L’attività integrativa d’indagine da parte del pubblico ministero non è soggetta ad alcun limite cronologico finale

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 12 settembre 2018, n. 40467.

La massima estrapolata:

L’attività integrativa d’indagine da parte del pubblico ministero non è soggetta ad alcun limite cronologico finale – richiedendosi, tuttavia, che la difesa sia posta nelle condizioni di confrontarsi e di interloquire sulle acquisizioni di indagini – coerentemente con il principio della parità delle parti nel processo stabilito dall’art. 111, comma secondo, Cost., essendo il difensore legittimato allo svolgimento di attività di investigazione difensiva in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell’art. 327-bis, comma secondo, cod. proc. pen..

Sentenza 12 settembre 2018, n. 40467

Data udienza 16 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. DE GREGORIO Eduard – rel. Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 10/10/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DE GREGORIO EDUARDO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa LOY MARIA FRANCESCA;
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto DEI RICORSI (OMISSIS) E (OMISSIS) E INAMMISSIBILI GLI ALTRI RICORSI;
Udito il difensore:
L’AVV.TO (OMISSIS) SI RIPORTA ALLE CONCLUSIONI CHE DEPOSITA UNITAMENTE A NOTA SPESE E VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 17/2/2017.
L’AVVOCATO (OMISSIS) SOSTITUISCE ANCHE L’AVVOCATO (OMISSIS) DIFENSORE DI CENTRO STUDI ED INIZ. CULT. (OMISSIS) ONLUS PALERMO PER IL QUALE DEPOSITA CONCLUSIONI E NOTA SPESE, E DEPOSITA ALTRESI CONCLUSIONI, NOTA SPESE E PROCURA SPECIALE CON ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CONFINDUSTRIA TRAPANI RIPORTANDOSI ALLE CONCLUSIONI, INOLTRE DEPOSITA CONCLUSIONI ALLE QUALI SI RIPORTA E NOTA SPESE PER ASSOCIAZIONE (OMISSIS). L’AVV.TO (OMISSIS) SI RIPORTA ALLE CONCLUSIONI CHE DEPOSITA CON NOTA SPESE;
L’AVV.TO (OMISSIS) CHIEDE L’ACCOGLIMENTO DEL RICORSO;
L’AVV.TO (OMISSIS) CHIEDE L’ACCOGLIMENTO DEL RICORSO;
L’AVVOCATO (OMISSIS) SI RIPORTA AL RICORSO E NE CHIEDE L’ACCOGLIMENTO;
L’AVVOCATO (OMISSIS) INSISTE PER L’ACCOGLIMENTO DEL RICORSO;
L’AVV.TO (OMISSIS) INSISTE PER L’ACCOGLIMENTO DEL RICORSO;
L’AVVOCATO (OMISSIS) SI RIPORTA AL RICORSO;
L’AVV.TO (OMISSIS) SI RIPORTA AL RICORSO.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in esame la Corte d’Appello di Palermo, sull’impugnazione del PM e delle difese, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado emessa nei confronti degli imputati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), i primi tre giudicati per il delitto di partecipazione all’associazione mafiosa “(OMISSIS)”, operante in (OMISSIS) con i ruoli meglio in seguito precisati; (OMISSIS) e (OMISSIS) anche per il delitto di tentata estorsione in concorso tra loro avvalendosi del metodo mafioso ai danni dei fratelli (OMISSIS) e (OMISSIS) relativamente alla somma di 100mila Euro; (OMISSIS) per il delitto di cui alla L. n. 356 del 1992, articolo 12 quinquies. Fatti compiuti fino a data corrente secondo l’imputazione di cui all’articolo 416 bis c.p..
La Corte, in accoglimento dell’appello del PM, ha condannato (OMISSIS), che era stato assolto dall’imputazione di partecipazione all’associazione mafiosa per non aver commesso il fatto; ha riqualificato il fatto attribuito a (OMISSIS) in partecipazione all’associazione mafiosa, come originariamente contestato, in luogo del ravvisato concorso esterno; ha considerato integrata l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7 per (OMISSIS). Ha confermato nel resto la prima sentenza.
Avverso la pronunzia ha proposto ricorso la difesa dell’imputata (OMISSIS), lamentando, con motivo definito preliminare,la violazione dell’articolo 6 par, 3 Cedu, ed il travisamento della prova. Ha sostenuto la ricorrente che la Corte aveva errato nel ritenere la sola rinnovazione dell’audizione del collaborante (OMISSIS) sufficiente a garantire i dettami della suddetta norma convenzionale.
Per altro verso le dichiarazioni rese nel giudizio di appello da (OMISSIS) sarebbero contrastanti con quelle rese nell’incidente probatorio e poco chiare, con particolare riferimento alle somme di denaro che sarebbero state corrisposte all’imputata dai (OMISSIS) ed al titolo per il quale le erano state corrisposte.
1. Col primo motivo e’ stata dedotta la violazione di legge in relazione alla L. n. 203 del 1991, articolo 7.
2. Tramite il secondo motivo e’ stata censurata la motivazione per violazione di legge e vizio di manifesta illogicita’ riguardo alla ritenuta fattispecie di partecipazione all’associazione mafiosa attribuita alla giudicabile, in luogo del concorso esterno ritenuto dal primo Giudice. La Corte territoriale avrebbe, infatti, errato nel ritenere provato l’inserimento stabile della ricorrente nella compagine mafiosa, pur in presenza della testimonianza del funzionario della Polizia, che coordinava le attivita’ di controllo sulla stessa, che aveva negato l’accertamento di collegamenti con il fratello latitante.
2.1 Per altro verso l’attivita’ attribuita all’imputata di veicolatore di notizie non aveva tenuto conto che gli ipotizzati messaggi provenivano da un latitante e non da soggetto detenuto mentre i presunti destinatari, tra cui il marito di (OMISSIS), tale (OMISSIS), erano anch’essi detenuti e, quindi, senza alcuna possibilita’ di incidere sulla vita dell’organizzazione.
2.2 Inoltre la motivazione dei Giudici del merito sarebbe contraddittoria, poiche’ l’affermazione di responsabilita’ della giudicabile per la partecipazione al delitto associativo avrebbe dovuto comportare che le sue condotte fossero di aiuto all’intera organizzazione e non ad un singolo, mentre il ruolo che sarebbe stato attribuito a (OMISSIS), marito dell’imputata, era stato ricostruito dagli stessi Giudici come quello di un subordinato in attesa di istruzioni e, dunque, il contributo di (OMISSIS) avrebbe potuto, al piu’, giovare solo a costui e non all’intero sodalizio.
3. Col terzo motivo e’ stata lamentata la manifesta illogicita’ e la violazione di legge, per aver giudicato integrata la fattispecie ex articolo 416 bis c.p. e non la violazione dell’articolo 378c.p., comma 2. In proposito e’ stato rappresentato che dai giudizi di merito sarebbe emerso un solo presunto episodio di collegamento con l’associazione mentre l’imputata non avrebbe prestato alcuna disponibilita’ operativa, ne’ nei confronti del fratello, ne’ verso l’organizzazione. Sul punto secondo la ricorrente – la Corte avrebbe travisato il senso della ricezione di somme di denaro da parte di (OMISSIS), tramite la societa’ (OMISSIS), che erano attribuibili ad un rapporto di lavoro di (OMISSIS), che l’imputata era stata costretta a gestire per la sopravvivenza della propria famiglia naturale. La difesa ha aggiunto che la somma di 1500 Euro mensili, di cui si era discusso nei giudizi di merito, appariva irrisoria per essere considerata contropartita dell’aggiudicazione dei lavori di (OMISSIS), la cui entita’ era pari a 300mila Euro, ed anche per essere qualificata come corrispettivo di una partecipazione occulta di (OMISSIS) alla societa’ (OMISSIS).
3.1 In ogni caso non sarebbero state considerate le nozioni, di elaborazione giurisprudenziale, di contiguita’ compiacente, vicinanza o disponibilita’ e i Giudici di Appello non avevano saputo indicare in che modo l’asserita vicinanza della ricorrente a (OMISSIS) si fosse tradotta in un contributo avente effettiva rilevanza causale per il rafforzamento dell’associazione.
4. Col quarto motivo e’ stata dedotta la violazione degli articoli 132 e 133 c.p., per la mancata giustificazione delle attenuanti generiche e per la mancata applicazione della pena nel minimo. La Corte aveva negato le attenuanti generiche a causa della ritenuta costante ed intensa partecipazione alla vita mafiosa ma avrebbe ignorato che a carico dell’imputata era emerso un solo episodio,individuato in un colloquio col marito in carcere, in alcun modo significativo ed aveva trascurato che le condotte attribuitele sarebbero comunque estremamente marginali.
4.1 Per altro aspetto – trattato nell’ultimo motivo – e’ stato precisato che la pena era stata correttamente determinata in relazione alle modifiche introdotte all’articolo 416 bis c.p. con L. n. 125 del 2008, secondo la quale il minimo della pena edittale era di anni sette di reclusione. Tuttavia il Giudice di Appello nel fissare la pena in 10 anni aveva aggiunto che si trattava di una quantificazione di poco superiore al minimo mentre cosi’ non era e in alcun modo era stato giustificato il trattamento sanzionatorio cosi’ discosto dal valore medio, incoerentemente con i principi elaborati sul punto da questa Corte. Infine, e’ stato segnalato un errore di calcolo nell’aumento per la ritenuta aggravante di cui all’articolo 416 bis c.p., comma 6, che era stato determinato in tre anni e sei mesi mentre al massimo poteva essere quantificato nella misura di un terzo di 10 anni, pari a tre anni e quattro mesi.
5. Nel quinto motivo e’ stata dedotta l’assenza di motivazione circa la mancata esclusione dell’aggravante dell’essere il fatto compiuto dall’appartenente all’associazione mafiosa e della L. n. 203 del 1991, articolo 7, nonche’ la violazione dell’articolo 118 c.p.. La persona offesa del delitto di tentata estorsione aveva negato minacce e pretese estorsive, ne’ modalita’ di stampo mafioso emergerebbero dalle conversazioni intercettate e ritenute rilevanti dai Giudici di appello.
5.1 Per quanto attiene l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7, ha sostenuto la ricorrente che dalle prove dei Giudizi di merito non sarebbe emerso l’uso del metodo mafioso, in quanto a tal fine non poteva considerasi la presunta evocazione del proprio cognome, ne’ vi sarebbero state minacce silenti.
6. Tramite il sesto motivo ci si e’ doluti della manifesta illogicita’ della motivazione anche sotto forma di travisamento della prova. Infatti, la frase considerata minacciosa, che aveva fatto riferimento all’appartenenza dell’imputata alla famiglia (OMISSIS), intesa in senso naturale, era emersa da una conversazione tra la persona offesa, (OMISSIS) e la sorella (OMISSIS), alla quale mancava la parte proveniente da quest’ultima ed il Tribunale aveva combinato il contenuto della conversazione con la deposizione al processo di (OMISSIS). Costei, peraltro, aveva spiegato che (OMISSIS) aveva inteso la frase incriminata e ritenuta minatoria nel senso che l’imputata le aveva rappresentato, che essendo una (OMISSIS) non era facilmente raggirabile, in quanto era convinta di essere vittima di una frode ereditaria da parte dell’altra.
6.1 In proposito la difesa ha rappresentato che mai (OMISSIS) aveva riferito di essere stata minacciata o di sentirsi minacciata; che l’imputata era fermamente convinta, anche in base a notizie ricevute da piu’ persone estranee, di aver diritto ad una parte dell’eredita’ in gioco; che le due donne si conoscevano da vecchia data e che, pertanto, alcuna evocazione intimidatoria sarebbe potuta esservi nella frase adoperata, dato che la presunta persona offesa non era potenzialmente assoggettabile alla sua fama.
6.2 La conferma della condanna sarebbe, altresi’, derivata dal travisamento di piu’ elementi probatori. Infatti, dalla conversazione in cui (OMISSIS) aveva riferito delle minacce a lei rivolte si ricaverebbe che il soggetto che le aveva profferite era (OMISSIS), che sarebbe stato scontento di quanto a lui lasciato in eredita’ dalla defunta, e non la ricorrente. L’emissione di 4 assegni circolari per un totale di 100mila Euro, che, secondo i Giudici del merito, dimostrerebbe un primo cedimento alle richieste estorsive da parte di (OMISSIS), era un dato inesistente, in quanto dagli atti era risultato che (OMISSIS) nel giro di un mese, tra Maggio e Giugno 2011, aveva emesso a proprio favore cinque assegni per un importo complessivo di oltre 170mila Euro, che, quindi non corrispondeva all’ipotizzata richiesta estorsiva. Inoltre,la stessa (OMISSIS) aveva testimoniato che i complessivi prelievi di denari erano finalizzati a sottrarre tali disponibilita’ finanziarie ad azioni esecutive avviate da creditori bancari nei suoi confronti.
6.3 D’altra parte il presunto intervento del coimputato (OMISSIS) neppure era stato accertato nei confronti di (OMISSIS), essendosi verificato nel processo che le condotte attribuitegli erano ricollegabili alla persona del fratello di (OMISSIS), (OMISSIS); inoltre, i comportamenti di (OMISSIS) erano stati collocati dagli stessi Giudici del merito in un periodo di gran lunga posteriore alla gia’ citata emissione di assegni.
6.4 Il teste (OMISSIS), anch’egli persona offesa, era stato giudicato attendibile ma sul punto era stato trascurato che era il fratello di (OMISSIS); che aveva avuto nella vicenda ereditaria proprie ragioni, che ne avevano condizionato le dichiarazioni. Sul punto il ricorso ha citato piu’ passi della deposizione in cui il predetto teste si sarebbe contraddetto riguardo agli incontri che aveva affermato di aver avuto con il coimputato di (OMISSIS), (OMISSIS), in uno dei quali sarebbe rimasto traumatizzato.
7. Col settimo motivo e’ stata dedotta la violazione di legge ed il vizio di motivazione illogica per la mancata derubricazione del fatto nella fattispecie astratta di cui all’articolo 393 c.p.. I risultati del processo dimostrerebbero che l’imputata aveva agito nella convinzione che la defunta le avesse lasciato la somma di 100mila Euro a carico di (OMISSIS), come del resto aveva di certo fatto per l’altra erede (OMISSIS), che, infatti, aveva corrisposto alla giudicabile una ugual somma in adempimento delle volonta’ della defunta.
In data 30 Marzo la difesa ha depositato motivi aggiunti riguardo al delitto di tentata estorsione, con i quali e’ stata censurata la violazione dell’articolo 49 c.p. e la manifesta illogicita’ di motivazione. A carico della ricorrente ad integrare la minaccia sarebbe emersa la sola prospettazione del legame familiare che non potrebbe essere considerato idoneo allo scopo, come da pronunzie di questa Corte citate in ricorso.
8. Ha proposto ricorso la difesa di (OMISSIS), che col primo motivo, ha dedotto la violazione dell’articolo 419 c.p.p., comma 3, articolo 430 c.p.p., degli articoli 24 e 111 Cost. e dell’articolo 6 Cedu.
Nei motivi di appello era stata eccepita l’inutilizzabilita’ della conversazione del 4.9.2013 tra (OMISSIS) e (OMISSIS), che era stata acquisita su richiesta del PM ai sensi dell’articolo 430 c.p.p., ed il cui ritardato deposito era stato giustificato con ragioni di carattere investigativo; tale acquisizione violerebbe il diritto di difesa, in quanto, pur intercettato il dialogo durante il corso delle indagini, il relativo documento era stato depositato solo al termine dell’istruttoria dibattimentale di primo grado. Sul punto la Corte avrebbe omesso di motivare, riferendosi soltanto ad una diversa intercettazione, la cui acquisizione non aveva formato oggetto di censura da parte dell’appellante.
8.1 Analoghe ragioni di doglianza sono state sviluppate quanto all’acquisizione dei dati informatici di una conversazione via skype tra il ricorrente e tale (OMISSIS), sequestrati fin dall’epoca dell’arresto di (OMISSIS) ma acquisiti al termine dell’istruttoria dibattimentale, ai sensi dell’articolo 430 c.p.p.. La Corte aveva ritenuto legittima l’acquisizione agli atti processuali per il rispetto del principio del contraddittorio ma l’argomento e’ stato censurato dal ricorrente poiche’ la tempestiva conoscenza dello specifico elemento probatorio avrebbe potuto influire sulle scelte difensive dell’imputato, anche in vista del possibile accesso a riti alternativi, che era stato vanificato dal ritardato ed ingiustificato deposito.
8.2 La sentenza impugnata aveva osservato come anche in assenza delle criticate acquisizioni probatorie si poteva pervenire alla dichiarazione di responsabilita’ di (OMISSIS) ma nell’impianto motivazionale era stato dato significativo rilievo ad esse, con riferimento al rapporto tra questi e (OMISSIS), elemento di fondamentale importanza nella motivazione di condanna. Col secondo motivo e’ stata lamentata la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Infatti, la Corte territoriale avrebbe fondato la conferma dell’affermazione per il delitto ex articolo 416 bis c.p. in maniera preponderante sulla presunta partecipazione ad una condotta estorsiva del giudicabile ai danni dell’imprenditore (OMISSIS), di cui aveva riferito il collaborante (OMISSIS), episodio mai contestato ed estraneo alle imputazioni.
9. Tramite il terzo motivo e’ stata dedotta la violazione dell’articolo 603 c.p.p. e l’illogicita’ della motivazione in relazione al rifiuto opposto dalla Corte all’acquisizione di sentenze passate in giudicato che – a parere del ricorrente – dimostrerebbero l’inattendibilita’ del collaborante (OMISSIS), le cui dichiarazioni erano state considerate tra le prove principali a carico di (OMISSIS). Le sentenze attesterebbero, diversamente da quanto ritenuto dai Giudici palermitani, l’inattendibilita’ del collaborante, le cui affermazioni erano state giudicate piu’ volte generiche ed a cui era stata anche negata l’attenuante L. n. 203 del 1991, ex articolo 8.
10. Col quarto motivo ci si e’ doluti della violazione di legge in relazione all’articolo 192 c.p.p., comma 3, articolo 416 bis c.p., e del difetto di motivazione, per la conferma della pronuncia di responsabilita’ sul delitto associativo.
La critica ha riguardato le dichiarazioni dei collaboranti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
10.1 A quelle del primo era stato attribuito valore rappresentativo riguardo a notizie che avrebbe appreso durante un periodo di comune detenzione, nel corso del 2009, con tale (OMISSIS), che aveva riferito a (OMISSIS) sue preoccupazioni per una perquisizione eseguita presso l’abitazione della moglie di (OMISSIS) in (OMISSIS), ove (OMISSIS) era stato piu’ volte. Ma dalla stessa motivazione emergerebbe che (OMISSIS) era stato arrestato nel 2005 e condannato per articolo 416 bis c.p. e la motivazione non aveva chiarito quando (OMISSIS) avrebbe potuto recarsi in (OMISSIS), essendo nel periodo ristretto in carcere.
10.2 Le dichiarazioni del secondo collaborante, (OMISSIS), riguardo alla partecipazione di (OMISSIS) alla vicenda estorsiva in danno di (OMISSIS) erano state giudicate fornite di riscontro, anche se la difesa aveva dimostrato che in denunzia l’imprenditore, presunta parte lesa, aveva dichiarato di non aver subito minacce e/o richieste estorsive. Sul punto la Corte avrebbe argomentato in base a considerazioni di tipo sociologico circa la paura di sporgere denunzia che prende le vittime di estorsione. Ha osservato il ricorrente che i Giudici di appello avevano ritenuto inattendibile la denunzia e, pertanto, avrebbero dovuto disporre, ai sensi dell’articolo 603 c.p.p., l’audizione a teste di (OMISSIS), per verificarne l’attendibilita’.
D’altra parte la motivazione neppure avrebbe risposto alle critiche dell’appellante circa il luogo del presunto delitto estorsivo, che era stato individuato in (OMISSIS), ove opererebbe un’articolazione territoriale di “(OMISSIS)” diversa da quella di presunta appartenenza dell’imputato, dovendosi, pertanto, escludere anche per questo motivo, il collegamento tra questi e la vicenda estorsiva narrata da (OMISSIS).
10.3 Quanto alla prova costituita dalla dichiarazioni del collaborante (OMISSIS), ascoltato ai sensi dell’articolo 603 c.p.p., la difesa aveva prodotto nella fase di merito due sentenze, che gli avevano negato il riconoscimento dell’attenuante L. n. 203 del 1991, ex articolo 8, poiche’ egli, pur dichiarando di voler prendere le distanze dalla famiglia di (OMISSIS), aveva protestato la sua innocenza per il delitto associativo contestatogli, affermando di aver fatto parte inconsapevolmente di (OMISSIS). La Corte impugnata, che lo aveva ritenuto credibile, si sarebbe posta in una situazione di incompatibilita’ con le suddette pronunzie ed aveva irrazionalmente accettato la definizione di “mafioso a propria insaputa” che (OMISSIS) aveva, in sostanza, dato a se stesso. La motivazione sul tema della credibilita’ del collaborante sarebbe, altresi’, omessa, per aver mancato di esaminare le ragioni che avevano sorretto il diniego dell’attenuante speciale da parte di due diversi Giudici di merito.
10.4 Con specifico riguardo alle propalazioni relative alla dazione di 60mila Euro, che il ricorrente avrebbe consegnato a (OMISSIS), i Giudici di appello, nel ritenerle riscontrate, avevano trascurato le numerose incongruenze – segnalate nell’atto d’appello e qui riproposte – circa le contraddizioni in cui il dichiarante era incorso quanto alle modalita’, al luogo ed ai tempi della consegna del denaro, in tal modo violando anche la disposizione ex articolo 192 c.p.p., comma 3.
10.5 Un’altra censura ha riguardato la parte dell’esame reso da (OMISSIS) nel giudizio d’appello, in cui aveva riferito di aver fatto da tramite tra l’imputato e tale (OMISSIS) per la consegna di un biglietto che sarebbe provenuto da (OMISSIS) e la destinazione di una busta allo stesso (OMISSIS), episodio per il quale mancherebbe ogni riscontro e riguardo al quale (OMISSIS) neppure aveva dettagliato in quali modi avrebbe consegnato la busta al latitante.
11. Sui risultati probatori provenienti da mezzi di prova diversi dalle fonti dichiarative sono state formulate ulteriori osservazioni critiche, come per le vicende della societa’ (OMISSIS) che secondo l’accusa sarebbe riconducibile ai (OMISSIS). I Giudici del merito avevano ritenuto provato l’intervento di (OMISSIS) a tutela degli interessi della famiglia (OMISSIS), al fine di far cedere le quote in titolarita’ di (OMISSIS) a favore di altri soci; sul punto sarebbe stato ignorato che in una conversazione precedente l’ipotizzato incontro tra (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), vero dominus delle quote intestate alla sorella, e finalizzato alla predetta cessione, il primo dei conversanti aveva informato il suo interlocutore del fatto che l’accordo in proposito era gia’ stato raggiunto, quindi, senza che l’imputato vi avesse avuto alcun ruolo.
11.1 Riguardo alle dinamiche inerenti le altre due societa’ di cui si e’ discusso nei processi di merito, cioe’ la (OMISSIS), in titolarita’ di (OMISSIS), e la (OMISSIS), in titolarita’ dello stesso (OMISSIS), ha osservato il ricorrente che in ordine alla prima i Giudici territoriali avevano sostenuto che a (OMISSIS), quale portavoce ed interfaccia del latitante (OMISSIS), come si desumerebbe da conversazioni dell’anno 2012, era stata attribuita la funzione di dirimere alcune controversie di ordine economico-finanziario tra (OMISSIS) ed i (OMISSIS). Tuttavia la motivazione aveva dato atto che tra i contendenti era scoppiata una violenta lite nel Novembre 2013 e tale affermazione sarebbe in contraddizione col ritenuto intervento pacificatore sviluppato dall’imputato.
12. Tramite il quinto motivo e’ stata criticata la motivazione per violazione del divieto di reformatio in pejus. Infatti, il Tribunale aveva ritenuto irrilevanti le iniziative del ricorrente verso le persone che gestivano la societa’ (OMISSIS), trattandosi di questioni definite strettamente familiari. La Corte territoriale aveva, invece, ritenuto che in tale societa’ sarebbero stati impegnati i soldi di (OMISSIS) ed aveva sorretto il proprio convincimento circa il ricorrere dell’aggravante in base a tale osservazione, ma in tal modo avrebbe in definitiva violato il principio del divieto di reformatio in pejus.
13. Nel sesto motivo e’ stata rappresentata la violazione di legge ed il vizio di motivazione riguardo alle dichiarazioni del teste (OMISSIS), presunta persona offesa del delitto di tentata estorsione ai suoi danni attribuito a (OMISSIS) e (OMISSIS). Il teste avrebbe, infatti, riferito di essere rimasto turbato dall’incontro con il giudicabile ma non aveva dichiarato che (OMISSIS) si era qualificato come portavoce di (OMISSIS), avendo avuto solo una sensazione in tal senso, poiche’ questi era il nipote di (OMISSIS).
13.1 La Corte aveva respinto la richiesta di inutilizzabilita’ della dichiarazione, ponendo in rilievo, allo scopo, anche il comportamento di (OMISSIS), che aveva immediatamente denunziato il fatto. Di contro il ricorrente ha rappresentato che la denunzia era stata sporta dopo oltre un mese dall’episodio, segnalando, pertanto, l’erroneita’ delle argomentazioni usate dai Giudici d’appello.
13.2 Per altro profilo la motivazione aveva mancato di indicare le ragioni per le quali era stato ritenuto il concorso di (OMISSIS) nel delitto attribuito a (OMISSIS), in assenza di elementi dimostrativi di una qualunque interlocuzione tra costoro finalizzata allo scopo illecito, limitandosi ad affermare apoditticamente che l’imputata avrebbe richiesto intervento di (OMISSIS).
14. Col settimo motivo sono stati dedotti violazione di legge, in relazione all’articolo 63 c.p., e difetto di motivazione per la negatoria delle circostanze generiche e per l’eccessivita’ della pena. La Corte aveva confermato il trattamento sanzionatorio inflitto dal primo Giudice che era partito dalla pena base per il delitto ex articolo 416 bis c.p. aggravato dalla disponibilita’ di armi, di anni undici di reclusione, aumentandola di quattro anni ma tale incremento era sproporzionato alla luce dell’articolo 63 c.p., comma 4.
15. Tramite l’ottavo motivo e’ stata censurata l’omessa motivazione sul risarcimento del danno in favore della parti civili, le cui statuizioni erano state confermate senza alcuna motivazione. Infine, e’ stata dedotta la violazione di legge per le ritenute aggravanti ex articolo 416 bis c.p., commi 4 e 6, di cui non ricorrerebbero i requisiti normativamente previsti; in particolare dai giudizi di merito non sarebbero emerse prove circa la posizione di egemonia mafiosa dell’impresa (OMISSIS), ne’ il reinvestimento in essa di proventi di azioni criminali.
In data 14 Marzo sono stati depositati motivi aggiunti a firma dell’avvocato (OMISSIS), nei quali sono stati ripresi ed ampliati i motivi sull’inutilizzabilita’ delle conversazioni acquisite nel corso dell’istruttoria dibattimentale. La motivazione e’ stata, inoltre, censurata per violazione della regola dell’oltre il ragionevole dubbio, avendo dato valore probatorio ad elementi equivoci e contraddittori, come quelli derivanti dalla gia’ censurate dichiarazioni dei collaboranti.
16. Ha proposto ricorso la difesa di (OMISSIS), che ha premesso che l’imputato era stato assolto in primo grado dal delitto di cui all’articolo 416 bis c.p., per non aver commesso il fatto e la Corte d’Appello, su impugnativa del PM, lo aveva condannato, in considerazione di due asserite novita’, costituite dalla condanna per il delitto ex articolo 416 bis c.p. in secondo grado di (OMISSIS), titolare di (OMISSIS), di cui egli era dipendente, e dalla radicale modifica delle dichiarazioni gia’ rese nei suoi confronti dal collaboratore (OMISSIS), che lo aveva coinvolto nell’acquisizione di appalti, al pari dello stesso (OMISSIS).
16.1 Nell’attuale impugnazione e’ stata censurata l’ordinanza istruttoria con la quale la Corte territoriale aveva respinto la richiesta di prova testimoniale della moglie dell’imputato e di (OMISSIS), che avrebbero dovuto deporre circa il fatto che la moglie ed i figli di (OMISSIS) si erano recati presso abitazione di (OMISSIS) senza essere ricevuti. Ha sostenuto il ricorrente che il comportamento dei congiunti di (OMISSIS) era dovuto al tentativo di chiedere a (OMISSIS) una dichiarazione favorevole nei confronti di (OMISSIS) nel processo a suo carico, come dichiarato da (OMISSIS) stesso nel presente processo, e che in tal modo era stato negato al ricorrente il diritto ad una prova a discarico, necessaria per dimostrare la sopravvenuta astiosita’ di (OMISSIS) nei confronti dell’imputato, e spiegare, cosi’, le conseguenti dichiarazioni a lui sfavorevoli.
16.2 Nel primo motivo di ricorso, collegato con le ragioni di impugnazione dell’ordinanza istruttoria, e’ stata lamentata la violazione degli articoli 192 e 210 c.p.p., per la ritenuta attendibilita’ della prova dichiarativa costituita dalla dichiarazione di (OMISSIS). Il ricorrente ha osservato che nel giudizio di primo grado del presente processo (OMISSIS) aveva escluso (OMISSIS) da ogni attivita’ e ruolo mafiosi, incolpandone solo (OMISSIS), cugino di (OMISSIS); aveva, inoltre, affermato l’estraneita’ del giudicabile da ogni elargizione nei confronti della famiglia di (OMISSIS); tale atteggiamento processuale emergeva anche dalla sentenza di condanna irrevocabile per articolo 416 bis c.p., a carico di (OMISSIS).
Solo nel corso dell’audizione nel presente giudizio di appello (OMISSIS) aveva operato una vera inversione del contenuto delle sue dichiarazioni, poiche’ avrebbe compreso che si puo’ essere mafiosi anche senza la cosiddetta punciutina e, quindi, si sarebbe reso conto che anche (OMISSIS) lo era.
16.3 La Corte territoriale aveva ritenuto illogicamente attendibile (OMISSIS), avendo, tra l’altro, precisato che al momento delle nuove dichiarazioni non vi sarebbero stati motivi di astio tra i due; mentre tali motivi, del resto esplicitati da (OMISSIS), potevano rinvenirsi nel rifiuto di quest’ultimo di aggiustare le sue dichiarazioni processuali nei confronti di (OMISSIS).
17. Tramite il secondo motivo e’ stata dedotta l’illogicita’ di motivazione e la violazione dell’articolo 416 bis c.p. e articolo 192 c.p.p., comma 3 sulla ritenuta esistenza di gravi indizi di colpevolezza per il suddetto delitto.
Invero, i Giudici di Appello avevano opinato che le nuove dichiarazioni di (OMISSIS) imponevano una diversa interpretazione del complessivo materiale probatorio e, pertanto, avevano ritenuto che l’imputato sarebbe stato il braccio destro di (OMISSIS); si sarebbe occupato insieme a questi dalla gestione della societa’, anche con esplicazione di iniziative mafiose; si sarebbe incontrato, insieme a (OMISSIS), con i mafiosi attivi sul territorio. La medesima sentenza aveva pero’, contraddittoriamente, affermato che dalla pronuncia irrevocabile di condanna a carico di (OMISSIS) si era ricavato che gli affari della famiglia mafiosa erano gestiti da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), escludendo, quindi il contributo nella gestione di tali illeciti affari da parte di (OMISSIS).
17.1 La motivazione, inoltre, avrebbe travisato le prove testimoniali di (OMISSIS) e (OMISSIS), poiche’ aveva qualificato l’imputato come factotum e braccio destro mafioso di (OMISSIS), attribuendogli la diretta ingerenza nella ricerca ed aggiudicazione di lavori, informazioni non presenti nelle predette prove, da cui, al contrario, si evincerebbe la limitazione ad un ruolo esecutivo del ricorrente.
17.2 Quanto ai lavori del parco eolico la motivazione sarebbe contraddittoria, avendo precisato che (OMISSIS) era estraneo all’acquisizione della commessa ed anche all’accordo di spartizione mafiosa intervenuto con (OMISSIS) ma lo aveva giudicato in ogni caso coinvolto per la pregressa conoscenza degli accordi con i mafiosi, per il rispetto di tali accordi e per l’affermato incontro col capo mafia (OMISSIS). Con tale illogica motivazione, pertanto, non sarebbero state esplicitate le ragioni del sovvertimento della deliberazione del primo Giudice, che aveva giudicato che l’operato dell’imputato nei confronti dell’imprenditore (OMISSIS), pur inserito in un contesto criminale, non aveva assunto consistenza tale da essere iscritto nell’ambito di attivita’ significativa di partecipazione all’associazione mafiosa.
17.3 Quanto al ruolo di elargizione di denari in favore della famiglia (OMISSIS) la sentenza del Tribunale A e la sentenza di condanna nei confronti di (OMISSIS), avevano accertato che la (OMISSIS) era la fonte di approvvigionamento della famiglia (OMISSIS); che tale societa’ era gestita da (OMISSIS), pur detenuto, tramite la moglie e la figlia, alle quali era stato affiancato (OMISSIS); che l’imputato aveva elargito denari a soggetti ritenuti estranei al contesto mafioso ed inoltre era stato allontanato per essere entrato in conflitto con le congiunte di (OMISSIS). Ha osservato il ricorrente che, a fronte dei predetti risultati di prova, non era stato chiarito in base a quali elementi la Corte territoriale aveva ritenuto che (OMISSIS) curasse gli interessi dei (OMISSIS), potendo al piu’ la sua posizione essere qualificata come connivenza non punibile.
In data 28 Marzo sono stati depositati motivi nuovi a firma dell’avvocato (OMISSIS), che col primo motivo ha dedotto il vizio di motivazione illogica riguardo alla ritenuta attendibilita’ di (OMISSIS).
18. E’stato ripreso l’argomento della illogicita’ della spiegazione data dai Giudici di appello circa la scelta di (OMISSIS) di testimoniare nei confronti del ricorrente in quanto resosi conto della sua qualita’ di mafioso, nonostante l’assenza del rito della punciutina. Tale affermazione appariva ancor meno giustificata tenendo conto del contesto di riferimento caratterizzato da una realta’ mafiosa di vecchia matrice, fondata su una famiglia naturale alla quale (OMISSIS) risultava estraneo.
18.1 Altra illogicita’ caratterizzerebbe la motivazione nella parte in cui aveva ritenuto accertato un incontro dell’imputato col capo mafia di (OMISSIS), (OMISSIS), in base ad un frammento di conversazione in cui (OMISSIS) aveva detto a (OMISSIS) che gia’ due volte aveva rappresentato a (OMISSIS) che gli accordi erano cambiati, invitandolo a ricordare la circostanza. La Corte aveva immotivatamente desunto che la frase era significativa della partecipazione dell’imputato ad una delle due occasioni in cui (OMISSIS) aveva parlato del cambio dei patti con il capo mafia mentre poteva significare che lo stesso (OMISSIS) poteva avergliene riferito in precedenza.
19.1 Nel secondo dei nuovi motivi sono stati dedotti la violazione dell’articolo 416 bis c.p. ed il vizio di travisamento della prova circa il ruolo decisionale attribuito a (OMISSIS) riguardo ai due appalti per la realizzazione del Mac Donald e del Parco eolico in (OMISSIS). Riguardo alla prima, la motivazione aveva dato peso probatorio a due conversazioni dell’imputato, con la moglie e la nipote, nelle quali aveva parlato del loro interesse all’aggiudicazione dell’appalto e del fatto che egli stesso sarebbe andato a stipulare i contratti. Queste espressioni erano state ritenute significative di un suo ruolo come longa manus di (OMISSIS) ma era stato trascurato che l’esponente della societa’ che aveva subappaltato il lavoro a (OMISSIS) – (OMISSIS) – aveva deposto nel senso di non aver ricevuto allo scopo alcuna pressione.
19.2 Sotto un diverso profilo, e con riguardo alla seconda opera pubblica, la Corte aveva ritenuto decisivo l’intervento di (OMISSIS) nell’aggiudicazione del subappalto dalla (OMISSIS) srl, aggiudicataria dell’appalto, solo per deduzione logica, ricavandolo da un incontro con l’ingegnere (OMISSIS), dipendente (OMISSIS), in assenza di qualunque elemento dimostrativo di una condotta dell’imputato finalizzata ad ottenere il subappalto.
20. Ha presentato ricorso la difesa di (OMISSIS), premettendo che il ricorrente era stato condannato in primo grado per il delitto L. n. 356 del 1992, ex articolo 12 quinquies con esclusione dell’aggravante di cui al L. n. 203 del 1991, articolo 7 mentre la Corte d’Appello, in accoglimento dell’impugnazione del PM, aveva ravvisato l’aggravante e rideterminato la pena.
La condotta attribuitagli si riferiva all’intestazione fittizia di un contratto di affitto di azienda della (OMISSIS) s.a.s. sottoposta ad amministrazione giudiziaria a seguito di sequestro preventivo di Giugno 2009, in concorso con (OMISSIS), dominus dell’azienda e con la moglie di questi, finalizzata a riacquistare il possesso dell’azienda, nonostante la societa’ fosse sottoposta ad amministrazione giudiziaria.
20.1 Col primo motivo e’ stata dedotta l’errata applicazione dell’articolo 12 quinquies e la manifesta illogicita’ della motivazione, poiche’ la fattispecie incriminatrice prevede che il titolare del bene lo trasferisca fittiziamente a terzi per le finalita’ indicate nella legge. Nel caso concreto, invece, l’imputato aveva stipulato il contratto con l’amministratore giudiziario, per consentire il recupero del bene al titolare reale; il flusso patrimoniale quindi, sarebbe inverso rispetto a quello previsto e punito dallo schema legale, secondo il quale e’ il titolare del bene a trasferirlo al terzo. Ne’ era stato ipotizzato che l’amministratore agisse nell’interesse di (OMISSIS).
20.2 Tramite il secondo motivo e’ stata dedotta l’errata applicazione della L. n. 203 del 1991, articolo 7 e la manifesta illogicita’ della motivazione, poiche’ la sentenza non avrebbe dimostrato l’esistenza della volonta’ e consapevolezza specifica di avvantaggiare non il solo (OMISSIS) ma l’intera associazione mafiosa. In proposito e’ stato sostenuto che l’obbligo motivazionale nel caso concreto doveva considerarsi piu’ intenso in quanto il ricorrente era estraneo al contesto geografico e socio-economico in cui aveva operato e dalle prove sarebbe emerso che aveva avuto contatti solo con il mediatore di olive del posto mentre nessun collegamento era stato accertato con esponenti dell’associazione mafiosa, di cui anche (OMISSIS) era stato giudicato partecipe.
All’odierna udienza il PG, Dr.ssa Loy, ed i difensori delle parti civili costituite e presenti hanno concluso come in epigrafe; i difensori degli imputati, avvocato (OMISSIS) per (OMISSIS), avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), per (OMISSIS), avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) per (OMISSIS), avvocato (OMISSIS) e (OMISSIS) per (OMISSIS) hanno concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati per i motivi di seguito esposti per ciascuno di essi.
Il ricorso di (OMISSIS).
1. Il motivo di ricorso definito preliminare appare generico e, per altro aspetto sviluppato in fatto, poiche’ si e’ limitato a criticare l’opzione processuale della Corte di risentire il collaborante (OMISSIS) ritenendola insufficiente a garantire il diritto dell’imputato ad esaminare e controesaminare i testi a carico, ma non ha specificato quali altri soggetti avessero reso dichiarazioni sui fatti del processo, che la Corte avrebbe mancato di riascoltare.
Il ricorrente, inoltre, ha ricordato le dichiarazioni rese da (OMISSIS) nell’incidente probatorio, giustapponendole a quelle della fase di rinnovazione istruttoria, evidenziandone le ritenute divergenze ma, in definitiva, proponendo censure nel merito per quanto riguarda le seconde. La doglianza ha ignorato che – come si osservera’ piu’ ampiamente nell’esame del secondo motivo – la motivazione ha chiaramente dato atto delle intercettazioni telefoniche tra il mafioso (OMISSIS) e sua moglie, nonche’ delle dichiarazioni del collaborante (OMISSIS), fonti di prova dalle quali, in maniera convergente, era emerso che la famiglia mafiosa di (OMISSIS), tramite (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS), corrispondeva soldi mensilmente alla donna, e che tale sovvenzione costante non derivava dalla partecipazione occulta dei (OMISSIS) alla societa’ (OMISSIS) facente capo a (OMISSIS), come aveva espressamente chiarito (OMISSIS).
In proposito la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato che neppure si trattava di una spontanea elargizione di denaro tra parenti, come risultava chiaro a causa dello speciale legame esistente tra (OMISSIS) ed il latitante e per i toni usati dal detenuto nel colloquio con la moglie, essendo questi molto preoccupato che costei non adempiesse a quanto da lui disposto.
1.1 Col primo motivo del ricorso e’ stata dedotta la violazione di legge in relazione alla L. n. 203 del 1991, articolo 7 ma in sostanza si e’ trattato di una generica esposizione giurisprudenziale degli elementi che sono ritenuti idonei a configurare la suddetta aggravante, senza alcun riferimento agli atti processuali in esame, risultando, quindi, la doglianza del tutto generica ed inammissibile.
2. Il secondo motivo di ricorso, che ha avuto ad oggetto la qualita’ di intranea all’associazione mafiosa di (OMISSIS) attribuita all’imputata dalla Corte d’Appello, in luogo della precedente qualificazione delle condotte a lei addebitate ai sensi della norma sul concorso esterno, e’ infondato.
2.1 La sentenza impugnata ha ampiamente spiegato, dalla pagina 71 alla pagina 103 del testo, le ragioni in fatto ed in diritto della diversa decisione adottata, iniziando l’esame degli elementi posti a sostegno della specifica accusa di essere stata veicolatrice di messaggi dal latitante e capo dell’organizzazione, nonche’ suo fratello, (OMISSIS), verso i sodali detenuti e/o liberi.
E’ stato ricordato l’episodio della notizia circa la collaborazione di tale (OMISSIS), definito alter ego del latitante nel settore della grande distribuzione, appresa in carcere da (OMISSIS), e della sua richiesta alla moglie di informarsi in proposito, ricevendone risposta positiva. In seguito l’uomo, in un colloquio con la donna, le aveva detto di aver saputo che un detenuto avrebbe voluto punire (OMISSIS) per le sue dichiarazioni in un processo e questi si sarebbe difeso, affermando di essere stato autorizzato a parlare proprio da (OMISSIS); quindi (OMISSIS) aveva chiesto all’attuale ricorrente di informarsi sull’effettivita’ di tale autorizzazione ed anche sulla possibilita’ di poter picchiare il soggetto che stava collaborando; in un successivo colloquio la moglie gli aveva chiarito di aver parlato col fratello e che questi le aveva riposto di non toccare (OMISSIS), non perche’ lo avesse autorizzato a parlare ma perche’ altrimenti,per vendetta, avrebbe potuto fare dichiarazioni catastrofiche per l’intera organizzazione.
2.2 Dal contenuto dei dialoghi tra il detenuto e sua moglie i Giudici del merito hanno tratto la logica conclusione che nel volgere di due mesi, tra fine Aprile e meta’ Giugno 2013, (OMISSIS) aveva incontrato per due volte il fratello latitante. Appare utile sottolineare che anche il Tribunale – la cui pronunzia sul punto e’ stata riformata – aveva ritenuto accertato il fatto che l’imputata avesse veicolato importantissime comunicazioni da e per il carcere, facendo da tramite tra gli altri mafiosi detenuti ed il fratello latitante.
2.3 Nell’affrontare l’argomentazione difensiva, incentrata sulla deposizione del funzionario di Polizia, secondo la quale non risultavano incontri tra i due, la Corte ha plausibilmente osservato che il dato era scarsamente significativo, essendo certo che (OMISSIS) da lunghi anni era latitante e pure trovava il modo di comunicare costantemente con i sodali, nonostante le attivita’ di investigazione e controllo finalizzate alla sua ricerca.
2.4 L’opzione della Corte territoriale di attribuire alla ricorrente la qualita’ di componente dell’organizzazione e’ in armonia con la giurisprudenza di legittimita’, che ha piu’ volte affermato il principio per il quale il compito di trasmettere messaggi contenenti ordini e direttive di un esponente apicale dell’organizzazione criminale detenuto, cosi’ rendendo funzionale una rete di ausilio e di comunicazione tra costui ed i sodali in liberta’, integra la condotta di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso, essendo funzionale al mantenimento di canali informativi tra i suoi componenti, che sono indispensabili al mantenimento in vita ed alla piena operativita’ dell’organizzazione mafiosa. Sez. 6, Sentenza n. 15664 del 17/03/2015 Cc. (dep. 15/04/2015) Rv. 263080; Sez. 1, Sentenza n. 13008 del 28/09/1998 Ud. (dep. 11/12/1998) Rv. 211900.
2.5 D’altra parte occorre considerare che l’esperienza giudiziaria ha dimostrato come il compito di far da tramite tra appartenenti ad associazioni mafiose detenuti o latitanti e la restante parte dell’organizzazione, essendo molto delicato ed implicando un forte rapporto fiduciario, necessariamente e’ affidato a soggetti pienamente intranei all’organizzazione stessa.
2.6 La sentenza impugnata ha posto in luce una pluralita’ di altri e diversi elementi di prova a sostegno della declaratoria di responsabilita’ dell’imputata quale partecipe all’associazione mafiosa, che ha razionalmente valutato insieme all’accertato compito di messaggera.
In proposito e’ stato annotato che suo cugino (OMISSIS) titolare della (OMISSIS), condannato in grado di appello ex articolo 416 bis c.p. per aver gestito gli affari della famiglia mafiosa di (OMISSIS) e per essere socio occulto con i (OMISSIS) e con il marito (OMISSIS), ed all’epoca detenuto, in piu’ colloqui con la moglie (OMISSIS) e la figlia, aveva mostrato di occuparsi del sostentamento della donna, chiedendo che le venisse corrisposto il mensile da parte dell’organizzazione e – ha congruamente puntualizzato il Giudice d’Appello – non per ragioni di affetto familiare ma per assolvere all’obbligo di solidarieta’ mafiosa di mantenere la sorella del capo latitante. I denari provenivano dalla (OMISSIS), definita nella sentenza impugnata come una delle fonti di approvvigionamento del latitante e della sua famiglia naturale. Sul punto sono state citate piu’ conversazioni tra (OMISSIS) – zia dell’imputata e del latitante e madre di (OMISSIS) – e la figlia, dalle quali era emerso che i soldi dalla societa’ (OMISSIS) dovevano tornare alla famiglia (OMISSIS) ed in particolare a iddu – cioe’ al latitante (OMISSIS) – e, pertanto, (OMISSIS) e sua figlia non potevano trattenerli, anche perche’ in tal modo si sarebbe potuto attribuire a (OMISSIS) la responsabilita’ di non aver destinato i guadagni della societa’ al sostentamento della latitanza di (OMISSIS) e del mantenimento dei suoi congiunti, potendone derivare anche rischi per la sua vita.
2.7 Ad arricchire il quadro dimostrativo la Corte palermitana ha, altresi’, posto in rilievo che la ricorrente si interessava di affari nei quali apparentemente non avrebbe avuto alcun titolo di intromettersi, come la questione della destinazione dei proventi di (OMISSIS), che le due (OMISSIS) non avevano trasmesso tempestivamente, trasgredendo alle regole che erano state disposte per la divisione dei guadagni societari; sul punto e’ stato adeguatamente osservato come (OMISSIS) considerasse la giudicabile – per il suo ruolo ed il prestigio derivante dalla stretta parentela con (OMISSIS) – come l’unica persona in condizione di ricondurre alla ragione ed al rispetto dei patti le due donne.
2.8 Anche il collaborante (OMISSIS), in fase di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, aveva confermato che l’imputata riceveva soldi dalla societa’ (OMISSIS), sia in ragione dell’investimento fatto da suo marito (OMISSIS) nella societa’ sia, quanto a 1500 Euro mensili, per mantenere la famiglia (OMISSIS); la donna, inoltre, aveva fatto assumere un operaio – tale (OMISSIS) – presso (OMISSIS) ma questi era convinto di non dover lavorare, tanto che lo stesso (OMISSIS) lo aveva licenziato. A dimostrazione della consapevolezza del proprio ruolo all’interno delle logiche mafiose, che reggevano la rete di rapporti affaristici e personali e che avvolgevano tutti i protagonisti delle vicende per cui e’ processo, e’ stato sottolineato come l’imputata avesse preso la decisione come un atto di insubordinazione nei suoi confronti ed a sua volta aveva licenziato (OMISSIS). Questi, nel corso del suo esame, ha aggiunto che a seguito di quel licenziamento nessuno lo aveva piu’ voluto a lavorare ed ha fornito ancora una significativa informazione probatoria nel riferire che egli stesso aveva ristrutturato la casa di (OMISSIS), rimettendoci di tasca propria l’intero valore dell’impresa, avendo, peraltro, ricevuto assicurazione da (OMISSIS) che quando sarebbe uscito dal carcere avrebbe provveduto lui stesso a pagarlo. In proposito puo’ osservarsi che tale comportamento, altrimenti inspiegabile in un imprenditore, appare attribuibile alla convinta adesione al vincolo associativo che (OMISSIS) era consapevole legasse egli stesso, l’imputata e (OMISSIS); vincolo dimostrato anche dall’assistenza che lo stesso (OMISSIS) si preoccupava di dover assicurare alla (OMISSIS), essendo tale modalita’ tradizionalmente estrinsecazione del legame solidaristico tipico delle associazioni di stampo mafioso.
2.9 Infine, la sentenza per cui e’ ricorso ha adeguatamente rappresentato un ulteriore tassello probatorio – riferito dal collaborante – a supporto della ritenuta partecipazione all’associazione mafiosa, individuato nell’episodio della consegna da parte della ricorrente di una lettera del fratello proprio a (OMISSIS), con la quale il latitante gli aveva imposto di non interessarsi piu’ della divisione dei lavori del parco eolico di (OMISSIS), in quanto se ne sarebbe interessato suo nipote, (OMISSIS).
La Corte su questo specifico tema di prova ha plausibilmente argomentato rispetto alle critiche difensive, osservando che le incongruenze – pure ravvisate nel racconto di (OMISSIS) – non erano di entita’ tale da infirmare la validita’ delle sue dichiarazioni, sottolineando la coerenza dell’episodio specifico con il gia’ certo compito di veicolatrice di messaggi da e per il latitante attribuito alla ricorrente e chiarendo, con motivazione plausibile, che la giudicabile aveva consegnato la lettera e che dopo due mesi aveva ricevuto la risposta da trasmettere al fratello. Il percorso logico argomentativo svolto dalla Corte territoriale e’ stato, dunque, adeguato ad esplicitare le ragioni della decisione di condanna della ricorrente per la sua partecipazione all’associazione mafiosa e – avendo individuato la funzione di veicolatrice di messaggi come indicativa della stessa ed avendone sottolineato il rilievo per lo sviluppo dell’organizzazione ed il raggiungimento dei suoi fini – e’ coerente con i principi generali elaborati da questa Corte sul tema. E’ noto, infatti, che a partire dalla Sez. U, Sentenza n. 33748 del 12/07/2005 Ud. (dep. 20/09/2005), Mannino Rv. 231670, la giurisprudenza ha valorizzato non tanto lo status di appartenenza alla compagine mafiosa, quanto lo svolgimento di un ruolo dinamico e funzionale al suo interno, anche attraverso comportamenti concludenti, idonei a darne conto, che sono considerati come concreti indicatori fattuali, rivelatori dello stabile inserimento del soggetto nel sodalizio con un ruolo attivo e che, di regola, comportano la realizzazione di un contributo alla vita dell’associazione ed alla sua operativita’. Sez. 1, Sentenza n. 55359 del 17/06/2016 Ud. (dep. 30/12/2016) Rv. 269040; Sez. 6, Sentenza n. 46070 del 21/07/2015 Ud. (dep. 20/11/2015) Rv. 265536.
3. Il terzo motivo di ricorso, col quale e’ stata lamentata la manifesta illogicita’ e la violazione di legge, per aver giudicato integrata la fattispecie ex articolo 416 bis c.p. e non la violazione dell’articolo 378 c.p., comma 2, e’ infondato ed in parte inammissibile. Le doglianze risultano volte ad introdurre censure sul merito del discorso argomentativo reso dai Giudici palermitani, avendo, in definitiva, riproposto le stesse osservazioni critiche circa la qualificazione del delitto ai sensi dell’articolo 416 bis c.p., alle quali la Corte territoriale ha fornito – come appena annotato – risposta corretta in diritto, ineccepibile sotto il profilo logico e congruamente motivata.
3.1 In particolare la dedotta mancata indicazione dei modi in cui l’asserita vicinanza della ricorrente a (OMISSIS) si fosse tradotta in un contributo avente effettiva rilevanza causale per il rafforzamento dell’associazione, ha ignorato l’articolata e congrua motivazione resa in proposito, con particolare riguardo alla funzione di tramite di direttive provenienti dal vertice latitante del sodalizio e dirette agli altri componenti liberi e/o detenuti ed al notevolissimo rilievo di tale compito rispetto al mantenimento in vita ed alla piena operativita’ dell’associazione mafiosa.
In tal senso sono state implicitamente ma chiaramente escluse le categorie evocate nell’impugnazione – peraltro con argomentazione del tutto generica – della contiguita’ compiacente, della vicinanza o della disponibilita’, che non costituiscono comportamenti sufficienti ad integrare la condotta di partecipazione all’organizzazione, ma che in alcun modo per le ragioni ampiamente esposte nella sentenza ed innanzi solo in parte sintetizzate – si attagliano al caso in esame. Sez. 6, Sentenza n. 40746 del 24/06/2016 Ud. (dep. 29/09/2016) Rv. 268325.
3.2 Quanto alla questione dell’applicabilita’ alla fattispecie concreta della norma incriminante ex articolo 378 c.p., comma 2, anziche’ di quella ex articolo 416 bis c.p., deve ribadirsi che i due delitti risultano ontologicamente inconciliabili per l’espressa riserva contenuta nella prima: fuori dai casi di concorso nel reato presupposto. D’altra parte e’ stato piu’ volte chiarito che il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa si distingue da quello di favoreggiamento, poiche’ nel primo – come nel caso in esame – il soggetto interagisce organicamente e sistematicamente con gli associati, quale elemento della struttura organizzativa del sodalizio criminoso, anche al fine di depistare le indagini di Polizia volte a reprimere l’attivita’ dell’associazione o a perseguirne i partecipi; nel secondo l’agente aiuta in maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o meno nell’attivita’ prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni della Polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa. In tal senso e’ stato puntualizzato che la sovrapposizione tra le figure criminose puo’ sussistere solo nel limite in cui il favoreggiamento venga posto in essere per la copertura di un singolo reato-fine, ovvero per un reato totalmente estraneo alle finalita’ dell’associazione. Sez. 6, Sentenza n. 40966 del 08/10/2008 Cc. (dep. 31/10/2008) Rv. 241701. In senso conforme Sez. 1, Sentenza n. 33243 del 07/05/2013 Ud. (dep. 31/07/2013) Rv. 256987.
4. Il quinto e sesto motivo del ricorso – che hanno riguardato l’addebito di tentata estorsione aggravata dall’uso del metodo mafioso – possono essere trattati in un unico contesto a causa della connessione tra le doglianze espresse, ampliate nei motivi aggiunti, sono infondati e,per altri aspetti inammissibili, avendo riproposto censure sviluppate sul merito del discorso giustificativo della pronunzia impugnata.
4.1 Deve premettersi l’antefatto, costituito dalla morte di tale (OMISSIS), madrina di battesimo dell’imputata, che aveva lasciato come eredi (OMISSIS) e (OMISSIS) con oneri di legato, che, a quanto emerge dalle sentenze, erano stati posti anche in favore di (OMISSIS) ma limitatamente alla posizione di (OMISSIS); costei e’ stata in origine imputata di favoreggiamento verso la ricorrente, per aver dichiarato contrariamente al vero secondo l’accusa non avvalorata dai Giudici del merito – di aver ricevuto dalla de cuius disposizioni testamentarie in favore della figlioccia ma e’ stata assolta, poiche’ e’ stato ritenuto dimostrato che (OMISSIS) avesse in realta’ avuto tale diposizione da (OMISSIS).
4.2 Il dato probatorio valorizzato dalla Corte territoriale e’ costituito dalla conversazione del 6.3.2012 tra (OMISSIS) e la sorella, riguardo alla quale e’ stato dato atto che le parole della seconda non erano state trascritte, in quanto non registrate con la necessaria chiarezza, in modo che la fonte di prova e’ stata considerata un monologo piu’ che un dialogo tra le due interlocutrici; ciononostante i Giudici del merito hanno ritenuto acquisite alcune informazioni di rilievo, come quella per la quale i rapporti tra la defunta e (OMISSIS) si erano in precedenza rotti, tanto che quest’ultima non era neppure andata a trovarla, pur quando la madrina stava molto male; quella per la quale l’imputata gia’ il giorno del funerale aveva chiesto a (OMISSIS) se vi fosse un testamento olografo, che avesse disposto in suo favore un legato come – a suo dire aveva saputo da un’altra legataria, ottenendo una risposta negativa; a tanto la ricorrente aveva esclamato che si chiamava (OMISSIS) e che nessuno le rompeva niente e voleva i soldi che le servivano, cominciando a fare un macello; aveva minacciato anche (OMISSIS) dicendo che lei e (OMISSIS) dovevano darle 100mila Euro ciascuna. In seguito e precisamente a Settembre 2011, era ritornata alla carica per chiedere i soldi della zia ma aveva ricevuto analoga risposta negativa, in quanto, secondo (OMISSIS), la parente non le aveva detto nulla in proposito.
4.3 Dal testo della pronunzia risulta ancora che, non avendo ottenuto alcunche’, nonostante l’evocazione del cognome di famiglia, la ricorrente aveva chiesto al nipote prediletto del fratello (OMISSIS) – (OMISSIS) coimputato per il medesimo delitto – di intervenire. Questi si era rivolto a (OMISSIS), fratello di (OMISSIS), ascoltato come teste al processo – gia’ in precedenza chiamato a presenziare ad un incontro sulla questione del legato con (OMISSIS) dalla sorella – una prima volta durante la campagna olearia, cioe’ nell’autunno 2011, e si era con lui lamentato che la sorella si era comportata male con (OMISSIS), appropriandosi di una parte di eredita’, sollecitandolo ad intervenire presso la congiunta. A Marzo 2012, in occasione di un secondo incontro, (OMISSIS) gli aveva detto: mi hanno detto di dirti che quello che deve dare tua sorella lo devi dare tu; (OMISSIS) era rimasto traumatizzato, sapendo che colui che gli parlava era nipote diretto di (OMISSIS); pertanto, aveva denunziato il fatto all’Autorita’ Giudiziaria e ne aveva parlato col nipote (OMISSIS), a futura memoria, in caso gli fosse capitato un incidente. Durante la sua deposizione testimoniale, (OMISSIS) aveva confermato che lo zio era preoccupato ed aveva ribadito il tenore della frase usata da (OMISSIS) nei suoi confronti, che questi gli aveva riferito.
4.4 In base al sintetizzato quadro probatorio – ricostruito correttamente anche tramite la ponderazione combinata delle citate testimonianze di (OMISSIS) e (OMISSIS), i Giudici di merito hanno logicamente ritenuto che i comportamenti, le modalita’ espressive ed il contenuto delle frasi adoperate da (OMISSIS) e da (OMISSIS) – il cui concorso nel delitto e’ stato solo genericamente contestato nell’impugnazione – erano stati sicuramente evocativi della presenza e dell’interesse della famiglia mafiosa attiva su (OMISSIS).
4.5 In tal senso e’ stato sottolineato il valore del tono minaccioso tenuto dall’imputata verso la persona offesa, in occasione del funerale della madrina, sostanziatosi ed al tempo stesso rafforzato dalla rivendicazione esplicita dell’appartenenza alla famiglia (OMISSIS), il cui potere simbolicamente intimidatorio era certamente noto a (OMISSIS); l’uso del plurale nella frase profferita da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), che aveva ingenerato nell’interlocutore un forte timore che i mandanti di quel messaggio fossero omogenei allo stesso (OMISSIS) ed alla diretta interessata (OMISSIS), tanto che l’uomo – il quale al processo si era detto scosso dall’evento – aveva denunziato il fatto agli organi di Polizia ed aveva messo al corrente il nipote su eventuali futuri incidenti che gli fossero occorsi; nonche’ il fatto stesso di ritenere (OMISSIS) impegnato al posto della germana, in assenza di ogni obbligo fideiussorio, sintomo di mafiosita’, nel senso di esercizio di un potere completamente arbitrario, prevaricatore e pervasivo di ogni aspetto – anche apparentemente lontano da interessi illeciti – della vita della comunita’ stanziata sul territorio di riferimento dell’associazione mafiosa.
4.6 La motivazione, pertanto, diversamente da quanto esposto nella doglianza in esame, ha dato chiara dimostrazione dell’uso del metodo mafioso da parte dell’imputata, certamente conosciuta dalla persona offesa per i suoi strettissimi legami con la famiglia mafiosa dei (OMISSIS) e che nel caso concreto aveva usato, in concorso col coimputato (OMISSIS), i modi tipici dell’agire mafioso di cui si e’ innanzi fatto cenno. Sez. 2, Sentenza n. 36115 del 27/06/2017 Ud. (dep. 21/07/2017) Rv. 271004; Sez. 6, Sentenza n. 41772 del 13/06/2017 Cc. (dep. 13/09/2017) Rv. 271103.
4.7 Quanto all’argomento dell’emissione di 4 assegni circolari per un totale di 100mila Euro, che, secondo il ricorrente sarebbe un elemento probatorio inesistente, deve osservarsi che si tratta di una mera versione alternativa del dato processuale, riguardo al quale la Corte ha non illogicamente valutato che l’accertamento circa il prelievo di denaro, realizzato dopo la prima azione minacciosa dell’imputata, poteva avere una funzione di conforto a quanto emerso dalle altre fonti di prova circa i comportamenti minatori tenuti da costei, peraltro non andati a buon fine.
4.8. Ad analoga conclusione deve giungersi riguardo alla critica all’attendibilita’ di (OMISSIS), legata molto genericamente alla parentela con la vittima principale del tentativo di estorsione e ad ipotetiche ragioni che costui avrebbe avuto nella questione ereditaria, avendo, in contrario, congruamente chiarito la sentenza che entrambi i fratelli avevano dichiarato di non essere stati vicini in quel periodo e che, anzi, Vincenzo era del tutto estraneo non solo alla specifica vicenda dell’eredita’ ma anche alla vita stessa della sorella.
5. La questione suscitata col settimo motivo di ricorso della mancata derubricazione del fatto nella fattispecie astratta di cui all’articolo 393 c.p., e’ infondata in fatto ed in diritto.
In proposito deve annotarsi che la Corte territoriale ha logicamente evidenziato come la ricorrente non avesse alcun convincimento soggettivo circa l’effettiva esistenza di un legato testamentario in suo favore, poiche’ da piu’ anni non aveva rapporti con la de cuius, essendo emerso che la relazione tra le due donne si era da lungo tempo deteriorata e sarebbe stato, dunque, illogico coltivare una simile aspettativa; inoltre, aveva ricevuto in piu’ occasioni risposte negative dall’erede legittima, alla quale sarebbe spettato di adempiere ad un simile onere, e non aveva intrapreso alcuna azione giudiziaria finalizzata a reclamare il preteso diritto ma anzi fin da subito, con modi molto inopportuni, oltre che in se’ minacciosi, aveva reclamato il versamento dei soldi, adducendo quale unico titolo per ottenerli l’essere appartenente alla famiglia (OMISSIS).
5.1 Per altro verso la motivazione ha razionalmente posto in rilievo come anche il marito della giudicabile, (OMISSIS), persona a conoscenza delle cose familiari, le aveva scritto una lettera nella quale si congratulava con lei per come aveva gestito la problematica, nonostante l’assenza di prove che attestassero il suo diritto al legato.
5.2 La pronunzia impugnata e’, in tal modo, coerente con l’orientamento di questa Corte, secondo il quale il criterio discretivo tra le due fattispecie legali e’ dato dall’elemento intenzionale, poiche’ nell’estorsione l’agente, indipendentemente dall’intensita’ e dalla gravita’ della violenza o della minaccia, mira a conseguire un profitto ingiusto, con la coscienza che quanto pretende non gli e’ dovuto mentre nell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni egli agisce al fine di esercitare un suo preteso diritto, con la convinzione che quanto vuole gli competa. Ex multis Sez. 2, Sentenza n. 24478 del 08/05/2017 Ud. (dep. 17/05/2017) Rv. 269967, che ha fatto riferimento all’attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all’autorita’ giudiziaria. Massime precedenti Conformi: N. 705 del 2013 Rv. 258071, N. 51433 del 2013 Rv. 257375, N. 31224 del 2014 Rv. 259966, N. 33870 del 2014 Rv. 260344, N. 42940 del 2014 Rv. 260474, N. 23765 del 2015 Rv. 264106.
6. Infine, devono essere analizzate le censure – del resto sviluppate anche sul merito della valutazione discrezionale dei Giudici d’Appello – inerenti il trattamento sanzionatorio, esplicitate nel quarto e nell’ultimo motivo del ricorso. La prima inerisce la negatoria delle attenuanti generiche, che – al contrario di quanto dedotto – appare congruamente motivata attraverso il riferimento all’intensa partecipazione alla vita mafiosa, ritenuta certa per il prodigarsi della ricorrente verso il latitante, che oltre ad essere suo fratello, era anche il capo dell’organizzazione criminale, essendo stata dimostrata la funzionalita’ della mansione di veicolatrice di messaggi per l’operativita’ dell’intera associazione mafiosa. Del resto la scelta della Corte palermitana e’ in linea con la norma di cui all’articolo 62 bis c.p., comma 3, secondo la quale il semplice stato di incensuratezza non e’ da solo sufficiente per il riconoscimento delle suindicate attenuanti.
6.1 Quanto all’altro aspetto – trattato nell’ultimo motivo – secondo il quale non sarebbe stato giustificato il trattamento sanzionatorio discosto dal valore medio della sanzione edittale, e la quantificazione della pena risentirebbe di un errore di calcolo, deve osservarsi che l’argomentazione soffre di un duplice errore.
Infatti, da un lato non ha tenuto conto che la pena base e’ stata fissata con riguardo alla forma aggravata del delitto ex articolo 416 bis c.p., per essere l’associazione mafiosa armata, che prevede per il partecipe la pena minima di nove anni di reclusione e, d’altro canto, ha pure ignorato il principio – piu’ volte sancito da questa Corte e che qui occorre ribadire – secondo il quale nell’ipotesi di concorso tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale previste per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso dall’articolo 416 bis cod. pen., commi 4 e 6, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale di cui all’articolo 63 c.p., comma 4, bensi’ l’autonoma disciplina derogatoria di cui al citato articolo 416 bis c.p., comma 6, che prevede l’aumento da un terzo alla meta’ della pena gia’ aggravata per la disponibilita’ di armi, essendo, pertanto, l’aumento di pena di tre anni e sei mesi in concreto irrogato all’imputata, all’interno della suddetta cornice.
Sez. 1, Sentenza n. del 24/03/2009 Ud. (dep. 17/07/2009) Rv. 244460; Sez. 6, Sentenza n. 7916 del 13/12/2011 Ud. (dep. 29/02/2012) Rv. 252069.
Il ricorso di (OMISSIS).
7. Il primo motivo di ricorso, ha posto la questione dell’inutilizzabilita’ di conversazioni intercettate, deducendo la violazione dell’articolo 419 c.p.p., comma 3, articolo 430 c.p.p., degli articoli 24 e 111 Cost. e dell’articolo 6 Cedu, poiche’ il ritardato deposito dei relativi atti da parte del PM avrebbe violato il diritto della difesa, anche sotto il profilo della conoscenza completa degli elementi a carico, in relazione a possibili scelte processuali alternative.
7.1 La Corte territoriale ha ritenuto giustificata la richiesta ai sensi dell’articolo 430 c.p.p., comma 2, quale attivita’ integrativa di indagine ed il ritardato deposito – in data 8 Gennaio 2015 – per le esigenze investigative dichiarate dal PM e collegate all’arresto di tale (OMISSIS) – cognato di (OMISSIS) e della sorella (OMISSIS) – avvenuto nel Novembre 2014, evento che aveva reso necessaria l’acquisizione di una conversazione via skype condotta da (OMISSIS), nonche’ quella di due diverse conversazioni dello stesso (OMISSIS). La difesa,dunque, diversamente da quanto lamentato nel ricorso, dopo il suddetto deposito, e’ stata posta nella condizione di confrontarsi con le acquisizioni di indagine nel corso del giudizio di primo grado e di interloquire in proposito, non essendo, pertanto, ravvisabile alcun vulnus concreto all’esercizio dei suoi diritti.
7.2 Su questo specifico tema va, inoltre, ribadito che questa Corte ha piu’ volte affermato il principio per il quale l’attivita’ integrativa d’indagine da parte del Pubblico Ministero non e’ soggetta ad alcun limite cronologico finale e, pertanto, puo’ essere svolta anche ai fini della presentazione di richieste di rinnovazione dell’istruzione nel giudizio d’appello. E’stato, inoltre, precisato che tale conclusione e’ coerente con il principio della parita’ delle parti nel processo stabilito dall’articolo 111 Cost., comma 2, posto che il difensore e’ legittimato allo svolgimento di attivita’ di investigazione difensiva in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell’articolo 327 bis c.p.p., comma 2. Sez. 1, Sentenza n. 50893 del 12/11/2014 Ud. (dep. 04/12/2014) Rv. 261484. In senso conforme sentenza nr 31512 del 2014.
7.3 Quanto alla critica circa il peso probatorio attribuito ai predetti dati conoscitivi, segnalati come di significativo rilievo dal ricorrente, va osservato che i dialoghi sono stati giudicati significativi ma risultano adeguatamente inseriti nell’intero ordito motivazionale, nel quale sono state sviluppate le complessive argomentazioni a sostegno della decisione. Invero, la motivazione ha chiarito che dalla conversazione di Agosto 2013 intercorsa tra due soggetti era possibile desumere che (OMISSIS) era in condizione di tenere una corrispondenza epistolare con lo zio latitante a proposito di una controversia in cui era parte (OMISSIS) – definito reggente della famiglia mafiosa di (OMISSIS) – e tale (OMISSIS) ed in cui (OMISSIS) aveva appoggiato la posizione presa dal nipote, in quel caso sfavorevole a (OMISSIS). Nella conversazione via skype del Marzo 2013 l’imputato aveva parlato direttamente con lo stesso (OMISSIS), confidandogli di essere infastidito da una gestione pressapochistica delle cose da parte di (OMISSIS), al quale l’interlocutore doveva suggerire di cambiare comportamenti; nel discorso il ricorrente dimostrava di essere molto prudente, tanto da non andare a trovare un amico di (OMISSIS), in fin di vita.
7.4 A tale ultimo proposito i Giudici del merito hanno razionalmente chiosato che il contenuto del dialogo confermava quanto riferito dal collaborante (OMISSIS), secondo il quale, essendo (OMISSIS) uno dei pochi rimasti liberi della famiglia (OMISSIS), era quello che ne gestiva gli affari e verso di lui vi era una sorta di protezione collettiva, tanto che anche lo stesso (OMISSIS) nel corso del dialogo gli aveva raccomandato prudenza.
8. Il secondo motivo di ricorso, col quale e’ stata lamentata la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, per essere fondata la conferma dell’affermazione per il delitto ex articolo 416 bis c.p. in maniera preponderante sulla presunta partecipazione all’estorsione ai danni dell’imprenditore (OMISSIS), episodio mai contestato ed estraneo alle imputazioni, non si e’ confrontato con la chiara motivazione resa dalla Corte.
8.1 Infatti, la decisione e’ stata argomentata attraverso il dimostrato ruolo di collegamento svolto dal ricorrente tra il latitante storico ed i suoi sodali, nonche’ con soggetti appartenenti ad altri mandamenti mafiosi, operanti nella provincia di Palermo; inoltre, e’ stata posta in evidenza anche la sua funzione di risolutore di controversie, in cooperazione con lo zio, che nascevano sul territorio in assenza di un capo, come nel ricordato caso del contrasto tra (OMISSIS) e (OMISSIS). Tra i plurimi elementi di prova e’ stato fatto riferimento anche all’intervento del giudicabile nell’estorsione ai danni di (OMISSIS), la cui valutazione, peraltro, in alcun modo risulta preponderante ai fini della conferma dell’affermazione di responsabilita’.
8.2 Dopo tale necessaria premessa, che gia’ indurrebbe ad una declaratoria di inammissibilita’ del motivo, deve essere ricordato – e qui ribadito – l’orientamento secondo il quale non integra violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza la condanna per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso con riferimento ad una condotta nella quale il contributo dell’imputato alla vita ed al rafforzamento della compagine criminosa sia consistito in fatti costituenti autonome fattispecie criminose – nella specie estorsioni – allo stesso non contestate autonomamente. Sez. 1, Sentenza n. 53601 del 02/03/2017 Ud. (dep. 27/11/2017) Rv. 271637; Sez. 1, Sentenza n. 52525 del 04/07/2014 Ud. (dep. 18/12/2014) Rv. 261455.
9. La critica sviluppata nel terzo motivo e’ inaccoglibile, poiche’ fondata sul presupposto implicito ma errato che la negazione dell’attenuante L. n. 203 del 1991, ex articolo 8 per il collaborante (OMISSIS), le cui dichiarazioni erano state considerate tra le prove principali a carico di (OMISSIS), operata da alcune pronunzie passate in giudicato, che la difesa intendeva far acquisire e che non lo erano state, sia dimostrativa della sua inattendibilita’.
9.1 Si tratta di un’interpretazione che non e’ conforme alla causa giustificativa della suindicata attenuante, per come definita da questa Corte. Infatti, e’ stato piu’ volte chiarito che i presupposti per il suo riconoscimento sono quelli della decisivita’ e della concretezza dell’apporto fornito dal dichiarante, in modo tale da risultare determinante per la ricostruzione dei fatti e l’individuazione dei responsabili; pertanto, nell’ipotesi in cui il contributo del dichiarante non sia stato decisivo agli scopi suddetti, in presenza di un quadro dimostrativo gia’ chiaro per la definizione dei fatti e per l’individuazione dei colpevoli, l’attenuante in parola non puo’ essere riconosciuta ma senza che tale scelta implichi necessariamente una valutazione di inattendibilita’ del collaboratore. Sez. 2, Sentenza n. 26891 del 22/03/2004 Ud. (dep. 15/06/2004) Rv. 229809; Sez. 5, Sentenza n. 33373 del 25/06/2008 Ud. (dep. 12/08/2008) Rv. 240994.
9.2 Per altro aspetto deve puntualizzarsi che la mancata acquisizione delle sentenze in alcun modo ha pregiudicato il diritto della difesa a sviluppare il proprio discorso critico sull’attendibilita’ soggettiva del collaborante e su quella oggettiva delle sue dichiarazioni e che la Corte palermitana non sarebbe stata necessitata – come ha inteso rappresentare la difesa – ad estromettere dal compendio motivazionale le dichiarazioni del collaborante, a causa del mancato riconoscimento dell’attenuante ad opera di altri Giudici, dovendo sul tema esercitare in pieno la propria autonomia di giudizio.
10. Le censure rappresentate nel quarto motivo di ricorso, inerenti la confermata condanna per il delitto associativo, non colgono nel segno, rasentando l’inammissibilita’ per quanto riguarda la fonte probatoria costituita dalle dichiarazioni dei collaboranti.
Va premesso che la Corte territoriale ha correttamente applicato il metodo di valutazione dettato costantemente da questa Corte sul tema della valutazione delle propalazioni dei collaboratori di giustizia, che prevede la ponderazione della credibilita’ soggettiva del dichiarante e di quella oggettiva delle sue dichiarazioni, prima di passare all’analisi dei riscontri esterni, metodo la cui originaria rigidita’ circa la scansione separata delle diverse fasi valutative e’ stata temperata a seguito della sentenza Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 Ud. (dep. 14/05/2013) Rv. 255145, Aqulina, che ha affermato il principio per il quale la credibilita’ soggettiva del dichiarante e l’attendibilita’ oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l’articolo 192 c.p.p., comma 3, alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale.
In senso conforme Sez. 1, Sentenza n. 22633 del 05/02/2014 Cc. (dep. 30/05/2014) Rv. 262348.
Alla luce di tali criteri sono state giudicate la dichiarazioni di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
10.1 Riguardo al primo e’ stato osservato che si trattava di un mafioso gia’ appartenente alla famiglia di (OMISSIS), rientrante nel mandamento di (OMISSIS), per la quale aveva compiuto estorsioni e che aveva curato la latitanza di (OMISSIS); egli aveva raccontato alcune notizie su (OMISSIS) a sua volta rappresentategli da tale (OMISSIS), cognato del giudicabile, che aveva riferito di una posizione privilegiata di costui, definito – in sintonia con quanto puntualizzato da piu’ fonti probatorie – nipote del cuore di (OMISSIS), avendo precisato che con lui tutte le porte si aprivano.
La critica difensiva si e’ limitata ad evidenziare presunte discrepanze nel tessuto motivazionale, che non avrebbe chiarito la compatibilita’ dei periodi di detenzione di (OMISSIS) con la sua asserita frequentazione della casa della moglie di (OMISSIS), della cui perquisizione egli si era dimostrato preoccupato, ma non si e’ spinta a censurare ne’ la credibilita’ di questi, ne’ quella di (OMISSIS). Del resto occorre pur notare che il rapporto dichiarativo di questo collaborante diversamente da quanto ha sostenuto il ricorrente – nell’economia del giudizio e del percorso giustificativo della Corte, appare di scarso rilievo.
10.2 Anche per il collaborante (OMISSIS) e’ stata operata la necessaria valutazione della credibilita’ soggettiva, poiche’ i Giudici del merito hanno sottolineato come questi avesse dichiarato di essere stato vicino a (OMISSIS) fin dagli anni 80 e di essere entrato a far parte della famiglia mafiosa di (OMISSIS) nel 2012, avendo compiuto i delitti tipici dell’azione mafiosa, come omicidi ed estorsioni, ed avendo preso parte anche alla rete di protezione della latitanza di (OMISSIS). In riferimento alla posizione del ricorrente, (OMISSIS) aveva precisato di averlo incontrato, in quanto delegato dal capo mandamento di (OMISSIS), una volta tra la fine del 2012 e l’inizio del 2013 in un’occasione, razionalmente ritenuta significativa ai fini del giudizio. Infatti, secondo il narrato del collaboratore, (OMISSIS) era intervenuto insieme al capo mafia di (OMISSIS) per rideterminare il prezzo di un estorsione fatta ad un imprenditore di (OMISSIS) ma per un terreno acquistato in (OMISSIS) – per il quale probabilmente vi era, quindi, una duplicazione di competenze ad imporre il pizzo – ed i mafiosi di (OMISSIS), nonostante questi avesse pagato, avevano danneggiato l’uliveto di sua proprieta’.
10.3 La motivazione ha, altresi’, dato adeguatamente conto che (OMISSIS) non aveva mostrato livore o astio nei confronti di (OMISSIS) e che il suo racconto su questo aspetto del fatto era stato riscontrato dalla testimonianza di un ufficiale dei Carabinieri, che aveva descritto la distruzione degli olivi, subita dall’acquirente del fondo. Ne e’ stata tratta la logica conclusione che il ricorrente avesse svolto nell’occasione un ruolo gestionale di notevole rilievo, concorrendo alla risoluzione di una questione controversa tra gruppi mafiosi ed a sistemare la posizione di un soggetto taglieggiato, assicu (OMISSIS), nel contempo, una ulteriore entrata nelle casse dell’organizzazione e contribuendo all’accrescimento del prestigio della stessa nel territorio di riferimento e nei rapporti con un’altra famiglia.
10.4 Quanto allo spunto critico inerente le presunte argomentazioni di tipo sociologico che la Corte avrebbe adoperato circa la paura di sporgere denunzia da parte delle vittime di estorsione, e’ necessario e sufficiente considerare che il richiamo appare improprio. Risulta chiaro dal testo della sentenza che la Corte territoriale ha fatto semplicemente riferimento ad un dato conoscitivo proveniente dalla comune esperienza delle cose, non potendosi, del resto, negare la sicura specifica esperienza giudiziaria maturata dai Giudici palermitani sui temi del potere di intimidazione mafiosa e della correlativa omerta’, cui sono assoggettate le persone che hanno a che fare con le organizzazioni di stampo mafioso.
10.5 Quanto al collaborante (OMISSIS), che era stato sentito nell’incidente probatorio ed e’ stato riascoltato dalla Corte palermitana in fase di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, e’ stato sottolineato, in primis, il valore della precedente condanna per aver fatto parte dell’associazione mafiosa di (OMISSIS). Il giudizio sulla sua credibilita’ soggettiva e’ stato, del resto, ampiamente articolato per piu’ pagine della motivazione, partendo dal dato nuovo costituito dalla valutazione di credibilita’ ed attendibilita’ espresso dalla Corte palermitana in un diverso giudizio a carico di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) che aveva, proprio in base alle sue dichiarazioni, portato al ribaltamento dell’assoluzione di quest’ultimo in primo grado.
I Giudici palermitani, hanno, altresi’, ripercorso il curriculum criminale di (OMISSIS), evidenziandone le plurime esperienze per le quali era a conoscenza degli affari e delle dinamiche interne del gruppo di appartenenza, sottolineando che aveva lavorato per lo stesso (OMISSIS) nella societa’ (OMISSIS), anche nell’esecuzione di importanti lavori pubblici, come quelli del parco eolico; egli, infatti, aveva credibilmente spiegato che i guadagni, al netto delle sole spese fossero tutti destinati alla famiglia (OMISSIS) ed, inoltre, aveva dimostrato di sapere che (OMISSIS) aveva rapporti con i mafiosi di (OMISSIS) e provincia, di cui gli aveva fatto i nomi.
10.6 Anche la sua decisione di collaborare con la Giustizia e’ stata oggetto di una approfondita analisi, avendo la motivazione chiarito che era stata presa allo scopo di sottrarre i figli alla sua stessa vita e che il collaborante aveva dichiarato di voler contribuire a far arrestare il latitante, definito nelle sue stesse parole – riportate in sentenza – una piaga per (OMISSIS). Nello stesso senso e’ stato sottolineato come (OMISSIS) avesse rinunziato a proporre ricorso per Cassazione avverso la conferma in appello della condanna per il delitto associativo, sentendosi colpevole.
10.7 La Corte ha trasparentemente affrontato anche il tema, invero delicato ed oggetto di censura nel ricorso, del convincimento soggettivo di (OMISSIS) circa la sua partecipazione a (OMISSIS). Questi nel giudizio di appello aveva dichiarato che in un primo tempo aveva creduto di non essere mafioso, in assenza di riti di affiliazione ma nel corso dell’istruttoria ex articolo 603 c.p.p. aveva corretto la dichiarazione, osservando e precisando di essere stato mafioso, per aver avuto rapporti con i mafiosi, per essersi occupato di lavori e di aziende gestite dalla mafia e, dunque, di aver fatto parte di (OMISSIS).
L’affermazione e’ stata giudicata congrua a giustificare il mutamento di opinione di (OMISSIS), in armonia con i piu’ che consolidati principi affermati da questa Corte in tema di elementi significativi della partecipazione ad associazione mafiosa, che, a partire dalla nota sentenza Mannino, Sez. U, Sentenza n. 33748 del 12/07/2005 Ud. (dep. 20/09/2005) Rv. 231670, hanno valorizzato non tanto lo status di appartenenza alla compagine mafiosa, quanto lo svolgimento di un ruolo dinamico e funzionale al suo interno, anche attraverso comportamenti concludenti, idonei a darne conto. Tra questi sono annoverabili, in base alla note regole attinenti la criminalita’ di stampo mafioso, anche la partecipazione a riti di affiliazione rituale e l’investitura della qualifica di “uomo d’onore”. In senso conforme a quest’ultimo profilo e’ stato esplicitamente ritenuto che la presenza e la partecipazione attiva ad una cerimonia di affiliazione sia comportamento concludente idoneo, sul piano logico, a costituire indizio di intraneita’ al sodalizio criminale. Sez. 2, Sentenza n. 27428 del 03/03/2017 Cc. (dep. 01/06/2017) Rv. 270315.
Conformi: N. 43061 del 2012 Rv. 25362. Dunque la conclusione della sentenza, che non ha ritenuto inverosimile – come sembra intendere il ricorrente – la spiegazione fornita dal collaborante circa il cambiamento di convinzione sulla sua qualifica di mafioso, non solo e’ in se’ logica ma e’ stata condotta anche alla luce dei suindicati principi di diritto.
10.8 Infine, i Giudici dell’appello hanno razionalmente valorizzato anche il comportamento del dichiarante nel corso del dibattimento, ponendo in luce che non aveva tentato di aggravare la posizione di (OMISSIS), a dimostrazione della mancanza di inimicizia nei suoi confronti, ed aveva saputo ben rispondere alle domande dei difensori, concludendo che aveva spiegato le ragioni della sua scelta collaborativa in modo sofferto e coerente.
11. Le doglianze del ricorrente inerenti alcuni aspetti del contenuto delle dichiarazioni di (OMISSIS) involgono in prevalenza profili di merito o sono inaccoglibili. Invero, il percorso argomentativo in esame ha congruamente dato atto dell’origine e dello snodarsi dell’episodio della dazione di 63mila Euro procurati dal collaborante e consegnati a (OMISSIS) ma destinati allo zio latitante, ricostruito dalla motivazione anche nel dettaglio, grazie alla considerazione delle sue dichiarazioni ed all’esame dei riscontri, derivanti dalle conversazioni intercettate tra (OMISSIS) e sua sorella, anch’essi coinvolti nella raccolta del denaro da fornire al capo mafia, e puntualmente ricostruiti – anche per i tempi e le modalita’ dell’intervento – nelle pagine da 32 a 40 della sentenza, nelle quali sono state confutate anche le ragioni manifestate in quella fase dalla difesa.
11.1 Neppure le censure rivolte alla narrazione di (OMISSIS), nella parte in cui aveva riferito di aver fatto da tramite tra l’imputato ed il capo mafia di (OMISSIS), (OMISSIS), per la consegna di un biglietto proveniente da (OMISSIS) e la destinazione di una busta piena di soldi allo stesso latitante, sono condivisibili. La giustificazione adottata dai Giudici palermitani sul punto e’ priva di ogni illogicita’ ed ha dato congruamente atto dello sviluppo della vicenda, giudicandola coerente con il comprovato complessivo ruolo di intermediario tra (OMISSIS) e gli altri mafiosi che (OMISSIS) aveva svolto, per come emerso nel corso del giudizio; in proposito e’ stato inoltre, sottolineato che (OMISSIS) aveva immediatamente e chiaramente risposto alle richieste di chiarimento della difesa sulle ragioni per le quali egli nell’occasione si era rivolto a (OMISSIS), avendo rappresentato che questi sicuramente era in contatto con il latitante.
12. Il percorso giustificativo realizzato dalla Corte territoriale e’ stato congruamente completato tramite altri elementi dimostrativi del costante inserimento del giudicabile nell’associazione mafiosa di (OMISSIS) e del contributo arrecato alla sua esistenza ed operativita’.
Allo scopo sono stati citati un pluralita’ di episodi ritenuti significativi, come quello inerente la societa’ (OMISSIS), riconducibile ai (OMISSIS), in cui e’ stato ritenuto dimostrato l’intervento di (OMISSIS) a tutela degli interessi della famiglia omonima, finalizzato allo scopo di far cedere le quote in titolarita’ dei (OMISSIS) agli altri soci; (OMISSIS) era stato chiamato in causa da uno dei soci, che riteneva che i (OMISSIS) avessero raggirato gli altri componenti la societa’, sottraendo loro 300mila Euro; a conferma del prestigio e dell’autorevolezza di cui l’imputato era ritenuto portatore nell’ambiente di riferimento, ne era stato richiesto l’intervento per far comprendere ai presunti truffatori chi erano i soggetti creditori e, quindi, chi stavano prendendo in giro; l’iniziativa di (OMISSIS) aveva indotto (OMISSIS) a giustificarsi ed egli si era riservato di approfondire la questione, non volendo assumere decisioni non sufficientemente ponderate.
13. In definitiva la motivazione resiste alle critiche proposte dal ricorrente, avendo argomentato in modo esauriente il ruolo attribuito a (OMISSIS), di garante degli interessi della famiglia (OMISSIS), a causa della perdurante latitanza dello zio (OMISSIS) e dello stato detentivo dello zio Salvatore; ruolo che e’ stato desunto, senza alcuna lacuna ricostruttiva, anche da piu’ conversazioni dell’anno 2012, nel corso delle quali era emerso che gli era stata conferita la funzione di dirimere alcune controversie di ordine economico-finanziario tra (OMISSIS), (OMISSIS) e le (OMISSIS) riguardanti la gestione della societa’ (OMISSIS). La motivazione ha logicamente dato peso probatorio al ruolo di arbitro che tutti gli interessati avevano riconosciuto al giudicabile e, quindi, al prestigio mafioso che egli rivestiva ai loro occhi. Sul punto puo’ aggiungersi che il fatto che nel Novembre 2013 fosse scoppiata una lite tra le stesse persone coinvolte e per le stesse questioni – segnalato dal ricorrente per criticare l’assunto della sentenza circa il compito di pacificazione attribuito a (OMISSIS) – in nulla puo’ inficiare la linearita’ e la congruita’ della motivazione, per la cui tenuta logico-dimostrativa e’ di rilievo la specifica funzione di garante degli accordi da questi assunta e mantenuta, anche dopo la lite ed al fine del suo componimento.
14. Il quinto motivo del ricorso, sotto la veste della violazione del divieto di reformatio in pejus, ha, in realta’, proposto censure al merito del ragionamento della Corte palermitana, limitandosi a contrapporre la spiegazione adottata dal Tribunale relativa ad alcune iniziative del ricorrente verso le persone che gestivano la societa’ (OMISSIS), questioni, che erano state definite strettamente familiari, interpretazione che il ricorrente ha dimostrato di preferire, a quella dei Giudici d’appello. La sentenza di secondo grado ha, invece, ritenuto plausibilmente che in tale societa’ sarebbero stati impegnati i soldi di (OMISSIS) ma la censura secondo la quale con questo argomento sarebbe stata giustificata l’aggravante di cui all’articolo 416 bis c.p., comma 6, e’ inammissibile, oltre che per aver proposto una versione delle prove meramente alternativa a quella criticata, anche per aver ignorato che gli stessi Giudici di primo grado avevano giudicato integrata l’aggravante in parola, nonostante la diversa argomentazione svolta sullo specifico punto segnalato in ricorso.
15. Le doglianze proposte nel sesto motivo del ricorso e relative alla tentata estorsione attribuita all’imputato in concorso con (OMISSIS), appaiono inammissibili, avendo tenuto in considerazione solo una piccola parte della giustificazione resa dalla Corte territoriale riguardo alla partecipazione ed al contributo fornito da costui nella perpetrazione del delitto.
Deve osservarsi, infatti, che dall’apparato motivazionale in esame emerge nitidamente che (OMISSIS) era intervenuto reiteratamente nei confronti di (OMISSIS), dopo che la coimputata aveva gia’ illecitamente rappresentato le sue pretese ragioni di legataria alla sorella di questi, senza ottenere quanto richiesto; inoltre, il ricorrente aveva fatto esplicito riferimento al torto che costei pretendeva di aver subito ad opera di (OMISSIS), che si sarebbe appropriata della sua parte di eredita’ e gli aveva attribuito l’obbligo diretto di soddisfare le richieste di (OMISSIS). La giustificazione fornita dalla Corte, pur in assenza del riferimento ad un accordo esplicito tra i due coimputati circa la commissione del delitto, ha dato conto, tramite la ben rappresentata concatenazione logico-temporale e funzionale dei fatti e delle condotte da ciascuno pacificamente realizzate, del concorso di (OMISSIS) nell’iniziativa illecita gia’ cominciata dalla donna.
15.1 D’altra parte l’assenza del riferimento ad un accordo esplicito, finalizzato alla consumazione del reato non desta – ovviamente – sorpresa, in ragione dell’omerta’ che caratterizza i comportamenti non solo degli associati di mafia ma anche di tutti i soggetti che interagiscono con l’ente mafioso, a causa del potere intimidatorio che questo esercita su di essi, potendo, nel caso in esame, il riferimento ad un accordo provenire solo o dalle persone offese o dagli stessi coimputati, tramite ipotetiche dichiarazioni al processo. Sez. 2, Sentenza n. 18773 del 31/03/2017 Cc. (dep. 14/04/2017) Rv. 269747; Sez. 1 Sentenza n. 35627 del 18/04/2012 Ud. (dep. 18/09/2012) Rv. 253457.
15.2 La considerazione del necessario carattere omertoso dell’associazione di stampo mafioso rende, altresi’, pienamente intellegibile la motivazione, nonostante quanto inopinatamente lamentato dalla difesa circa un ipotizzato compito di portavoce di (OMISSIS), che (OMISSIS) avrebbe dovuto dichiarare; infatti, sul punto e’ stato valorizzato ragionevolmente il dato, dichiarato dalla persona offesa (OMISSIS), che egli era ben conscio di trovarsi al cospetto del nipote di (OMISSIS), fatto che di per se solo lo aveva profondamente turbato, senza necessita’ di alcuna esternazione da parte dell’interlocutore, tanto da indurlo a denunziare l’accaduto agli uffici competenti ed a metterne a parte il nipote (OMISSIS), a futura memoria.
16. Le censure inerenti il trattamento sanzionatorio – esplicitate nel settimo motivo del ricorso – nella parte in cui hanno riguardato la negatoria delle attenuanti generiche, non hanno relazione con la congrua motivazione, che ha fatto riferimento all’intensa partecipazione alla vita mafiosa, ritenuta certa per il prodigarsi del ricorrente verso il parente latitante e capo dell’organizzazione criminale, nonche’ per il suo ripetuto intervento nella gestione di affari e vicende di rilievo per la vita dell’organizzazione mafiosa. Del resto la scelta della Corte palermitana e’ in linea con la norma di cui all’articolo 62 bis c.p., comma 3, secondo la quale il semplice stato di incensuratezza non e’ da solo sufficiente per il riconoscimento delle suindicate attenuanti.
16.1 Quanto all’aspetto secondo il quale non sarebbe stato giustificato il trattamento sanzionatorio in relazione all’aumento di pena per l’aggravante ex articolo 416 bis c.p., comma 6, deve osservarsi che anche in questo caso – come per (OMISSIS) – il ricorrente e’ incorso nell’errore di non considerare il principio piu’ volte sancito da questa Corte, e che qui occorre ribadire, secondo il quale nell’ipotesi di concorso tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale previste per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso dall’articolo 416 bis cod. pen., commi 4 e 6, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale di cui all’articolo 63 c.p., comma 4, bensi’ l’autonoma disciplina derogatoria di cui al citato articolo 416 bis c.p., comma 6, che prevede l’aumento da un terzo alla meta’ della pena gia’ aggravata per la disponibilita’ di armi; pertanto, l’aumento di pena di quattro anni in concreto irrogato all’imputato sulla pena di undici anni di reclusione stabilit in concreto irrogato all’imputato a per il delitto di cui all’articolo 416 bis c.p., comma 4 e’ all’interno della suddetta cornice. Sez. 1, Sentenza n. del 24/03/2009 Ud. (dep. 17/07/2009) Rv. 244460; Sez. 6, Sentenza n. 7916 del 13/12/2011 Ud. (dep. 29/02/2012) Rv. 252069.
17. La doglianza in punto di risarcimento del danno in favore delle parti civili – oggetto dell’ultimo motivo – appare generica, mentre va osservato che, sia pura in maniera sintetica, la motivazione ha dato adeguatamente conto dei criteri in base ai quali ha confermato la liquidazione dei danni non patrimoniali, gia’ operata nel primo giudizio in favore degli enti costituiti parti civili; tale determinazione, essendo affidata alla prudente valutazione discrezionale ed equitativa del Giudice di merito, sfugge ad una precisa valutazione analitica e, per questo motivo, e’ insindacabile in questa fase di legittimita’. Ex multis Cass. Sez. 5 sent. 35104 del 2013, Rv 257123.
Il ricorso di (OMISSIS).
Sembra opportuno preliminarmente ricordare che l’imputato era stato assolto in primo grado dal delitto di cui all’articolo 416 bis c.p., per non aver commesso il fatto e la Corte d’Appello, su impugnativa del PM, lo ha condannato.
18. Il ricorrente, tramite il difensore avvocato (OMISSIS), con doglianze espresse nella prima parte e nel primo motivo della sua impugnazione, ha censurato sia l’ordinanza istruttoria, con la quale la Corte territoriale aveva respinto la richiesta di prova testimoniale della moglie dell’imputato e di (OMISSIS), sia la ritenuta attendibilita’ della prova dichiarativa costituita dalla dichiarazione di (OMISSIS).
18.1 Il tema suscitato nel ricorso e’ quello dell’ipotizzata esistenza di motivi di inimicizia di (OMISSIS) verso (OMISSIS), originati dal rifiuto dell’attuale imputato a ricevere i parenti di (OMISSIS), che avrebbero voluto chiedergli una testimonianza in favore del congiunto; l’inimicizia cosi’ maturata avrebbe provocato le dichiarazioni sfavorevoli a (OMISSIS) rilasciate nel giudizio di secondo grado da (OMISSIS) e di segno opposto a quelle rese nel corso del primo grado, con le quali il collaborante aveva escluso (OMISSIS) da ogni attivita’ e ruolo mafiosi, incolpandone solo (OMISSIS).
18.2 La sentenza impugnata, peraltro, ha, in primis, congruamente evidenziato come neppure lo stesso (OMISSIS), durante il suo esame davanti alla Corte territoriale reso il 30 Maggio 2016, aveva fatto presente l’esistenza dei dedotti motivi di rancore da parte di (OMISSIS); inoltre, l’ordinanza reiettiva della richiesta prova testimoniale della moglie dell’imputato e di (OMISSIS) e’ stata correttamente fondata sulla mancata esplicitazione delle ragioni per le quali (OMISSIS) non li aveva ricevuti, assenza che aveva impedito alla Corte di verificare la pertinenza e rilevanza delle prove richieste.
18.3 Tali motivi – individuati nella richiesta di un aggiustamento delle dichiarazioni processuali inerenti (OMISSIS), che l’imputato non avrebbe voluto accogliere – risultano rappresentati solo nella presente fase del giudizio e, pertanto, sono tardivi, non essendo deducibili per la prima volta in sede di legittimita’ vizi non argomentati in precedenza come motivo di appello. In tal senso, ex multis, Sez. 5, n. 48703 del 24 settembre 2014, Rv 261438.
19. Le censure di cui al secondo motivo di ricorso finalizzate a criticare la ritenuta esistenza di gravi indizi di colpevolezza per il delitto associativo, risultano inammissibili. Infatti, sono essenzialmente fondate sulla giustapposizione tra pezzi della motivazione di primo grado e pezzi della motivazione della Corte d’Appello e sulle chiose in proposito espresse nell’atto di impugnazione, in cui il ricorrente si e’ limitato a proporre una versione alternativa delle prove scrutinate rispetto a quella adottata dalla Corte palermitana, di regola sostenendola con le ragioni sviluppate dai primi Giudici.
Ne’, alla luce dell’intero tessuto motivazionale, appare condivisibile la dedotta contraddittorieta’ tra la qualifica di braccio destro di (OMISSIS) attribuita al giudicabile e la gestione degli affari della famiglia mafiosa da parte di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), poiche’ tale ultima affermazione,pure contenuta nella sentenza, in se’ non ha escluso che anche (OMISSIS) avesse fornito il suo contributo nella gestione degli illeciti affari del sodalizio criminale.
19.1 Il gia’ evidenziato difetto di metodo presente nell’impugnazione rende inammissibile anche la censura del travisamento della prova testimoniale di (OMISSIS) e (OMISSIS), riguardo alla quale il ricorrente si e’ limitato a riportare nell’atto di ricorso solo la parte del controesame condotto dalla difesa al dibattimento, in tal modo rendendo impossibile la verifica della ipotizzata difformita’ tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal Giudice di merito, che deve essere palese e non controvertibile; peraltro la doglianza neppure ha espresso la decisivita’ del dedotto travisamento sull’esito del giudizio di responsabilita’ emesso dalla Corte territoriale, essendo anche tale aspetto oggetto di una necessaria verifica da parte di questa Corte. Sez. 5, Sentenza n. 8188 del 04/12/2017 Ud. (dep. 20/02/2018) Rv. 272406; Sez. 4, Sentenza n. 1219 del 14/09/2017 Ud. (dep. 12/01/2018) Rv. 271702.
19.2 Occorre, infine, osservare che le ulteriori censure inerenti gli argomenti impiegati dalla Corte territoriale riguardo ai temi dei lavori del parco eolico, dell’elargizione di denari in favore della famiglia (OMISSIS), dell’incontro dell’imputato col capo mafia di (OMISSIS), (OMISSIS), risultano interamente sviluppate sul merito del discorso giustificativo reso dai Giudici del secondo grado, come emerge dalle numerose pagine dell’atto di impugnazione relative ai predetti punti della decisione.
19.3 In proposito va osservato che anche l’ipotesi difensiva della mera connivenza del giudicabile con l’associazione mafiosa appare sganciata dai dati esaminati dalla Corte territoriale e dalla motivazione resa poiche’ in essa e’ stato dimostrato che (OMISSIS), lungi dal mantenere una condotta semplicemente passiva aveva viceversa apportato il suo specifico contributo all’esistenza dell’associazione mafiosa, in particolare coadiuvando significativamente (OMISSIS) nella gestione della societa’ (OMISSIS) e degli affari illeciti realizzati tramite essa. Sez. 3, Sentenza n. 41055 del 22/09/2015 Ud. (dep. 13/10/2015) Rv. 265167.
Con i motivi nuovi a firma dell’avvocato (OMISSIS) e’ stata criticata, in primis, la valutazione di attendibilita’ operata dalla Corte palermitana per (OMISSIS), in quanto sarebbe fondata su una spiegazione irrazionale, che aveva preso per buona l’affermazione del collaborante di non essersi reso conto – in un primo tempo – della sua qualita’ di mafioso, in assenza del rito della punciutina.
20. La censura non e’ condivisibile ed in proposito deve rimandarsi a quanto gia’ annotato circa l’analisi, approfondita e conforme a logica, operata dalla Corte palermitana sui motivi della scelta collaborativa di (OMISSIS), legati al futuro dei suoi figli e ad una manifestata volonta’ di riscatto in favore del paese di (OMISSIS), e deve farsi riferimento alla chiara argomentazione, secondo la quale il collaborante aveva compreso di essere mafioso per i suoi comportamenti concludenti, consistiti nell’aver avuto rapporti con i mafiosi e di essersi occupato concretamente di affari gestiti dalla mafia.
20.1 La predetta affermazione e’ stata giudicata congrua a giustificare il mutamento di opinione di (OMISSIS), e cio’ in armonia con i piu’ che consolidati principi affermati da questa Corte in tema di elementi significativi della partecipazione ad associazione mafiosa, che, a partire dalla nota sentenza Mannino Sez. U, Sentenza n. 33748 del 12/07/2005 Ud. (dep. 20/09/2005) Rv. 231670, hanno valorizzato non tanto lo status di appartenenza alla compagine mafiosa, quanto lo svolgimento di un ruolo dinamico e funzionale al suo interno, anche attraverso comportamenti concludenti, idonei a darne conto. Tra questi sono annoverabili, in base alla note regole attinenti la criminalita’ di stampo mafioso, anche la partecipazione a riti di affiliazione rituale e l’investitura della qualifica di “uomo d’onore”. In senso conforme a quest’ultimo profilo e’ stato esplicitamente ritenuto che la presenza e la partecipazione attiva ad una cerimonia di affiliazione sia comportamento concludente idoneo, sul piano logico, a costituire indizio di intraneita’ al sodalizio criminale.
Sez. 2, Sentenza n. 27428 del 03/03/2017 Cc. (dep. 01/06/2017) Rv. 270315. Conformi: N. 43061 del 2012 Rv. 25362.
Dunque la conclusione della sentenza, che non ha ritenuto inverosimile – come sembra intendere il ricorrente – la spiegazione fornita dal collaborante circa il cambiamento di convinzione sulla sua qualifica di mafioso, non solo e’ in se’ logica ma e’ stata condotta anche alla luce dei suindicati principi di diritto, con i quali risulta pienamente coerente.
20.2 Le successive doglianze espresse nel primo motivo di ricorso sono in parte infondate ed in parte, sotto l’apparente veste del vizio di motivazione illogica, hanno rappresentato censure sul merito del percorso logico-argomentativo condotto dai Giudici d’Appello.
In proposito deve osservarsi che il ricorrente si e’ limitato a proporre, in maniera generica, la propria interpretazione delle prove circa l’incontro dell’imputato col capo mafia di (OMISSIS), (OMISSIS), ipotizzando che il frammento di conversazione in cui (OMISSIS) aveva detto a (OMISSIS) che gia’ due volte aveva rappresentato a (OMISSIS) che gli accordi erano cambiati, avrebbe potuto semplicemente significare che lo stesso (OMISSIS) gliene aveva riferito in precedenza e non che questo fosse avvenuto in presenza di (OMISSIS), come sostenuto nella sentenza.
20.3 Neppure coglie il bersaglio la doglianza circa il ritenuto intervento di (OMISSIS) e (OMISSIS) in favore di tale (OMISSIS), piccola imprenditrice ovicola da essi protetta, poiche’ la partecipazione del secondo alla vicenda e’ stata razionalmente inserita in un ampio contesto motivazionale in cui da piu’ elementi probatori – intercettazioni di conversazioni oltre che le dichiarazioni di (OMISSIS) – era emersa la cooperazione costante tra i due soggetti nella gestione di questioni mafiose, di scarso o notevole rilievo, nel periodo di riferimento; la testimonianza del Maresciallo (OMISSIS) in proposito aveva confermato gli aspetti essenziali del fatto narrato dal collaborante, risultando, pertanto, idonea a confermare, in un apprezzamento unitario, la predetta prova dichiarativa. Sez. 1, Sentenza n. 34712 del 02/02/2016 Ud. (dep. 05/08/2016) Rv. 267528.
20.4 Analoghe argomentazioni devono svolgersi riguardo all’incontro di (OMISSIS) e (OMISSIS) con il capo mafia di (OMISSIS), (OMISSIS), poiche’ anche in questo caso il riscontro probatorio – di cui il ricorrente ha lamentato l’assenza – e’ stato correttamente ravvisato nell’esistenza delle accertate strette relazioni, all’epoca dell’episodio, tra il dichiarante e l’imputato, che rendeva credibile il comportamento del primo, il quale aveva chiarito di aver messo al corrente nell’occasione (OMISSIS) della circostanza che la busta consegnatagli da (OMISSIS) conteneva soldi da destinare al latitante (OMISSIS).
21. Il secondo dei nuovi motivi ha criticato la giustificazione circa il ruolo decisionale attribuito a (OMISSIS) con riguardo ai due appalti per la realizzazione del Mac Donald e del Parco eolico, valorizzando in senso contrario la testimonianza di (OMISSIS) – l’esponente della societa’ (OMISSIS), che aveva subappaltato il lavoro a (OMISSIS) – che aveva dichiarato di non aver ricevuto alcuna pressione riguardo alla scelta dell’impresa cui subappaltare i lavori.
21.1 L’osservazione difensiva non e’ condivisibile, poiche’ l’articolata spiegazione resa dai Giudici palermitani ha preso le mosse da una prima enunciazione di (OMISSIS), che il ricorrente non ha contestato, secondo la quale proprio l’imputato era stato decisivo nel fargli assegnare una parte dell’esecuzione dei lavori dell’impianto eolico, gestiti dall’impresa di (OMISSIS), precisando che (OMISSIS) era il braccio destro di costui, factotum dell’azienda e che faceva tutto lui.
In seguito e’ stato dato peso probatorio a due conversazioni dell’imputato, con la moglie e la nipote, nelle quali aveva parlato del loro interesse all’aggiudicazione dell’appalto per la realizzazione di Mc Donald e del fatto che egli stesso sarebbe andato a stipulare i contratti; sono state, inoltre, valorizzate le testimonianze di (OMISSIS) e (OMISSIS), soggetto incaricato da una societa’ terza di selezionare il personale da assumere, che avevano affermato di aver interloquito con (OMISSIS), quale esponente della (OMISSIS) in relazione ai suddetti lavori.
21.2 Neppure e’ centrata la censura riguardante la seconda opera pubblica secondo la quale l’intervento di (OMISSIS) nell’aggiudicazione del subappalto dalla (OMISSIS) srl, sarebbe stato ritenuto certo solo per deduzione logica, poiche’ risulta chiaro dal testo della sentenza – tramite le citate conversazioni tra i due soggetti di interesse – che l’imputato non solo si era incontrato con l’ingegnere (OMISSIS), dipendente (OMISSIS), ma aveva insistito con costui per superare le difficolta’ dell’affidamento in subappalto alle ditte di (OMISSIS) e (OMISSIS) derivanti dall’arresto del primo; l’interlocutore non gli aveva opposto un rifiuto ma gli aveva proposto un lavoro secondario, come contentino. La motivazione ha poi evidenziato come da prove documentali era emerso che i lavori in questione erano stati effettivamente realizzati dalle societa’ (OMISSIS) di (OMISSIS) e (OMISSIS) di (OMISSIS), razionalmente collegando l’effetto alla causa costituita dalle insistenze di (OMISSIS) nei confronti del dirigente della (OMISSIS).
22. Il percorso logico argomentativo teso a provare il ruolo decisionale del giudicabile nella gestione degli affari della societa’ del mafioso (OMISSIS), appare privo delle dedotte illogicita’ in quanto ha, con metodo corretto, valutato unitariamente tutti gli elementi indiziari suindicati, emersi nel corso del giudizio, dando sistematico valore anche alla concatenazione temporale e funzionale degli eventi, per concludere plausibilmente circa la loro idoneita’ dimostrativa sul tema oggetto di accertamento. Sez. 1, Sentenza n. 1790 del 30/11/2017 Cc. (dep. 16/01/2018) Rv. 272056 Sez. 2, Sentenza n. 42482 del 19/09/2013 Ud. (dep. 16/10/2013) Rv. 256967.
Il ricorso di (OMISSIS).
Deve premettersi che il ricorrente era stato condannato in primo grado per il delitto L. n. 356 del 1992, ex articolo 12 quinquies, con esclusione dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7, mentre la Corte d’Appello, in accoglimento dell’impugnazione del PM, ha ravvisato l’aggravante e rideterminato la pena. La condotta attribuitagli si riferisce all’intestazione fittizia di un contratto di affitto di azienda della (OMISSIS) sas, sottoposta ad amministrazione giudiziaria a seguito di sequestro preventivo di Giugno 2009, in concorso con (OMISSIS), dominus dell’azienda, e con la moglie di questi, (OMISSIS), oltre che con (OMISSIS) e (OMISSIS), finalizzata a riacquistare il possesso dell’azienda, nonostante la societa’ fosse sottoposta ad amministrazione giudiziaria. Risulta dalla sentenza impugnata che i coimputati (OMISSIS) e (OMISSIS) sono stati giudicati separatamente con le forme del rito abbreviato e ritenuti responsabili per gli stessi fatti; i coimputati (OMISSIS), anch’egli prestanome ed intestatario fittizio, e (OMISSIS), hanno definito la loro posizione con l’applicazione della pena congiunta.
Dalla medesima pronunzia emerge che (OMISSIS) e’ stato condannato in via definitiva per violazione dell’articolo 416 bis c.p. in relazione all’appartenenza alla famiglia mafiosa di (OMISSIS) e per aver contribuito alla gestione della latitanza di (OMISSIS).
Il primo motivo di ricorso e’ infondato.
23. Questa Corte ha piu’ volte affermato il principio per il quale il delitto di trasferimento fraudolento di valori (Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 quinquies, convertito nella L. n. 356 del 1992) e’ una fattispecie a forma libera, che si concretizza nell’attribuzione fittizia della titolarita’ o della disponibilita’ di denaro o altra utilita’ realizzata in qualsiasi forma. Il fatto-reato consiste nella dolosa determinazione di una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarita’ o disponibilita’ del bene, difforme dalla realta’, al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero al fine di agevolare la commissione di reati relativi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza (Sez. 1, n. 30165 del 26/04/2007, Di Cataldo, Rv. 237595). E’ stato pure specificato che da un lato, i termini titolarita’ e disponibilita’ impongono di comprendere nella previsione normativa non solo le situazioni del proprietario o del possessore ma anche quelle nelle quali il soggetto venga comunque a trovarsi in un rapporto di signoria con il bene; dall’altro lato, le medesime espressioni richiedono di considerare ogni meccanismo che realizzi la fittizia attribuzione, consentendo al titolare del bene di mantenere il proprio rapporto con lo stesso.
23.1 Piu’ pronunzie di questa Corte hanno, altresi’, ritenuto che l’espressione usata dalla norma: “attribuzione”, ha una valenza ampia, che rinvia non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atto idonea a creare un apparente rapporto di dominio tra un determinato soggetto e il denaro, i beni o le altre utilita’, rispetto alle quali permane intatto il potere di colui che effettua l’attribuzione, o per conto o nell’interesse del quale l’attribuzione e’ operata (Sez. 3, 15 luglio 1993, n. 1665, Lai; Sez. 2, 9 luglio 2004, n. 38733, P.M. in proc. Casillo). In un caso analogo al presente, l’affitto di un ramo di azienda e’ stato ritenuto integrare l’attribuzione fittizia, diretta a creare una realta’ giuridica apparente nell’interesse del reale dominus, essendosi chiarito che l’espressione attribuzione fittizia della titolarita’ o della disponibilita’ di denaro, beni o altre utilita’ ha una valenza ampia, che rinvia non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atto idonea a creare un apparente rapporto di possesso tra un determinato soggetto e il bene, ma rispetto al quale permane intatto il potere di colui che effettua l’attribuzione, per conto – o nell’interesse del quale e’ operata. (Sez. 2, n. 52616 del 30/09/2014, Salvi, Rv. 261613).
23.2 La giurisprudenza di legittimita’ ha anche spiegato che il legislatore non ha inteso formalizzare i meccanismi, che possono essere molteplici e non classificabili in astratto, attraverso i quali puo’ realizzarsi la “attribuzione fittizia”, ne’ ricondurre la definizione di “titolarita’” o “disponibilita’” entro schemi tipizzati di carattere civilistico, dovendo gli schemi e le modalita’ operative concretamente adottate essere oggetto di un apprezzamento coordinato ed unitario che tenga conto delle evoluzioni che le vicende dei singoli beni possono aver subito (Sez. 2 5 ottobre 2011 n. 39756, Ciancimino e altri; Sez. 1 26 aprile 2007 n. 30165, Di Cataldo; Sez. 2 9 luglio 2004 n. 38733, P.M. in proc. Casillo; Sez. 3 15 luglio 1993 n. 1665, Lai).
24. Applicando tali consolidati principio al caso in esame, va osservato che la doglianza difensiva, imperniata sul fatto che l’imputato aveva stipulato il contratto con l’amministratore giudiziario, per consentire il recupero del bene al titolare reale e che, quindi, il flusso patrimoniale sarebbe inverso rispetto a quello previsto e punito dalla norma, non e’ accoglibile, avendo ignorato che il delitto in parola – come teste’ enunciato – ha natura di reato a forma libera, rispetto alla consumazione del quale sono indifferenti i diversi schemi negoziali adottabili dagli interessati.
24.1 Del resto la sentenza Sez. 6, Sentenza n. 32732 del 28/06/2016 Ud. (dep. 27/07/2016) Rv. 267707, la cui motivazione e’ stata citata – relativa alle posizioni dei coimputati (OMISSIS) e (OMISSIS) – ha gia’ ritenuto che non osta alla configurabilita’ del reato di interposizione fittizia, ne’ la avvenuta apposizione del vincolo cautelare, ne’ – quindi – la circostanza che il formale atto dispositivo promani dalla amministrazione giudiziaria preposta alla gestione del bene. Invero – e’ stato chiarito – la finalita’ elusiva prevista dalla norma puo’ verificarsi non solo rispetto a futuri paventati interventi giudiziari, ma anche rispetto a interventi gia’ eseguiti ed attuali, che l’agente mira a neutralizzare ed, ai fini del requisito della disponibilita’ del bene, e’ sufficiente che,nonostante il vincolo apposto, il vero dominus del bene vincolato continui a mantenerne il controllo, come dimostrato nel caso in esame. In senso conforme e’ stato affermato che commette il reato in esame il soggetto, cui sia stato in precedenza confiscato il bene, che si adoperi a gestirlo, attraverso l’interposizione fittizia di un affittuario (Sez. 2, n. 19123 del 11/01/2013, Prudentino, Rv. 256033).
25. Quanto al merito del discorso giustificativo della decisione, e’ necessario e sufficiente ricordare che dalla sentenza impugnata emerge il comprovato accordo tra il reale titolare dell’azienda in sequestro, (OMISSIS), e l’attuale ricorrente, che si era reso disponibile a fargli da prestanome, allo scopo di consentire che i frutti dell’attivita’ aziendale sottoposta a sequestro ritornassero alla sua famiglia ed anche a lui stesso. Allo scopo i Giudici territoriali hanno dato atto che e’ risultato accertato – come presupposto logico fattuale – che (OMISSIS) era stato condannato dal Tribunale di Marsala in via definitiva per articolo 416 bis c.p. per la sua appartenenza alla famiglia mafiosa di (OMISSIS) e per la gestione della latitanza di (OMISSIS); il medesimo imputato era stato, inoltre, ritenuto responsabile del reato di cui all’articolo 110 c.p., L. n. 352 del 1992, articolo 12 quinquies in relazione alla condotta – diversa da quella oggetto del presente processo – di attribuzione fittizia dell’intero capitale sociale della sas (OMISSIS).
25.1 Il secondo presupposto logico fattuale e’ consistito nella considerazione della pronunzia emessa dal Tribunale di Palermo nel Novembre 2010, parzialmente riformata dalla Corte di appello, a carico di (OMISSIS), in ordine al reato di cui agli articoli 110, 379 cod. pen. e Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, per aver aiutato il marito (OMISSIS) ad assicurarsi il prodotto, il profitto ed il prezzo dello stesso reato di intestazione fittizia delle quote della predetta societa’ (OMISSIS). Sicche’ la vicenda oggetto dell’attuale processo e’ stata valutata come la prosecuzione della gestione da parte di (OMISSIS), attraverso la moglie, nuovi prestanome ed il diverso negozio giuridico dell’affitto d’azienda, della medesima societa’ olearia, nonostante il provvedimento di sequestro.
25.2 La motivazione ha, quindi, dato conto che i proventi dell’azienda erano serviti a pagare le spese legali per il detenuto ed a sostenere la sua famiglia, alla quale (OMISSIS) stesso consegnava i guadagni dell’attivita’; che l’imputato non aveva alcuna autonomia nella gestione societaria, avendo piu’ volte affermato che stava curando l’interesse del nostro amico, il quale doveva continuare a lavorare per non far chiudere l’azienda; che non aveva di mira il suo interesse di affittuario, e che l’attivita’ si era svolta sotto il controllo di (OMISSIS), definito uomo d’onore della famiglia di (OMISSIS); questi interagiva con (OMISSIS), moglie di (OMISSIS) e coimputata anche nel presente processo, e faceva in modo che i guadagni del lavoro d’impresa le fossero corrisposti.
25.3 Su quest’ultimo specifico tema sono stati citate le acquisizioni probatorie dimostrative del comportamento inequivoco di (OMISSIS), la quale, pur non avendo formalmente alcun titolo per ricevere i frutti dell’attivita’ imprenditoriale in sequestro, li aveva reclamati, anche per pagare spese ai legali del marito in trasferta a Roma; nello stesso senso e’ stato sottolineato che il coimputato (OMISSIS), anch’egli intestatario fittizio e condannato a questo titolo con applicazione di pena congiunta, doveva rendere i conti alla donna – come era emerso da un dialogo tra i due del Dicembre 2010 – e le aveva puntualizzato di aver fatto arrivare al marito 64mila Euro; dallo stesso contesto discorsivo si era appreso che anche (OMISSIS) era tenuto a dare circa 55mila Euro, ed a fare i conti con (OMISSIS), pur non avendo formalmente alcun obbligo nei suoi confronti.
La pretesa di (OMISSIS), e per suo conto della moglie, di avere il completo rendiconto della gestione societaria era giustificata, infatti, solo dall’assenso preventivo del marito all’acquisizione da parte di (OMISSIS) e (OMISSIS) della titolarita’ dell’affitto del ramo di azienda della (OMISSIS) s.a.s., come era risultato chiaro dalle captazioni.
26. Per esaminare il secondo motivo del ricorso, imperniato sulla critica alla ritenuta aggravante L. n. 203 del 1991, ex articolo 7, poiche’ la sentenza non avrebbe dimostrato l’esistenza della volonta’ e consapevolezza specifica di avvantaggiare non il solo (OMISSIS) ma l’intera associazione mafiosa, deve rammentarsi il consolidato orientamento di questa Corte, per il quale questa circostanza aggravante, sotto il profilo – in rilevo nel caso per cui e’ ricorso – dell’agevolazione dell’attivita’ di un’associazione di tipo mafioso, e’ incentrata su una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica direzione finalistica del dolo e della condotta a favorire il sodalizio, e, pertanto, ha natura soggettiva. Sez. 6, Sentenza n. 29816 del 29/03/2017 Ud. (dep. 15/06/2017) Rv. 270602; In senso conforme: Sez. 6, Sentenza n. 8891 del 19/12/2017 Cc. (dep. 23/02/2018) Rv. 272335; Sez. 1, Sentenza n. 54085 del 15/11/2017 Ud. (dep. 30/11/2017) Rv. 271641, che ha fatto riferimento alla necessita’ della verifica del dolo specifico e, quindi, al previo accertamento che l’agente abbia agito con lo scopo di agevolare l’attivita’ di un’associazione di tipo mafioso, o, comunque, abbia fatto propria tale finalita’.
26.1 Tanto premesso in diritto, occorre osservare che la motivazione e’ priva dei dedotti errori ed illogicita’, in quanto ha tenuto conto di alcuni chiari elementi di prova, plausibilmente ritenuti dimostrativi della volonta’ di (OMISSIS) di avvantaggiare non solo (OMISSIS), ma l’intera associazione mafiosa della quale questi era partecipe.
26.2 In proposito e’ stato dato razionalmente valore al fatto che il contratto di affitto d’azienda era stato stipulato mentre (OMISSIS) stesso era detenuto per uno dei reati ai quali si e’ gia’ innanzi fatto riferimento, caratterizzati o dalla partecipazione all’associazione mafiosa o dalla finalita’ di agevolarla; inoltre, lo scopo dell’intestazione fittizia realizzata dal ricorrente era stato quello di far recuperare i proventi dell’azienda olearia al titolare, sapendo che la stessa era sottoposta a sequestro in base alla normativa antimafia o per delitti di natura mafiosa. In particolare, a sostegno della dimostrazione della specifica volonta’ del giudicabile di favorire non il solo amico ma l’intera associazione, e’ stato evidenziato che (OMISSIS) era costantemente molto preoccupato di non fare cose sgradite a soggetti non nominati nella gestione delle varie attivita’, atteggiamento che e’ stato logicamente ritenuto incoerente con l’amministrare in nome e per conto esclusivo di una persona definita amica, ed ancor piu’ con l’intenzione di gestire l’azienda nel legittimo ed autonomo esercizio del proprio ruolo di affittuario.
26.3 Pure e’ stata valorizzata l’acquisizione probatoria di ancora maggior peso, secondo la quale una parte dei proventi dell’impresa fittiziamente gestita da (OMISSIS), era stata corrisposta a tre uomini organici alla famiglia mafiosa di (OMISSIS), cioe’ la medesima in relazione alla cui appartenenza e’ stato condannato (OMISSIS), desumendone la Corte territoriale – in maniera logicamente ineccepibile – che, quindi, lo schermo negoziale dell’affitto fittizio fosse funzionale a tutelare gli interessi dell’intera famiglia mafiosa e non solo di quella formata dai coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS); del resto la motivazione ha posto in risalto che nella conduzione illecita dell’attivita’ olearia si intrometteva – come pure e’ stato precisato – il mafioso (OMISSIS), anch’egli componente della famiglia di (OMISSIS), in funzione di supporto a (OMISSIS), nel non facile compito di interfacciarsi proprio con i finti affittuari, e, quindi, anche con (OMISSIS).
Infine, e’ stato sottolineato il ruolo di spicco ricoperto nell’organizzazione mafiosa dal dominus (OMISSIS), ricavato dal compito di fiancheggiatore non solo del latitante (OMISSIS), ma anche di mafiosi di calibro come i (OMISSIS), anch’essi nella condizione di sottrarsi a provvedimenti restrittivi della liberta’.
26.4 La motivazione innanzi sintetizzata ha – con metodo corretto – combinato insieme i suindicati elementi di prova e giudicata integrata l’aggravante; essa resiste, cosi’, alle critiche difensive secondo le quali dalle prove non sarebbe emerso alcun collegamento di (OMISSIS) con esponenti dell’associazione mafiosa.
27. Sul punto puo’ osservarsi che una simile evenienza doveva essere in definitiva scongiurata, nelle intenzioni degli interessati, proprio tramite la fittizia intestazione dell’affitto d’azienda ad un soggetto, come il ricorrente, all’apparenza estraneo alla dimensione mafiosa e, quindi, idoneo a rendersene affittuario per gli scopi illeciti perseguiti da (OMISSIS). Per altro verso puo’ ripetersi la considerazione che la mancanza di collegamenti diretti tra il prestanome (OMISSIS) e mafiosi riconosciuti non puo’ apparire – come vorrebbe il ricorrente – una lacuna dimostrativa del tessuto motivazionale ma risulta essere ben coerente con il contesto pienamente omertoso in cui l’intera vicenda si e’ realizzata.
27.1 La giustificazione della Corte territoriale e’, in diritto, in armonia con il principio piu’ volte affermato da questa Corte – in casi analoghi al presente di intestazione fittizia ad un soggetto terzo, di societa’ in realta’ riferibile al capomafia – secondo il quale integra la circostanza aggravante di cui al Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, articolo 7, conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203, la condotta di agevolazione del vertice di un’associazione mafiosa che, in ragione della coincidenza tra interessi del capo, beneficiario della condotta, e quelli dell’associazione, si traduca in un ausilio al sodalizio criminale nel suo complesso.
Sez. 5, Sentenza n. 36842 del 10/06/2016 Cc. (dep. 05/09/2016)Rv. 268018. Sez. 5 Sentenza n. 17979 del 05/03/2013 Ud. (dep. 19/04/2013) Rv. 255517.
28. Alla luce dei principi e di tutte le considerazioni che precedono i ricorsi devono essere rigettati e per il criterio della soccombenza ciascun ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
(OMISSIS) deve essere, altresi’, condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili (OMISSIS) e Centro Studi (OMISSIS), che sono liquidate per ciascuna di esse in Euro 2000, oltre accessori di legge.
I ricorrenti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) devono essere, altresi’, condannati in solido al pagamento delle spese sostenute nel grado dalle parti civili presenti all’odierna udienza, che sono liquidate in Euro 2000 per ciascuna, oltre accessori di legge. Deve essere disposta la distrazione in favore dell’avvocato (OMISSIS), antistatario, della somma liquidata in favore della parte civile associazione antimafia, gia’ associazione (OMISSIS).
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna (OMISSIS) alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili (OMISSIS) e Centro Studi (OMISSIS), che liquida per ciascuna di esse in Euro 2000, oltre accessori di legge.
Condanna (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento in solido delle spese sostenute nel grado dalle parti civili presenti all’odierna udienza, che liquida in Euro 2000 oltre accessori di legge. Dispone la distrazione in favore dell’avocato (OMISSIS), antistatario, della somma liquidata in favore della parte civile associazione antimafia, gia’ associazione (OMISSIS)

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