L’articolo in originale

Corte di cassazione – Sezione unite civili – Sentenza 4 settembre 2012 n. 14828.Il  giudice deve sempre rilevare d’ufficio la nullità del contratto

 

Il testo integrale

Corte di Cassazione, sezione unite, sentenza 4 settembre 2012, n. 14828[1]

Le Sezioni unite hanno dunque affermato il seguente principio di diritto: Il giudice di merito ha il potere di rilevare, dai fatti allegati e provati o emergenti ex actis, ogni forma di nullità non soggetta regime speciale e, provocato il contraddittorio sulla questione, deve rigettare la domanda di risoluzione, volta ad invocare la forza del contratto. Pronuncerà con efficacia idonea al giudicato sulla questione di nullità ove, anche a seguito di rimessione in termini, sia stata proposta la relativa domanda. Nell’uno e nell’altro caso dovrà disporre, se richiesto, le restituzioni.

 

Sorrento 4 settembre  2012.

Avv. Renato D’Isa

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