Circostanza attenuante prevista dall’articolo 625-bis c.p.

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 11 febbraio 2019, n. 6396.

La massima estrapolata:

Ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’articolo 625-bis c.p., e’ rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice, censurabile in sede di legittimita’ nei limiti consentiti dall’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), la valutazione relativa ad utilita’ e concretezza del contributo collaborativo fornito dal colpevole per individuare i complici del reato (Fattispecie in cui si e’ escluso in tema di furto che la mera indicazione di un nominativo costituisca una condotta sufficiente a consentire la individuazione dei correi nel senso richiesto dalla norma

Sentenza 11 febbraio 2019, n. 6396

Data udienza 6 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente

Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere

Dott. BRUNO Maria Rosaria – Consigliere

Dott. CENCI Daniele – rel. Consigliere

Dott. DAWAN Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 05/06/2017 della CORTE APPELLO di L’AQUILA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. DANIELE CENCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. ZACCO FRANCA che ha concluso chiedendo per il rigetto del ricorso.
E’ presente l’avv. (OMISSIS) del foro di Roma in sostituzione dell’avv. (OMISSIS) nomina a sostituto depositata in udienza che si riporta ai motivi e ne chiede l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di L’Aquila il 5 giugno 2017 ha integralmente confermato la sentenza emessa all’esito del giudizio abbreviato il 10 maggio 2016 dal Tribunale di Pescara, appellata dall’imputato, con cui (OMISSIS) e’ stato riconosciuto responsabile del reato di tentativo di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose, commesso il (OMISSIS), e, senza generiche e applicata la diminuente per il rito, condannato alla pena di giustizia.
2. Ricorre tempestivamente per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite difensore, che si affida a due motivi, con i quali denunzia violazione di legge (articolo 625-bis c.p.) e difetto motivazionale, quanto al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’articolo 625-bis c.p..
2.1. In particolare, censura il diniego, stimato illegittimo, dell’attenuante speciale di cui all’articolo 625-bis c.p., avendo la Corte territoriale scritto che l’indicazione di un nominativo, fornito dall’imputato al G.i.p. del Tribunale di Pescara nel corso di un interrogatorio di garanzia, non potrebbe “considerarsi condotta sufficiente a consentire l’individuazione dei correi nel senso richiesto dalla norma del codice penale” (cosi’ alla p. 3 della sentenza impugnata).
Richiamato precedente di legittimita’ stimato pertinente (Sez. 4, n. 11490 del 24/01/2013), si assume che il tenore testuale dell’articolo 625-bis c.p. non escluda a priori l’applicabilita’ dell’attenuante all’imputato che abbia indicato il nominativo di un correo, essendo decisivo, in realta’, valutare se il contributo dell’agente possa definirsi “concreto, utile e proficuo”. In conseguenza, sarebbe stata inosservata ovvero erroneamente applicata la norma in questione, essendo stato – ma illegittimamente ed erroneamente – giudicata insufficiente la indicazione di un nominativo pretendendosi dai giudici di merito ulteriori e non meglio precisate attivita’ di tipo investigativo da parte di un soggetto privato.
2.2. Sotto il profilo del difetto motivazionale, si censura la motivazione reiettiva, che sarebbe inadeguata ed insufficiente, per avere trascurato le considerazioni svolte nell’appello (pp. 2-3) e cioe’ che proprio sulla base della dichiarazione resa il P.M. dispose, in effetti, una perquisizione domiciliare presso il correo indicato da (OMISSIS), atto investigativo che, pero’, ha sortito esito negativo, essendo stato effettuato dalla polizia giudiziaria con ritardo di un mese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato e deve essere rigettato.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, la mancanza di concretezza del contributo offerto dall’imputato e’ ritenuta alla p. 4 della sentenza di primo grado; a cio’ deve aggiungersi che la sentenza impugnata assume (alla p. 3) l’irrilevanza dell’essere stato l’ordine eseguito dopo tre settimane: sotto tali punti di vista, l’impugnazione non si confronta sufficientemente con la sentenza impugnata, che prende in considerazione, per poi escluderla, la circostanza in questione.
La norma, in verita’, va intesa come facente riferimento alla concreta – e non gia’ solo potenziale – individuazione dei correi (cfr. infatti Sez. 4, n. 11490 del 24/01/2013, P.G. in proc. Pignalosa, Rv. 254855, richiamata dalla difesa, secondo cui “Ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’articolo 625-bis c.p., il giudice deve apprezzare l’utilita’ e la concretezza del contributo collaborativo fornito dal colpevole per individuare i complici del reato di furto, senza che la concessione del beneficio possa essere condizionata dall’esito del giudizio a carico del correo. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto corretto il riconoscimento della circostanza nonostante l’archiviazione della posizione del complice)”).
Del resto, e’ stato puntualizzato che “Ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’articolo 625-bis c.p., e’ rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice, censurabile in sede di legittimita’ nei limiti consentiti dall’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), la valutazione relativa ad utilita’ e concretezza del contributo collaborativo fornito dal colpevole per individuare i complici del reato (Fattispecie in cui si e’ escluso in tema di furto che la mera indicazione di un nominativo costituisca una condotta sufficiente a consentire la individuazione dei correi nel senso richiesto dalla norma)” (Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261659).
2. Essendo, quindi, esente da vizi il mancato riconoscimento dell’attenuante speciale invocata, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (articolo 616 c.p.p.), al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

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