Intervenuta la rinunzia alla sospensione dei termini e fattane rituale comunicazione a pubblico ministero, il termine di dieci giorni per proporre appello avverso il rigetto della misura di prevenzione patrimoniale decorre in costanza del periodo feriale

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Ordinanza 12 luglio 2018, n. 31981.

La massima estrapolata:

Intervenuta la rinunzia alla sospensione dei termini e fattane rituale comunicazione a pubblico ministero, il termine di dieci giorni per proporre appello avverso il rigetto della misura di prevenzione patrimoniale decorre in costanza del periodo feriale e l’impugnazione presentata dal pubblico ministero oltre tale periodo deve ritenersi tardiva e, come tale, inammissibile.

Ordinanza 12 luglio 2018, n. 31981

Data udienza 28 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella P. – Presidente

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

Dott. CENTOFANTI Francesco – Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

Dott. MINCHELLA Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
Avverso l’ordinanza n. 49/2016 della Corte di Appello di Torino in data 22/02/2017;
Visti gli atti e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Ceniccola Elisabetta, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto in data 25/07/2016 il Tribunale di Torino applicava a (OMISSIS) la sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno per anni quattro, respingendo contestualmente la richiesta di confisca di una cospicua serie di beni sequestrati, riportati dettagliatamente in atti e comprendenti conti correnti bancari, libretti postali, 36 unita’ immobiliari, terreni, un fabbricato rurale, sette autovetture ed un motociclo. Il Tribunale rilevava, quanto alla pericolosita’ sociale, che essa fosse dimostrata poiche’ il (OMISSIS) annoverava diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio commessi tra l’anno 1987 e l’anno 2015, era stato condannato con sentenza ancora non definitiva per concorso in omicidio ed era gravato da ulteriori pendenze giudiziarie, soprattutto per reati contro il patrimonio; inoltre risultava la sua frequentazione di soggetti come (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), tutti ritenuti inseriti in una compagine criminale di tipo mafioso e di origine siciliana, ma operanti a Venaria Reale; in ordine ai beni sequestrati, il Tribunale osservava, pero’, che certamente era emersa in capo al (OMISSIS) la disponibilita’ di un cospicuo patrimonio e l’esistenza di un rilevante giro di compravendite pur non essendo egli titolare di agenzie immobiliari o di attivita’ di compravendita di veicoli nonche’ era emerso che egli era stato titolare, attraverso un prestanome, di un banco di frutta e verdura al mercato e di un’attivita’ di gestione di apparecchi di videopoker e di una carrozzeria nonche’ ancora di una agenzia immobiliare: tuttavia, nonostante si fossero accertati contatti e legami con personaggi di spessore criminale, non era mai risultato dalle indagini un suo inserimento in determinate compagini e, sebbene risultasse la sproporzione tra i beni posseduti e i redditi conosciuti, non vi erano elementi certi per poter attribuire la derivazione delle risorse economiche utilizzate, giacche’ egli aveva pur svolto un’attivita’ lavorativa ed i primi acquisti erano stati effettuati con una donazione paterna ed una donazione della famiglia della moglie; era vero che, nel corso degli anni, aveva commesso furti, ma le indagini circa un suo inserimento nel controllo delle aree mercatali non avevano condotto a risultati, per cui, in definitiva, difettava la prova di un nesso tra le pericolosita’ sociale e le acquisizioni patrimoniali, considerato che non era stato computato comunque il volume di affari delle sue attivita’ e l’ipotetico ammontare di imposte evase.
2. Avverso il decreto aveva interposto appello l’interessato, evidenziando l’insussistenza di elementi fondati circa l’inserimento in una qualsiasi compagine criminale, l’assenza del proposto da indagini rilevanti, le connotazioni modeste dei furti compiuti (per lo piu’ veicoli), la non definitivita’ della condanna per omicidio e la gravosita’ della misura applicata.
Interponeva appello anche il P.M., che lamentava un travisamento dei fatti e l’omissione di dati rilevanti nonche’ l’utilizzo di criteri valutativi estranei al procedimento di prevenzione e piu’ simili a quelli della responsabilita’ penale, evidenziando inoltre l’evidente sproporzione tra beni e redditi, la non giustificabilita’ di asserite evasioni fiscali e la continuita’ delle attivita’ illecite.
3. Con decreto in data 22/02/2017 la Corte di Appello di Torino riduceva ad anni due la sorveglianza speciale di p.s. e revocava l’obbligo di soggiorno, ma disponeva la confisca dei beni mobili ed immobili sopra evidenziati, con l’eccezione di tre libretti nominativi intestati ai figli del proposto e dei beni acquisiti dopo il 15/06/2007. Precisava la Corte territoriale che i riferimenti al presunto inserimento del proposto in una compagine criminale erano generici e non riscontrati cosi’ come non era sufficiente la qualifica di evasore fiscale di per se’ sola per essere considerato socialmente pericoloso; tuttavia, la sussistenza ed attualita’ della pericolosita’ sociale del proposto veniva ritenuta sussistente sulla base dei numerosi precedenti penali (definitivi e non definitivi) per reati contro il patrimonio dispiegatisi con regolarita’ in un ampio arco di tempo: si trattava di attivita’ delittuose non episodiche, ma reiterate nel tempo e giunte sino ad epoca recentissima (anno 2015); e su questo elemento non dispiegava rilevanza il fatto che egli avesse anche svolto attivita’ lavorativa attraverso prestanomi poiche’ veniva rilevata la pericolosita’ sociale di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 1, lettera a) (riferita a coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi), la quale non richiedeva la strumentalita’ del delitto a garantire il sostentamento del proposto; tanto chiarito, si rilevava che il primo decreto non aveva motivato sulla necessita’ dell’obbligo di soggiorno ne’ esistevano elementi tali da far pensare ad un inserimento in compagini criminali, ma soltanto elementi che dipingevano il (OMISSIS) quale delinquente comune aduso alla perpetrazione di delitti contro il patrimonio, per cui il periodo della misura poteva essere rivisto, eliminando la restrizione maggiore.
Quanto alla misura di prevenzione patrimoniale, l’appello del P.M. veniva ritenuto tempestivo: infatti, il (OMISSIS) aveva espresso una rinunzia alla sospensione dei termini per il periodo feriale, ma il suo caso non rientrava in alcune delle ipotesi previste dalla L. n. 742 del 1969, articoli 2, 2 bis e 3 per cui la sua rinunzia era priva di effetti e non poteva precludere al P.M. di fruire della sospensione stessa. Nel merito, si riteneva sussistere un’evidente sproporzione tra beni e redditi: il proposto aveva tre figli, nessuno dei quali percepiva reddito, e nel periodo 2003/2012 aveva percepito redditi complessivi per Euro 304.280,00 (brevi periodi di lavoro dipendente e periodi da imprenditore) mentre la moglie, in quel decennio, aveva percepito la somma di Euro 19.306,00: al contrario, pero’, la coppia nel periodo 1989/2013 aveva effettuato plurime operazioni di compravendita immobiliare con un passivo risultante di oltre Euro 800.000,00 che non trovava giustificazione sulla base dei redditi e nemmeno si giustificava alla stregua delle allegazioni difensive circa i contributi apportati dalle famiglie di origine (da cui andavano sottratti oneri di mantenimento di beni e della famiglia); la Corte territoriale, poi, sottolineava che, in questo ambito, non potevano essere considerate le risorse non fiscalmente dichiarate, poiche’ comunque la confisca mira a sottrarre la disponibilita’ di beni frutto di attivita’ illecite e non si verteva in tema di confisca L. n. 356 del 1992, ex articolo 12 sexies ma di confisca di prevenzione; si constatava che, al fine di provare l’indicazione di prezzi differenti da quelli reali negli acquisti immobiliari, erano state prodotte poche inserzioni pubblicitarie, non corredate da alcuna documentazione.
4. Avverso detto decreto propone ricorso l’interessato (OMISSIS) per mezzo del difensore Avv. (OMISSIS).
4.1. Con il primo motivo deduce, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), erronea applicazione di legge: sostiene che l’appello del ricorrente era stato depositato il 29/07/2016 con contestuale rinunzia alla sospensione feriale dei termini, mentre il P.M. aveva depositato il suo appello soltanto il 05/09/2016, ma la Corte di Appello aveva respinto la deduzione difensiva circa l’intempestivita’ dell’appello del P.M., ritenendo che il caso non rientrasse nelle ipotesi tipizzate e cioe’ che non si versava in un caso di sequestro di beni poiche’ esso era stato gia’ revocato in primo grado, senza che avesse influenza la mancata restituzione dei beni medesimi nonostante pero’ il 06/09/2016 la stessa Corte di Appello avesse sospeso la revoca del sequestro; pertanto la decisione era stata assunta su di un dato formalistico, ma il P.M. con il suo appello aveva chiesto la sospensione della restituzione dei beni e la Corte di Appello aveva cosi’ disposto, ma allora esisteva un sequestro ed una ragione di urgenza per limitare il minor tempo possibile quella compressione di diritti: di conseguenza, era corretta la rinunzia alla sospensione feriale dei termini e cio’ determinava la tardivita’ dell’appello del P.M. e la sua inammissibilita’, poiche’ il decreto del Tribunale di Torino era stato notificato al P.M. il 26/07/2016 e da questa data decorrevano i dieci giorni per l’impugnazione che, per effetto della rinunzia dell’interessato, scadevano il 05/08/2016.
4.2. Con il secondo motivo deduce, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), erronea applicazione di legge (anche se il motivo fa riferimento ad una motivazione apparente: la Corte territoriale aveva ritenuto di disporre la confisca ritenendo che il Tribunale avesse rigettato la stessa richiesta sulla base di considerazioni fondate su redditi fiscalmente non dichiarati; al contrario, era stata ritenuta valida la prova contraria sulla sproporzione tra beni e redditi, poiche’ il ricorrente aveva sempre svolto attivita’ lavorative ed acquistava e vendeva immobili traendo plusvalenze, senza che si potesse ipotizzare una evasione fiscale pur non avendone alcun elemento dimostrativo; di conseguenza, la motivazione della Corte di Appello sulla confisca era apparente poiche’ eccentrica rispetto alle doglianze ed alla decisione di primo grado.
4.3. Con il terzo motivo deduce, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), erronea applicazione di legge sul tema della prova contraria: il Tribunale di Torino aveva ritenuto adeguata la documentazione prodotta dal ricorrente e comprovante le plusvalenze delle sue attivita’, in uno con la prassi seguita di indicare valori inferiori nelle compravendite immobiliari; ma la sua posizione di venditore non comportava oneri fiscali, che erano a carico dell’acquirente; invece la Corte di Appello aveva ritenuto non sufficiente il medesimo compendio probatorio, senza considerare che per le operazioni piu’ risalenti non era possibile avere estratti-conto in quanto non conservati dall’istituto bancario, senza spiegare quali dovevano essere le prove contrarie ragionevolmente acquisibili e senza considerare le prassi ordinarie di quel settore.
4.4. Con il quarto motivo deduce, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), erronea applicazione di legge, evidenziando che la parte motiva aveva disposto la confisca dei beni acquisiti successivamente al 15/06/2007, data di commissione di un furto condannato con sentenza 20/02/2014 dalla Corte di Appello di Torino; tuttavia la data del commesso reato era il 18/06/2007 e nel dispositivo erano stati confiscati anche tre beni acquisiti prima di quella data, per come dimostrato da documenti prodotti (in data 11/09/2016) nonche’ un compendio immobiliare i cui riferimenti catastali indicavano l’acquisizione in data 15/06/2007: il dispositivo sembrava indicare la confisca di beni acquistati dopo quella data, ma era stata disposta egualmente la confisca (in ogni caso l’aggiudicazione dell’immobile era precedente e cioe’ del 23/05/2007.
4.5. Con il quinto motivo deduce, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), erronea applicazione di legge in ordine alla confisca di un immobile in Rimini acquistato da un versamento del suocero del (OMISSIS) alla procedura esecutiva, ma non vi era motivazione su questa specifica confisca.
5. Con motivi nuovi l’interessato (OMISSIS) precisava alcune doglianze: cosi’, con riferimento al bene immobile di (OMISSIS), acquistato il di’ 11/09/2006 la stessa Corte di Appello, con ordinanza fuori udienza in data 07/09/2017, ne aveva autorizzato la restituzione, ma aveva errato nella indicazione, poiche’ aveva provveduto soltanto sulla auto’rimessa pertinenziale, per cui l’autorimessa era stata restituita mentre il bene immobile era rimasto confiscato. Ribadiva le ragioni esposte in ordine alla inammissibilita’ dell’appello del P.M. poiche’ secondo la Corte territoriale il diritto di rinunzia alla sospensione feriale era stato esercitato mentre l’interessato aveva di nuovo la disponibilita’ dei beni, ma in realta’ di fatto i beni non erano stati mai restituiti.
6. Il PG ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’intero ricorso verte su questioni concernenti la confisca dei beni e non tratta il tema della misura di prevenzione personale.
Va detto subito che il primo motivo di ricorso e’ fondato, e a questa fondatezza consegue l’assorbimento di ogni altra questione, per cui il decreto impugnato dovra’ essere annullato limitatamente alla misura di prevenzione patrimoniale.
2. Il primo motivo di doglianza deduce l’inammissibilita’ della dichiarazione di appello del P.M., in accoglimento del quale la Corte territoriale ha dapprima sospeso il provvedimento di revoca del sequestro di beni disposta dal Tribunale di Torino e poi ha disposto la confisca di parte di essi. Afferma, infatti, il ricorrente che, a seguito della notifica del decreto del Tribunale di Torino del 25/07/2017 (avvenuta il 26/07/2017), in data 29/07/2017 aveva depositato dichiarazione di appello con rinunzia alla sospensione dei termini processuali, ritualmente comunicata al P.M. ed al P.G., con la conseguenza che, scadendo il termine di dieci giorni per l’impugnazione in data 05/08/2017, la dichiarazione di appello del P.M., depositata in data 05/09/2017, era da considerarsi tardiva, con conseguente inammissibilita’ dell’impugnazione stessa.
Il ricorrente, in particolare, invoca la disciplina di cui alla L. n. 742 del 1969, articolo 2 bis a tenore della quale la rinunzia alla sospensione dei termini processuali per il periodo feriale si applica ai procedimenti di prevenzione, nel casi di provvisoria esecuzione della misura personale e di sequestro dei beni. Cosi’, in data 29/07/2017 i beni del proposto si trovavano ancora sottoposti a sequestro e la rinunzia ai termini processuali era legittima.
Avverso detta conclusione il P.G. sostiene che quella situazione era di mero fatto, poiche’, alla ridetta data della rinunzia de qua, i beni non erano piu’ sottoposti a vincolo, appunto in virtu’ del provvedimento di dissequestro del 25/07/2017: ed anche la Corte territoriale ha ritenuto – sulla scorta delle medesime considerazioni che la rinunzia fosse intervenuta al di fuori dei casi previsti dalla L. n. 742 del 1969, articolo 2 bis e che, in applicazione dell’articolo 1 della stessa normativa, i termini per la proposizione dell’atto di impugnazione fossero sospesi, con conseguente valutazione di tempestivita’ dell’appello del P.M. e di legittimita’ degli atti conseguenti.
La doglianza e’ fondata.
Va considerato che la L. n. 742 del 1969, articolo 1 (con le modifiche apportate dalla L. n. 162 del 2014, articolo 16) cosi’ recita: “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative e’ sospeso di diritto dal 1 al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso e’ differito alla fine di detto periodo”.
Parimenti, l’articolo 2 bis di questa stessa normativa prevede un’eccezione alla regola generale, cosi’ espressa: “Nei procedimenti per l’applicazione di una misura di prevenzione, le disposizioni dell’articolo 1 non si applicano quando sia stata provvisoriamente disposta una misura personale o interdittiva o sia stato disposto il sequestro dei beni, qualora gli interessati o i loro difensori espressamente rinunzino alla sospensione dei termini, ovvero il giudice, a richiesta del pubblico ministero, dichiari, con ordinanza motivata non impugnabile, l’urgenza del procedimento”.
Nella fattispecie, risulta dallo stesso provvedimento del Tribunale di Torino in data 25/07/2016 che una cospicua serie di beni del ricorrente era stata sottoposta a sequestro anticipato: con il menzionato provvedimento veniva respinta la richiesta di confisca dei medesimi beni e veniva disposto il dissequestro dei medesimi e la restituzione agli aventi diritto di tutti i cespiti.
Tanto promesso, occorre fare riferimento ad una ulteriore disposizione normativa, e cioe’ al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 27 il quale testualmente cosi’ prevede: “1. I provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati, l’applicazione, il diniego o la revoca del sequestro, il rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato precedentemente disposto il sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o l’esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati. 2. Per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall’articolo 10. I provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l’esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitivita’ delle relative pronunce. 3. I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla corte di appello…”.
Ne consegue che l’esecutivita’ del provvedimento di revoca del sequestro e di diniego della confisca si compiva dieci giorni dopo il provvedimento stesso del 25/07/2017: ma, durante questo termine, il provvedimento di sequestro era ancora in atto e quando, in data 29/07/2017, il ricorrente aveva depositato la dichiarazione di appello, ricorreva la condizione del sequestro di beni in atto (di cui all’articolo 2 bis sopra citato) ed era quindi il ricorrente legittimato ad esprimere la rinunzia alla sospensione dei termini processuali.
Al contrario, la richiesta del P.M. di sospendere la revoca del sequestro era contenuta nello stesso atto di appello, depositato soltanto in data 05/09/2016, e cioe’ tardivamente rispetto al bene tutelato dalla norma della L. n. 742 del 1969, menzionato articolo 2 bis ovvero la possibilita’ per chi sia sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale di vedere risolto quanto prima il vincolo che impedisce l’esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti: e cio’ puo’ essere ottenuto appunto con la rinunzia ai termini di sospensione feriale, al fine di vedere compresso per il minore tempo possibile il piu’ ampio godimento dei propri beni.
Va pertanto affermato che non e’ tempestivamente presentato dopo la scadenza del termine feriale, di cui alla L. n. 742 del 1969, articolo 1 come modificato dal Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, articolo 16, comma 1, conv., con modif., in L. 10 novembre 2014, n. 162, l’appello del pubblico ministero avverso decreto del Tribunale reiettivo di misura di prevenzione patrimoniale (confisca) e applicativo di misura di prevenzione personale, nel caso in cui l’interessato dichiari espressamente di rinunziare alla sospensione dei termini anche al fine di accelerare l’esecutivita’ del provvedimento patrimoniale a se’ favorevole, anticipando la decorrenza del termine di dieci giorni previsto dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 27, comma 3, per l’esecutivita’ del provvedimento di revoca del sequestro; con la conseguenza che, intervenuta la rinunzia del proposto alla sospensione dei termini, ai sensi della L. n. 742 del 1969, articolo 2 bis e fattane rituale comunicazione al pubblico ministero, il termine di dieci giorni per proporre appello avverso il rigetto della misura di prevenzione patrimoniale decorre in costanza del periodo feriale e l’impugnazione presentata dal pubblico ministero oltre tale periodo deve ritenersi tardiva e, come tale, inammissibile.
E’ principio consolidato quello secondo cui, in tema di impugnazioni, spetta al giudice di legittimita’, qualora il giudice dell’impugnazione non abbia rilevato l’inammissibilita’ dell’appello proposto tardivamente, rilevarne e dichiararne l’inammissibilita’ che, ex articolo 591 c.p.p., comma 4, puo’ essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento, con la conseguenza che la relativa decisione deve essere annullata senza rinvio (Sez. 5, n. 43070 del 17/10/2007, Rv. 238500; Sez. 6, n. 24620 del 09/06/2010, Rv. 247721; Sez. 5, n. 7452 del 16/10/2013, Rv. 259528).
3. Il decreto impugnato deve dunque essere annullato senza rinvio limitatamente alla misura di prevenzione patrimoniale, fermo il resto poiche’ nessuna doglianza era attinente alla misura di prevenzione personale. L’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe ogni altra doglianza espressa dal ricorrente.
La presente sentenza va comunicata al Tribunale di Torino per i provvedimenti conseguenti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato limitatamente alla misura di prevenzione patrimoniale, fermo il resto.
Dispone la comunicazione della presente sentenza al Tribunale di Torino per i provvedimenti conseguenti.

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