In capo all’amministrazione indicente la procedura selettiva un potere discrezionale nell’individuazione della tipologia dei titoli richiesti per la partecipazione, da esercitare tenendo conto della professionalita’ e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire.
Sentenza 15 gennaio 2018, n. 199
Data udienza 14 dicembre 2017
Integrale
Procedure selettive – Titoli richiesti – Tipologia – Individuazione – Potere discrezionale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8816 del 2016, proposto da:
St. Pa. e Si. Ag., rappresentate e difese dagli avvocati Di. Va. e Fr. Le., con domicilio eletto presso lo studio Di. Va. in Roma, (…);
contro
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);
Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione non costituito in giudizio;
Fo. Pa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Fr. Ga. Sc., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. Lazio, sezione II quater n. 09471/2016, resa tra le parti, che ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso per l’annullamento, dell’avviso pubblicato in G.U. 4° Serie Speciale n. 41 del 24 maggio 2016, relativo alla pubblicazione dei nove bandi di concorso per l’assunzione, a tempo indeterminato, presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, di 500 funzionari da inquadrare nella III Area del personale non dirigenziale posizione economica F1.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e di Fo. Pa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2017 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Ma. Po. per delega dell’avv. Di. Va. e Ma. Vi. Lu. dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con l’avviso, pubblicato in G.U. n. 41 del 24 maggio 2016, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha reso nota la pubblicazione di nove bandi per accedere al concorso pubblico per l’assunzione di 500 funzionari da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, in vari profili professionali.
Per quanto di interesse, nel bando di concorso per il Profilo Funzionario della promozione e della comunicazione, l’Amministrazione ha stabilito, all’articolo 3, tra i requisiti di ammissione, oltre alla laurea, il possesso di ulteriori titoli tassativamente determinati.
2 – Le appellanti, che intendevano accedere al concorso per detto profilo, pur essendo in possesso di numerosi titoli comprovanti la qualifica a svolgere le attività richieste dal bando, non potendo partecipare, impugnavano il bando di concorso avanti il Tar del Lazio.
3 – In via cautelare il Tar ha deciso di ammettere con riserva le ricorrenti alla procedura selettiva.
4 – Con la sentenza resa al termine del giudizio il Tar ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso sulla base della seguente motivazione: “in corso di causa è emerso che tutti i ricorrenti non hanno superato la prova preselettiva. Alla luce di tale ultima circostanza, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse”.
5 – La sentenza è stata impugnata, sottolineandosi come il Giudice di prime cure ha emesso un provvedimento dettato da un totale travisamento dei fatti di causa, posto che le appellanti non dovevano sostenere le prove preselettive, in quanto candidate con disabilità superiore al 80%. Anche in ragione del fatto che la difesa dell’amministrazione confermava tale circostanza, in via cautelare, questo Consiglio sospendeva le sentenza impugnata. Pertanto, le appellanti, in ottemperanza dell’ordinanza cautelare di questo Consiglio n. 5755 del 22 dicembre 2016, sono state ammesse a sostenere le prove scritte del concorso.
7 – Tali prove non sono state superate dalla dr.ssa Pa., nel senso che la candidata non ha ottenuto il punteggio minimo previsto dall’art. 6 del bando di concorso. Pertanto, l’appellante non è stata inserita nell’elenco degli ammessi a sostenere la prova orale, pubblicato il 5 aprile 2017 sul sito istituzionale, di conseguenza non è stata inserita nella graduatoria finale di concorso pubblicata il 31 luglio 2017. Avverso tali provvedimenti non risulta che l’appellante abbia proposto alcun ricorso; ne deriva che deve ritenersi oramai consolidata ed irretrattabile l’esclusione dal concorso della candidata, con la conseguenza ulteriore dell’intervenuta improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’appello dalla medesima proposto.
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