L. n. 449 del 1997, articolo 59, comma 8, si applica, in forza del richiamo contenuto nel successivo comma 20, anche agli iscritti alla Cassa, trattandosi di ente privatizzato gestore di forme obbligatorie di previdenza e assistenza

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 5 aprile 2018, n. 8425.

L. n. 449 del 1997, articolo 59, comma 8, si applica, in forza del richiamo contenuto nel successivo comma 20, anche agli iscritti alla Cassa, trattandosi di ente privatizzato gestore di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, sicche’ pure in tal caso la decorrenza del trattamento anticipato di anzianita’ in base alla regola delle c.d. “finestre” integra un elemento costitutivo del diritto pensionistico, che si perfeziona solo nel momento in cui matura la data di decorrenza fissata dalla legge, non essendo sufficiente, per l’insorgenza del diritto, che l’assicurato abbia, in epoca anteriore, maturato i requisiti di eta’ e di contribuzione e presentato la relativa domanda.

Ordinanza 5 aprile 2018, n. 8425
Data udienza 30 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 11088-2012 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) ( (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 258/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 17/06/2011 R.G.N. 628/2010.
RITENUTO
CHE:
con la sentenza n.258/2011, la Corte d’Appello di Brescia rigettava l’appello proposto da (OMISSIS) contro la (OMISSIS) ( (OMISSIS)) avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda intesa alla riliquidazione della pensione di anzianita’ (“vecchiaia anticipata”), di cui era titolare, sulla base degli ultimi 18 anni di reddito per la quota reddituale, a decorrere a ritroso dalla data di maturazione del diritto, da individuare in base alla maturazione del requisito anagrafico e contributivo e non in base alla decorrenza del trattamento individuata con il sistema della finestra;
a fondamento della sentenza la Corte territoriale sosteneva che in base alla corretta interpretazione della L. n. 335 del 1995, articolo 1, comma 29 e L. n. 449 del 1997, articolo 59, commi 6, 8 e 20 che hanno innovativamente introdotto l’accesso alla pensione di anzianita’ attraverso un sistema di finestre, doveva ritenersi che i parametri di liquidazione della pensione non andassero ancorati al momento in cui sorge il diritto a pensione (nel caso di specie anteriormente al 30 giugno 2005) bensi’ a quelli vigenti nell’anno in cui viene liquidata la pensione (nella fattispecie con decorrenza 1 gennaio 2006);
doveva pertanto ritenersi un refuso la diversa formulazione letterale del Regolamento della Cassa che fissava la decorrenza della pensione dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa, in quanto si tratta di un criterio superato dalle disposizione di legge che il regolamento non poteva derogare;
osservava, inoltre, che nel nuovo sistema delineato dalla normativa indicata la maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo non coincideva con il diritto a pensione e la decorrenza della pensione; le modifiche avevano scisso i due momenti interponendo tra gli stessi un intervallo di tempo variabile in ragione del giorno del trimestre in cui i due requisiti anagrafico e contributivo venivano perfezionati. In sostanza le nuove norme hanno introdotto un requisito integrativo dell’anzianita’ anagrafica costituito dal decorso di un ulteriore periodo di tempo (variabile da soggetto a soggetto ma circoscritto a un intervallo ragionevole da un giorno a tre mesi; Cass. 18041/2007, 9998/09). Quindi era corretta non solo la decorrenza del trattamento pensionistico all’1/1/2006 sulla quale non vi era alcuna contestazione; ma anche la liquidazione che aveva fissato alla medesima data l’acquisto del diritto a pensione e di conseguenza aveva individuato nell’anno 2006 l’anno di riferimento per l’applicazione dei parametri di determinazione della quota reddituale del trattamento;
che avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) affidando le proprie censure ad un motivo; mentre la (OMISSIS) resiste con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
con l’unico motivo il ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione del Decreto Legge 19 settembre 1992, n. 384, articolo 1 convertito nella L. 14 novembre 1992, n. 438, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 11, della L. 8 agosto 1995, n. 335, articolo 1, comma 29, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 59 nonche’ dell’articolo 10 del Regolamento di disciplina della (OMISSIS), Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, per avere affermato che dopo l’entrata in vigore del c.d. sistema delle finestre il momento di perfezionamento del diritto alla pensione di anzianita’ diventa il momento in cui questo tempo e’ decorso, costituito dalla data di decorrenza;
che il motivo deve ritenersi infondato avendo questa Corte gia’ pronunciate) su identiche questioni con le recenti sentenze n. 15078/2017 e 15879/2017 formulando il seguente orientamento che il Collegio intende consolidare;
che e’ stato anzitutto fissato il principio secondo cui la L. n. 449 del 1997, articolo 59, comma 8, si applica, in forza del richiamo contenuto nel successivo comma 20, anche agli iscritti alla Cassa odierna ricorrente, trattandosi di ente privatizzato gestore di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, sicche’ pure in tal caso la decorrenza del trattamento anticipato di anzianita’ in base alla regola delle c.d. “finestre” integra un elemento costitutivo del diritto pensionistico, che si perfeziona solo nel momento in cui matura la data di decorrenza fissata dalla legge, non essendo sufficiente, per l’insorgenza del diritto, che l’assicurato abbia, in epoca anteriore, maturato i requisiti di eta’ e di contribuzione e presentato la relativa domanda (Cass. n. 16532 del 2015);
che da quanto sopra discende, poi, che, non potendo configurarsi alcun diritto al trattamento pensionistico anticipato anteriormente alla maturazione della data di decorrenza fissata dalla L. n. 449 del 1997, articolo 59, comma 8, e’ con riferimento a detta data che deve essere individuato il numero di anni da considerare ai fini del calcolo della media reddituale cui ancorare il trattamento pensionistico, giusta le previsioni Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa approvato il 14.7.2004; ne’ rileva in contrario che l’assicurato avesse maturato in precedenza i requisiti contributivi e di eta’ utili ai fini della pensione, giacche’ la disciplina propria di quest’ultima non puo’ individuarsi che con riferimento al tempo in cui l’assicurato viene in possesso di tutti i requisiti di legge, ivi compresa la c.d. “finestra” riservatagli dal legislatore;
pertanto, essendosi la Corte di merito attenuta al superiore principio di diritto, la sentenza impugnata si sottrae alle censure formulate con il ricorso, il quale deve essere respinto;
tenuto conto che il principio dianzi esposto si e’ consolidato in epoca successiva alla proposizione del giudizio di primo grado e dello stesso ricorso per cassazione, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

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