Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 20 febbraio 2018, n. 4059. La convalida con efficacia «ex tunc»» degli atti amministrativi viziati da incompetenza

La convalida con efficacia «ex tunc»» degli atti amministrativi viziati da incompetenza, è legittimamente applicabile anche nel caso in cui il provvedimento viziato da incompetenza abbia costituito oggetto di impugnativa davanti al giudice ordinario (con la sola esclusione dell’ipotesi in cui sia eventualmente intervenuta una sentenza passata in giudicato), non risultando limitato in alcun modo il diritto di difesa del destinatario del provvedimento, in quanto la ratifica da parte dell’autorità amministrativa competente modifica solo l’imputazione soggettiva dell’atto, restando invariati i profili conoscitivi, valutativi e volitivi del provvedimento stesso.

Sentenza 20 febbraio 2018, n. 4059
Data udienza 28 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 5664/’15) proposto da:
COMUNE DI SCANDIANO, (P.I.: (OMISSIS)), in persona del Vice-Sindaco p.t. (giusta Delib. Giunta municipale 28 gennaio 2015, n, 11), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in virtu’ di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 2293/2014, depositata il 7 novembre 2014 (e notificata il 29 dicembre 2014);
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 28 novembre 2017 dal consigliere Aldo Carrato;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Capasso Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso e per la dichiarazione di assorbimento del secondo;
uditi l’Avv. (OMISSIS) (per delega) nell’interesse del Comune ricorrente e l’Avv. (OMISSIS) (per delega) per il controricorrente.
FATTI DI CAUSA
IL Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza del 18 aprile 2016, rigettava l’opposizione proposta dal sig. (OMISSIS) contro l’ordinanza-ingiunzione n. 132 del 28 giugno 2005, con la quale il Sindaco del Comune di Scandiano aveva irrogato nei suoi confronti la sanzione amministrativa di Euro 60.000,00 per aver omesso di comunicare entro sette giorni in via informatica alla banca dati dell’anagrafe bovina la macellazione di 36 capi nel periodo 30 agosto 2004-24 ottobre 2004, in violazione del Decreto Legislativo n. 58 del 2004, articolo 3, comma 4, e del Decreto Ministeriale 31 gennaio 2002, articolo 8, comma 1, lettera a).
Il (OMISSIS) proponeva appello nei confronti della suddetta sentenza e, nella costituzione dell’ente appellato, la Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 2293/2014 (depositata il 7 novembre 2014), accoglieva il gravame e, per l’effetto, annullava la menzionata ordinanza-ingiunzione, condannando l’ente soccombente alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte felsinea riteneva che l’impugnato i provvedimento sanzionatorio era stato adottato da un’autorita’ amministrativa incompetente (ovvero dal Sindaco) nel mentre avrebbe dovuto essere emanato dal competente dirigente legittimato ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, articolo 107 aggiungendo che la successiva emanazione di una seconda ordinanza sanzionatoria, di identico contenuto a carico del medesimo (OMISSIS), a firma dirigenziale non poteva considerarsi dotata dell’efficacia di un provvedimento di convalida di quello precedente tempestivamente impugnato, poiche’ il vizio originario di incompetenza non era da qualificarsi di natura meramente formale.
Avverso la suddetta sentenza (non notificata) ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Scandiano, articolato in due motivi, al quale ha resistito con controricorso l’intimato (OMISSIS). Il difensore dell’ente ricorrente ha anche depositato memoria illustrativa ai sensi dell’articolo 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE

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