Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 12 aprile 2018, n. 2212.
La notificazione per pubblici proclami è pur sempre una forma di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, sicché la mancata specificazione delle generalità dei destinatari comporta l’inesistenza dell’atto e della relativa integrazione del contraddittorio tutte le volte in cui tale tipo di notificazione sia reso necessario da difficoltà dovute all’elevato numero dei destinatari stessi (nel qual caso è onere del notificante procedere alla specifica individuazione di ciascuno di essi); tanto diversamente dall’ipotesi nella quale la notificazione per pubblici proclami debba essere eseguita nei confronti di persone non identificate nominativamente ma identificabili solo sulla base di un identico rapporto o situazione di fatto comune. Del resto la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41 e 49 c.p.a. è evidentemente quella di consentire l’effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale (art. 24) del contraddittorio. Ne consegue che la notifica per pubblici proclami, per sua natura eccezionale, in relazione alle minori garanzie che essa presenta rispetto alla notifica in forma ordinaria deve essere necessariamente eseguita in modo da rendere più probabile e meno disagevole la conoscenza effettiva dell’atto così notificato da parte dei destinatari; sicché il relativo annuncio deve contenere l’indicazione – oltre che degli estremi del ricorso, del nome del ricorrente e dell’Amministrazione intimata, dei provvedimenti impugnati e di un sunto dei motivi di gravame – dei nominativi dei controinteressati (ovviamente ove siano individuabili).
Sentenza 12 aprile 2018, n. 2212
Data udienza 22 marzo 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6668 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli Avvocati Ma. Oc., Fi. Ba. e Di. Va., con domicilio eletto presso lo studio in quest’ultimo in Roma, (…);
contro
-OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-non costituiti in giudizio;
-OMISSIS- rappresentati e difesi dall’Avvocato An. Ro., con domicilio eletto presso la Sig.ra An. De An. in Roma, via (…);
nei confronti
A.T.S. Sardegna – Azienda per la Tutela della Salute, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocato Se. Se., con domicilio eletto presso la Sig.ra An. De An. in Roma, via (…);
Commissione Esaminatrice del Concorso Pubblico per Titoli ed Esami, Indetto dalla A.S.L. 3/Nuoro, per 10 Posti di Collaboratore Sanitario-Infermiere, Azienda Sanitaria di Nuoro non costituiti in giudizio;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli Avvocati Fi. Ba., Ma. Oc. e Di. Va., con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, (…);
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli Avvocati Ma. Oc., Fi. Ba. e Di. Va., con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, (…);
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’Avvocato Ra. So., con domicilio digitale (omissis) (fisicamente domiciliato presso il suo studio in Roma, c/o De. via (…));
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la SARDEGNA – Sede di CAGLIARI: SEZIONE I n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
l’annullamento
– della graduatoria pubblicata on line sul sito web dell’A.s.l. n. 3 di Nuoro in data 3 marzo 2016, nella parte in cui esclude ovvero non ammette i ricorrenti alla successiva fase concorsuale per il mancato superamento della prova scritta;
– della deliberazione del Commissario Straordinario n. 1197 del 24 settembre 2015, nella parte in cui revoca parzialmente la precedente deliberazione n° 1040 in data 4 agosto 2014;
– di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o comunque collegato, e di qualsiasi atto medio tempore adottato, con riserva di motivi aggiunti;
e, con i motivi aggiunti depositati il 21 maggio 2016:
– della delibera del Commissario Straordinario n. 1197 del 24 settembre 2015 anche nella parte in cui, preso atto del contenuto del verbale della riunione del Collegio di Direzione del 4 agosto 2015, ha nominato i componenti (titolare e supplente) della Commissione riservati alla designazione del Collegio di Direzione;
– del verbale della riunione del Collegio di Direzione del 4 agosto 2015, conosciuto a seguito dell’ostensione documentale da parte della ASL n. 3 il 29 aprile 2016 in riscontro all’istanza di accesso agli atti del 29 marzo 2016.
e con ulteriori motivi aggiunti depositati il 3 ottobre 2016:
– della deliberazione del Commissario Straordinario n. 1144 del 10 agosto 2016, avente ad oggetto “Pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 10 posti, vacanti e disponibili, della posizione funzionale di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere Cat. D. Approvazione atti” e dell’allegata graduatoria finale;
– della deliberazione del Commissario Straordinario n. 1244 del 19 settembre 2016, avente ad oggetto “Assunzione di n. 20 Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri. Fondi vincolati di cui al Piano Regionale: Assistenza Domiciliare Integrata. Progetti: ADl, AD2 in conto ordinario;
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da A.T.S. SARDEGNA – AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE il 19 ottobre 2017:
per l’annullamento:
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna – Sez. I n. 438/2014, notificata all’A.T.S. Sardegna, presso il suo difensore nel giudizio di primo grado, il 17 luglio 2017;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-, di -OMISSIS-e dell’A.T.S. Sardegna-Azienda per la Tutela della Salute;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 marzo 2018 il Cons. Solveig Cogliani e uditi per le parti gli Avvocati Ma. Po. su delega dell’Avvocato Di. Va., Se. Se., An. Ro. e Ra. So.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso indicato in epigrafe, la dott.ssa -OMISSIS- – assunta a tempo determinato con delibera n. -OMISSIS-(non impugnata dai ricorrenti in primo grado) ad esito della deliberazione n. 1144 dell’10 agosto 2016 di approvazione degli atti del concorso pubblico per titoli ed esami di collaboratore professionale sanitario oggetto del contenzioso di primo grado – ha proposto appello avverso la sentenza n. -OMISSIS-che si è pronunziata sul giudizio introdotto dagli originari ricorrenti (in qualità di partecipanti al concorso di cui si controverte ed esclusi dalle fasi successive di selezione per aver riportato alle prove scritte un voto inferiore ai 21/30) per l’annullamento – con l’atto introduttivo ed i successivi motivi aggiunti – della graduatoria della procedura pubblicata on line sul sito web dell’A.s.l. n. 3 di Nuoro in data 3 marzo 2016, nella parte in cui non li ammetteva alla successiva fase concorsuale per il mancato superamento della prova scritta e degli atti della procedura come specificati in epigrafe.
L’appellante ha dedotto come primo motivo, l’illegittimità della sentenza nella parte in cui non ha rilevato l’inesistenza (o nullità) della notificazione per pubblici proclami, non essendo stati specificati i nominativi dei controinteressati (come indicati nella graduatoria gravata).
Chiede, dunque, in primo luogo la dichiarazione di improcedibilità del ricorso originario per mancata ottemperanza all’ordine del giudice di integrazione del contraddittorio o, in subordine, il rinvio al primo giudice ove si dovesse ritenere che l’ordinanza collegiale di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami non contenesse l’ordine di indicazione dei predetti nominativi.
Ancora con il primo motivo, l’appellante, eccepisce il difetto di interesse degli originari ricorrenti, in quanto l’illegittima composizione della Commissione non determinerebbe di per sé l’interesse ad impugnare dei candidati non soddisfatti dal risultato concorsuale.
Con il secondo motivo di appello, l’istante censura la sentenza nella parte in cui ravvisa l’illegittimità della scelta dell’Amministrazione di procedere alla nomina di una nuova Commissione successivamente alla conclusione delle prove preselettive. Nella specie, la sentenza gravata, pur non negando la possibilità in astratto di sostituzione della Commissione, evidenziava la carenza di motivazione in concreto. Nella specie, tuttavia, dagli atti di causa emergeva la delicatezza delle ragioni istituzionali che avevano imposto la sostituzione (l’avvio del procedimento penale con riguardo al Presidente della precedente commissione che avrebbe rivelato alcuni quiz preselettivi).
Con il terzo motivo, deduce l’erroneità della sentenza con riguardo alla ravvisata illegittimità della pretesa concentrazione in capo al Commissario straordinario del potere di scelta di tutti i componenti della nuova Commissione, in quanto dallo svolgersi dei fatti – come verbalizzati nel verbale della riunione del 4 agosto 2015 – emergerebbe, diversamente da quanto dedotto in ricorso e riportato dal primo giudice, che sia stato il Direttore del Servizio del Personale ad evidenziare la necessità di mutare la Commissione e che il Commissario straordinario, precisato che il potere di decisione spettava al Collegio, una volta sollecitato dal Collegio medesimo, avrebbe unicamente formulato una proposta dei nominativi.
I ricorrenti in primo grado si sono costituiti in data 2 novembre 2017 con memoria di rito ed hanno depositato successiva memoria in data 8 novembre 2017, per resistere, evidenziando in via preliminare, che le parti controinteressate erano comunque a conoscenza della proposizione del ricorso.
La sig.ra -OMISSIS-insieme ad altri idonei ricompresi nella graduatoria approvata con la delibera n. -OMISSIS-ed in parte assunti dall’A.T.S. con contratto a tempo determinato (come specificati in epigrafe), già terzi opponenti dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna nel giudizio R.G. -OMISSIS-hanno proposto intervento nel presente giudizio di appello, essendo stata dichiarata improcedibile l’opposizione ai sensi dell’art. 109 c.p.a..
Deducono, in sintesi, l’errore della sentenza sia in procedendo per inesistenza e/o nullità della notifica per pubblici proclami, sia in iudicando con riferimento alla legittimità della sostituzione della Commissione.
Intervengono, altresì, i Signori-OMISSIS-esponendo di essere parti necessarie ma pretermesse nel giudizio di primo grado, in quanto non evocati in giudizio e legittimati, pendendo l’appello, ad introdurre la domanda di opposizione di terzo attraverso le forme dell’intervento ai sensi dell’art. 109 c.p.a..
Ed ancora intervengono nella medesima veste i soggetti controinteressati nel primo giudizio, e tuttavia non evocati, ribadendo le censure svolte dall’appellante, chiedendo nella fase rescindente dell’opposizione di terzo di annullare senza rinvio la sentenza di primo grado per l’esistenza di cause di improcedibilità non rilevate, per mancanza di condizioni dell’azione e per tardività del ricorso; nel merito, in ogni caso, in riforma della sentenza impugnata ed in sede rescissoria dell’opposizione di terzo, di respingere il ricorso introduttivo del primo grado poiché infondato.
L’A.T.S. Sardegna – Azienda per la tutela della Salute – ha proposto appello incidentale, deducendo in primo luogo l’erroneità della sentenza per l’omessa declaratoria dell’improcedibilità/inammissibilità del ricorso introduttivo in ragione della mancata contestazione da parte dei ricorrenti originari del giudizio negativo riportato, nonché l’erroneità della sentenza nel merito.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, questa Sezione accoglieva l’istanza cautelare, sospendendo l’esecutorietà della gravata sentenza di prime cure, in particolare evidenziando la sussistenza di profili di fumus boni juris in ordine alla mancata indicazione dei nominativi dei controinteressati in sede di notifica per pubblici proclami.
Con memoria per la pubblica udienza gli originari ricorrenti ribadiscono che la conoscenza della pendenza del giudizio risultava divulgata anche attraverso un forum on line.
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