontologicamente discontinua o di semplice attesa o custodia, dovendo, invece, accertarsi in concreto tale modalita’ con un accertamento caso per caso (Cass. 26.11.2015 n. 24164) che nella fattispecie non e’ stato richiesto ritualmente dalla societa’ ne’ e’ stato compiuto;
che il secondo motivo e’ parimenti infondato;
La prestazione lavorativa “eccedente”, che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura-psico fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza e’ presunta nell’an in quanto lesione del diritto garantito dall’articolo 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravita’ della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento “de qua” (in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581).
Con riguardo al principio sopra esposto, alcun difetto di allegazione e prova e’, pertanto, ravvisabile essendo stati prospettati dal ricorrente nei gradi di merito sia il numero delle ore straordinarie svolte che il periodo di riferimento (1.440,03 ore per l’anno 2008): elementi dai quali la Corte territoriale, con argomentazioni congruamente motivate, ha rilevato la “abnormita’” della prestazione eseguita e, quindi, tale di per se’ da compromettere l’integrita’ psico-fisica e la vita di relazione del lavoratore, secondo un corretto ragionamento logico-giuridico.
Quanto alla questione del “concorso colposo” del lavoratore, che avrebbe egli stesso richiesto di effettuare prestazioni oltre i limiti consentiti, deve rilevarsi che, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, a fronte di un obbligo ex articolo 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare l’integrita’ psico-fisica e la personalita’ morale del lavoratore, la volontarieta’ di quest’ultimo, ravvisabile nella mera disponibilita’ alla prestazione lavorativa straordinaria, non puo’ connettersi causalmente all’evento rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante (cfr. Cass. 19.1.2017 n. 1295); per le altre tematiche di cui al motivo si rimanda a quanto gia’ sopra specificato in ordine al motivo sub) 1; che il terzo motivo e’, infine, inammissibile.
Giova premettere che, per l’interpretazione del Contratto Integrativo Regionale, devono essere adottati i criteri ermeneutici negoziali, non essendo possibile procedere ad una interpretazione diretta delle sue clausole ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, riguardando, tale norma, esclusivamente i contratti collettivi nazionali di lavoro (Cass. 3.12.2013 n. 27062; Cass. 17.2.2014 n. 3681).
Orbene, nella fattispecie in esame, l’interpretazione fornita dalla Corte di merito (richiamando anche i propri precedenti in materia) sulla non retroattivita’ dell’articolo 12 del C.I.R. e’ plausibile, perche’ non contrasta con i criteri di letteralita’ e di interpretazione complessiva delle clausole ed e’ ragionevole perche’, oltre alla previsione della maggiorazione della percentuale di risarcimento (dal 35% al 50%), la contrattazione integrativa ha modificato da una a due le ore confluibili nella “banca ore”, di talche’ sarebbe ingiustificato applicare il solo aspetto economico ad un sistema di regime orario fondato invece su diversi presupposti. La censura si limita, pertanto, a contrapporre un diverso risultato interpretativo rispetto a quello giudiziario in assenza, pero’, di acclarate violazioni in ordine ai criteri ermeneutici di riferimento (Cass. 22.2.2007 n. 4178; Cass. 3.9.2010 n. 19044);
che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’ che si liquidano come da dispositivo nei confronti del controricorrente; che ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
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