SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Sentenza 24 maggio 2012, n. 19637
Ritenuto in fatto
La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 21.2.2011, in parziale riforma della sentenza 16.12.2008 del Tribunale di quella città:
a) ha ribadito l’affermazione della responsabilità penale di G.P., G.G. e G.G. in ordine al reato di cui:
– all’art. 674 cod. pen., poiché – quali componenti dei consiglio di amministrazione della s.p.a. “Acciaierie e ferriere (omissis)” esercente un’attività industriale che originava emissioni in atmosfera – non rispettando le prescrizioni di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 12186 del 30.7.1991 nonché aumentando la produzione in carenza di interventi correttivi utili al fine di captare ed abbattere tutte le emissioni prodotte, provocavano emissioni di polveri atte a cagionare molestia alle persone che avevano abitazioni adiacenti l’impianto aziendale – acc. in Ospitaletto, con permanenza fino al 24.1.2008;
b) ha riconosciuto agli stessi circostanze attenuanti generiche, determinando la pena inflitta a ciascuno in giorni 20 di arresto, convertita nella corrispondente pena pecuniaria di euro 760,00 di ammenda;
c) ha confermato le statuizioni risarcitorie in favore delle parti civili costituite L.T., G.B. e M.D.C.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso congiunto il difensore degli imputati, il quale ha eccepito:
– la nullità della sentenza di primo grado, poiché non era stato notificato al difensore il decreto di condanna originariamente emesso ed a seguito della cui opposizione era stato celebrato il dibattimento;
– l’insussistenza della contravvenzione contestata, essendo risultato in dibattimento che le prescrizioni di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 12186 erano state rispettate già dall’anno 2006, con la conseguenza che gli imputati sarebbero stati condannati per una violazione generica dell’art. 674 cod. pen., costituente fatto diverso rispetto alla violazione specifica contestata;
– la illegittimità del diniego di ammissione all’oblazione per il reato di cui all’art. 674 cod. pen., laddove l’oblazione era stata invece ammessa per la ulteriore contestazione riferita alla mancata ottemperanza alla delibera G.R. n. 12186 del 30.7.1991;
– la intervenuta prescrizione della contravvenzione residua, non potendosi ravvisare “permanenza” della condotta a fronte di emissioni di fumi avvenute a distanza di un mese l’una dall’altra.
Considerato in diritto
Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.
1. Quanto alla prima doglianza, va ribadito l’orientamento di questa Corte Suprema secondo il quale l’omessa notifica del decreto penale di condanna al difensore determina una nullità non assoluta, che è sanata dalla presentazione dell’opposizione poiché, avendo l’atto conseguito lo scopo cui era diretto, viene meno l’interesse dell’imputato all’osservanza della disposizione violata (vedi Cass.: Sez. IV, 1.4.2010, n. 17582; Sez. V, 21.9.2010, n. 43757).
2. Il fatto per il quale gli imputati sono stati condannati non può ritenersi “diverso” da quello costituente oggetto dell’imputazione originaria.
Ad essi è stata contestata l’immissione di polveri in atmosfera, idonea ad arrecare molestia alle persone sia per l’inosservanza delle prescrizioni imposte con la delibera G.R. n. 12186 del 30.7.1991 sia per avere aumentato la produzione dello stabilimento in carenza di interventi correttivi utili al fine di captare ed abbattere tutte le emissioni prodotte durante il procedimento di fusione del materiale ferroso.
In proposito i giudici del merito hanno accertato che nell’anno 2006 era stata rilasciata, per lo stabilimento industriale in oggetto, autorizzazione integrata ambientale, che prevedeva l’eliminazione di qualsiasi tipologia di emissioni diffuse.
Successivamente erano state apportate modifiche agli impianti anche finalizzate all’abbattimento delle emissioni; esse comunque si erano rivelate insufficienti al raggiungimento di tale ultimo scopo tanto che (in seguito ad emissioni fuoriuscenti non dal camino di convogliamento dei fumi, ma dai comignoli e dal tetto dello stabilimento) erano stati ulteriormente riscontrati il deposito di polveri sulla biancheria, gli ortaggi e le pertinenze delle abitazioni adiacenti, oltre alla diffusione di odori fastidiosi.
Né gli imputati hanno dimostrato di avere adottato tutte le misure imposte, secondo la particolarità del lavoro, dalla migliore esperienza e dalla tecnica più avanzata per evitare quelle molestie.
3. La richiesta di oblazione, per la contravvenzione di cui all’art. 674 cod. pen., è stata legittimamente respinta a norma dell’art. 162-bís, 3° comma, cod. pen., a fronte dell’accertata permanenza di conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte dei contravventori.
4. Reati permanenti sono quelli nei quali l’offesa al bene giuridico tutelato si protrae nel tempo per effetto della persistente condotta del soggetto agente: la condotta illecita deve avere, dunque, carattere continuativo e ad essa l’agente può porre fine con condotta volontaria.
Il carattere continuativo delle emissioni moleste non si identifica con la ripetitività giornaliera delle stesse, bastando che esse si protraggano – senza interruzioni di rilevante entità – per un lasso apprezzabile di tempo a cagione della duratura condotta colpevole del soggetto agente (vedi, con riferimento specifico all’art. 674 cod. pen., Cass. 10.2.1995, n. 1360).
Nella vicenda in esame la natura permanente del reato risulta correttamente affermata (sicché deve ritenersi infondata la prospettazione di intervenuta prescrizione) poiché lo stato antigiuridico si è protratto fino al gennaio 2008, in orario per lo più notturno ed ogni 2-3 settimane, senza che siano state adottate idonee misure di contenimento delle emissioni.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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