Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 15 marzo 2018, n. 6397. Gli atti con cui il gestore del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani richiede al contribuente quanto da lui dovuto a titolo di TIA

Gli atti con cui il gestore del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani richiede al contribuente quanto da lui dovuto a titolo di TIA, “anche quando assumono la forma di fattura commerciale, non attenendo al corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma ad un’entrata sicuramente pubblicistica, hanno natura di atti amministrativi impositivi”, senza che possano quindi inficiarsi le conclusioni sopra riportate.

Ordinanza 15 marzo 2018, n. 6397
Data udienza 21 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 2353/2015 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del Presidente legale rappresentante Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
nonche’ da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giuste procure speciali in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrenti incidentali –
contro
(OMISSIS) SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 669/2014 del TRIBUNALE di TRENTO, depositata il 09/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/12/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), convenivano in giudizio la (OMISSIS) s.p.a. chiedendo la restituzione delle somme percepite a titolo di imposta sul valore aggiunto (IVA) sulla tariffa di igiene ambientale (TIA) dall’anno 2002 all’anno 2012. Esponevano che le suddette somme non erano dovute in quanto si trattava di entrata tributaria.
La (OMISSIS) s.p.a. controdeduceva che si trattava invece di un corrispettivo per il servizio di raccolta dei rifiuti, e che, in quanto societa’ commerciale affidataria del servizio, era tenuta all’emissione delle fatture al riguardo, comprensive quindi dell’IVA.
Il giudice di pace di Trento accoglieva la domanda con sentenza confermata dal tribunale della stessa citta’ che, in punto di natura tributaria dell’imposta in parola, richiamava anche Corte Cost. 24 luglio 2009 n. 238.
Per la cassazione di questa decisione ricorre la (OMISSIS) s.p.a. affidandosi a un unico motivo.
(OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) resistono con controricorso, e hanno formulato ricorso incidentale contenente un motivo.
La (OMISSIS) s.p.a., attuale denominazione sociale della (OMISSIS) s.p.a., ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 3 e 4, nonche’ articolo 13, comma 1, e articolo 9 della direttiva del Consiglio dell’Unione Europea 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto.
Ad avviso della ricorrente, quand’anche si sostenga la natura tributaria della c.d. TIA introdotta con il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 49, nel caso di specie non potrebbe escludersi la debenza dell’IVA in ragione della natura soggettiva di tipo commerciale della stessa societa’, che incassava l’ammontare, stabilito a quel titolo dal comune, quale ricavo in quanto gestore affidatario del servizio. Gli introiti, cioe’, non erano percepiti in nome e per conto dell’ente locale o ad esso riversati, ma da un soggetto passivo dell’imposta ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2006/112/CE rispetto a un’attivita’ economica per la quale aveva potuto procedere a detrazione dell’IVA sui propri costi di acquisto di beni e servizi funzionali alla medesima attivita’.
La direttiva citata, all’articolo 98, punto 18) indicava, tra le ipotesi di applicazione dell’aliquota agevolata, le prestazioni di servizio fornite nell’ambito della rimozione dei rifiuti domestici diversi dai servizi forniti dagli enti di cui all’articolo 12 del medesimo testo normativo, ossia soggetti pubblici per operazioni che esercitano in quanto autorita’ pubbliche. La disposizione confermerebbe che l’esenzione dall’IVA sarebbe solo soggettiva, e nella fattispecie, non venendo in gioco un’attivita’ autoritativa di un ente pubblico, non potrebbe farsene applicazione.
La descritta ricostruzione troverebbe conferma nella disciplina nazionale che, in particolare al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, tabella A, parte 3, fra i beni e servizi soggetti ad aliquota IVA agevolata del 10% indica quelli definiti, al n. 127-sexiesdecies, come “prestazione di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti urbani”.
Parte ricorrente, tenuto conto della nomofilachia maturata in senso contrario, chiedeva sollevarsi questione pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, chiedendo se sia conforme al diritto comunitario, e in specie alle disposizioni della direttiva n. 2006/112/CE, articolo 9 e articolo 13, comma 1, l’esclusione dall’applicazione dell’IVA, con aliquota agevolata, sull’incasso fatturato da una societa’ commerciale per la tariffa di igiene urbana quando esso risulti trattenuto come ricavo dal gestore stesso senza che venga riversato all’ente pubblico affidante.
1.1. Con l’unico motivo di ricorso incidentale i controricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., poiche’ il tribunale avrebbe errato nel compensare le spese in ragione dell’asserita “contraddittorieta’ obiettiva del tessuto normativo e regolamentare” mentre al riguardo poteva constatarsi, come fatto dal medesimo giudicante di merito, la consolidata giurisprudenza contraria della Corte di cassazione.
2. Il ricorso principale e’ manifestamente infondato e deve pertanto disattendersi la sollecitazione di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
Va premesso che nella fattispecie viene in gioco l’imposta c.d. TIA 1, introdotta, come visto in parte narrativa, dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 49 e non la c.d. TIA 2, prevista dall’articolo 238 del c.d. codice dell’ambiente Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riguardo alla quale ultima il legislatore, il con Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, all’articolo 14, comma 33, ha indicato che le relative disposizioni “si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non e’ tributaria”.
Sull’imposta qui in rilievo, come correttamente evidenziato dal tribunale, e’ intervenuta sia la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. 24 luglio 2009 n. 238) sia quella di legittimita’ che, a Sezioni Unite, ha chiarito la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani istituita dal Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 49, ha natura tributaria e dunque non e’ assoggettabile a un’imposta come l’IVA che mira a colpire la capacita’ contributiva insita nel pagamento del corrispettivo per l’acquisto di beni o servizi e non in quello di un tributo, sia pure destinato a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente (Cass., Sez. U., 15/03/2016, n. 5078).
I tre argomenti centrali utilizzati dalla Corte sono i seguenti (punto 14 della motivazione): a) assenza di volontarieta’ nel rapporto tra gestore ed ente, nel senso che si tratta di un adempimento obbligatorio cui il cittadino non puo’ sottrarsi adducendo di rifiutare il servizio; b) totale predeterminazione dei costi da parte del soggetto pubblico, restando quindi “irrilevanti le varie forme di attribuzione a soggetti privati di servizi ed entrate pubblici”; c) assenza di un rapporto sinallagmatico, nel senso che, come osservato anche in dottrina, l’imposta assoggetta tutti coloro che occupano o conducono immobili nell’area coinvolta, a prescindere dall’effettivo conferimento di rifiuti che non costituisce parametro per la determinazione dell’importo correlato, invece, a parametri presuntivi cosi’ da coprire comunque i costi della complessiva gestione (sicche’ il tributo si atteggia a mera variante della precedente TARSU).
Come puo’ notarsi le Sezioni unite hanno espressamente affrontato l’argomento dell’affidamento del servizio a un soggetto privato quale una societa’ commerciale, escludendo comporti un mutamento di conclusioni.
Del resto, la ricostruzione e’ confermata dal regime di riscossione coattiva dell’imposta, ed e’ logico che il fatto che gli incassi non vengano riversati al comune affidante ma trattenuti come compenso del servizio svolto per esso, non incide sul rapporto autoritativo d’imposta con l’utente.
Coerentemente si e’ affermato che gli atti con cui il gestore del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani richiede al contribuente quanto da lui dovuto a titolo di TIA, “anche quando assumono la forma di fattura commerciale, non attenendo al corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma ad un’entrata sicuramente pubblicistica, hanno natura di atti amministrativi impositivi”, senza che possano quindi inficiarsi le conclusioni sopra riportate (Cass., 10/05/2013, n. 11157).
Sempre le Sezioni unite, nell’arresto prima menzionato, hanno chiarito che l’indirizzo affermato e’ dunque conforme all’articolo 13 della direttiva 2006/112/CE, posto che non viene meno il carattere pubblicistico dell’entrata. Cio’ assorbe anche, per quanto di utilita’, il riferimento combinato contenuto in ricorso all’articolo 9 del medesimo testo normativo.
Il Supremo Collegio ha posto in risalto che l’ordinamento eurocomunitario reputa essenziale la gestione dei rifiuti, addossando allo Stato l’obbligo di adottare al riguardo le misure necessarie e rimettendo alla discrezione degli Stati membri stessi la determinazione degli oneri correlati ai costi gestori. In motivazione viene citata la giurisprudenza comunitaria che sottolinea il profilo (Corte giust., 15/07/2009, causa C-254/08, punti 48 e 50) nonche’ la connessione tra l’esercizio del servizio e l’autorita’ di pubblica autorita’ (Corte giust., 29/10/2015, causa C-174/14, punto 71; Corte giust., 14/12/2000, causa C-446/98, punti 15-17). Cosi’ come la necessita’, al contrario, di un rapporto sinallagmatico tra prestazione e controprestazione ai fini della discussa imponibilita’ (Corte giust., 20/06/2013, causa C-653/11).
Dal tutto e’ stata fatta derivare l’irrilevanza della voce 127-sexiesdecies della tabella A, parte 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, citata nel riassunto motivo di ricorso, posto che si tratta di disposizioni applicabili nei casi in cui le prestazioni in esame vengano svolte con corrispettivo, elemento assente nel caso in esame.
Cio’ posto, le Sezioni Unite hanno condivisibilmente escluso la necessita’ di rinvii pregiudiziali (punto 21 della motivazione), in correlazione con le sintetizzate motivazioni utili alla medesima conclusione nella fattispecie in scrutinio.
2.1. Venendo al ricorso incidentale, esso e’ infondato.
E’ vero che attualmente la giurisprudenza e’ come visto consolidata, ma e’ anche vero che al momento degli atti introduttivi di prime cure (dicembre 2012), seconde cure (febbraio 2013), e davanti a questa Corte (gennaio 2015), non erano ancora intervenute le Sezioni unite richiamate, in cui viene dato atto (punto 12 della motivazione) di contrastanti pronunce (della sezione Prima, basate in particolare sulla menzionata voce 127 sexiesdecies) pubblicate tra il 2009 e il 2014 (Cass., 05/03/2009, n. 5297, pag. 7 della motivazione; richiamata da Cass., 12/08/2014, n. 17994, punto 2.1. della motivazione, in fine).
Il che palesa (Cass., 29/11/2016, n. 24234) la corretta applicazione, da parte del tribunale nella sentenza qui gravata, della compensazione delle spese, secondo il regime “ratione temporis” vigente, in ragione della complessita’ del tessuto normativo.
3. Spese compensate per i medesimi motivi appena accennati, in uno alla reciproca soccombenza in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Il collegio ha deliberato la motivazione in forma semplificata

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