Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 20 febbraio 2018, n. 4006. Ai fini del decorso del termine ex articolo 325 cpc

Ai fini del decorso del termine ex articolo 325 cpc, la notifica della sentenza che vede il soccombente defunto nel corso del giudizio deve essere fatta presso il difensore e non collettivamente agli eredi

Ordinanza 20 febbraio 2018, n. 4006
Data udienza 27 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 16399/2014 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– intimato –
Nonche’ da:
(OMISSIS), considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimate –
avverso la sentenza n. 317/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 04/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del primo motivo del ricorso proposto da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), assorbiti tutti gli altri e il ricorso incidentale di (OMISSIS), con conseguente annullamento della gravata sentenza e rinvio alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione.
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono per cassazione, sulla base di quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, n. 317/14, del 4 marzo 2014, che – nel pronunziare sull’appello principale proposto dalle odierne ricorrenti contro la sentenza del Tribunale di Catania n. 34/12, del 4 gennaio 2012 – ha dichiarato il gravame improcedibile, per decorso del termine ex articolo 325 c.p.c..
2. Riferiscono le ricorrenti, in punto di fatto, che il loro dante causa iure hereditatis, (OMISSIS), conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale etneo, l’Avv. (OMISSIS), affinche’ – accertatane la responsabilita’ professionale – ne fosse disposta la condanna al risarcimento dei danni.
Riferiscono altresi’ che, svoltosi il giudizio di primo grado e fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 4 luglio 2011, l’attore (OMISSIS) decedeva il 7 ottobre 2011, ovvero, durante la pendenza del termine per il deposito delle note di replica, destinato a scadere il 7 novembre 2011 (senza, peraltro, che l’evento fosse fatto constare in alcun modo dal suo difensore).
Definito il giudizio di primo grado con il rigetto della domanda attorea (e l’accoglimento di quella riconvenzionale, proposta dal predetto legale per il pagamento di quanto dovutogli quale corrispettivo dell’attivita’ svolta in favore del (OMISSIS)), tentata infruttuosamente dal (OMISSIS), in data 8 ottobre 2012, la notificazione della sentenza del Tribunale catanese presso il domicilio eletto dal difensore dell’attore (tentativo non andato a buon fine, essendo risultato il destinatario irreperibile), la rinnovata notificazione veniva eseguita, con successo, il 17 aprile 2012 nei confronti degli eredi del (OMISSIS), avvenendo collettivamente ed impersonalmente presso l’ultimo domicilio del defunto.
Proposto appello da costoro, con atto notificato al (OMISSIS) il giorno 8 ottobre 2012, la Corte catanese, accogliendo l’eccezione di tardivita’ – per decorso del termine breve ex articolo 325 c.p.c., sollevata dall’appellato, dichiarava, come osservato in premessa, improcedibile il gravame.
3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) e le (OMISSIS), sulla base di quattro motivi.
3.1. Con il primo motivo, lamentano “nullita’ ex articolo 360 c.p.c., nn. 3) e 5), per violazione e/o falsa applicazione e falsa interpretazione degli articoli 325, 326, 327 e 328 cod. proc. civ. e relativa motivazione”, nonche’, “nullita’ ex articolo 360, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 285, 299 e 300 c.p.c., e relativo vizio di motivazione”, e, ancora, “nullita’ ex articolo 360 c.p.c., nn. 3) e 5), per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 286 e 30(3, n.d.r.) c.p.c., e relativo vizio di motivazione”, e, infine, “nullita’ della sentenza per carenza, difetto di motivazione e contraddittorieta’ della stessa”, oltre che per “impossibilita’ di controllo sul procedimento logico utilizzato dal giudice per la risoluzione di questioni di diritto e di interpretazione”.
Contestano, nella sostanza, la correttezza della statuizione relativa alla tardivita’ del loro gravame, denunciando anche una (supposta) contraddittorieta’ nella motivazione addotta a sostegno della stessa.

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