Revocatoria fallimentare la consegna al creditore di un assegno bancario o circolare all’ordine di un altro soggetto

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 23 gennaio 2019, n. 1871.

La massima estrapolata:

In tema di revocatoria fallimentare la consegna al creditore, da parte del debitore, di un assegno bancario o circolare all’ordine di un altro soggetto, e da questi girato in bianco, si presume, salvo prova contraria, che integri il pagamento da parte del debitore stesso che abbia operato la consegna. Come è tale è revocabile se ricorrono gli altri presupposti previsti dall’articolo 67 della legge fallimentare.

Ordinanza 23 gennaio 2019, n. 1871

Data udienza 26 settembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 2058/2013 proposto da:
(OMISSIS) S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona dei commissari liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1525/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 25/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2018 dal cons. Dott. FALABELLA MASSIMO.

FATTI DI CAUSA

1. – Con citazione notificata il 24 ottobre 2001 l’amministrazione straordinaria di (OMISSIS) s.p.a. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Catania (OMISSIS) esponendo quanto segue: (OMISSIS) era stata dichiarata insolvente dal predetto Tribunale con sentenza del 9 luglio 1996 e quindi sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell’industria del 24 ottobre 1996; nell’anno antecedente la dichiarazione d’insolvenza la societa’, gia’ debitrice nei confronti di (OMISSIS) per compensi di amministratore deliberati, aveva eseguito nei confronti del predetto pagamenti per un totale complessivo di L. 282.467.822; vi era la consapevolezza dello stato di insolvenza di (OMISSIS) da parte di (OMISSIS), amministratore della societa’, visto che tanto la stampa nazionale, quanto quella locale avevano da tempo dato risalto all’irreversibile crisi dell’intero gruppo (OMISSIS), ai cui danni erano stati levati numerosi protesti cambiari per importi particolarmente ingenti. L’attrice chiedeva dichiararsi, dunque, a norma della L. Fall., articolo 67, l’inefficacia degli impugnati pagamenti e condannarsi la societa’ convenuta al pagamento della somma sopra indicata, maggiorata di interessi.
Nella resistenza di (OMISSIS), il Tribunale dichiarava privi di efficacia, nei confronti della massa dei creditori di (OMISSIS), i versamenti effettuati in favore del convenuto per il limitato importo di Euro 75.644,32; per l’effetto lo condannava al pagamento del detto importo, maggiorato degli interessi legali a far data dalla domanda.
3. – Contro la predetta sentenza proponevano appello sia (OMISSIS) che (OMISSIS).
La Corte di appello di Catania, con sentenza del 5 novembre 2011, respingeva entrambi i gravami. Con specifico riguardo all’impugnazione di (OMISSIS), il giudice distrettuale rilevava che la deduzione dell’appellante, secondo cui la consegna degli assegni provenienti da societa’ terze ((OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.p.a.) andasse qualificata come pagamento eseguito direttamente da (OMISSIS) in favore di (OMISSIS), aveva carattere di novita’. La Corte di Catania aggiungeva che, in ogni caso, la mera circostanza che gli assegni in questione fossero stati trasferiti all’appellante incidentale da (OMISSIS) non era sufficiente a far ritenere imputabile a quest’ultima i relativi pagamenti. Infine, secondo la Corte di merito, la censura di (OMISSIS) incentrata sulla prova della rivalsa esercitata dalle societa’ traenti gli assegni bancari ((OMISSIS) e (OMISSIS)) e dalla societa’ all’ordine della quale erano stati emessi gli assegni circolari ((OMISSIS)) si fondava su di una prospettazione assolutamente nuova, non essendo stata fatta valere, in primo grado, il dato della predetta rivalsa.
3. – La sentenza e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS) con un ricorso articolato in cinque motivi. (OMISSIS), benche’ intimato, non ha svolto attivita’ difensiva nella presente sede.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi di ricorso hanno il contenuto che segue.
Il primo denuncia un vizio di motivazione. Ricorda la ricorrente che col primo motivo di appello la decisione di primo grado era stata censurata nella parte in cui il Tribunale aveva mancato di far discendere dalla consegna degli assegni alla attuale ricorrente un pagamento riferibile a quest’ultima.
Il secondo mezzo lamenta sempre un vizio di motivazione. Secondo l’istante il giudice distrettuale avrebbe dovuto ritenere che tanto (OMISSIS), quanto (OMISSIS) avessero trasferito la proprieta’ degli assegni bancari in capo ad essa (OMISSIS), ancorche’ la legittimazione cartolare, nel caso dell’assegno tratto da (OMISSIS), fosse gia’ stata attribuita, grazie alla intestazione, direttamente a (OMISSIS); quanto agli assegni circolari la Corte etnea avrebbe dovuto ritenere che la proprieta’ dei titoli fosse stata conseguita dallo stesso intimato attraverso le girate in bianco degli assegni.
Con il terzo mezzo e’ lamentata la violazione dell’articolo 1376 c.c.. La censura e’ fondata sul rilievo per cui la Corte di appello aveva mancato di considerare che la proprieta’ dell’assegno potesse essere trasferita sulla base del solo consenso legittimamente manifestato.
Il quarto motivo prospetta un ulteriore vizio di motivazione con specifico riguardo agli assegni circolari girati in bianco. Viene dedotto che, anche a voler negare che il trasferimento della proprieta’ del titolo cartolare possa avvenire secondo le regole che disciplinano il trasferimento della proprieta’ delle cose mobili, la girata in bianco non priverebbe il possessore dell’assegno della legittimazione ad esercitare il diritto di credito che vi e’ incorporato.
Col quinto motivo viene dedotta la violazione del Regio Decreto n. 1736 del 1933, articolo 86 e del Regio Decreto n. 1669 del 1933, articolo 18. La censura investe l’affermazione della Corte di appello secondo cui la mera circostanza che gli assegni fossero stati consegnati a (OMISSIS) da (OMISSIS) non era sufficiente a far ritenere imputabile a quest’ultima i relativi pagamenti. In particolare – viene rilevato – dalle norme appena menzionate dovrebbe ricavarsi che in presenza di una girata in bianco risulti rispettata la disciplina relativa alla circolazione dei titoli di credito, onde qualunque possessore del titolo di credito girato in bianco consegue la proprieta’ del titolo, oltre che la legittimazione a esercitare il diritto di credito.
2. – Il ricorso e’ fondato nei termini che si vengono ad esporre.
3. – Come in precedenza accennato, la Corte di merito ha osservato che la prospettazione difensiva di (OMISSIS), basata sul rilievo per cui le operazioni compiute attraverso gli assegni, riferibili a societa’ terze, dovevano qualificarsi come pagamenti eseguiti direttamente dall’odierna ricorrente, presentava carattere di novita’ (onde – va qui aggiunto – era da ritenere inammissibile).
Una conclusione in tal senso e’ tuttavia smentita dal tenore delle difese dell’amministrazione straordinaria, la quale, fin dalla citazione in primo grado, aveva dedotto che (OMISSIS) ebbe ad eseguire, con diverse modalita’, pagamenti in favore di (OMISSIS); e tra tali pagamenti rientravano, ad avviso dell’attrice, quelli attuati coi titoli di cui qui si controverte: un assegno bancario di L. 1.000.000 tratto da (OMISSIS) s.r.l. e nove assegni circolari per complessive L. 85.000.000 emessi dalla (OMISSIS) all’ordine di (OMISSIS) s.p.a. e da questa girati in bianco. L’amministrazione straordinaria di (OMISSIS) ha dunque introdotto il giudizio proprio imputando a quest’ultima, e non alle nominate societa’ che, rispettivamente, avevano tratto l’assegno bancario e richiesto l’emissione degli assegni circolari, i pagamenti oggetto della domanda revocatoria.
Il primo motivo merita dunque accoglimento.
4. – Non e’ poi condivisibile, perlomeno nei termini con cui e’ stata formulata, l’ulteriore affermazione della Corte di merito, secondo cui la mera consegna degli assegni in questione da (OMISSIS) a (OMISSIS) non poteva far ritenere che i pagamenti in contestazione fossero riferibili alla prima.
4.1. – Questa Corte e’ venuta precisando, di recente, che non costituisce pagamento del terzo ma adempimento diretto del debitore e, come tale, revocabile nel concorso di tutti i necessari presupposti, il pagamento eseguito mediante l’invio, fatto da quest’ultimo al proprio creditore, di un assegno bancario tratto da un terzo, consegnato e trasferito al debitore poi dichiarato insolvente, il quale, divenutone proprietario, ha legittimamente esercitato i diritti incorporati nel titolo (Cass. 4 luglio 2016, n. 13611; in senso conforme: Cass. 11 giugno 2018, n. 15082). Una tale affermazione, fondata sulla regola del consenso traslativo di cui all’articolo 1376 c.c., e quindi sul rilievo per cui la proprieta’ del titolo cartolare puo’ essere disgiunta dalla legittimazione a far valere il diritto di credito, impone alcune puntualizzazioni.
4.2. – Come e’ stato osservato in passato, anche se ad altri fini, il titolo di credito, per la sua struttura di simbolo rappresentativo di rapporti obbligatori trasferibili attraverso la legittimazione nelle forme prescritte (idoneo, quindi, anche allo scopo di trasferimento di somme di denaro), non si presenta come una cosa, ma piuttosto come il documento probatorio di un rapporto complesso e precipuamente della pretesa creditoria in esso inseparabilmente incorporata (Cass. 30 dicembre 1968, n. 4089). Cio’ implica che l’assegno, in vicende quale quella in esame, sia da riguardare non in senso statico, quale possibile oggetto di un diritto reale, quanto, piuttosto, in senso dinamico, come strumento atto a rendere possibili operazioni di pagamento da un soggetto in favore di un altro. Questo non significa che il mero trasferimento dell’assegno che incorpora il credito sia irrilevante nel quadro dell’indagine diretta all’individuazione del soggetto cui sia riferibile la solutio eseguita attraverso quello stesso titolo: in tal senso, l’approdo di Cass. 4 luglio 2016, n. 13611 marca efficacemente un possibile effetto del trasferimento del documento contenente la promessa (o l’ordine) di pagamento. Va tuttavia precisato che, proprio in ragione della funzione solutoria cui assolve l’assegno, quel che conta, anche nell’ipotesi di sua mera traditio, e’ la volonta’, da parte del possessore, di trasferire ad altri il credito in esso documentato. Una diversa impostazione ricostruttiva, che fosse fondata sulla totale astrazione dello strumento cartolare dal credito sottostante (che fosse cioe’ incentrata sull’idoneita’ dello stesso di circolare quale semplice cosa mobile) rischierebbe di essere riduttiva e di conferire all’operazione con cui si attua la cessione del titolo una dimensione funzionale lontana dalla realta’: infatti, il trasferimento della titolarita’ dell’assegno e’ pur sempre finalizzato ad attribuire a chi lo riceva il diritto di obbligazione in esso incorporato.
In tal senso, cio’ che diviene dirimente, nel caso di semplice consegna dell’assegno da un soggetto a un altro, e’ la volonta’ degli interessati di porre in essere una cessione del credito documentato nel titolo. Secondo l’insegnamento risalente di questa Corte, infatti, il possessore del titolo, che non risulti primo prenditore o giratario, non puo’ invocare la propria qualita’ di cessionario del credito in base alla sola circostanza della disponibilita’ materiale del titolo stesso, occorrendo, a tal fine, che dimostri il rapporto giuridico costitutivo del dedotto diritto (Cass. 19 dicembre 1977, n. 5532; Cass. 6 giugno 1981, n. 3665; nel senso che il semplice possessore di un titolo di credito cartolare che non risulti prenditore ne’ giratario dello stesso non possa considerarsi legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto, se non dimostri l’esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito, piu’ di recente: Cass. 4 agosto 2006, n. 17689; Cass. 28 ottobre 2009, n. 22855; Cass. 21 giugno 2013, n. 15688).
Tale principio e’ senz’altro da confermare, risultando evidente che la disponibilita’ materiale del titolo possa conseguirsi per le piu’ disparate ragioni, alcune delle quali chiaramente incompatibili con la cessione del credito: si pensi non solo al caso in cui la cambiale o l’assegno siano procurati abusivamente, ma anche all’ipotesi in cui il prenditore o il giratario consegni il titolo a un terzo cui contestualmente affidi l’incarico di ritrasferirlo al soggetto al quale intenda attribuire il diritto alla riscossione della somma ivi indicata; in questa evenienza alla prima traditio non risultera’ evidentemente associato alcun effetto traslativo quanto al diritto di credito documentato nel titolo. Non solo: il possesso, da parte del debitore, dell’assegno di altri e’ compatibile con l’adempimento del terzo di cui all’articolo 1180 c.c., giacche’ quest’ultima fattispecie e’ integrata anche dalla consegna, da parte del detto obbligato, e a favore del creditore, di un assegno bancario di un distinto soggetto, quando il titolo sia accettato in pagamento dal creditore e da questi incassato (Cass. 9 settembre 1998, n. 8922): anche in questa evenienza, dunque, la disponibilita’ materiale dell’assegno non implica l’acquisizione del diritto in esso incorporato da parte di colui (il debitore) che ne viene in possesso: e la revocatoria fallimentare sara’ bensi’ ammissibile, ma alle condizioni in cui lo e’ l’adempimento del terzo (e cioe’, quando il terzo abbia pagato il debito con danaro dell’imprenditore poi fallito, ovvero con danaro proprio e, dopo aver pagato, abbia esercitato azione di rivalsa prima dell’apertura del fallimento: Cass. 13 ottobre 2017, n. 24172; Cass. 31 marzo 2016, n. 6282; Cass. 31 maggio 2012, n. 8783).
4.3. – Posto, dunque, che la mera disponibilita’ materiale del titolo cartolare non e’ in se’ espressiva dell’acquisizione del correlativo diritto da parte del soggetto che, senza risultare dal contesto letterale del titolo, tale disponibilita’ abbia acquisito, vi sono pero’ dei casi in cui vale la proposizione inversa. Cio’ accade, anzitutto, nel caso di assegno bancario munito della clausola “al portatore”, o altra equivalente, e nell’ipotesi di assegno senza indicazione del prenditore (articolo 5, commi 2 e 3, L. ass., ossia Regio Decreto n. 1736 del 1933: cfr. in tema Cass. 27 febbraio 2017, n. 4910): in queste due ipotesi il diritto alla prestazione si trasferisce con la consegna di esso (articolo 2003 c.c.). Simile e’ quanto si verifica in caso di girata in bianco del titolo: a norma dell’articolo 18 L. camb. (Regio Decreto n. 1669 del 1933) e dell’articolo 20 L. ass., se la girata e’ in bianco, il portatore puo’ – oltre che riempirla col proprio nome o con quello di altra persona e girare la cambiale o l’assegno di nuovo in bianco ad altri – trasmettere il titolo a un terzo, senza riempire la girata in bianco e senza operare, a sua volta, alcuna girata. In questa eventualita’, il trasferimento del titolo senza girata non interrompe la continuita’ delle girate, dal momento che in base alla legge il sottoscrittore dell’ultima girata si reputa che abbia acquistato il titolo per effetto della girata in bianco (articolo 20, comma 1, L. camb. e articolo 22 L. ass.); tuttavia, come e’ evidente, il giratario in bianco che trasferisca la cambiale o l’assegno senza porre in atto la girata non diviene obbligato cartolare, risultando assente una dichiarazione, contenuta nel titolo, che lo vincoli in tal senso.
Ora, come suggerito dalla dottrina piu’ autorevole, il titolo trasferito senza girata dal giratario in bianco puo’ essere parificato, ai fini della circolazione, al titolo al portatore; difatti, l’articolo 18 L. camb. e articolo 20 L. ass. citt. tipizzano una modalita’ di trasferimento del titolo cartolare, e del correlativo diritto, che prescinde dalla girata e che consente ad esso di circolare attraverso la semplice traditio. Con la consegna manuale del documento si attua, dunque, una vera e propria cessione del diritto cartolare: e infatti non si dubita che il terzo, ricevuto il titolo, possa disporne girandolo a sua volta (nel qual caso, come si e’ detto, risultera’ comunque continua la serie di girate), o richiedere al debitore l’adempimento dell’obbligazione incorporata nel titolo stesso (giacche’ la detenzione legittima del titolo, giustificata da una serie continua di girate, anche se l’ultima e in bianco, e’ di per se’ sufficiente ad abilitare il portatore all’esercizio del credito cartolare, salvo che un terzo, rivendicando l’assegno, dimostri che il portatore stesso l’abbia acquistato in mala fede, ovvero con colpa grave: sul punto cfr. Cass. 26 giugno 1976, n. 2393; cfr. pure: Cass. 7 gennaio 1980, n. 83; Cass. 22 febbraio 2006, n. 3953; in tema, altresi’, Cass. 22 maggio 2006 n. 11927 e Cass. 14 luglio 2010, n. 16556, che si soffermano sulla superfluita’, ai fini della riscossione, della firma di girata di colui che chiede il pagamento del titolo).
Poiche’ la mera traditio della cambiale o dell’assegno che reca la girata in bianco costituisce una particolare ipotesi, prevista dalla legge, di trasferimento del diritto incorporato nel titolo, che circola come titolo al portatore, l’effetto traslativo, in questa particolare ipotesi, non deve essere provato da chi vi abbia interesse: infatti esso costituisce naturale derivazione giuridica della circolazione che si attui secondo lo schema delineato dall’articolo 18, n. 3, I. camb. e dall’articolo 20, n. 3, L. ass.. E’ semmai chi intende avversare la cessione del diritto a dover dimostrare che la dazione manuale del titolo non potesse produrre il nominato effetto traslativo in quanto la volonta’ del trasferente aveva un contenuto diverso, incompatibile con l’evidenza dell’attuata traditio. Cosi’, colui che, a fronte del mero trasferimento di un assegno gia’ girato in bianco, intenda sostenere che la successiva consegna di esso a un terzo non abbia prodotto gli effetti propri della circolazione di un titolo al portatore (affermando, ad esempio, che la dazione era stata posta in essere fiduciariamente, a uno scopo diverso rispetto a quello traslativo), dovra’ dare prova dei fatti posti a fondamento di una tale eccezione.
4.4. – Da quanto sopra consegue che ha errato la Corte di appello nell’affermare che la consegna a (OMISSIS), da parte di (OMISSIS), degli assegni circolari emessi all’ordine di (OMISSIS), e girati in bianco, non fosse sufficiente per far ritenere imputabile alla stessa (OMISSIS) il pagamento attuato con quei titoli. Infatti, trasferendo gli assegni in questione, la suddetta societa’ ha posto in essere il tipico atto dispositivo del diritto cartolare che e’ contemplato dall’articolo 18, n. 3, L. camb. (applicabile all’assegno circolare in forza del richiamo contenuto nell’articolo 86, comma 1, L. ass.: ma la stessa conclusione si imporrebbe in caso di cessione dell’assegno bancario, giusta la previsione dell’articolo 20 L. ass.); in tal modo essa provveduto ad avvalersi dei titoli, riguardati nella loro funzione di mezzi di pagamento, estinguendo la propria posizione debitoria nei confronti dell’indicato soggetto.
Diversamente e’ a dirsi per l’assegno bancario di L. 1.000.000, che e’ stato tratto da (OMISSIS), e che non risulta essere stato interessato ad alcuna girata in bianco. Per esso va data continuita’ al principio per cui il mero possessore del titolo non puo’ essere considerato cessionario del credito in base alla sola circostanza della disponibilita’ materiale di esso.
5. – La sentenza impugnata va in conclusione, e per quanto di ragione, cassata.
Il giudice di rinvio dovra’ conformarsi al seguente principio di diritto:
“In tema di revocatoria fallimentare, la consegna al proprio creditore, da parte del debitore, di un assegno bancario o circolare all’ordine di altro soggetto, e da questi girato in bianco, si presume, salvo prova contraria, che integri pagamento da parte del debitore stesso che abbia operato la consegna ed e’ come tale revocabile nel concorso dei presupposti di cui alla L. Fall., articolo 67”.
Al giudice del rinvio e’ rimessa la statuizione afferente le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e, per quanto di ragione, i restanti quattro; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese.

Avv. Renato D’Isa

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