Il giudice non può negare l’affidamento in prova al servizio sociale all’ex amministratore condannato per bancarotta fraudolenta in una delle società che facevano capo a lui, se l’altra non è coinvolta nel fallimento e dunque neppure nella bancarotta

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 4 settembre 2018, n. 39909.

La massima estrapolata:

Il giudice non può negare l’affidamento in prova al servizio sociale all’ex amministratore condannato per bancarotta fraudolenta in una delle società che facevano capo a lui, se l’altra non è coinvolta nel fallimento e dunque neppure nella bancarotta, sull’assunto che finirebbe per restare nello stesso contesto imprenditoriale in cui si è consumato il delitto.

Sentenza 4 settembre 2018, n. 39909

Data udienza 17 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella P. – Presidente

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere

Dott. CENTOFANTI Francesc – rel. Consigliere

Dott. REYNOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 30/11/2017 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CENTOFANTI FRANCESCO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CANEVELLI PAOLO, che ha chiesto annullarsi con rinvio l’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma – nel concedere a (OMISSIS) la detenzione domiciliare, in relazione alla pena di due anni di reclusione, inflitta per bancarotta fraudolenta (risalente all’anno 2012) e sospesa ai sensi dell’articolo 656 c.p.p., comma 5, – negava il piu’ ampio beneficio dell’affidamento in prova al servizio sociale.
Il Tribunale, a sostegno della decisione, esprimeva uno sfavorevole giudizio sull’idoneita’ dell’attivita’ lavorativa, intrapresa dal condannato, a garantire la sua risocializzazione. (OMISSIS) era infatti occupato alle formali dipendenze della societa’ ” (OMISSIS)”, di cui in passato era stato amministratore e di cui ragionevolmente ancora gestiva le sorti, avente sede sociale coincidente con quella di una delle societa’ (l’omonima impresa individuale) gia’ dichiarate fallite. Facendo le compagini entrambe capo, di fatto o di diritto, al condannato, la concessione dell’affidamento tradirebbe le finalita’ della misura, perche’ permetterebbe lui di operare nel medesimo contesto imprenditoriale in cui maturarono i fatti di bancarotta.
2. (OMISSIS) ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, affidato a tre connessi motivi, con cui deduce la mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione.
Alla gestione delle imprese fallite (quella individuale, cosi’ come la societa’ in accomandita (OMISSIS)) provvederebbero gli organi della procedura concorsuale, sotto il controllo del Tribunale, e a tanto sarebbe del tutto estraneo l’operato della societa’ ” (OMISSIS)”, avente oggetto sociale e compagine societaria affatto distinti.
Di tale ultima societa’ il condannato, suo amministratore in tempi lontani, non manterrebbe comunque, ad oggi, alcun controllo gestionale.
La negativa prognosi di risocializzazione, espressa dal Tribunale, si baserebbe dunque su una fuorviante rappresentazione della realta’, e d’altra parte il condannato sarebbe in grado di dare prova del suo reinserimento sociale anche al di la’ della sua attivita’ lavorativa, che era stata menzionata solo come elemento in tal senso indicatore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato, nei termini di seguito precisati.
2. L’affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall’articolo 47 Ord. Pen., e’ la misura alternativa alla detenzione carceraria che, a pieno titolo, attua la finalita’ costituzionale rieducativa della pena.
Esso puo’ essere concesso, entro la generale cornice di ammissibilita’ prevista dalla legge, allorche’, sulla base dell’osservazione della personalita’ del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in liberta’, possa ritenersi che la misura, anche attraverso l’adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire al percorso di rieducazione, prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato.
Cio’ che assume rilievo, rispetto all’affidamento, e’ l’evoluzione della personalita’ registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001). Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorche’ non sia richiesto il gia’ conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413).
3. Rientra nella discrezionalita’ del giudice di merito l’apprezzamento sull’idoneita’ o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, della misura alternativa indicata, ovvero l’eventuale scelta della misura gradata della detenzione domiciliare (ove ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto), all’esito di una prognosi comune alle due misure e frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235).
Le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimita’, a patto che siano sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni di logicita’ e intima coerenza (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375).
4. A tali canoni si sottrae invero l’ordinanza impugnata, viziata nella consequenzialita’ del ragionamento svolto.
Non essendo la societa’ ” (OMISSIS)”, ove (OMISSIS) lavora, coinvolta nel fallimento della omonima societa’ in accomandita (OMISSIS), e dell’impresa individuale, aventi diverso oggetto sociale, e quindi neppure nella commessa bancarotta, appare manifestamente illogica la perentoria affermazione secondo cui accordare al condannato l’affidamento in prova significherebbe consentirgli “di eseguire una misura alternativa con finalita’ risocializzante nel medesimo contesto imprenditoriale in cui si e’ consumato il delitto ascrittogli, vanificando lo scopo di essa”.
Un tale assunto sarebbe giustificabile solo ove fossero riscontrati elementi di collegamento tra le imprese fallite (di cui non e’ peraltro nota l’eventuale persistente operativita’) e ” (OMISSIS)”, diversi dalla mera comunanza di sede sociale; nonche’ emergesse l’ingerenza del condannato, attuale ed effettiva, nella gestione di tale ultima societa’.
L’ordinanza impugnata, nel relativo accertamento carente, deve essere pertanto annullata, con rinvio al giudice che l’ha pronunciata per rinnovato esame al riguardo.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *