Giova peraltro sottolineare che, come affermato dalla Suprema Corte, anche a Sezioni Unite (cfr. Sez. Un., N.6402/97, imp. Dessimone ed altri, RV. 207944; Sez. Un., ric. Spina, 24/11/1999, RV. 214793), esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Con riguardo alla specifica materia della circolazione stradale, nella giurisprudenza di legittimità è stato altresì enunciato, e più volte ribadito, il principio secondo cui “la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia – valutazione delle condotte dti singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente – ‘è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti che sono sottratti al sindacato dl legittimità se sorretti da adeguata motivazione.

Deve ritenersi indiscutibile che l’imputato versasse in colpa generica e specifica, al di là delle obiezioni del difensore, nell’atto in cui eseguiva,alla guida della propria automobile, la manovra di svolta a sinistra dalla strada principale in una laterale, ad ore   del   2006 in presenza di favorevoli condizioni ambientali idonee ad assicurare un’ottimale visibilità grazie al solo splendente. Sussistevano invero condizioni di prevedibilità concreta ed astratta dell’evento e di evitabilità dello stesso, potendo esser scongiurato qualora l’imputato avesse ottemperato nella condotta di guida, alle prescrizioni cautelari di ordine generico e specifico, come contestatogli, la cui violazione ha pacificamente concausalmente contribuito alla produzione della collisione con esiti letali per il motociclista.

Il testo integrale

Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza n. 33614 del 3 settembre 2012

 

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