I giudizi formulati sugli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dai superiori gerarchici con le schede valutative sono connotati da un’altissima discrezionalità tecnica, comportando un attento apprezzamento delle capacità e delle attitudini dimostrate in concreto dal soggetto; essi, pertanto, impingendo direttamente nel merito dell’azione amministrativa, sono soggetti al sindacato di legittimità solo entro i ristretti limiti della manifesta abnormità, discriminatorietà o del travisamento dei presupposti di fatto.
Ordinanza 22 gennaio 2018, n. 404
Data udienza 16 gennaio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1181 del 2016, proposto dalla Cu. del Fa. del Geometra Vi. Er., in persona del Curatore p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Em. Pa. Sa., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
il Comune di Avellino, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Ga. Br., Gi. Sa. De Ma. e Be. Ma., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ra. Po. in Roma, via (…); il Dirigente del settore Lavori Pubblici ed Ambiente del Comune di Avellino e il Dirigente del settore Pianificazione e Uso del Territorio – Servizio Edilizia Privata e Vigilanza del Comune di Avellino, non costituiti in giudizio;
nei confronti di
I signori Gi. Ga. ed altri non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE II n. 01383/2015, resa tra le parti, concernente l’intimazione all’ esecuzione delle opere necessarie per il ripristino della funzionalità dell’impianto fognario e canalizzazione delle acque provenienti dai fabbricati.
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