Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 12 aprile 2018, n. 9041.
Il divieto di adibire il locale seminterrato in una pista da ballo può essere stabilito dal regolamento condominiale e il condominio può agire avverso il condomino che violi tale precetto imponendo una astensione dallo svolgere l’attività vietata.
Ordinanza 12 aprile 2018, n. 9041
Data udienza 28 novembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16701-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO VIA (OMISSIS), in persona dell’Amministratore condominiale pro tempore Rag. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1918/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 04/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 1998 il condominio dell’immobile sito a (OMISSIS), convenne dinanzi al Tribunale di Milano (OMISSIS), chiedendone la condanna alla cessazione dell’attivita’ di sala da ballo da lui svolta in un seminterrato dello stabile condominiale, di proprieta’ del convenuto.
2. Nel 2002 il Tribunale di Milano accolse la domanda; nel 2004 la Corte d’appello di Milano rigetto’ il gravame di (OMISSIS). Nella sentenza d’appello si affermo’ che la destinazione del seminterrato a sala da ballo fosse “palesemente inconciliabile” col regolamento condominiale.
Pendente l’appello, nel 2003 il condominio mise in esecuzione la sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva.
Il giudizio di esecuzione si concluse con una ordinanza pronunciata dal giudice dell’esecuzione il 23 marzo 2006, con la quale venne “dichiarata chiusa la procedura esecutiva”, sul presupposto che l’esecutato avesse adempiuto le prescrizioni impartite dal giudice dell’esecuzione.
3. Con precetto notificato l’8.1.2007 il condominio inizio’ una nuova esecuzione forzata per adempimento degli obblighi di fare, anche questa fondata sul titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Milano pronunciata nel 2002.
Il giudice dell’esecuzione, adito con ricorso ex articolo 612 c.p.c., con ordinanza 5 giugno 2007:
(a) “rigetto'” (sic) il ricorso ex articolo 612 c.p.c.;
(b) ritenne che (OMISSIS), con la comparsa di costituzione depositata nel giudizio ex articolo 612 c.p.c., avesse proposto una opposizione all’esecuzione ex articolo 615 c.p.c.;
(c) fisso’ alle parti il termine per l’introduzione del giudizio di merito su tale opposizione.
4. Il condominio propose appello avverso tale ordinanza, che venne dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Milano con sentenza 17.11.2008 n. 3040, sul presupposto che l’ordinanza pronunciata dal giudice dell’esecuzione avesse in realta’ valore di sentenza, perche’ risolutiva di una opposizione all’esecuzione ex articolo 615 c.p.c. promossa dal debitore esecutato, e fosse ratione temporis inappellabile.
Questa Corte, con sentenza 12 gennaio 2012 n. 306, rigetto’ il ricorso proposto dal condominio avverso tale decisione d’appello.
5. Nelle more dell’esecuzione per obblighi di fare, iniziata ex articolo 612 c.p.c. dal Condominio col precetto notificato l’8.1.2007, di cui si e’ detto, (OMISSIS) con autonomo ricorso in data 23.1.2017 propose opposizione all’esecuzione ex articolo 615 c.p.c., negando che il Condominio potesse procedere ad una (nuova) esecuzione sulla base della sentenza del 2002, dopo che la prima esecuzione si era conclusa con la dichiarazione che erano state “adempiute le prescrizioni impartite dal G.E.”.
6. Con sentenza 8.6.2010 n. 7452 il Tribunale di Milano accolse l’opposizione, e dichiaro’ che “il Condominio non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di (OMISSIS), in considerazione della gia’ intervenuta esecuzione”.
7. La Corte d’appello di Milano, adita dal Condominio, con sentenza 4.5.2015 n. 1918 accolse l’appello e respinse l’opposizione all’esecuzione.
La Corte d’appello ritenne che:
(a) le sentenze pronunciate nel giudizio di merito (Trib. Milano n. 10400/02 e App. Milano 3262/04) andassero lette congiuntamente, perche’ la seconda aveva corretto la motivazione della prima;
(b) dalla lettura congiunta delle due sentenze emergeva che il precetto contenuto nel titolo esecutivo era non solo quello di ridurre le immissioni acustiche intollerabili, ma anche quello di cessare ogni attivita’ di sala da ballo e spaccio di bevande;
(c) tale ordine non era stato eseguito;
(d) ergo, il condominio ben poteva pretendere coattivamente la cessazione totale dell’attivita’ volta dalla scuola di ballo.
La Corte d’appello soggiunse, infine, che “non rileva in ogni caso quanto statuito in altre controversie giudiziali, di diverso profilo”.
8. La sentenza d’appello appena riassunta e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS), con ricorso fondato su quattro motivi. Il condominio ha resistito con controricorso.
Ambo le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, la violazione degli articoli 485, 615, 612 e 617 c.p.c.. Sostiene che, una volta conclusasi la prima esecuzione per obblighi di fare (quella, per intendersi, iniziata dal condominio nel 2003) con una ordinanza la quale stabili’ che “era stata adempiuta la prescrizione impartita dal giudice dell’esecuzione per l’esecuzione della sentenza”, il condominio non avrebbe potuto iniziare una nuova esecuzione.
1.2. Il motivo e’ inammissibile, in quanto irrispettoso dei precetti dettati dall’articolo 366 c.p.c., nn. 3 e 6.
Come gia’ detto, il condominio ha iniziato nei confronti di (OMISSIS) due procedure esecutive per adempimento degli obblighi di fare.
La prima si concluse con una ordinanza di “chiusura”. Dalla seconda sono scaturite due opposizioni esecutive: l’una conclusasi con la sentenza di questa Corte n. 306 del 2012, l’altra con la sentenza della Corte d’appello di Milano oggi in esame.
A fronte di questo intricato iter processuale, l’esposizione dei fatti di causa contenuta nel ricorso per cassazione non spiega quali fossero state le ragioni poste da (OMISSIS) a fondamento dell’opposizione all’esecuzione proposta nel gennaio 2007, ed oggetto del presente giudizio.
A pagina 10, punto 23, del ricorso si legge unicamente che: “in relazione all’esecuzione del 2007, il signor (OMISSIS) proponeva, con atto di citazione in data 23 gennaio 2007, opposizione all’esecuzione, contestando il diritto del condominio a procedere a esecuzione forzata”. Per quali ragioni tale diritto fosse contestato non e’ dato sapere.
Questo deficit espositivo collide con l’onere di indicazione ed allegazione degli atti sui quali il ricorso si fonda, prescritto dall’articolo 366 c.p.c., ed impedisce di stabilire se la doglianza proposta col primo motivo di ricorso sia nuova o meno; ne’ se si sia formato un giudicato esterno o meno (in tema di giudicato esterno l’onere della prova, ovviamente, e’ di chi lo invoca).
1.3. Ad abundantiam e’ utile tuttavia soggiungere che il titolo esecutivo, cosi’ come interpretato dalla sentenza qui impugnata, stabiliva che l’attivita’ di sala da ballo nel seminterrato condominiale fosse incompatibile col regolamento condominiale e con la destinazione a “magazzino” del suddetto seminterrato.
Sulla base di questo rilievo la Corte d’appello ha stabilito che il titolo esecutivo messo in esecuzione contenesse un divieto di proseguire l’attivita’ suddetta, e non solo l’obbligo di insonorizzare i locali. E poiche’ l’attivita’ era invece proseguita, legittimamente il condominio ne aveva chiesto in sede esecutiva la cessazione.
Nulla rileva, pertanto, che quattro anni prima il giudice dell’esecuzione avesse dato atto dell’avvenuta ottemperanza al titolo esecutivo: trattandosi, infatti, di un titolo che imponeva un obbligo di non fare, l’accertata ottemperanza nel 2006 non impediva certo al condominio di lamentare, l’anno dopo, una nuova violazione degli obblighi di fare.
2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, la violazione del giudicato.
Sostiene che quando il condominio inizio’ la sua seconda esecuzione (nel 2007) con ricorso ex articolo 612 c.p.c., in quel giudizio egli si costitui’ contestando il diritto del condominio a procedere all’esecuzione.
Il giudice dell’esecuzione, decidendo sul ricorso per esecuzione degli obblighi di fare proposto dal condominio ex articolo 612 c.p.c., con ordinanza 5.6.2007 affermo’ che il condominio non aveva diritto di procedere all’esecuzione forzata, dopo aver qualificato la comparsa di costituzione e risposta depositata da (OMISSIS) come “opposizione all’esecuzione”.
Tale decisione – prosegue il ricorrente – aveva contenuto sostanziale di sentenza, e ratione temporis non era appellabile, ma solo ricorribile per cassazione; il condominio, invece, avverso la suddetta “sentenza” propose appello.
La Corte d’appello lo dichiaro’ inammissibile, e la Corte di cassazione rigetto’ il successivo ricorso.
Alla luce di questa vicenda processuale, conclude il ricorrente, il provvedimento pronunciato dal giudice dell’esecuzione, in sede di ricorso ex articolo 612 c.p.c., col quale si stabili’ che il condominio non aveva diritto di procedere all’esecuzione, era un provvedimento avente contenuto di sentenza passata in giudicato.
2.2. Il motivo e’ inammissibile, per le medesime ragioni gia’ indicate nell’esame del primo motivo.
L’opposizione all’esecuzione proposta da (OMISSIS) aveva infatti ad oggetto un diritto eterodeterminato (l’obbligazione di fare), ed in tema di diritti eterodeterminati il giudicato si forma non sull’esistenza o l’inesistenza del diritto, ma sull’esistenza o l’inesistenza del diritto limitatamente ai fatti costitutivi od estintivi dedotti in giudizio con la domanda o con le eventuali eccezioni ad essa.
Pertanto, in assenza della chiara indicazione, ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., nn. 3 e 6, dei motivi sui quali venne fondata la prima opposizione (quella proposta con la comparsa di costituzione nel giudizio ex articolo 612 c.p.c. introdotto dal Condominio), e dei motivi sui quali venne invece fondata la seconda (quella proposta col ricorso proposto in via autonoma), nonche’ dell’allegazione dei relativi atti, e della chiara indicazione di essi nel ricorso (ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., n. 6), il ricorso va dichiarato generico, e come tale inammissibile.
3. Il terzo motivo di ricorso.
3.1. Col terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’articolo 612 c.p.c..
Sostiene che la Corte d’appello di Milano, nella veste di giudice dell’opposizione all’esecuzione, avrebbe sconfinato dalle proprie attribuzioni, spingendosi a determinare le modalita’ dell’esecuzione degli obblighi di fare, e quindi invadendo la sfera delle attribuzioni del giudice dell’esecuzione.
3.2. Il motivo e’ infondato.
La Corte d’appello non ha affatto stabilito le modalita’ di esecuzione degli obblighi di fare gravanti sull’opponente; si e’ limitata a osservare che il titolo esecutivo vantato dal condominio vietava la prosecuzione dell’attivita’ della scuola di ballo, e questa era invece proseguita.
Una statuizione di questo tipo costituisce una interpretazione del titolo esecutivo, ovviamente sempre consentita al giudice dell’opposizione.
4. Il quarto motivo di ricorso.
4.1. Col quarto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’articolo 2933 c.c. e articolo 612 c.p.c..
Sostiene la tesi secondo cui l’esecuzione forzata degli obblighi di fare sarebbe concepibile solo con riferimento alla violazione dell’obbligo di non costruire.
4.2. Il motivo e’ manifestamente infondato: qualsiasi facere fungibile puo’ formare infatti oggetto di esecuzione in forma specifica, e dunque anche l’obbligo di astenersi da una condotta materiale quale quella produttiva di immissioni acustiche intollerabili.
5. Le spese.
5.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.
5.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si da’ atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).
P.Q.M.
la Corte di cassazione:
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna (OMISSIS) alla rifusione in favore di Condominio dell’immobile sito a (OMISSIS) delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano nella somma di Euro 7.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 ex articolo 2, comma 2;
(-) da’ atto che sussistono i presupposti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater per il versamento da parte di (OMISSIS) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
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