Le massime
1. Il bilanciamento degli opposti interessi tra le parti nei giudizi di dichiarazione giudiziale di paternità e petizione ereditaria, può essere realizzato consentendo che gli esiti del giudizio sulla filiazione naturale possono essere tenuti in considerazione al fine di stabilire se proseguire in quello dipendente di petizione ereditaria, con una sentenza di accoglimento o rigetto, ovvero sospenderlo, o autorizzare con quali cautele la divisione.
2. Qualora pendano in grado d’appello sia il giudizio in cui è stata pronunciata sentenza di dichiarazione giudiziale di paternità naturale sia il giudizio che proprio su tale presupposto ha accolto la domanda di petizione di eredità, ed il primo giudizio sia definito senza che nel secondo la sospensione sia stata disposta o riprenda il secondo giudizio dopo che il primo sia stato definito, la sospensione del giudizio sulla domanda di petizione dell’eredità può solo essere pronunciata sulla base dell’art. 337 c. 2 c.p.c., dal giudice che ritenga di non poggiarsi sull’autorità della decisione pronunziata nel giudizio di dichiarazione giudiziale della paternità.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE
SENTENZA 19 giugno 2012, n.10027
Ritenuto in fatto
Re..Br. , con la citazione notificata il 6.3.2006, ha convenuto in giudizio, davanti al tribunale di Asti, B.V. e L. oltre alla società Sicap s.r.l. in liquidazione.
In confronto dei primi, figli di R..B. , ha proposto una domanda intesa alla dichiarazione giudiziale di paternità naturale del comune defunto genitore e verso tutti i convenuti una domanda di petizione ereditaria.
2. Il tribunale, con sentenza 56/2009, ha accolto la prima domanda, ha dichiarato la relativa causa urgente in applicazione dell’art. 92, comma 2, ord. giudiziario e ne ha disposto la separazione dall’altra.
Questa sentenza è stata impugnata da B.V. e L. con distinti appelli, che sono stati riuniti.
3. Nel giudizio sulla separata causa di petizione di eredità, il tribunale di Asti, respinta la richiesta di sospensione nel contesto della sentenza 479/2010, con questa ha determinato la quota d’eredità spettante all’attrice, ha tra l’altro dichiarato inefficace l’alienazione di alcuni beni ereditari, ha condannato i B. a restituire all’attrice un terzo del corrispettivo ritratto da altra inefficace alienazione.
Anche tale sentenza è stata impugnata, da B.V. e L. oltre che dalla Sicap e i due appelli, proposti separatamente, sono stati riuniti.
4. In questo secondo giudizio, la corte di appello di Torino, che in precedenza con ordinanza aveva accolto un’istanza degli appellanti volta alla sospensione dell’efficacia provvisoria della sentenza, con altra ordinanza, del 15.3.2011, da un lato ha respinto l’istanza dell’attrice volta alla revoca della sospensione della efficacia provvisoria, dall’altro, in dichiarata applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ., ha disposto la sospensione del giudizio di appello.
La corte ha osservato che la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità e quella di petizione ereditaria sono tra loro in una relazione di pregiudizialità tecnica, che è la relazione tra le cause presupposta dall’art. 295, quando prevede che la causa dipendente sia sospesa sino al passaggio in giudicato della sentenza pronunciata sulla causa condizionante.
L’ordinanza è stata comunicata il 29.3.2011.
5. Re..Br. l’ha impugnata con ricorso per regolamento necessario di competenza di cui ha chiesto la notifica il 27.4.2011.
B.L. e V. hanno depositato memoria.
Re..Br. ha a sua volta depositato una memoria.
Vi ha riprodotto il testo della sentenza 1065/2011 del 20.7.2011, pronunciata nel giudizio di appello sulla domanda di dichiarazione di paternità naturale, che tale paternità ha riconosciuto.
6. La sesta sezione di questa Corte, all’esito della discussione del ricorso nella camera di consiglio del 13.12.2011, con ordinanza depositata il 13.1.2012, ha considerato che la pronuncia sul ricorso richiedeva la decisione di questioni di massima di particolare importanza circa i rapporti tra le due disposizioni dettate dagli artt. 295 e 337 cod. proc. civ. e ha disposto che gli atti fossero rimessi al primo presidente.
In applicazione dell’art. 374, comma 2, cod. proc. civ., è stato disposto che sul ricorso si dovessero pronunciare le sezioni unite.
7. In vista della relativa discussione, fissata in udienza pubblica, entrambe le parti hanno depositato memorie.
Le parti hanno concordemente riferito che la sentenza 20.7.2011 n. 1065 della corte d’appello di Torino è stata frattanto impugnata dagli attuali resistenti B. con ricorso notificato il 9.3.2012.
La ricorrente, che nel giudizio appena indicato ha dal canto suo notificato controricorso, ha chiesto di differire la decisione del proprio ricorso contro l’ordinanza di sospensione, per consentirne la trattazione insieme a quello proposto dai suoi contraddittori avverso la sentenza pronunziata contro di loro sulla dichiarazione di paternità naturale.
8. Il P.M. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
9. La Corte, valutando che la ragion d’essere del ricorso contro l’ordinanza di sospensione è nella più sollecita ripresa del relativo giudizio, ha ritenuto di passare alla sua decisione.
Motivi della decisione
1. È impugnata con ricorso per regolamento necessario di competenza un’ordinanza del giudice di appello che ha disposto la sospensione del giudizio pendente davanti a sé e lo ha fatto sul presupposto che ciò fosse imposto da quanto dispone l’art. 295 cod. proc. civ..
In forza di quanto è stabilito in modo espresso dall’art. 42 dello stesso codice, il regolamento è ammissibile.
La circostanza che la sospensione sia stata ordinata sul fondamento della disposizione dettata dall’art. 295 cod. proc. civ., quando, in ipotesi avrebbe potuto esserlo in base all’art. 337, secondo comma, dello stesso codice, non incide sulla ammissibilità del ricorso inteso a far dire erroneamente applicato l’art. 295, potendo se mai condizionare l’esercizio dei poteri della Corte nella decisione sul fondo del ricorso.
Sul punto, peraltro, la giurisprudenza della Corte, a partire da Cass. 28.7.2005 n. 15794, cui ha fatto seguito Cass. 4.7.2007 n. 15111, è nel senso che, quando sia constatata l’erronea applicazione dell’art. 295, lo scrutinio del fondo del ricorso per regolamento si debba arrestare, restando al giudice del merito di tornare a valutare se la sospensione non possa essere ordinata in base ai presupposti indicati dall’art. 337, secondo comma.
E la conclusione si giustifica per la considerazione che spetta al giudice di merito valutare se riconoscere l’autorità della diversa sentenza a tale scopo fatta valere nella diversa causa pendente davanti a sé o non farlo (sui limiti del controllo esperibile dalla cassazione la Corte si è poi espressa nella ordinanza 25.11.2010 n. 23977 della prima sezione, affermando che il sindacato copre la verifica dei presupposti normativi dell’esercizio del potere e non si estende alle valutazioni di merito, che siano state esplicitate).
Per decidere del ricorso nel caso concreto si deve quindi scrutinare se la sospensione dovesse essere ordinata o potesse non esserlo.
Si tratta quindi di stabilire se, pendendo in grado di appello sia il giudizio in cui è stata pronunciata una sentenza su causa di riconoscimento di paternità naturale e che l’abbia dichiarata, sia il giudizio che su tale base ha accolto domanda di petizione di eredità; impugnate dai convenuti entrambe le sentenze; il secondo giudizio debba essere sospeso in attesa che nel primo si formi la cosa giudicata sulla dichiarazione di paternità naturale o invece possa proseguire ovvero non debba essere sospeso necessariamente, ma solo possa esserlo se il giudice del secondo giudizio non intenda riconoscere l’autorità dell’altra decisione.
2. Il ricorso contiene tre motivi.
2.1. Col primo, in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., si denuncia la violazione degli artt. 112 e 342 dello stesso codice e dell’art. 2909 cod. civ,,, oltre che dei principi generali in materia di cosa giudicata.
Il motivo è stato peraltro rinunciato con la memoria richiamata al precedente punto 5 dello svolgimento del processo, ciò di cui l’ordinanza di rimessione ha dato atto.
2.2. Il secondo motivo denunzia la violazione degli artt. 295 e 337 cod. proc. civ..
La ricorrente osserva che nel giudizio sulla questione pregiudiziale di paternità naturale era intervenuta sentenza di primo grado, ancorché impugnata.
E però, pur avendo dato atto di questo specifico fatto, la corte d’appello ha ritenuto che la relazione tra causa pregiudicante e causa pregiudicata restasse ancora soggetta all’applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ..
Così facendo, tuttavia, la corte di appello, non avendo addotto argomenti critici, si sarebbe posta in contrasto con l’orientamento della giurisprudenza della cassazione.
La ricorrente considera al riguardo che tale orientamento è nel senso che l’ambito di applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ. è segnato dalla contemporanea pendenza in primo grado della causa pregiudicante e di quella pregiudicata, sicché cessa d’essere operante quante volte sulla causa pregiudicante sia intervenuta una sentenza di accoglimento.
Quando si determina questa situazione, la disciplina del raccordo tra lite pregiudicante e lite pregiudicata andrebbe desunta dall’art. 337, secondo comma, che dalla autorità della decisione di primo grado sul rapporto condizionante fa discendere l’effetto che il giudice della lite condizionata possa porre a base della decisione della lite sottoposta al suo giudizio l’accertamento già compiuto dal primo giudice.
La ricorrente richiama come manifestazione del riferito orientamento l’ordinanza della sezione terza 29.8.2008 n. 21924, cui avrebbe fatto seguito l’ordinanza 16.12.2009 n. 26435 della stessa sezione, e che troverebbe antesignani nelle ordinanze 8.4.2002 n. 5006 e 3.5.2007 n. 10185 della sezione lavoro e 28.7.2005 n. 15794 della terza sezione.
2.3. Anche il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 295 e 337 cod. proc. civ., peraltro in relazione all’art. 360 n. 3 del codice e sotto diverso aspetto.
Qui la motivazione dell’ordinanza impugnata è posta a raffronto con l’orientamento giurisprudenziale che dice non riconducibile all’ambito di applicazione dell’art. 295 la relazione intercorrente tra giudizi aventi ad oggetto l’accertamento sul se dovuto e quello sul quanto dovuto, tipo di relazione alla quale, secondo i ricorrenti, andrebbe ricondotta anche quella che lega le domande oggetto della attuale controversia.
Ed al riguardo i ricorrenti si richiamano a varie decisioni, delle sezioni unite e di altre sezioni (le ordinanze 26.7.2004 n. 14060; 3.5.2007 n. 10185; 18.1.2007 n. 1072).
3. La replica dei resistenti è affidata a considerazioni che si possono riassumere così.
La ricorrente, col terzo motivo, ha preteso di trarre argomento in suo favore dalla giurisprudenza in tema di relazione tra domanda sul se dovuto e domanda sul quanto dovuto.
Ma questa giurisprudenza non sarebbe riferibile al diverso caso della relazione tra dichiarazione della paternità naturale dell’ereditando e diritto ad essere chiamato all’eredità in chi si afferma figlio naturale.
I resistenti si richiamano al riguardo a decisioni della Corte (la sentenza 26.7.2004 n. 14060 e la sentenza 3.11.2006 n. 23596): l’una impostata sulla distinzione tra pregiudizialità logica e pregiudizialità tecnico-giuridica, l’altra specificamente sull’art. 573 cod. civ., interpretato nel senso che la filiazione naturale, se non riconosciuta, debba essere dichiarata con sentenza passata in giudicato perché le disposizioni relative alla successione dei figli naturali possano trovare applicazione, ed a sostegno del quale assunto è anche richiamato l’art. 715 cod. civ., che tra i casi di impedimento della divisione dei beni caduti in successione comprende la pendenza di un giudizio sulla filiazione naturale.
4. Si deve immediatamente osservare che se la giurisprudenza della Corte fosse da considerare stabilmente orientata nel senso indicato nei due motivi di ricorso e perciò in senso contrario alla soluzione accolta dalla corte d’appello, il ricorso non potrebbe tuttavia per ciò stesso considerarsi fondato in modo manifesto, secondo la speculare ipotesi cui conduce la formulazione dell’art. 360 bis, n. 1) cod. proc. civ.
E questo perché nel controricorso, all’orientamento postulato esistente nei motivi di ricorso ed a sostegno della contraria pronuncia della corte d’appello è contrapposto come argomento critico il distinguo che si è appena finito di sintetizzare.
Con il che è realizzata l’altresì speculare ipotesi – sottesa all’ultima parte della disposizione dettata dal n. 1) dell’art. 360 bis – che il resistente offra dal t canto suo argomenti a sostegno dell’interpretazione accolta dal giudice di merito in contrasto con l’orientamento della cassazione.
Va dunque anzitutto verificata l’esistenza e consistenza dell’orientamento giurisprudenziale in cui la ricorrente ha indicato il sostegno del proprio ricorso.
5. È certo consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte che la ipotesi di contemporanea pendenza davanti a due diversi giudici del giudizio sul se dovuto e di quello sul quanto dovuto non comporta che il secondo debba rimanere sospeso in attesa della decisione del primo e che, per converso, quante volte nel primo sia pronunciata sentenza che afferma esistente il diritto, il giudice del secondo giudizio possa porre a base della propria decisione ciò che è stato già deciso, ancorché la sentenza sia stata impugnata, l’alternativa essendo per contro quella di sospendere il giudizio di liquidazione del dovuto.
Ciò è stato affermato dalla ordinanza 27.7.2004 n. 14060 delle sezioni unite, che ha così assegnato questa relazione tra processi all’area di applicazione dell’art. 337 cod. proc. civ. dicendola per contro sottratta all’area dell’art. 295 dello stesso codice.
5.1. Le sezioni unite – nell’occasione in cui è stata pronunziata l’ordinanza 14060 del 2004 – erano state chiamate a comporre il seguente contrasto allora presente nella giurisprudenza della Corte.
Secondo l’art. 295 cod. proc. civ. il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia da cui dipende la decisione della causa.
Era in discussione se all’ambito di applicazione di tale disposizione andasse ricondotto il caso in cui il giudizio intrapreso per la liquidazione del dovuto si trova ad essere pendente, mentre ancora non è passata in giudicato la sentenza pronunciata nel separato giudizio in cui è in discussione lo stesso diritto a riceverlo.
Le sezioni unite lo negarono facendo propri in larga misura gli argomenti svolti in precedenza nella sentenza 25.5.1996 n. 4844 incentrati su una lettura restrittiva dell’istituto della sospensione necessaria.
Osservarono che l’istituto della sospensione necessaria del processo configurato dall’art. 295 cod. proc. civ. “determina l’arresto del processo dipendente per un tempo indeterminato e certamente non breve, poiché la paralisi del processo è destinata a protrarsi fino al passaggio in giudicato della decisione sulla causa pregiudiziale (art. 297, comma 1, c.p.c.), onde evitare il rischio di conflitto tra giudicati. In tal modo, in funzione della realizzazione del valore processuale dell’armonia dei giudicati, viene sacrificato il valore processuale della sollecita definizione dei giudizi”.
Misero in rilievo che una serie di interventi normativi – tra gli altri il ridimensionamento in senso restrittivo della pregiudizialità penale (espunto dallo stesso precedente testo dell’art. 295) e la modifica dell’art. 42 cod. proc. civ. (con l’estensione del regolamento necessario di competenza all’intera area dei provvedimenti applicativi della sospensione del processo) – stava a dimostrare l’emersione di una linea di tendenza sfavorevole alla sospensione. Aggiunsero che la sopravvenuta modifica dell’art. 111 Cost. attuata con la l. cost. 29 novembre 1999, n. 2, doveva essere considerata determinante nel senso di imporre una lettura restrittiva dell’art. 295.
5.2. Con qualche differenza sul piano procedurale, nelle varie ipotesi, per il diverso rapporto tra poteri delle parti e potere del giudice quanto alla sospensione del processo dipendente, su cui anche la Corte costituzionale ha avuto agio di soffermarsi (prima nella sentenza 31 maggio 1996 n. 182 e poi nell’ordinanza 12 aprile 2005 n. 132) si è così determinata sul piano effettuale una sostanziale omologazione tra i due casi.
Il primo è quello espressamente previsto e disciplinato dagli artt. 277 e 279, comma 2, n. 4) e comma 4, cod. proc. civ.: qui nell’unico giudizio, pronunziata sentenza che accerta il diritto ma non definisce il processo, è in linea di principio previsto che il processo prosegua in vista della liquidazione del dovuto, ma, su richiesta di ambedue le parti, il giudice può disporre che resti sospeso, quando la sentenza è impugnata e sino a quando non è deciso il relativo appello.
Il secondo è il caso scrutinato dalle sezioni unite, ed è quello che il A giudizio sia promosso o comunque si concluda nel primo grado con una sentenza di condanna generica ed in pendenza dell’impugnazione di tale sentenza prosegua o sia iniziato un distinto giudizio per la liquidazione del dovuto.
La disciplina traslata dal primo al secondo caso – sottratto all’ambito di applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ. – ed al quale questo è stato così attratto ne è risultata quella desumibile dagli artt. 336 e 337 cod. proc. civ..
Dalla riforma della sentenza di condanna generica si è fatta discendere nei due casi la caducazione di quella contenente la liquidazione del dovuto (ciò in base all’art. 336, primo comma); alla prima sentenza, ancorché impugnata, è stato riconosciuto l’effetto di poter spiegare autorità nel secondo, salvo il potere del giudice di sospenderlo (e questo in base all’art. 337, secondo comma), negandosi che la disposizione – come era stata intesa in precedenti occasioni – dovesse intendersi scritta per il solo caso che la sentenza, pur passata in cosa giudicata, fosse stata fatta oggetto di impugnazione straordinaria.
6. Le sezioni unite, nell’occasione che si è appena finito di considerare, non avevano avuto ragione di porre in discussione l’ambito di applicazione dell’art. 295 sino ad allora riconosciuto, ambito costituito dai casi di cosiddetta pregiudizialità tecnica, in cui per legge o volontà delle parti che ne chiedono l’accertamento in via principale, un certo fatto o rapporto, che va dunque accertato con efficacia di giudicato, si pone a sua volta come fatto costitutivo o per contro impeditivo di un diritto sostanziale o processuale controverso od esercitato in altro giudizio.
Situazione processuale in cui il giudizio dipendente – secondo tale orientamento – sarebbe stato destinato a restare sospeso sino al sopravvenire del passaggio in giudicato della sentenza destinata a giudicare del rapporto pregiudicante.
Nel ricorso, come si è anticipato, si è sostenuto che molteplici decisioni successive alla sentenza commentata al punto 5, avrebbero rovesciato tale orientamento giurisprudenziale, per avere ulteriormente ristretto il campo di applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ. al solo spazio temporale delimitato dalla contemporanea pendenza dei due giudizi in primo grado, senza che quello pregiudicante sia stato ancora deciso.
L’esame dei precedenti richiamati non convalida tale assunto, almeno nei termini generali in cui è stato formulato.
Infatti, l’ordinanza 28.7.2005 n. 15794 della sezione III ha esaminato un caso in cui la domanda di rilascio di un fondo per sopravvenuta scadenza del contratto era stata accolta in primo grado e la sentenza aveva ricevuto esecuzione, ma in appello la domanda era stata rigettata: e questo per avere il conduttore efficacemente opposto un’eccezione di tacita riconduzione. Il quale conduttore, pendente il ricorso per cassazione del proprietario contro tale sentenza, aveva agito per essere di nuovo immesso nel possesso del fondo ed aveva visto sospeso dal giudice il relativo giudizio.
L’accoglimento del regolamento proposto in base all’art. 42 cod. proc. civ., ha trovato giustificazione in ciò che la domanda del conduttore trovava fondamento nell’autorità della sentenza di appello assoggettata a ricorso per cassazione, sicché la sospensione del giudizio avrebbe se mai potuto essere ordinata solo in applicazione dell’art. 337 cod. proc. civ..
Ma in questo caso unico era il rapporto oggetto di controversia e il diritto alle restituzioni derivava dall’art. 336, comma 2, cod. proc. civ..
Nella stessa area pare gravitare la precedente sentenza 8.4.2002 n. 5006 della sezione lavoro, dalla lettura della quale non è dato però ricostruire con precisione le coordinate del caso deciso.
Lo stesso si deve dire delle successive ordinanze 18.1.2007 n. 1072 della sezione II e 3.5.2007 n. 10185 della sezione lavoro.
Orbene, la prima di tali ordinanze ha escluso l’applicabilità della sospensione adottata in base all’art. 295 in quanto ha ricondotto allo schema del rapporto tra se dovuto e quanto dovuto la relazione tra il giudizio di primo grado in cui l’appaltatore chiede il pagamento del corrispettivo e quello di appello, in cui il committente impugna la sentenza che ha rigettato la sua domanda di risoluzione del medesimo contratto per inadempimento.
Nella seconda poi è venuta in discussione la sospensione d’un giudizio di opposizione a decreto d’ingiunzione, di cui era stata in precedenza sospesa la provvisoria esecutorietà: il decreto era stato richiesto per conseguire il pagamento di retribuzioni, in base ad una precedente sentenza di primo grado, pur impugnata dall’ente datore di lavoro, che aveva accertato l’esistenza del rapporto, dichiarato l’inefficacia del licenziamento e ordinata la reintegrazione nel rapporto di lavoro.
Vanno ancora considerate le ordinanze 29.8.2008 n. 21924 e 16.12.2009 n. 26345.
Nel primo caso, contro un notaio era stata proposta domanda di risarcimento del danno da responsabilità professionale, sul presupposto che egli avesse tardato a presentare la dichiarazione di accettazione di un’eredità con beneficio di inventario, così determinando la perdita da parte degli attori di benefici fiscali relativi all’imposta di successione; i riflessi fiscali della condotta del notaio sugli attori erano venuti nel contempo in discussione davanti al giudice tributario, dove era intervenuta una decisione di primo grado. Il tribunale, affermando di esercitare il potere derivante dall’art. 295 cod. proc. civ. aveva ordinato la sospensione del giudizio pendente davanti a sé in primo grado, sino a definizione di quello tributario.
In quest’occasione, senza peraltro soffermarsi a indagare sulla relazione tra le due cause, originate dal medesimo fatto, però rilevante nell’ambito di diversi rapporti, la Corte ha affermato che il potere previsto dall’art. 295 non era esercitabile, giacché nel preteso giudizio tributario pregiudicante si era esaurita la fase di primo grado ed era intervenuta una sentenza assoggettata ad appello.
Ha proseguito la Corte affermando che da tanto conseguiva che la questione della relazione fra il giudizio civile e quello tributario era divenuta soggetta alla disciplina di cui all’art. 337 cod. proc. civ., norma da ritenere applicabile anche quando la sentenza, la cui autorità è postulata in un diverso giudizio, non sia ancora passata in cosa giudicata.
Ha concluso col dire che il tribunale, nel valutare la relazione fra il giudizio tributario e quello dinanzi ad esso pendente avrebbe dovuto farlo assumendo come parametro normativo per esercitare il potere sospensivo non già l’art. 295, bensì l’art. 337.
Il caso deciso dalla Corte con la ordinanza 16.12.2009 n. 26435 è stato infine il seguente.
Il conduttore di un immobile, raggiunto da una domanda di diniego di rinnovazione del contratto, proposta contro di lui dall’acquirente dell’immobile subentrato così nella titolarità del rapporto locatizio, aveva fatto valere come ragione di sospensione del giudizio, la pendenza in grado di appello dell’azione di riscatto da lui proposta, già rigettata in primo grado. Del giudizio di diniego della rinnovazione era stata disposta la sospensione.
La Corte ha accolto il regolamento, annullando l’ordinanza di sospensione ed ha così motivato: – “Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte in punto di relazione fra la causa di riscatto ai sensi della l. n. 392 del 1978, art, 30, e quella che l’acquirente e subentrante nel contratto eserciti per far valere fatti estintivi del contratto verificatisi successivamente alla fattispecie asseritamente giustificativa del riscatto, è ferma sul seguente principio di diritto, evocato anche negli scritti difensivi: Qualora il conduttore di un immobile ad uso abitativo inizi giudizio per il riconoscimento del proprio diritto di riscatto, ai sensi della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 39 e, successivamente, il terzo acquirente agisca per il rilascio, adducendo la cessazione del rapporto locativo per fatti posteriori al sorgere del nuovo diritto, la prima controversia, in quanto rivolta ad ottenere una sentenza dichiarativa che sostituisca ex tunc il titolare della prelazione al terzo acquirente, così privando con pari decorrenza l’uno e l’altro delle rispettive posizioni di locatario e locatore, ha carattere pregiudiziale, e, pertanto, impone la sospensione della seconda, a norma dell’art. 295 cod. proc. civ. (Cass. sez. un. n. 13757 del 1991).
Questa decisione, tuttavia, ebbe a scrutinare un caso nel quale la sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c., era stata negata (dal pretore giudice di primo grado) in situazione di pendenza dei giudizio sul riscatto in primo grado. La relativa misura era stata poi mantenuta nei gradi successivi del giudizio pregiudicato. Le Sezioni unite e la successiva giurisprudenza della Corte non hanno mai considerato – a quel che consta – la situazione nella quale sull’azione di riscatto sia intervenuta, al momento in cui sorge la questione di pregiudizialità, sentenza di primo grado.
Questa situazione è riconducibile non già all’art. 295 bensì all’art. 337, comma 2.
Ciò sulla base del seguente principio di diritto: quando tra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337 cod. proc. civ. (Cass. ord. n. 21924).
6.1. Se si considera quanto è risultato dall’esame dei precedenti cui si è richiamata la ricorrente e si pone a raffronto il principio di diritto da ultimo enunciato nella ordinanza 26435 del 2009 con le conclusioni che furono attinte nel caso deciso con la sentenza 20.12.1991 n. 13757 che vi è stata richiamata si noteranno agevolmente alcune cose:
– che nei due casi è venuta all’esame della cassazione un’identica situazione processuale, costituita dalla successione della domanda di rilascio a quella di riscatto;
– che la meno recente decisione, collocata la situazione nell’area della pregiudizialità necessaria, considerata regolata dall’art. 295, pervenne alla conclusione di cassare la sentenza del giudice di secondo grado, rifiutatosi di sospendere il giudizio di recesso nella pendenza della causa di riscatto pur anteriormente proposta;
– che la decisione più recente, muovendo dalla considerazione che nel giudizio relativo alla causa pregiudicante era intervenuta decisione in primo grado, ha considerato che la situazione processuale veniva ad essere regolata non dall’art. 295, ma dall’art. 337, comma 2, cod. proc. civ.;
– che, dunque, l’assunto della ricorrente trova un’almeno parziale conferma nella giurisprudenza della Corte;
– che collocare la sede di disciplina della situazione processuale data dalla relazione tra causa pregiudicante e causa pregiudicata in una delle due aree comporta la conseguenza che l’apprestamento della tutela giurisdizionale chiesta da una parte e dall’altra è in grado di essere più duttilmente governata attraverso il bilanciamento dell’autorità della sentenza di primo grado e del potere di sospensione del processo sulla causa pregiudicata affidata al suo giudice, anziché imponendo la sospensione necessaria del giudizio logicamente pregiudicato sino alla decisione sul giudizio pregiudicante passata in giudicato: la decisione delle sezioni unite del 1991 pervenne invero alla conclusione che si sarebbe dovuto tenere sospeso il giudizio sulla domanda di rilascio, pur dopo che quella di riscatto era stata rigettata anche in secondo grado.
7. La Corte ritiene che in linea di principio sia da accedere alla soluzione attinta dalla ordinanza 26435 del 2009.
Salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato (come, esemplificando, nel caso previsto dall’art. 75, comma 3, cod. proc. pen.).
8. Pare alla Corte che nell’interpretazione sistematica della disciplina del processo sia da riconoscere un ruolo decisivo alla disposizione che, a seguito della L. 26 novembre 1990, n. 353, si trova ora ad essere dettata dall’art. 282 del codice di rito.
Col riconoscere provvisoria esecutività tra le parti alla sentenza di primo grado il legislatore ha determinato una cesura tra la posizione delle parti in controversia tra loro nel giudizio di primo grado – che è tendenzialmente paritaria e solo provvisoriamente alterabile da misure anticipatorie o cautelari -e la situazione in cui le stesse parti vengono poste dalla decisione del giudice di primo grado, che conosciuta la controversia, dichiara lo stato del diritto tra loro.
L’ordinamento, anche allo scopo di scoraggiare il protrarsi della lite, che al contrario risulterebbe favorito, se all’impugnazione si attribuisse l’effetto d’un ripristino delle posizioni di partenza, proclama il valore del modo di composizione della controversia, che è dichiarato conforme a diritto dal giudice, terzo ed imparziale (art. 111, comma 2, Cost.).
Il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originano di lite e giustifica sia l’esecuzione provvisoria, quando a quel diritto si tratti di adeguare la realtà materiale, sia l’autorità della sentenza di primo grado nell’ambito della relazione tra lite sulla causa pregiudiziale e lite sulla causa pregiudicata.
Salvo che l’ordinamento non esprima in casi specifici una valutazione diversa, imponendo che la composizione della lite pregiudicata debba attendere il giudicato sull’elemento di connessione tra le situazioni giuridiche collegate e controverse, è da intendere che sia ancora al giudice che l’ordinamento rimetta, graduandolo in vario modo, il compito di valutare, tenuto conto degli elementi in base ai quali la controversia è riaperta attraverso l’impugnazione, se l’efficacia della sentenza pronunciata sulla lite pregiudicante debba essere sospesa (art. 283 cod. proc. civ.) o se la sua autorità debba essere provvisoriamente rifiutata (art. 337, secondo comma, cod. proc. civ.) in questo caso attribuendo al giudice del giudizio sulla lite pregiudicata il potere di sospenderlo (già con la sentenza 31 maggio 1996 n. 182 la Corte costituzionale aveva del resto avuto modo di richiamare l’attenzione degli interpreti sul disfavore verso il fenomeno sospensivo in quanto tale, espresso dal legislatore, con la riforma del 1990, soffermandosi sugli orientamenti restrittivi che s’erano manifestati nella giurisprudenza di legittimità a riguardo della precedente interpretazione dell’art. 295 cod. proc. civ.).
È dunque possibile a tale riguardo una considerazione conclusiva.
Da un punto di vista logico l’istituto processuale della sospensione necessaria è costruito su questi presupposti: la rilevazione del rapporto di dipendenza che si effettua ponendo a raffronto gli elementi fondanti delle due cause, quella pregiudicante e quella in tesi pregiudicata; la conseguente necessità che i fatti siano conosciuti e giudicati secondo diritto nello stesso modo; lo stato di incertezza in cui il giudizio su quei fatti versa, perché controversi tra le parti.
L’idoneità della decisione sulla causa pregiudicante a condizionare quella della causa che ne dipende giustifica allora che questa causa resti sospesa a prescindere dal segno che potrà avere la decisione sull’altra.
Lo impone prima di tutto l’esigenza che il sistema giudiziario non sia gravato dalla duplicazione dell’attività di cognizione nei due processi pendenti.
Ma quando nel processo sulla causa pregiudicante la decisione è sopravvenuta, quello sulla causa pregiudicata è in grado di riprendere il suo corso, perché ormai il sistema giudiziario è in grado di pervenire al giudizio sulla causa pregiudicata fondandolo sull’accertamento che sulla questione comune alle due cause si è potuto raggiungere nell’altro processo tra le stesse parti, attraverso l’esercizio della giurisdizione.
Non dipende più da esigenze di ordine logico che il processo sulla causa dipendente resti sospeso.
La duplice connessa circostanza che la decisione del primo giudice giustifichi a questo punto il passaggio alla sua esecuzione coattiva se pur provvisoria e il correlativo progressivo restringersi degli elementi di novità suscettibili di essere introdotti nel giudizio di impugnazione consente di ritenere che l’ordinamento si appaghi ora in linea generale del risparmio di attività istruttoria e preferisca all’attesa del giudicato la possibilità che il processo sulla causa dipendente riprenda assumendo a suo fondamento la decisione, ancorché suscettibile di impugnazione, che si è avuta sulla causa pregiudicante, perché, come si è detto, essendo il risultato di un accertamento in contraddittorio e provenendo dal giudice, giustifica la presunzione di conformità a diritto.
L’istituto della sospensione necessaria ha così esaurito i suoi effetti.
Il rapporto di dipendenza tra le cause però resta e se la controversia si riaccende nei gradi di impugnazione, spetterà ora alla valutazione del giudice della causa dipendente decidere se mantenere in stato di sospensione il processo di cui una delle parti abbia sollecitato la ripresa.
E la valutazione andrà fatta sulla base della plausibile controvertibilità che il confronto tra la decisione intervenuta e la critica che ne è stata svolta abbia fatto emergere.
8.1. Questa impostazione non trova ostacolo nella lettera della disposizione ora contenuta nell’art. 295, che, mentre attribuisce al giudice della causa pregiudicata il potere di sospenderne il giudizio, perché la sua decisione dipende da quella di altra causa, pendente davanti ad altro giudice od anche davanti a sé, tuttavia non indica quale sia il termine ultimo della sospensione che è così da ordinare.
Né trova ostacolo nella disposizione dell’art. 297 cod. proc. civ., che dal canto suo sopporta un’interpretazione – del resto formulata in dottrina – per cui il passaggio in giudicato della sentenza resa sulla causa pregiudicante segna non già il termine di durata della sospensione, ma solo quello di inizio della decorrenza del termine ultimo oltre il quale il giudizio sulla causa pregiudicata si estingue (art. 307, terzo comma, cod. proc. civ.), se nessuna delle parti abbia assunto l’iniziativa richiesta per farlo proseguire.
La sopravvenienza della decisione di primo grado sulla lite pregiudiziale, pur suscettibile di impugnazione od impugnata, può giustificare che le parti ne attendano la decisione definitiva, ma non impedisce che chi ne rivendichi l’autorità solleciti la prosecuzione del processo, anche se il giudice potrà di nuovo farsi a sospenderlo, ma ora sulla base di una specifica valutazione.
9. La medesima soluzione può e deve essere accolta nel caso in esame ed a proposito del rapporto tra domanda di accertamento della filiazione naturale ed azione di petizione di eredità.
Pacifico essendo nella giurisprudenza della Corte che la dichiarazione di filiazione naturale ha effetti retroattivi (Cass. 16 luglio 2005 n. 15100); quante volte la filiazione di cui è chiesta la dichiarazione è a sua volta posta a base di una distinta domanda, come nel caso di petizione d’eredità, il problema che si tratta di risolvere non è di stabilire a partire da quando questi effetti possano in concreto essere tradotti in atto, per il che in ipotesi potrebbe doversi attendere che la sentenza sulla filiazione naturale, che l’accerta, sia passata in giudicato (secondo quanto è stato ritenuto da questa Corte, sulla base dell’art. 573 cod. civ., con la sentenza 3 novembre 2006 n. 23596), ma se il giudice cui quella distinta domanda sia proposta ne possa conoscere e conoscerne sulla base della filiazione naturale già riconosciuta con sentenza, pur non ancora passata in giudicato.
Ora, sulla base dell’art. 277, comma 2, cod. civ., che attribuisce al giudice il potere di dare i provvedimenti che stima utili per il mantenimento, C l’istruzione e l’educazione del figlio oltre che per la tutela dei suoi interessi patrimoniali, si riconosce al giudice della domanda di dichiarazione di filiazione naturale il potere di pronunciarsi anche sulla domanda di regresso proposta dal genitore, che tra la data della nascita e quella della sentenza che dichiara la filiazione dall’altro genitore, abbia provveduto al mantenimento del figlio.
Segno che, a tali effetti – pur diversi da quelli successori cui ha riguardo l’art. 573 cod. civ. – dell’accertamento della filiazione naturale, anche se contenuto in una sentenza non passata in giudicato, è dato tenere conto ai fini della pronuncia su una distinta domanda.
E d’altro canto, quando l’art. 715 cod. civ. configura come impedimento alla divisione dei beni caduti in una successione la pendenza d’un giudizio sulla filiazione naturale di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a succedere, lo fa a protezione di costui, sicché, dove, nella stessa disposizione, si stabilisce che l’autorità giudiziaria può autorizzare tuttavia la divisione fissando le opportune cautele, lo si fa ancora a tutela del possibile erede.
Sicché, da tale disposizione sostanziale si trae, sul piano processuale, che consentaneo alla sua concreta applicazione non è tanto che non possa passarsi alla divisione ereditaria, se prima non è stato accertato in modo definitivo il rapporto tra ereditando e chi se ne postula figlio naturale, quanto che dell’esito pur non definitivo del relativo processo, se negativo, il giudice della chiesta divisione possa tenere conto per autorizzarla, sia pure con le opportune cautele e per contro rifiutarla, se positivo, nei due casi così poggiandosi sull’autorità della sentenza resa nel giudizio di riconoscimento.
Il bilanciamento degli opposti interessi delineato dalla norma non appare così affidato alla paralisi della cognizione imposta dalla sospensione necessaria; al contrario bene si presta ad essere realizzato consentendo che gli esiti del giudizio sulla filiazione naturale possano essere tenuti in considerazione al fine di stabilire se proseguire in quello dipendente di petizione ereditaria, con una sentenza di accoglimento o rigetto, ovvero sospenderlo, e di autorizzare o no e se si con quali cautele la divisione.
IO. La conclusione è che il ricorso per regolamento di competenza è accolto e l’ordinanza di sospensione pronunziata in applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ. è cassata.
Lo è in base al principio di diritto che segue.
Fuori dei casi in cui sia espressamente disposto che un giudizio debba rimanere sospeso sino a che un altro da cui dipenda sia definito con decisione passata in giudicato, intervenuta nel primo decisione in primo grado, il secondo di cui sia stata in quel grado ordinata la sospensione può essere ripreso dalla parte che vi abbia interesse entro il termine dal passaggio in giudicato della detta decisione stabilito dall’art. 297 cod. proc. civ..
Definito il primo giudizio senza che nel secondo la sospensione sia stata disposta o ripreso il secondo giudizio dopo che il primo sia stato definito, la sospensione del secondo può solo essere pronunziata sulla base dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., dal giudice che ritenga di non poggiarsi sull’autorità della decisione pronunziata nel primo giudizio.
A questo regime non si sottrae la relazione tra il giudizio promosso per la dichiarazione di filiazione naturale definito con sentenza, pur non passata in giudicato, che l’accerta ed il giudizio di petizione d’eredità promosso da chi risulterebbe chiamato all’eredità se la sua qualità di figlio naturale dell’ereditando fosse riconosciuta.
11. Le spese di questo grado del giudizio sono da compensare, com’è prassi di questa Corte, quando il ricorso investe questione di massima.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, dispone la prosecuzione del giudizio e compensa per intero le spese del presente giudizio.
Leave a Reply