Mandato e mediazione atipica unilaterale

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 10 gennaio 2019, n. 482.

La massima estrapolata:

Il conferimento di un incarico per la ricerca di una persona interessata alla conclusione di un affare a determinate condizioni prestabilite dà luogo a un mandato e non a una c.d. mediazione atipica unilaterale (riguardante una soltanto della parti interessate) o a una mediazione creditizia, allorché il pagamento della provvigione sia svincolato dall’esito dell’operazione, l’attività demandata abbia natura giuridica e sia insussistente il connotato dell’imparzialità. In tal caso, l’incaricato ha l’obbligo e non la facoltà di attivarsi per la conclusione dell’affare e può pretendere il pagamento della provvigione dalla sola parte che gli ha attribuito l’incarico, senza necessità della sua iscrizione all’albo ex art. 2 l. n. 39 del 1989, restando indifferente l’effettiva conclusione dell’affare.

Sentenza 10 gennaio 2019, n. 482

Data udienza 18 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso n. 6523/2014 R.G. proposto da:
(OMISSIS) s.r.l. (gia’ ” (OMISSIS)” s.p.a., gia’ ” (OMISSIS)” s.p.a.) – c.f. (OMISSIS)/p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato professor (OMISSIS) che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.l. – p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato professor (OMISSIS) che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato (OMISSIS) la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della corte d’appello di Roma n. 4420 dei 17.1/5.8.2013;
udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 18 luglio 2018 dal Consigliere Dott. Luigi Abete;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’avvocato (OMISSIS) per la ricorrente;
udito l’avvocato (OMISSIS) per la controricorrente.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al tribunale di Roma depositato in data 2.4.2003 la ” (OMISSIS)” s.r.l. chiedeva ingiungersi alla ” (OMISSIS)” s.p.a. il pagamento della somma di Euro 1.678.484,92.
Esponeva che il 30.3.2001 la ” (OMISSIS)” le aveva conferito l’incarico di attendere ad una serie di attivita’, comprensive pur dell’assistenza in sede di redazione dei correlati contratti, ai fini della compravendita delle azioni della ” (OMISSIS)” s.p.a. possedute dalla ” (OMISSIS)” s.s. nonche’ ai fini della ricerca di banche ed intermediari disponibili all’erogazione dei necessari finanziamenti.
Esponeva altresi’ che era stato pattuito il complessivo compenso di Euro 1.807.599,15, di cui Euro 129.114,23 da corrispondere – e corrisposti – entro il 31.12.2001 ed Euro 1.678.484,92 da corrispondere in ipotesi di acquisizione da parte di ” (OMISSIS)” di non meno del 23% delle azioni ” (OMISSIS)” e di stipulazione dei contratti di finanziamento.
Esponeva infine che l’operazione aveva avuto buon esito, sicche’ aveva senz’altro diritto alla percezione del saldo di Euro 1.678.484,92.
Con decreto n. 10517/2003 il tribunale di Roma pronunciava l’ingiunzione per la somma di Euro 1.678.484,92, oltre interessi legali e spese.
Con atto di citazione ritualmente notificato la ” (OMISSIS)” s.p.a. (gia’ ” (OMISSIS)” s.p.a.) proponeva opposizione.
Instava per la revoca dell’ingiunzione.
Resisteva la ” (OMISSIS)” s.r.l..
Con sentenza n. 4416/2006 il tribunale adito rigettava l’opposizione e condannava l’opponente alle spese di lite.
Proponeva appello la ” (OMISSIS)” s.p.a..
Resisteva la ” (OMISSIS)” s.r.l..
In comparsa conclusionale l’appellante deduceva che la pattuizione siglata con l’appellata era da reputare nulla ed inidonea a determinare l’insorgere del diritto a qualsivoglia compenso; segnatamente che l’attivita’ espletata integrava gli estremi della mediazione creditizia ai sensi della L. n. 108 del 1996, articolo 16 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 2000, articolo 2, applicabili ratione temporis ed al contempo che la ” (OMISSIS)” non risultava iscritta nell’apposito albo tenuto presso la “Banca d’Italia”.
Con sentenza n. 4420 dei 17.1/5.8.2013 la corte d’appello di Roma rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.
Evidenziava la corte – per quel che qui rileva – che l’eccezione formulata in conclusionale, benche’ tempestiva, era destituita di fondamento.
Evidenziava in particolare che il contratto dalle parti siglato in data 30.3.2001 non dava corpo ad un’ipotesi di mediazione creditizia ed era da qualificare viceversa alla stregua di un mandato – siccome in tal guisa identificato dalla ” (OMISSIS)” nell’atto di opposizione e nell’atto di appello – avente ad oggetto l’obbligo di curare l’esecuzione di piu’ atti giuridici.
Evidenziava inoltre che gli impegni obbligatori assunti dalla ” (OMISSIS)” erano tra loro inscindibili, in quanto volti alla realizzazione di un unico risultato.
Evidenziava ancora che il contenuto della pattuizione postulava un vero e proprio rapporto di collaborazione tra le parti, rapporto di collaborazione peraltro riconosciuto dalla ” (OMISSIS)” nell’iniziale atto di opposizione, sicche’ alla pattuizione era estraneo il connotato dell’imparzialita’ caratterizzante la figura della mediazione creditizia.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la ” (OMISSIS)” s.r.l. (gia’ ” (OMISSIS)” s.p.a., gia’ ” (OMISSIS)” s.p.a.); ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.
La ” (OMISSIS)” s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
Ambedue le parti hanno depositato memoria ex articolo 380 bis 1 c.p.c..
Con ordinanza interlocutoria in data 21.9.2017/16.4.2018 si e’ disposta la rimessione del presente procedimento alla pubblica udienza della seconda sezione civile di questa Corte.
La controricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 c.c. e segg., articoli 1754 c.c. e segg. e articoli 1703 c.c. e segg., ovvero l’erronea applicazione delle norme in materia di interpretazione del contratto con riferimento alle figure della mediazione e del mandato.
Deduce che, contrariamente all’assunto della corte d’appello, l’incarico conferito a ” (OMISSIS)” ha un contenuto tipicamente mediatorio.
Deduce segnatamente che, siccome si evince dalla lettera di incarico e dalla documentazione prodotta, a ” (OMISSIS)” e’ stato demandato il compimento di una serie di attivita’ materiali e non giuridiche, tant’e’ che l’incaricata non ha atteso ad attivita’ gestoria per conto di essa ricorrente, ma unicamente ad attivita’ di cooperazione materiale necessaria allo scopo di porla in relazione con ” (OMISSIS)” nonche’ con le banche e gli intermediari finanziari.
Deduce in pari tempo che e’ del tutto irrilevante che nell’atto di opposizione e nell’atto di appello abbia identificato l’incarico in guisa di mandato; che la qualificazione del contratto prescinde dal nomen iuris che le parti hanno inteso attribuire alla pattuizione.
Deduce altresi’ che l’attivita’ demandata a ” (OMISSIS)” non era oggetto di alcun obbligo giuridico, talche’ era inidonea, qualora non eseguita, a concretare un inadempimento contrattuale.
Deduce inoltre che la corte di merito non ha enunciato le ragioni per le quali ha opinato per l’inscindibilita’ dell’incarico affidato a controparte.
Deduce ancora che ingiustificatamente la corte distrettuale ha reputato insussistente nella fattispecie il requisito della imparzialita’ che ha da connotare l’attivita’ del mediatore.
Deduce in ogni caso che l’ipotesi di mediazione creditizia de qua agitur ben puo’ essere ricondotta nell’alveo della cosiddetta mediazione atipica di fonte negoziale, cui non e’ essenziale il requisito della imparzialita’.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione delle norme in materia di mediazione di cui alla L. n. 39 del 1989 e di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 452 del 1990 e delle norme in materia di mediazione creditizia di cui alla L. n. 108 del 1996 e di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 2000.
Deduce che nel caso di specie e’ fuor di contestazione che la ” (OMISSIS)” non e’ iscritta all’albo dei mediatori.
Deduce di conseguenza che, qualificato correttamente l’incarico de quo in guisa di mediazione creditizia seppur sub specie di mediazione negoziale atipica, la corte territoriale avrebbe dovuto, in applicazione della disciplina legislativa e regolamentare indicata in rubrica, dichiarare la nullita’ dell’incarico perche’ contrario a norme imperative e disconoscere il diritto della ” (OMISSIS)” di percepire a qualsivoglia titolo la provvigione.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c..
Deduce che l’accoglimento del ricorso importa l’espunzione della sua condanna al pagamento delle spese del doppio grado, da porre invece a carico della controparte.
Il primo motivo e’ destituito di fondamento.
In premessa questo Giudice del diritto non puo’ che ribadire i propri insegnamenti.
Innanzitutto l’insegnamento per cui, in tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi.
Di cui, segnatamente, la prima – consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volonta’ dei contraenti – e’ un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimita’ solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale (cfr. Cass. (ord.) 5.12.2017, n. 29111); cosicche’, quando in sede di legittimita’ venga denunziata la violazione di tali regole, e’ necessaria la specifica dimostrazione del modo in cui il ragionamento seguito dal giudice di merito abbia deviato dalle regole nei detti articoli stabilite, non essendo sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera proposizione di una diversa e piu’ favorevole interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante (cfr. Cass. 4.6.2007, n. 12946).
Di cui, segnatamente, la seconda – concernente l’inquadramento della comune volonta’ nello schema legale corrispondente -1 risolvendosi nell’applicazione di norme giuridiche, puo’ formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimita’ sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto cosi’ come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo (cfr. Cass. (ord.) 5.12.2017, n. 29111; Cass. 3.11.2004, n. 21064).
Altresi’, precipuamente ai fini della differenziazione della fattispecie contrattuale di cui agli articoli 1703 c.c. e segg. e la figura di cui agli articoli 1754 c.c. e segg. – e dunque con diretta valenza in relazione alla seconda fase del procedimento di qualificazione -, l’insegnamento per cui il conferimento dell’incarico di reperire un acquirente od un venditore da’ vita ad un contratto di mandato e non gia’ a mediazione, giacche’ tal ultima figura e’ incompatibile con qualsiasi vincolo tra il mediatore e le parti; cosicche’, in ipotesi di conferimento di incarico, l’incaricato ha l’obbligo, non la facolta’, di attivarsi per la conclusione dell’affare e puo’ pretendere la provvigione dalla sola parte che gli ha attribuito l’incarico (cfr. Cass. 14.7.2009, n. 16382). Ed ulteriormente l’insegnamento per cui il mandatario e’ obbligato a compiere uno o piu’ atti giuridici ed ha comunque – in linea di principio – diritto al compenso, nella mediazione di contro, giusta il disposto dell’articolo 1755 c.c., il diritto alla provvigione spetta solo “se l’affare e’ concluso” (cfr. Cass. 17.11.1997, n. 11389).
Ovviamente – del pari con diretta valenza in relazione alla seconda fase del procedimento di qualificazione – non si ignora che si configura, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale cosiddetta “atipica”, fondata su contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (cosiddetta mediazione unilaterale), qualora una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un’attivita’ volta alla ricerca di una persona interessata alla sua conclusione a determinate e prestabilite condizioni (cfr. Cass. sez. un. 2.8.2017, n. 19161); in siffatta evenienza l’esercizio dell’attivita’ di mediazione “atipica”, quando l’affare abbia ad oggetto beni immobili o aziende ovvero, se riguardante altre tipologie di beni, sia svolta in modo professionale e continuativo, resta soggetta all’obbligo di iscrizione all’albo previsto dalla L. n. 39 del 1989, articolo 2, ragion per cui il suo svolgimento in difetto di tale condizione esclude, ai sensi dell’articolo 6 della medesima legge, il diritto alla provvigione (cfr. Cass. sez. un. 2.8.2017, n. 19161).
Analogamente in premessa va delineato il quadro delle disposizioni attualmente in vigore con riferimento alla “mediazione creditizia”, quadro normativo cui ben vero e’ da correlare la surriferita elaborazione giurisprudenziale, quadro normativo da cui evidentemente – al di la’ della sua specifica riferibilita’ ratione temporis al caso di specie – non si puo’ prescindere quanto meno ai fini “ermeneutico – qualificatori” che in questa sede rilevano.
Ai sensi della L. n. 108 del 1996, articolo 16, comma 1, “l’attivita’ di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari e’ riservata ai soggetti iscritti in apposito albo istituito presso il Ministero del tesoro, che si avvale dell’Ufficio italiano dei cambi”.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 2000, articolo 2, comma 1, “e’ mediatore creditizio, ai sensi della legge e del presente regolamento, colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attivita’ di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 2000, articolo 2, comma 2, prima parte, “i mediatori creditizi svolgono la loro attivita’ senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 385 del 1995, articolo 128 sexies, comma 1, “e’ mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attivita’ di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo 5 con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 385 del 1995, articolo 128 sexies, comma 4, “il mediatore creditizio ovvero il consulente di cui al comma 2-bis, svolge la propria attivita’ senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza”.
Nei termini tutti summenzionati si reputa che l’iter motivazionale che sorregge, in parte qua agitur, il dictum della corte d’appello, risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente coerente ed esaustivo sul piano logico-formale.
Si rappresenta specificamente, con precipuo riferimento alla prima fase del procedimento di qualificazione giuridica (volta alla ricerca ed alla individuazione della comune volonta’ dei contraenti), che per nulla si giustifica la prospettazione della ricorrente a tenor della quale la corte distrettuale “ha omesso di considerare la comune volonta’ dei contraenti per come esposta nell’incarico, in spregio ai canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli articoli 1362 c.c.e segg.” (cosi’ ricorso, pag. 16).
Si rimarca in primo luogo che in senso contrario all’assunto della ricorrente, secondo cui nella lettera d’incarico il diritto alla provvigione era subordinato al buon esito, al successo della trattativa (cfr. ricorso, pag. 15), depone univocamente la circostanza, che la medesima ” (OMISSIS)” riferisce (cfr. ricorso, pag. 3), per cui la prima tranche della provvigione, pari a Lire 250.000.000, era svincolata dall’esito dell’operazione, tant’e’ che e’ stata corrisposta entro la data del 31.12.2001.
Si rimarca in secondo luogo che, contrariamente alla prospettazione della societa’ ricorrente, la corte di merito ha dato conto (cfr. sentenza d’appello, pag. 9), puntualmente e condivisibilmente, della natura indiscutibilmente giuridica e non gia’ meramente materiale delle attivita’ di assistenza nella redazione dei contratti di compravendita e dei contratti di finanziamento pur demandate – siccome ammette la stessa ricorrente (cfr. ricorso, pag. 3) – alla incaricata.
Si rimarca in terzo luogo che e’ del tutto arbitrario pretender di “estrapolare” dal complessivo contesto dell’incarico demandato a ” (OMISSIS)” la sola “attivita’ di cooperazione necessaria per mettere in relazione (OMISSIS) a) con (OMISSIS) (…) e b) con le Banche (…)” (cfr. ricorso, pag. 11) e far assurgere tale circoscritto profilo a criterio esclusivo di interpretazione della volonta’ delle parti.
Correttamente e congruamente quindi la corte territoriale ha affermato che l’impegno assunto dalla ” (OMISSIS)” era inscindibile, giacche’ proteso alla realizzazione di un risultato unitario.
Si rimarca pertanto che le censure direttamente attinenti alla individuazione della comune volonta’ delle parti – che il primo mezzo veicola – si risolvono tout court nella pura e semplice critica dell’opzione esegetica recepita dalla corte romana, critica addotta sostanzialmente merce’ la prospettazione della interpretazione piu’ favorevole, di segno antitetico rispetto a quella dal secondo giudice recepita.
Si rappresenta specificamente, con precipuo riferimento alla seconda fase del procedimento di qualificazione giuridica (concernente l’inquadramento della comune volonta’ nello schema legale corrispondente), che al cospetto del duplice caratterizzante profilo dapprima riferito – corresponsione di parte del compenso svincolata dal buon esito dell’affare; devoluzione all’incaricata del compimento di attivita’ giuridica – risulta inappuntabile la sussunzione della concreta fattispecie nello schema del mandato.
Si rimarca conseguentemente che del tutto ingiustificati sono gli assunti a tenor dei quali l’attivita’ demandata a ” (OMISSIS)” non era oggetto di alcun obbligo giuridico (cfr. ricorso, pag. 13) e si connotava comunque alla stregua del parametro dell’imparzialita’ (cfr. ricorso, pagg. 16 – 18).
Ne’ ha valenza addurre – si rimarca ulteriormente – che l’imparzialita’ ha da esplicarsi nella fase di svolgimento dell’incarico e non e’ esclusa dal conferimento al mediatore di una pluralita’ di incarichi (cfr. ricorso, pag. 17).
La controricorrente ha debitamente posto in risalto che nella fattispecie si trattava “delle attivita’ necessarie alla scalata della (OMISSIS) s.p.a. da parte di (OMISSIS), che mai avrebbe tollerato che il consulente di fiducia (suo e delle sue societa’, tra le quali l’odierna ricorrente) curasse le fasi dell’operazione se non nel suo esclusivo interesse” (cosi’ controricorso, pag. 10).
Alla luce degli esposti rilievi e’ percio’ corretta la qualificazione in guisa di mandato del contratto siglato dalle parti in lite in data 30.3.2001.
L’ineccepibile ed innegabile riconducibilita’ dell’operazione de qua agitur allo schema contrattuale di cui agli articoli 1703 c.c. e segg. – ben vero pur a prescindere dal nomen iuris dalla ” (OMISSIS)” indicato nell’atto di opposizione e nell’atto di appello – induce a negare nel caso de quo qualsivoglia valenza – qualsivoglia interferenza – alla figura della mediazione negoziale cosiddetta “atipica”.
Ulteriormente l’insussistenza del connotato dell’imparzialita’ elide in radice la possibilita’ di caratterizzazione dell’operazione secondo lo schema della “mediazione creditizia”.
A tal ultimo riguardo, al cospetto delle indicazioni positive dapprima riferite, e’ indiscutibilmente riduttivo postulare (a mente del disposto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 2000, articolo 2, comma 2, seconda parte) che “l’imparzialita’ comporta unicamente il divieto per il mediatore creditizio di sostituirsi occultamente, nell’intermediare l’affare, all’istituto di credito” (cosi’ ricorso, pag. 20).
In pari tempo e’ alquanto contraddittorio pretender di coniugare la neutralita’ con cui ” (OMISSIS)” avrebbe, “rispetto a (OMISSIS), da un parte, e alle Banche (nonche’ a (OMISSIS)), dall’altra” (cosi’ ricorso, pag. 21), assolto i compiti ad essa demandati con l’incarico in ogni caso ad essa conferito da ” (OMISSIS)”.
La reiezione del primo motivo di ricorso importa ex se il rigetto del secondo e del terzo mezzo di impugnazione (si condividono dunque i rilievi della ” (OMISSIS)”: cfr. controricorso, pag. 13).
In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimita’. La liquidazione segue come da dispositivo.
Si da’ atto che il ricorso e’ datato 14.3.2014. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1, si da’ atto altresi’ della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’articolo 13, comma 1 bis, Decreto del Presidente della Repubblica cit..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, ” (OMISSIS)” s.r.l. (gia’ ” (OMISSIS)” s.p.a., gia’ ” (OMISSIS)” s.p.a.), a rimborsare alla controricorrente, ” (OMISSIS)” s.r.I., le spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’articolo 13, comma 1 bis cit..

Avv. Renato D’Isa

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