Le massime

1. Lo jus sepulchri, che nel sepolcro ereditario si trasmette nei modi ordinari per atto inter vivos o mortis causa dall’originario titolare come qualsiasi altro bene, anche a persone non facenti parte della famiglia, invece, nel sepolcro gentilizio o familiare (carattere, quest’ultimo, da presumersi in caso di silenzio o anche se vi sono dubbi al riguardo) è attribuito in base alla volontà del testatore in stretto riferimento alla cerchia dei familiari presi in considerazione come destinatari del sepolcro stesso, acquistandosi dal singolo iure proprio sin dal momento della nascita, per il solo fatto di trovarsi con il fondatore in quel determinato rapporto previsto nell’atto di fondazione o desunto dalle regole consuetudinarie, in ogni caso iure sanguinis e non iure successionis, e dando luogo ad una particolare forma di comunione fra contitolari, senza poter essere trasmesso per atto tra vivi né per successione mortis causa, né perdendosi per prescrizione o rinuncia. Detto diritto si trasforma da familiare in ereditario solo con la morte dell’ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore, rimanendo soggetto per l’ulteriore trasferimento alle ordinarie regole della successione mortis causa.

2. In tema di diritto di sepolcro, dalla concessione amministrativa del terreno demaniale destinato ad area cimiteriale al fine di edificazione di una tomba deriva, in capo al concessionario, un diritto di natura reale sul bene (il cosiddetto diritto di sepolcro), la cui manifestazione è costituita prima dalla edificazione, poi dalla sepoltura. Tale diritto, che afferisce alla sfera strettamente personale del titolare, è, dal punto di vista privatistico, disponibile da parte di quest’ultimo, che può, pertanto, legittimamente trasferirlo a terzi, ovvero associarli nella fondazione della tomba, senza che ciò rilevi nei rapporti con l’ente concedente, il quale può revocare la concessione soltanto per interesse pubblico, ma non anche contestare le modalità di esercizio del diritto de quo, che restano libere e riservate all’autonomia privata.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II CIVILE

SENTENZA 8 maggio 2012, n.7000


Ritenuto in fatto

Con atto di citazione notificato il 7 aprile 2005, P.G. , ved. T.L. , conveniva in giudizio C.A. dinanzi al Tribunale di Torino per ottenere l’accertamento che egli non era proprietario o comproprietario dell’edicola funeraria sita nel cimitero monumentale di (…) contraddistinta dalla intestazione “Famiglia T.L.”.

A tal fine l’attrice esponeva di essere vedova del signor T.L.L. , il quale era a sua volta figlio di T.L.G. e di A..G.; che, con atto del 27 maggio 1927, la città di Torino aveva concesso a G..T.L. e ad G.A. il diritto di sepoltura perpetua nello sterro della settima ampliazione del Cimitero Generale; che nel predetto spazio era poi stata edificata un’edicola funeraria in muratura, contraddistinta dalla intestazione “Famiglia T.L.”, della capacità di 20 loculi e cinque ossari; che, con atto notarile del 12 giugno 1948 G..T.L. e i suoi due figli L. e Lu. , essendo nel frattempo deceduti sia la moglie G.A. che il terzo figlio Gi. , avevano proceduto alla divisione dei loculi e degli ossari; che nel predetto atto di divisione era inserita la seguente clausola: “dichiarano i singoli assegnatari di attenersi a tutte le disposizioni dettate dalla città di Torino al riguardo. È per patto espresso stabilito tra i contraenti che gli assegnatari dei loculi in questo atto non potranno cedere i loculi stessi a terze persone estranee alla loro famiglia”; che T.L.G. aveva lasciato eredi i due figli L. e Lu. , il primo dei quali aveva lasciato, a sua volta, a succedergli i figli C. e An. e la moglie G..P. , mentre Lu. non aveva lasciato figli, ma solo la moglie, F.E., la quale, all’epoca delle sue seconde nozze con Lu. , aveva già un figlio di quattro anni, L..C. , padre del convenuto A..C. ; che verso la fine del 2003, quest’ultimo aveva iniziato ad accampare diritti di comproprietà sull’edicola funeraria pretendendo di eseguire su di essa opere di ristrutturazione nonostante il parere contrario di essa attrice, che ne era usufruttuaria. Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, l’accertamento e la dichiarazione di essere subentrato nella contitolarità della concessione alla sepoltura nella tomba di famiglia.

Con sentenza del 21 luglio 2007 il Tribunale di Torino accoglieva la domanda, accertando che il convenuto non aveva alcun diritto di sepoltura.

Il Tribunale, dopo aver riportato l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in tema di diritto di sepolcro, rilevava che nel caso di specie, come emergeva dall’atto di concessione prodotto dall’attrice, la città di Torino aveva concesso ai signori T.L.G. e A..G. il “diritto di sepoltura particolare perpetua nello spazio distinto col numero cinque nello sterro della settima ampliazione del Cimitero generale della capacità di 11 fosse per adulti e meglio come risulta dall’apposita pianta che si conserva nel civico ufficio di stato civile”.

Rilevava altresì che era incontestato tra le parti il fatto che per iniziativa degli originari concessionari era stata realizzata un’edicola funeraria e che questa edificazione rappresentava l’atto di fondazione del sepolcro posto in essere dai fondatori.

Il Tribunale, quindi, premesso che la volontà del fondatore poteva essere manifestata in qualsiasi forma purché in maniera non equivoca e che costituiva mezzo di prova privilegiato la cosiddetta prova monumentale, consistente nelle iscrizioni fatte apporre dal fondatore sull’edificio sepolcrale, rilevava che la volontà dei fondatori era inequivocabilmente esteriorizzata dalla iscrizione apposta sull’edicola funeraria, recante la scritta “Famiglia T.L.”, sicché nel caso di specie doveva ritenersi che il sepolcro avesse natura familiare. A riprova di tale convincimento il Tribunale rilevava che la volontà dei fondatori, ma anche quella dei suoi due figli subentrati ture proprio nel diritto sepolcro familiare, fosse quella di riservare tale diritto ai soli componenti della famiglia di origine, intendendosi per tale quella dei T.L. .

Interpretazione, questa, chiaramente desumibile dalla clausola inserita nell’atto di divisione, per mezzo della quale doveva ritenersi che i condividenti, intendendo limitare la sfera dei beneficiari del diritto di essere seppelliti nell’edicola funeraria familiare ai soli appartenenti alla famiglia T.L., avessero voluto escludere tutte le persone ad essa estranee in quanto non portanti tale cognome.

In proposito il Tribunale osservava che l’utilizzo delle espressione “persone estranee alla loro famiglia” e non di quella “persone estranee alle loro famiglie”, alla luce del rilievo che nel 1948 entrambi i figli maschi erano già coniugati, induceva a ritenere che le parti avessero inteso riferirsi all’unica famiglia ad essi comune e cioè alla famiglia di origine, e non anche ai rispettivi nuclei familiari di ciascuno dei due figli.

Il Tribunale osservava inoltre che all’epoca della redazione della clausola il significato di famiglia rimandava al concetto della tradizionale famiglia parentale o patriarcale, cioè quella costituita dalle persone appartenenti ad una comune discendenza, sicché, dovendosi stabilire quale fosse il senso del termine “famiglia” utilizzato dalle parti in un contratto stipulato nel 1948, doveva evitarsi l’errore di indagarlo secondo le odierne categorie mentali, tenuto altresì conto che non si era avuto un formale atto di adozione del signor L..C. da parte di Te.Lo.Lu. .

In conclusione, poiché i discendenti di T.L.L. erano ancora vivi, doveva escludersi che il diritto di sepolcro potesse, nel caso di specie, essere assoggettato alle regole della successione, operando invece il solo vincolo di consanguineità. Avverso alla sentenza proponeva appello A..C. e la Corte d’appello di Torino, ricostituitosi il contraddittorio, con sentenza depositata il 29 ottobre 2009, accoglieva il gravame, rigettava la domanda proposta da G..P. e accoglieva la domanda riconvenzionale proposta da A..C. dichiarando che quest’ultimo era “subentrato nella titolarità della cessione alla Sepoltura di Famiglia n. (OMISSIS) ” e che pertanto aveva “acquistato il diritto di sepoltura in relazione ai loculi 2, 6, 9, 10, 13, 14, 18 ed alle cellette 1, 2 e 3, di cui alla tomba de qua, nonché anche di tutti gli altri diritti sulla edicola funeraria per cui è causa”.

La Corte d’appello riteneva che il Tribunale avesse errato nel non tenere conto del dato formale e oggettivo che la condizione di un’edicola funeraria si muove nell’ambito dei rapporti tra pubblica amministrazione concedente e privato utilizzatore del bene, concessionario; in particolare il Tribunale non aveva tenuto conto del fatto che la stessa attrice non aveva affermato di essere proprietaria di tutti i loculi esistenti, essendo ben conscia che il suo diritto, del quale aveva chiesto riconoscimento formale alla pubblica amministrazione, era limitato ai loculi 1, 3, 4, 5, 8, 12, 16 e 20 e alle cellette 4 e 5; così come non aveva tenuto conto del fatto che al momento in cui l’attrice aveva chiesto il subentro al proprio marito defunto già esisteva agli atti del Comune una determinazione relativa al subentro di E..F. al coniuge defunto Lu..Te.Lo. , sicché gli altri loculi 2, 6, 9, 10, 13, 14 e 18 e le cellette 1, 2 e 3 non erano in proprietà dei successori di L..T.L. , e non potevano miracolosamente diventarlo in virtù di una interpretazione della clausola dell’atto di divisione del 1948. In base a tali elementi doveva escludersi che vi fosse stata una cessione in contrasto con tale clausola, essendosi verificato soltanto il subentro nei diritti relativi al sepolcro secondo le normali regole che disciplinano il subentro nei diritti quando il titolare degli stessi venga meno. Doveva pertanto ritenersi che l’appellante fosse legittimamente subentrato in ogni diritto dei suoi danti causa e che la domanda della P. , tendente ad escluderlo, non potesse essere accolta. Per la cassazione di questa sentenza G..P. ha proposto ricorso sulla base di due motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito, con controricorso, A..C. . Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, G..P. denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Richiamata la diffusa motivazione della sentenza di primo grado, la ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello abbia affermato la natura ereditaria del sepolcro in modo apodittico. L’espressione contenuta nell’atto di divisione era univoca nel senso che i condividenti avevano inteso riferirsi alla loro famiglia di origine; circostanza, questa, resa evidente altresì dalla indicazione contenuta nella intestazione della cappella alla Famiglia T.L.. Con riferimento a tali circostanze, la Corte d’appello non avrebbe adeguatamente motivato le ragioni del diverso convincimento rispetto a quello cui il Tribunale, con ampia e articolata motivazione, era pervenuto.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1322 e 1362 cod. civ. in relazione agli artt. 61 e 64 del Regolamento per il servizio mortuario e dei cimiteri del Comune di Torino, nella sua versione vigente.

La Corte d’appello avrebbe del tutto omesso di considerare che l’art. 61 del citato regolamento, nella sua disposizione di apertura, stabilisce che “fatti salvi gli atti fra privati già recepiti dalla Civica Amministrazione, nelle sepolture private il diritto d’uso è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia, intendendo con ciò il coniuge, gli ascendenti relativi in linea diretta ed i loro coniugi, i discendenti del concessionario con i rispettivi coniugi”. Orbene, la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto che tale disposizione faceva salvi gli eventuali diversi accordi tra privati e non avrebbe quindi tenuto conto della scrittura del 12 giugno 1948, che non avrebbe neanche correttamente interpretato.

In sostanza, l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello consisterebbe nell’avere risolto la controversia alla luce delle disposizioni regolamentari, inserendo la vicenda oggetto di giudizio in un rapporto con la pubblica amministrazione, mentre, proprio secondo la disciplina amministrativa, la prima fonte da valutare era la scrittura del 1948. L’autonomia privata, del resto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, non era in alcun modo limitata dalla concorrente disciplina amministrativa.

Ed ancora, osserva la ricorrente, la Corte d’appello avrebbe errato nell’affermare che il Tribunale aveva del tutto omesso l’esame delle risultanze documentali custodite dalla pubblica amministrazione, che invece erano state in primo grado oggetto di dettagliato esame. Del tutto priva di rilievo era poi la circostanza che, seguendo la interpretazione recepita dal Tribunale e sostenuta da essa ricorrente, alcuni loculi dell’edicola funeraria sarebbero rimasti inutilizzati, atteso che non vi è alcun obbligo di riempire i loculi, essendo comunque questa conseguenza preferibile a quella di ospitare nei loculi di un sepolcro familiare le salme di persone non riconducibili alla famiglia medesima.

3. Il ricorso, i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente, è infondato a va rigettato.

3.1. In materia di diritto al sepolcro la giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso che “lo jus sepulchri, che nel sepolcro ereditario si trasmette nei modi ordinari per atto inter vlvos o mortis causa dall’originario titolare come qualsiasi altro bene, anche a persone non facenti parte della famiglia, invece, nel sepolcro gentilizio o familiare (carattere, quest’ultimo, da presumersi in caso di silenzio o anche se vi sono dubbi al riguardo) è attribuito in base alla volontà del testatore in stretto riferimento alla cerchia dei familiari presi in considerazione come destinatari del sepolcro stesso, acquistandosi dal singolo iure proprio sin dal momento della nascita, per il solo fatto di trovarsi con il fondatore in quel determinato rapporto previsto nell’atto di fondazione o desunto dalle regole consuetudinarie, in ogni caso iure sanguinis e non iure successionis, e dando luogo ad una particolare forma di comunione fra contitolari, senza poter essere trasmesso per atto tra vivi né per successione mortis causa, né perdendosi per prescrizione o rinuncia. Detto diritto si trasforma da familiare in ereditario solo con la morte dell’ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore, rimanendo soggetto per l’ulteriore trasferimento alle ordinarie regole della successione mortis causa” (Cass. n. 5015 del 1990; Cass. n. 4830 del 1997; Cass. n. 8851 del 1998; Cass. n. 12957 del 2000).

è opportuno altresì ricordare che “in tema di diritto di sepolcro, dalla concessione amministrativa del terreno demaniale destinato ad area cimiteriale al fine di edificazione di una tomba deriva, in capo al concessionario, un diritto di natura reale sul bene (il cosiddetto diritto di sepolcro), la cui manifestazione è costituita prima dalla edificazione, poi dalla sepoltura. Tale diritto, che afferisce alla sfera strettamente personale del titolare, è, dal punto di vista privatistico, disponibile da parte di quest’ultimo, che può, pertanto, legittimamente trasferirlo a terzi, ovvero associarli nella fondazione della tomba, senza che ciò rilevi nei rapporti con l’ente concedente, il quale può revocare la concessione soltanto per interesse pubblico, ma non anche contestare le modalità di esercizio del diritto de quo, che restano libere e riservate all’autonomia privata” (Cass. n. 1134 del 2003).

3.2. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto la natura familiare del diritto al sepolcro costituito in capo ai coniugi T.L. per concessione amministrativa del 1927 e ha quindi affermato che, con l’atto di divisione del 1948, il fondatore della tomba T.L.G. e i suoi figli L. e Lu. avessero inteso mantenere il carattere di sepolcro familiare in ordine alla tomba intestata ‘Famiglia T.L.’, consentendo il diritto di sepoltura all’interno della stessa ai soli discendenti della famiglia T.L..

La Corte d’appello non ha condiviso tale conclusione e ha valorizzato una serie di elementi in base ai quali ha tratto il convincimento che i diritti sulla tomba si fossero trasferiti, a seguito del decesso dell’originario fondatore e dei suoi due figli, sottoscrittori del richiamato atto di divisione, secondo le regole della successione ereditaria.

In particolare, la Corte d’appello ha evidenziato come, nei rapporti con il Comune di Torino, titolare della potestà concessoria in forza della quale era stato costituito il diritto di sepolcro in capo ai coniugi T.L. nel 1927, i discendenti dei due condividenti T.L.L. e Lu. avessero assunto comportamenti compatibili esclusivamente con la successione ereditaria in ordine ai diritti relativi alla tomba di famiglia. In particolare, la Corte territoriale ha rilevato che l’attuale ricorrente, nel formalizzare il proprio subentro al defunto marito L..T.L. , non aveva affermato di essere proprietaria di tutti i loculi esistenti, sul presupposto della sua consapevolezza che il suo diritto era limitato ai soli loculi specificamente indicati e non esteso agli altri, in riferimento ai quali, invece, la Signora F.E. , discendente di Lu..Te.Lo. e dante causa dell’odierno resistente aveva già chiesto l’emissione di un provvedimento amministrativo di subentro. In sostanza, a prescindere dalla interpretazione della scrittura divisionale del 1948, ad avviso della Corte territoriale era evidente l’intervenuto subentro nei diritti relativi al sepolcro secondo le normali regole che disciplinano il subentro nei diritti quando il titolare degli stessi venga a decedere.

3.3. Questa essendo la ratio decidendi della impugnata sentenza, il Collegio ritiene che le censure proposte con i due motivi di ricorso non siano idonee ad inficiare la statuizione adottata dalla Corte territoriale.

La motivazione della sentenza impugnata, invero, non presenta i vizi motivazionali denunciati con il primo motivo di ricorso, che si sostanziano nella adesione, da parte della ricorrente, alla soluzione offerta dalla sentenza di primo grado, della quale vengono riportati passi significativi, senza che, tuttavia, vengano evidenziate lacune, incongruenze o altri vizi logici giuridici della motivazione della sentenza della Corte d’appello. Questa, del resto, appare non implausibilmente calibrata sulle risultanze documentali che, nella loro obiettività, non sono contestate dalla ricorrente. Le censure, invero, si incentrano sulla interpretazione dalla Corte d’appello data alla locuzione ‘loro famiglia’ contenuta nell’atto del 1948 ma non pongono in discussione la prima richiamata ratio decidendi.

3.4. Alla portata dei documenti valorizzati dalla Corte d’appello si riferiscono le censure svolte con il secondo motivo; tuttavia, le stesse non evidenziano i denunciati vizi di violazione di legge nella applicazione delle regole di inter-pretazione delle richiamate disposizioni del regolamento comunale per il servizio mortuario.

Invero, pur riferendosi alle argomentazioni della sentenza impugnata fondate sui documenti amministrativi e sulle regole poste dal regolamento comunale per il servizio mortuario, le censure non colgono la effettiva ratio decidendi, in forza della quale la Corte d’appello ha opinato che le dichiarazioni delle parti finalizzate al subentro nei diritti sul sepolcro fossero significative dell’avvenuta trasformazione del sepolcro da familiare ad ereditario. In sostanza, la Corte d’appello ha rilevato che i discendenti degli originari condividenti hanno orientato le proprie posizioni e le proprie pretese relative alla tomba della ‘Famiglia T.L. ‘ come se l’atto di divisione avesse comportato l’attribuzione a ciascuno dei condividenti del diritto di trasferire i diritti rivenienti dal detto atto di divisione secondo le regole della successione ereditaria.

E una simile ricostruzione non pare puntualmente censurata, avendo la ricorrente sostanzialmente ipotizzato una violazione delle regole di cui all’art. 1362 cod. civ. e dell’art. 1322 cod. civ. nella interpretazione, segnatamente, dell’art. 61 del citato regolamento, in base al quale gli atti tra privati già recepiti dall’amministrazione erano fatti salvi; clausola, questa, che la Corte d’appello non avrebbe osservato non facendo applicazione della divisione del 1948.

A ben vedere, peraltro, la sentenza impugnata non ha trascurato di considerare l’atto del 1948, ma, sulla base dei comportamenti successivi posti in essere dagli eredi di T.L.L. e di Lu. , ha ritenuto che i diritti successori sulla tomba di famiglia fossero stati regolati non già sulla base della citata scrittura ma, appunto, sulla base delle regole che disciplinano il subentro nei diritti quando il titolare degli stessi venga meno.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorario, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

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