La massima

In materia cautelare l’interesse alla impugnazione persiste in capo all’indagato, pur se rimesso in libertà, in relazione all’accertamento della sussistenza delle condizioni di applicabilità delle misure previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p., in quanto tale accertamento può costituire presupposto per il riconoscimento del diritto ad un’equa riparazione per la custodia cautelare ingiustamente subita.

Suprema Corte di Cassazione

Sezione VI

sentenza del 30 maggio 2012, n. 20927

1.-. Il difensore di D.P. ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Tribunale di Napoli, adito ex art. 309 c.p.p., ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata al predetto dal GIP di Santa Maria Capua Vetere in data 31-1-2012 per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 513 bis c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7.

Il ricorrente deduce in primo luogo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di un grave quadro indiziario a carico del D.P. in riferimento al reato a lui ascritto.

In particolare, si deduce:

– che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che gli atti di intimidazione nei confronti di autotrasportatori esterni sarebbero provati soltanto per il periodo in cui il trasporto dei prodotti ortofrutticoli era gestito dal Consorzio (e cioè dal giugno 2008), quando il D. non gestiva più detto trasporto e l’agenzia Transdrago non operava più;

– che le dichiarazioni accusatorie a carico del D. rese da P.A. e P.N. sarebbero state dettate da intenti vendicativi e ritorsivi e quindi avrebbero dovuto essere considerate inattendibili;

– che le dichiarazioni testimoniali rese da numerosi commercianti ortofrutticoli di Mondragone ( B.; + ALTRI OMESSI ) avevano dimostrato la non esclusività dei trasporti da parte dell’Agenzia Transdrago con possibilità di fare ricorso ad altri e la scelta dell’Agenzia per motivi logistici, per il tipo di servizio e per i prezzi praticati;

– che il Tribunale avrebbe omesso di valutare la documentazione prodotta che confutava la ricostruzione operata dal GIP al momento dell’emissione della misura;

– che sia il D. sia sua figlia avrebbero fornito una ricostruzione plausibile e coerente del contenuto delle intercettazioni;

– che il contratto firmato dagli autotrasportatori con la soc. Transdrago era lecito e previsto dalla legge e si trattava di uno strumento già in precedenza utilizzato dall’Agenzia.

In secondo luogo il ricorrente denuncia gli stessi vizi in riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, ribadendo che il D., proprio a seguito degli atti di violenza personale e delle intimidazioni subite, era stato costretto a chiudere l’Agenzia, sicchè non poteva dirsi ancora sussistente il pericolo di reiterazione della condotta criminosa da parte sua.

2 .-. Risulta dagli atti che D.P. è stato rimesso in libertà in data successiva alla presentazione del ricorso in discussione. Ne deriva la esigenza di verificare, preliminarmente, la persistenza dell’interesse al ricorso in capo all’indagato.

3.-. Secondo un oramai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in materia cautelare l’interesse alla impugnazione persiste in capo all’indagato, pur se rimesso in libertà, in relazione all’accertamento della sussistenza delle condizioni di applicabilità delle misure previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p., in quanto tale accertamento può costituire presupposto per il riconoscimento del diritto ad un’equa riparazione per la custodia cautelare ingiustamente subita (Sez. Un. n. 20 del 12-10-1993, Durante). Corollario di tale principio è che l’interesse alla impugnazione di un provvedimento coercitivo dopo la cessazione della misura cautelare non permane quando l’impugnazione è diretta ad ottenere una decisione sulla sussistenza delle esigenze cautelari previste dall’art. 274 c.p.p. o sulla scelta tra le diverse misure possibili ai sensi dell’art. 275 c.p.p., in quanto si tratta di cause di illegittimità inidonee a fondare il diritto di cui all’art. 314 c.p.p., stante la tassatività della formulazione di tale disposizione, che si riferisce esclusivamente alle condizioni di applicabilità delle misure di cui agli artt. 273 e 280 c.p.p. (sez. 6, 26-5-2004, n. 37894, Tortiglia; sez. 5, 9-12-1993, n. 4091, Lazzarini).

4. Già in applicazione di questi principi in riferimento ai motivi di ricorso in cui si fa questione unicamente di esigenze cautelari deve concludersi per la insussistenza di un attuale interesse ad impugnare in capo all’indagato.

Deve però rilevarsi che, come recentemente osservato da questa Corte (Sez. 6, sentenza n. 1956 del 15-11-2006, Campodonico), anche quando viene contestata la sussistenza delle condizioni di applicabilità delle misure cautelari è pur sempre necessaria la verifica della attualità e della concretezza dell’interesse, tenuto conto che l’art. 568 c.p.p., comma 4, richiede, come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, la sussistenza di un interesse che abbia tali caratteri, sia diretto cioè a rimuovere un effettivo pregiudizio che la parte asserisce di avere subito con il provvedimento impugnato, interesse che deve persistere sino al momento della decisione. Pertanto, come precisato anche nella citata sentenza delle Sezioni Unite, tale interesse “non può risolversi in una mera ed astratta pretesa alla esattezza teorica del provvedimento impugnato”, priva cioè di incidenza pratica sulla economia del procedimento. Conseguentemente “una applicazione pressochè automatica dei principi posti dall’orientamento più volte ricordato delle Sezioni Unite presenta il rischio di accogliere una nozione di interesse troppo ampia, che finisce per presumere sempre e comunque che l’indagato agisca anche al fine di precostituirsi il titolo in funzione di una futura richiesta di un’equa riparazione per la ingiusta detenzione ai sensi della disposizione contenuta nel comma 2, art. 314 c.p.p., che tra l’altro disciplina una fattispecie tendenzialmente eccezionale e residuale rispetto alle altre ipotesi previste”.

In realtà è proprio la presunzione della esistenza di un interesse, scollegata da ogni manifestazione di volontà in tal senso, ad essere il sintomo più eloquente della mancanza di un interesse attuale e concreto alla impugnazione. Ne deriva che “in difetto di una espressa indicazione che dimostri l’intenzione di una futura utilizzazione della pronuncia, l’interesse in questione finisce per essere commisurato al probabile successo dell’azione di riparazione e l’impugnazione diventa lo strumento per rimuovere un pregiudizio futuro, solo teoricamente ed eventualmente collegato al provvedimento impugnato, là dove è pacifico che la situazione pregiudizievole che l’impugnazione tende a rimuovere deve porsi in rapporto causale con l’atto impugnato, del quale deve essere conseguenza immediata e diretta”. Ciò comporta quanto meno l’onere a carico del ricorrente di rappresentare resistenza di un simile interesse anche con riferimento alla mancanza delle cause ostative di cui all’art. 314 c.p.p., comma 4: occorre cioè che “la parte manifesti, in termini positivi ed univoci, la sua intenzione di servirsi della pronuncia richiesta in vista della azione di riparazione per l’ingiusta detenzione, intenzione che, naturalmente, nel giudizio in cassazione può essere comunicata dal difensore direttamente in udienza ovvero attraverso memorie scritte”. Nel caso di specie nessuna richiesta in tal senso risulta formulata.

5 .-. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse anche in riferimento alle censure in cui si fa questione di sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura, per le quali non risulta alcuna manifestazione di volontà da parte dell’interessato, diretta ad utilizzare la decisione al fine di proporre l’azione di riparazione ex art. 314 c.p.p..

6 .-. Il venir meno dell’interesse, sopraggiunto alla proposizione dei ricorso, non configura un’ipotesi di soccombenza. Ne deriva che il ricorrente non deve essere condannato nè alle spese processuali nè a sanzioni pecuniarie in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

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