Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 16 aprile 2018, n. 9358.
L’appello, proposto ex articolo 702 quater c.p.c., avverso la decisione del tribunale di rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, deve essere introdotto con citazione e non con ricorso, sicche’ la tempestivita’ del gravame va verificata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata. E cio’ in quanto, al fine di ritenere la tempestivita’ del gravame, occorre fare riferimento alla modalita’ di introduzione del giudizio di appello secondo il rito sommario di cognizione.
Ordinanza 16 aprile 2018, n. 9358
Data udienza 6 marzo 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28811/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1375/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 04/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 06/03/2018 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza depositata il 4.9.2017, la Corte d’appello di Ancona ha dichiarato inammissibile l’appello, con cui (OMISSIS) aveva impugnato il rigetto del ricorso avverso il diniego di riconoscimento della protezione internazionale, ritenendo che il giudizio d’appello andava introdotto con ricorso e non con atto di citazione, alla stregua del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 19, comma 9, quale modificato dal Decreto Legislativo n. 142 del2015 e che il gravame era stato depositato il 3.8.2016, e quindi oltre il termine di giorni trenta dalla comunicazione dell’ordinanza del Tribunale, avvenuta il 27.6.2016. Ricorre il richiedente sulla base di un unico motivo, con cui deduce violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 142 del 2015, articolo 27; Decreto Legislativo n. 150 del 2011 articolo 19 e vizio di motivazione. L’Amministrazione non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio ha disposto la redazione della pronuncia nella forma della motivazione semplificata.
2. Il motivo e’ manifestamente fondato. il Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 19, comma 9, quale sostituito dal Decreto Legislativo n. 142 del 2015, articolo 27, comma 1, lettera f). (entrato in vigore il 30/9/2015) dispone che: “9. Entro sei mesi dalla presentazione delricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui e’ accordata la protezione sussidiaria. In caso di rigetto, la Corte d’Appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazionedecide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte d’Appello”.
3. Ora, il mero riferimento al “ricorso” in appello nella norma indicata, che e’ volta a regolare i tempi del giudizio in oggetto e non specificamente la forma di introduzione del giudizio di secondo grado, non vale a modificare l’orientamento formatosi sulla questione, secondo il quale l’appello, proposto ex articolo 702 quater c.p.c., avverso la decisione del tribunale di rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, deve essere introdotto con citazione e non con ricorso, sicche’ la tempestivita’ del gravame va verificata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata (Cass. n. 23108 del 2017; n. 17420 del 2017; n. 26326 del 2014). E cio’ in quanto, al fine di ritenere la tempestivita’ del gravame, occorre fare riferimento alla modalita’ di introduzione del giudizio di appello secondo il rito sommario di cognizione.
4. Va pertanto accolto il ricorso, va cassata la pronuncia impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, che si atterra’ a quanto sopra rilevato, e che provvedera’ a statuire anche sulle spese delpresente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione.
Motivazione semplificata.
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