Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 13 marzo 2018, n. 1607. Ai sensi degli artt. 4 comma 3, e 5 comma 5, D.Lgs. 286/1998, i reati inerenti allo spaccio e all’uso di stupefacenti sono testualmente considerati, per l’extracomunitario, causa preclusiva del rilascio o del rinnovo del titolo di soggiorno

Ai sensi degli artt. 4 comma 3, e 5 comma 5, D.Lgs. 286/1998, i reati inerenti allo spaccio e all’uso di stupefacenti sono testualmente considerati, per l’extracomunitario, causa preclusiva del rilascio o del rinnovo del titolo di soggiorno; il grave disvalore che il legislatore attribuisce “a monte” a tali reati ai fini della tutela della sicurezza pubblica, implica che le relative condanne dell’extracomunitario sono ostative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, qualunque sia la pena detentiva riportata dal condannato, e non rilevando su tale piano la concessione della sospensione condizionale della pena; solo in via di eccezione, quando sussistono gli speciali presupposti indicati dalla nuova formulazione dell’art. 5, comma 5, t.u. n. 286 del 1998, come modificato dal d.lgs. n. 5 del 2007 e ulteriormente inciso dalla sentenza della Corte Cost. n. 202 del 2013, l’automatismo delle cause ostative viene meno, occorrendo pertanto una valutazione discrezionale circa la pericolosit? sociale in capo all’appellante.

Sentenza 13 marzo 2018, n. 1607
Data udienza 18 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10538 del 2015, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Pa. Vi., con domicilio eletto presso lo studio Ma. An. in Roma, viale (…);

contro

Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – TRIESTE: SEZIONE I n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente rigetto rinnovo permesso di soggiorno di cui al decreto Questore di Udine del 9.5.2015

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2018 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Lu. Sa. su delega di Pa. Vi. e l’Avvocato dello Stato Ti. Va.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il presente gravame il cittadino straniero di cui in epigrafe chiede l’annullamento della decisione con cui il Tar ha respinto il ricorso diretto all’annullamento del rigetto del rinnovo del suo permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, basato sul giudizio prognostico per cui una condanna per il reato di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti costituirebbe un indizio di pericolosità sociale e di non integrazione.

Per il Tar il provvedimento sarebbe sufficientemente motivato e non manifestamente irragionevole in quanto il reato per il quale è stato condannato rientrerebbe tra quelli per i quali, anche se non c’è un diretto automatismo, l’amministrazione può valutare la situazione dello straniero con ampia discrezionalità.

L’appello, dopo aver riepilogato le censure introdotte in primo grado, è affidato alla denuncia della violazione dei principi di buon andamento, efficienza, imparzialità dell’azione amministrativa ex articolo 97 della Costituzione e del legittimo affidamento; dell’articolo 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 5, comma 3- 4 e 5 del D. Lgs. N. 286/98; dell’art. 117 della Costituzione e dell’art. 8 della CEDU.

Con ordinanza n. -OMISSIS-la Sezione ha accolto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento.

L’amministrazione si è solo formalmente costituita in giudizio.

Uditi i difensori delle parti all’udienza pubblica di discussione l’appello è stato ritenuto in decisione dal Collegio.

DIRITTO

Con le due rubriche di gravame l’appellante, dopo aver riepilogato le censure introdotte in primo grado, pone una doglianza sostanzialmente unica e che può essere confutata unitariamente.

La decisione del TAR avrebbe:

— del tutto omesso ogni riferimento alla circostanza che il precedente rinnovo del permesso di soggiorno era stato disposto successivamente alla pronuncia della sentenza, la quale successivamente sarebbe stata ritenuta erroneamente ostativa;

— ignorato i principi di ragionevolezza e di illogicità e dell’art. 97 della Costituzione e il principio del legittimo affidamento; dell’articolo 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 5, comma 3- 4 e 5 del D. Lgs. n. 286/98; e dell’art. 117 della Costituzione e dell’art. 8 della CEDU.

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