Corte di Cassazione, sezione terze civile, ordinanza 26 ottobre 2017, n. 25421. Per l’affermazione di responsabilità dell’esercente attività  pericolosa

Per l’affermazione di responsabilità dell’esercente attività pericolosa e’ indispensabile che si accerti il nesso di causalità tra l’attività ed il danno patito dal terzo: a tal fine, deve ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell’evento, nel senso che quest’ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto, e che l’antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per se’ idoneo a determinare l’evento

Ordinanza 26 ottobre 2017, n. 25421
Data udienza 12 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 1758/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
ASSOCIAZIONE (OMISSIS), in persona del legale rappresentante (OMISSIS), e (OMISSIS) in proprio, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 942/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 22/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
FATTO E DIRITTO
RILEVATO CHE:
1. – L’Associazione (OMISSIS), in persona del legale rappresentante (OMISSIS), e quest’ultimo in proprio convennero in giudizio (OMISSIS) per sentirlo condannare al pagamento della somma di Euro 2.865,22, quale risarcimento dei danni subiti in occasione del “(OMISSIS)” per autocaravan in (OMISSIS), organizzato dagli attori, in occasione del quale era stato necessario noleggiare un’autovettura (con conseguente esborso della predetta somma) in luogo del fuoristrada su cui viaggiava il (OMISSIS) (incaricato dell’assistenza meccanica durante il Tour), che era rimasto distrutto a seguito di un incidente ascrivibile a colpa dello stesso convenuto.
1.1. – Nel costituirsi in giudizio il (OMISSIS) chiese il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni patrimoniali (quantificati in complessivi Euro 20.579,27), per l’esborso effettuato per la riparazione del proprio veicolo incidentato, oltre alle spese sostenute per il pernottamento ed il rientro in Italia.
1.2. – L’adito Tribunale di Gorizia, con sentenza del 7 giugno 2012, respinse la domanda di danni avanzata dall’Associazione (OMISSIS) e dal (OMISSIS) e accolse, invece, la domanda riconvenzionale proposta dal (OMISSIS), con condanna, quindi, gli attori al pagamento dell’importo di Euro 18.476,56, oltre accessori e spese processuali.
2. – Il gravame interposto dall’Associazione (OMISSIS) e dal (OMISSIS) avverso tale decisione veniva parzialmente accolto dalla Corte d’Appello di Trieste con sentenza del 4 novembre 2013, la quale, pur confermando la sentenza di primo grado in punto di reiezione della domanda risarcitoria avanzata dagli originari attori, rigettava, tuttavia, la domanda riconvenzionale del (OMISSIS), compensando integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.

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