In sede di ottemperanza il giudice amministrativo non può esercitare il potere di integrare, in sede di ottemperanza, il precetto racchiuso nella sentenza da eseguire nel caso di sentenza emessa da un giudice appartenente ad un diverso ordine giurisdizionale.
Sentenza 22 gennaio 2018, n. 394
Data udienza 21 novembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6973 del 2010, proposto dalla F.I.M.M.G. – Federazione Italiana Medici di Medicina Generale ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Fr. Ca. e Ro. Lo., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fr. Ca. in Roma, piazza (…);
contro
La Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Fr. Al. e Ma. Sc., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fr. Ak. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, Sez. II, n. 1423/2010, resa tra le parti, concernente l’inserimento negli elenchi nominativi del personale del Servizio sanitario nazionale dei medici titolari di incarico a tempo indeterminato nell’emergenza sanitaria territoriale convenzionati;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Regione Piemonte;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2017 il Cons. Solveig Cogliani e uditi per le parti l’avvocato Ma. La., su delega dichiarata dell’avvocato Fr. Ca., e l’avvocato Fr. Al.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – Con il ricorso indicato in epigrafe, la Federazione italiana medici di medicina generale nazionale (di seguito F.I.M.M.G.) e la Sezione per il Piemonte, unitamente a alcuni medici operanti nel servizio dell’Emergenza sanitaria Territoriale 118, chiedono l’integrale riforma della sentenza n. 1423/2010 pronunciata il 12 gennaio 2010 dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, depositata il successivo 5 marzo.
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