Risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio (nella specie, un esercizio commerciale) che non impedisca i continui schiamazzi provocati degli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 6 luglio 2018, n. 30644.

La massima estrapolata

Risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio (nella specie, un esercizio commerciale) che non impedisca i continui schiamazzi provocati degli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne. Al riguardo, la qualità di titolare della gestione dell’esercizio pubblico comporta l’assunzione dell’obbligo giuridico di controllare, con possibile ricorso ai vari mezzi offerti dall’ordinamento come l’attuazione dello ius excludendi e il ricorso all’autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica.

Sentenza 6 luglio 2018, n. 30644

Data udienza 16 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. SOCCI Angelo M. – rel. Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 07/07/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. SPINACI SANTE che ha concluso per: “Annullamento con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio; inammissibilita’ nel resto”;
sentito il difensore Avv. (OMISSIS), che ha concluso: “Accoglimento del ricorso”.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7 luglio 2017 il Tribunale di Napoli ha condannato (OMISSIS) alla pena di Euro 300,00 di ammenda, relativamente al reato di cui agli articolo 81 e 659 del c.p. perche’ con piu’ azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, in qualita’ di titolare dell’esercizio commerciale denominato “(OMISSIS)” ubicato in (OMISSIS), mediante schiamazzi o rumori provocati dalla sua attivita’ disturbava il riposo delle persone. Fino al (OMISSIS).
2. Ricorre per Cassazione l’imputata, tramite il difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2. 1. Manifesta illogicita’ della motivazione relativamente alla responsabilita’ della ricorrente.
La stessa decisione afferma che la ricorrente aveva affidato la gestione, dell’esercizio commerciale, al marito. L’affidamento in gestione dell’attivita’ commerciale esonera certamente la ricorrente da qualsiasi responsabilita’ sia da un punto di vista soggettivo sia oggettivo. La ricorrente non ha mai ricevuto alcuna contestazione prima dell’avviso di elezione di domicilio, dopo l’accertamento del (OMISSIS). Tutti hanno sempre avuto rapporti con (OMISSIS), marito della ricorrente. La condotta pertanto deve ritenersi compiuta dal solo (OMISSIS). Questi infatti era l’unico responsabile che doveva evitare eventuali emissioni sonore fastidiose.
2. 2. Violazione di legge, articolo 659 c.p.. Relativamente alla determinazione della pena.
Il giudice e’ incorso in un errore relativamente alla determinazione della pena inflitta. Il reato in oggetto, infatti, e’ punito con la pena alternativa dell’arresto sino a tre mesi o con l’ammenda sino ad Euro 309,00; la condanna ad Euro 300,00 e’, pertanto, superiore al limite edittale previsto dalla norma; il giudice infatti ha ritenuto configurato il reato di cui all’articolo659 c.p., comma 1, e con la concessione delle circostanze attenuanti generiche ha determinato la pena nel seguente modo: p.b. Euro 450,00 (superiore al minimo edittale) ridotta ad Euro 300,00 per l’articolo 62 bis c.p..
2. 3. Mancanza contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione, relativamente all’omessa concessione dei benefici di legge, sospensione condizionale della pena e’ non menzione della condanna.
Il giudice non concede il beneficio della sospensione condizionale della pena, in considerazione del comportamento della ricorrente che non consente una prognosi favorevole, in quanto la stessa ha continuato nella sua condotta, nonostante i reclami degli abitanti del palazzo e gli interventi delle forze dell’ordine. Cio’ non corrisponde a quanto emerso in sede di prove testimoniali, poiche’ l’amministratore del condominio ha riferito che dal 2015 i rapporti con il gestore del locale sono diventati equilibrati, la situazione era, infatti, migliorata. Conseguentemente la ricorrente avrebbe dovuto meritare la sospensione condizionale della pena e la non menzione.
Ha chiesto pertanto l’annullamento della decisione impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericita’, peraltro articolato in fatto, ad eccezione della determinazione del trattamento sanzionatorio.
La ricorrente contesta molto genericamente la decisione impugnata ed in particolare l’assenza di una sua diretta responsabilita’ per aver ceduto la gestione dell’attivita’ commerciale al marito.
La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicita’ ha ritenuto la ricorrente responsabile perche’ della contravvenzione risponde il titolare dell’esercizio commerciale che non impedisce i rumori molesti.
Infatti per la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione il titolare di un’attivita’ risponde per non aver impedito gli schiamazzi (Sez. F, n. 34283 del 28/07/2015 – dep. 06/08/2015, Gallo, Rv. 26450101; e nello stesso senso, Sez. 1, n. 48122 del 03/12/2008 – dep. 24/12/2008, Baruffaldi, Rv. 24280801: “Risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio (nella specie, una pizzeria) che non impedisca i continui schiamazzi provocati degli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne – La Corte ha precisato che la qualita’ di titolare della gestione dell’esercizio pubblico comporta l’assunzione dell’obbligo giuridico di controllare, con possibile ricorso ai vari mezzi offerti dall’ordinamento come l’attuazione dello “ius excludendi” e il ricorso all’autorita’, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillita’ pubblica -“).
4. Anche relativamente ai doppi benefici di legge, la decisione risulta adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicita’, con la considerazione della prognosi sfavorevole sulla commissione di altri reati, da parte della ricorrente “tenuto conto del comportamento della stessa, reiterato nel tempo, nonostante i reclami degli abitanti del palazzo e gli interventi delle forze dell’ordine”.
Si tratta di una evidente valutazione di merito insindacabile in sede di legittimita’ se adeguatamente motivata, come nel caso in oggetto.
Del resto “Il giudice, nel valutare la concedibilita’ della sospensione condizionale della pena, non ha l’obbligo di esaminare tutti gli elementi indicati dall’articolo 133 c.p., ma puo’ limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti. (Fattispecie in materia di distruzione di scritture contabili, nella quale la Corte ha ritenuto legittima la mancata concessione del beneficio, motivata dalla spregiudicatezza dimostrata nella condotta contestata e dalla presenza di un precedente penale)” (Sez. 3, n. 35852 del 11/05/2016 – dep. 31/08/2016, Camisotti, Rv. 26763901).
5. Il ricorso, invece e’ fondato relativamente al trattamento sanzionatorio, e la sentenza deve annullarsi con rinvio al Tribunale di Napoli, per la sola rideterminazione della pena; irrevocabile l’affermazione di responsabilita’ ex articolo 624 c.p.p., comma 2.
“E’ affetta da vizio di motivazione la sentenza di condanna per piu’ reati che non indichi la pena base stabilita per il reato piu’ grave e quella irrogata a titolo di aumento per la continuazione” Sez. 2, n. 33566 del 05/05/2010 – dep. 14/09/2010, De Silvio, Rv. 24812301; vedi anche Sez. 6, n. 48009 del 28/09/2016 – dep. 14/11/2016, Cocomazzi e altri, Rv. 26813101.
Nel caso di specie e’ stato contestato l’articolo 81 c.p., ma la motivazione sulla determinazione della pena irrogata, non contiene nessuna specificazione, per la pena base, e neanche per l’aumento per la continuazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio al tribunale di Napoli.
Dichiara nel resto inammissibile il ricorso.

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