Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 18 dicembre 2018, n. 56933.

La massima estrapolata:

Integra il delitto di truffa, per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio, la condotta di chi transita con l’autovettura attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera.

Sentenza 18 dicembre 2018, n. 56933

Data udienza 31 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGO Geppino – Presidente

Dott. DE SANTIS Anna Maria – Consigliere

Dott. DI PISA Fabio – Consigliere

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere

Dott. MONACO Marco Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 27/01/2017 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. MIGNOLO Olga, che ha concluso per l’inammissibilita’;
udito il difensore della parte civile;
L’avvocato (OMISSIS) si associa alla richiesta del Proc. Gen., deposita conclusioni scritte e nota spese.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Il difensore di (OMISSIS) ricorre per cassazione per l’annullamento della sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato quella del Tribunale di Frosinone che ha condannato l’imputato alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa per il delitto di truffa consistito nell’essersi sottratto con artifizi e raggiri al pagamento del pedaggio autostradale, cosi’ riqualificata l’originaria contestazione di insolvenza fraudolenta.
1.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’articolo 192 c.p.p., sul rilievo dell’erronea interpretazione dei mezzi di prova e, in particolare, della testimonianza di colui che, nella qualita’ di responsabile della societa’ proprietaria dell’auto (tale (OMISSIS)), aveva affermato di avere noleggiato il mezzo all’imputato, da valutarsi con estremo rigore in quanto soggetto non indifferente rispetto all’accusa mossa.
1.2. Con il secondo motivo deduce anche il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilita’ del teste di accusa.
1.3. Con il terzo motivo deduce l’erronea qualificazione giuridica del fatto da ricondursi semmai nell’originaria ipotesi di insolvenza fraudolenta.
1.4. Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
2. Tanto premesso, il ricorso e’ inammissibile essendo i motivi generici o manifestamente infondati.
2.1. – 2.2. Quanto al primo e al secondo motivo, l’asserita non imparzialita’ del teste da cui si e’ ricavato che l’imputato avesse la disponibilita’ dell’auto con cui sono stati operati i mancati pagamenti del pedaggio autostradale, e’ soltanto genericamente affermata e non risulta comprovata da alcun elemento specifico di prova emerso al processo, essendo l’imputato rimasto contumace. Ne’ tale assenza di imparzialita’ puo’ farsi discendere dalla sola circostanza che il teste, quale soggetto che aveva locato il bene all’imputato, sarebbe stato tenuto al pagamento del pedaggio autostradale, posto che tale onere – secondo le notorie condizioni contrattuali – compete in primis proprio a colui che noleggia la vettura. Di conseguenza la valutazione del dichiarato probatorio ad opera della Corte territoriale e’ correttamente avvenuta secondo le disposizioni dettate dall’articolo 192 c.p.p., comma 1, di cui lo stesso giudice ha fornito congrua motivazione.
2.3. Riguardo la qualificazione giuridica del fatto, la Corte di merito risulta avere fatto corretta applicazione del principio dettato da questa Corte di legittimita’ secondo cui integra il delitto di truffa, per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio, la condotta di chi transita con l’autovettura attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera (ex multis Sez. 2, n. 26289 del 18/5/2007, Rv. 237150 e Sez. 7, n. 33299 del 27/3/2018, Rv. 273701).
2.4. Con riferimento al trattamento sanzionatorio, la censura e’ inammissibile per carenza di interesse quanto alla reclusione, essendo l’imputato stato condannato al minimo della pena, con concessione delle attenuanti generiche nella estensione massima ed il beneficio della pena sospesa. Del tutto generica quanto alla misura della multa, comunque non stabilita nei massimi edittali, la cui congruita’ e’ stata correttamente motivata dalla Corte territoriale facendo riferimento tanto alla gravita’ del reato che alla personalita’ del suo autore.
3. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella determinazione delle cause di inammissibilita’, della somma di Euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende, nonche’ alla rifusione delle spese di costituzione e lite sostenute nel grado dalla parte civile costituita – liquidate come in dispositivo – che ha presentato specifica domanda nelle conclusioni di udienza.
4. L’affermazione di principi di diritto consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonche’ alla rifusione delle spese della parte civile Autostrade per l’Italia s.p.a. che liquida in Euro 3.510,00, oltre spese forfettarie al 15%, CPA ed IVA.
Motivazione semplificata.

Avv. Renato D’Isa

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