Mutamento di destinazione d’uso giuridicamente rilevante

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 11 febbraio 2019, n. 6366.

La massima estrapolata:

La destinazione d’uso e’ un elemento che qualifica la connotazione del bene immobile e risponde a precisi scopi di interesse pubblico, di pianificazione o di attuazione della pianificazione. Essa individua il bene sotto l’aspetto funzionale, specificando le destinazioni di zona fissate dagli strumenti urbanistici in considerazione della differenziazione infrastrutturale del territorio, prevista e disciplinata dalla normativa sugli standard, diversi per qualita’ e quantita’ proprio a seconda della diversa destinazione di zona.
L’organizzazione del territorio comunale e la gestione dello stesso vengono realizzate attraverso il coordinamento delle varie destinazioni d’uso in tutte le loro possibili relazioni e le modifiche non consentite di queste incidono negativamente sull’organizzazione dei servizi, alterando appunto il complessivo assetto territoriale.
Il mutamento di destinazione d’uso giuridicamente rilevante e’ dunque solo quello tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, tenuto conto che nell’ambito delle stesse categorie possono aversi mutamenti di fatto, ma non diversi regimi urbanistico – contributivi, stanti le sostanziali equivalenze dei carichi urbanistici nell’ambito della medesima categoria.
Il mutamento di destinazione d’uso senza opere e’ attualmente assoggettato a S.C.I.A., purche’ intervenga nell’ambito della stessa categoria urbanistica, mentre e’ richiesto il permesso di costruire per le modifiche di destinazione che comportino il passaggio di categoria o, se il cambio d’uso sia eseguito nei centri storici, anche all’interno di una stessa categoria omogenea.
Deve ritenersi consentita la modifica di destinazione d’uso funzionale, purche’ non comporti una oggettiva modificazione dell’assetto urbanistico ed edilizio del territorio e non incida sugli indici di edificabilita’, che non determini, cioe’, un aggravio del carico urbanistico, inteso come maggiore richiesta di servizi cosiddetti secondari, come ad esempio gli spazi pubblici destinati a parcheggio e le esigenze di trasporto, smaltimento di rifiuti e viabilita’

Sentenza 11 febbraio 2019, n. 6366

Data udienza 8 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta – Presidente

Dott. LIBERATI Giovanni – rel. Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro Maria – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/12/2017 della Corte d’appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi;
udito per i ricorrenti l’avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 dicembre 2017 la Corte d’appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza 31 maggio 2016 del Tribunale di Ascoli Piceno, con cui (OMISSIS) e (OMISSIS) erano stati dichiarati responsabili del reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera b), (per avere, difformemente da quanto indicato nella S.C.I.A. presentata al Comune di San Benedetto del Tronto, realizzato modifiche alla unita’ abitativa di loro proprieta’, tali da consentirne la destinazione alla locazione, contrariamente a quanto previsto nella destinazione d’uso assentita), ha riconosciuto agli imputati il beneficio della non menzione di tale condanna, confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, affidato a un unico articolato motivo, mediante il quale hanno lamentato la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera b), e l’insufficienza e l’illogicita’ della motivazione, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e e).
Dopo aver premesso, in punto di fatto, che l’affermazione di responsabilita’ era derivata dall’accertamento della destinazione a fine abitativo del piano seminterrato dell’immobile di loro proprieta’ concesso in locazione a tale (OMISSIS), che pero’ lo aveva occupato solo transitoriamente, a causa della necessita’ di provvedere al montaggio degli arredi e degli elettrodomestici dell’appartamento al piano rialzato nel quale abitava, hanno censurato l’affermazione dei giudici di merito, circa la configurabilita’ di una difformita’ rispetto al permesso di costruire, non essendo stata realizzata una entita’ immobiliare del tutto differente rispetto a quella contemplata nel titolo edilizio, posto che il locale al piano seminterrato aveva mantenuto la sua destinazione di magazzino o deposito e che quello al piano rialzato era abitato dal conduttore, (OMISSIS).
Hanno, inoltre, contestato la configurabilita’ del reato loro ascritto, non essendosi in presenza di un mutamento di destinazione d’uso con la realizzazione di opere, con la conseguente erroneita’ della affermazione della sussistenza di una difformita’ rispetto al titolo edilizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ manifestamente infondato.
2. I ricorrenti si dolgono della affermazione della loro responsabilita’ in relazione al reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera b), pur non avendo eseguito opere diverse o ulteriori rispetto a quelle indicate nella segnalazione certificata di inizio attivita’ da essi inviata al Comune di San Benedetto del Tronto e non essendovi stata alcuna modificazione della destinazione d’uso del seminterrato interessato dalla esecuzione di tali opere, utilizzato solo transitoriamente dal conduttore di una abitazione, pure di loro proprieta’, posta al piano superiore del medesimo fabbricato; prospettano, quindi, la violazione e l’errata applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 31 e l’illogicita’ manifesta della motivazione della sentenza impugnata.
2.1. Va dunque ricordato che questa Corte ha gia’ chiarito (cfr. Sez. 3, n. 9894 del 20/01/2009, Tarallo, Rv. 243102; conf. Sez. 3, n. 5712 del 13/12/2013, Tortora, Rv. 258686; Sez. 3, n. 39897 del 24/06/2014, Filippi, Rv. 260422; Sez. 3, n. 26455 del 05/04/2016, Stellato, Rv. 267106) che la destinazione d’uso e’ un elemento che qualifica la connotazione del bene immobile e risponde a precisi scopi di interesse pubblico, di pianificazione o di attuazione della pianificazione. Essa individua il bene sotto l’aspetto funzionale, specificando le destinazioni di zona fissate dagli strumenti urbanistici in considerazione della differenziazione infrastrutturale del territorio, prevista e disciplinata dalla normativa sugli standard, diversi per qualita’ e quantita’ proprio a seconda della diversa destinazione di zona.
L’organizzazione del territorio comunale e la gestione dello stesso vengono realizzate attraverso il coordinamento delle varie destinazioni d’uso in tutte le loro possibili relazioni e le modifiche non consentite di queste incidono negativamente sull’organizzazione dei servizi, alterando appunto il complessivo assetto territoriale.
Il mutamento di destinazione d’uso giuridicamente rilevante e’ dunque solo quello tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, tenuto conto che nell’ambito delle stesse categorie possono aversi mutamenti di fatto, ma non diversi regimi urbanistico – contributivi, stanti le sostanziali equivalenze dei carichi urbanistici nell’ambito della medesima categoria.
Il Consiglio di Stato (Sez. 5, n. 24 del 3/1/1998, Comune di Ostuni c. Monticelli S.r.l.) ha affermato, al riguardo, che “la richiesta di cambio della destinazione d’uso di un fabbricato, qualora non inerisca all’ambito delle modificazioni astrattamente possibili in una determinata zona urbanistica, ma sia volta a realizzare un uso del tutto difforme da quelli ammessi, si pone in insanabile contrasto con lo strumento urbanistico, posto che, in tal caso, si tratta non di una mera modificazione formale destinata a muoversi tra i possibili usi del territorio consentiti dal piano, bensi’ in un’alternazione idonea ad incidere significativamente sulla destinazione funzionale ammessa dal piano regolatore e tale, quindi, da alterare gli equilibri prefigurati in quella sede”.
Quanto al mutamento di destinazione d’uso realizzato, come nel caso in esame, senza l’esecuzione di opere edilizie, e’ stato chiarito (cfr. Sez. 3, n. 5712 del 13/12/2013, cit., e successive conformi, tra cui Sez. 3, n. 39897 del 24/06/2014, e Sez. 3, n. 26455 del 05/04/2016, citate) che il mutamento di destinazione d’uso senza opere e’ attualmente assoggettato a S.C.I.A., purche’ intervenga nell’ambito della stessa categoria urbanistica, mentre e’ richiesto il permesso di costruire per le modifiche di destinazione che comportino il passaggio di categoria o, se il cambio d’uso sia eseguito nei centri storici, anche all’interno di una stessa categoria omogenea (cfr. Sez. 3, n. 26455 del 05/04/2016, Stellato, Rv. 267106 – 01, concernente fattispecie relativa a sequestro preventivo di locali trasformati mediante opere edilizie da cantina garage ad abitazione, con conseguente passaggio dalla categoria d’uso non residenziale alla diversa categoria residenziale).
Dunque deve ritenersi consentita la modifica di destinazione d’uso funzionale, purche’ non comporti una oggettiva modificazione dell’assetto urbanistico ed edilizio del territorio e non incida sugli indici di edificabilita’, che non determini, cioe’, un aggravio del carico urbanistico, inteso come maggiore richiesta di servizi cosiddetti secondari, come ad esempio gli spazi pubblici destinati a parcheggio e le esigenze di trasporto, smaltimento di rifiuti e viabilita’ (cfr., Sez. 3, n. 24852 del 8/5/2013, Pace, non massimata), derivante dalla diversa destinazione impressa al bene.
2.2. Nel caso in esame la Corte d’appello, con accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimita’, in quanto logico e adeguatamente motivato (essendo frutto della corretta applicazione di consolidate massime di esperienza, tra cui quella relativa alla diversa incidenza sul carico urbanistico dell’utilizzo di una unita’ immobiliare a fini abitativi anziche’ come cantina di pertinenza di una diversa e separata abitazione), pur dando atto della mancata realizzazione di opere, ha ritenuto aggravato il carico urbanistico e quindi configurabile il reato contestato, sottolineando l’intervenuta modificazione della destinazione d’uso del piano seminterrato (con la realizzazione di ingresso, cucina, sala da pranzo, camera da letto, disimpegno e gabinetto, allacciamento delle utenze domestiche e dotazione completa di arredi), concesso in locazione a fine abitativo a (OMISSIS) (il quale aveva anche dichiarato la propria residenza presso tale unita’), quantomeno fino all’ottobre 2013, allorquando e’ stata ripristinata l’originaria destinazione di tali locali, determinando per tale periodo un aggravio del carico urbanistico, per la maggiore e autonoma superficie residenziale gravante sul territorio e l’aggravio che ne e’ derivato: si tratta di motivazione conforme al ricordato orientamento interpretativo, essendo stata ribadita la configurabilita’ del reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera b), in conseguenza e a causa della modifica di destinazione d’uso della porzione di fabbricato di proprieta’ dei ricorrenti, senza l’esecuzione di opere ma in guisa tale da determinare un aggravio del carico urbanistico, come tale idonea a integrare detto reato, che i ricorrenti censurano sul piano dell’accertamento in concreto della modifica di destinazione d’uso, accertata in modo univoco da entrambi i giudici di merito, proponendo in tal modo una doglianza manifestamente infondata e non consentita nel giudizio di legittimita’ (per la parte relativa alla contestazione della effettivita’ della modifica della destinazione d’uso).
3. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza delle censure cui e’ stato affidato.
L’inammissibilita’ originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacche’ detta inammissibilita’ impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimita’, e preclude l’apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616).
Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sentenza 7 – 13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento, nonche’ del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 2.000,00 per ciascun ricorrente.
In applicazione del decreto del Primo Presidente di questa Corte n. 84 del 2016 la motivazione e’ redatta in forma semplificata, in quanto il ricorso non richiede, ad avviso del Collegio, l’esercizio della funzione di nomofilachia e solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l’applicazione di principi di diritto gia’ affermati e che il Collegio condivide.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

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