Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 6 luglio 2017, n. 32957

In caso di maltrattamenti è legittima l’ordinanza che dispone oltre al divieto di avvicinamento anche l’obbligo di mantenere una certa distanza dalla persona offesa, il che comporta l’obbligo di allontanarsi subito da lei anche in caso di incontro occasionale

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 6 luglio 2017, n. 32957

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio – rel. Presidente

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

Dott. GIORDANO Emilia A. – Consigliere

Dott. CORBO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 03/01/2017 emessa dal Tribunale di Perugia;

visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;

udita la relazione del Presidente Dott. Giorgio Fidelbo;

udito il pubblico ministero, nella persona del sostituto procuratore generale Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito l’avvocato (OMISSIS), che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe indicata il Tribunale di Perugia, in sede di riesame, ha confermato l’ordinanza del 2 dicembre 2016 con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale ha disposto nei confronti di (OMISSIS), accusato dei reati di maltrattamenti, lesioni personali e diffamazione nei confronti del coniuge, (OMISSIS), la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

2. Nell’interesse dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione l’avvocato (OMISSIS).

2.1. Con il primo motivo censura l’ordinanza impugnata per manifesta illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione in ordine all’attendibilita’ della persona offesa, sulle cui dichiarazioni accusatorie si fonda la decisione del Tribunale del riesame. In particolare, sottolinea come i giudici, pur riconoscendo l’esistenza di una situazione di forte conflittualita’ tra i coniugi separandi, abbiano ritenuto affidabile quanto riferito dall’ (OMISSIS) circa le condotte violente e vessatorie dell’indagato, senza considerare che anche da parte della persona offesa risultano poste in essere condotte intimidatorie e violente che avrebbero dovuto condurre ad una differente valutazione, soprattutto prendendo in esame l’interesse economico che avrebbe spinto l’ (OMISSIS) nel corso della procedura di separazione giudiziaria, come dimostrato attraverso la produzione della consulenza sulle conversazioni intercorse tra i due coniugi e dalla stessa testimonianza del commercialista, (OMISSIS). Inoltre, il Tribunale avrebbe ritenuto attendibili anche le dichiarazione di (OMISSIS), figlio minorenne della coppia; non risulta dimostrato che in data (OMISSIS) l’indagato abbia aggredito la moglie; priva di ogni riscontro viene ritenuta l’affermazione secondo cui le aggressioni fisiche e verbali dell’indagato ai danni della moglie “erano ormai all’ordine del giorno”, affermazioni contraddette dalle testimonianze di (OMISSIS) e (OMISSIS), che attribuiscono alla (OMISSIS) condotte aggressive e violente.

2.2. Con il secondo motivo deduce l’erronea applicazione dell’articolo 572 c.p.. In particolare, si sostiene che nel caso in esame non sussistano gli elementi caratterizzanti il reato di maltrattamenti, in quanto cio’ che emerge dagli atti e’ l’esistenza di un clima di esasperata e reciproca conflittualita’, protrattasi per anni, con ricorso ad offese, minacce e forme di aggressione riconducibili ad entrambi i coniugi, senza alcuna sopraffazione sistematica dell’indagato nei confronti dell’ (OMISSIS).

2.3. Con il terzo motivo lamenta la mancata acquisizione del supporto informatico concernente il video relativo al danneggiamento degli pneumatici dell’automobile dell’ (OMISSIS) sulla scorta del quale quest’ultima avrebbe riconosciuto l’indagato come l’autore del danneggiamento, riconoscimento che il Tribunale ha tenuto presente nella sua motivazione, senza consentire alla difesa di poterlo visionare, violando cosi’ gli articoli 291 e 293 c.p.p..

2.4. Con il quarto motivo contesta la decisione per avere ritenuto sussistenti le esigenze cautelari.

2.5. Con il quinto motivo si eccepisce la nullita’ dell’ordinanza applicativa della misura cautelare di cui all’articolo 282-ter c.p.p., per genericita’ e indeterminatezza dell’ambito di applicazione territoriale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato.

2. I primi due motivi censurano la ricostruzione, in fatto e in diritto, della vicenda, ma non appaiono in grado di mettere in crisi la motivazione contenuta nell’ordinanza impugnata.

Il Tribunale di Perugia, pur dando atto dell’esistenza di una elevata conflittualita’ tra i coniugi e riconoscendo che anche da parte dell’ (OMISSIS) vi sono state condotte aggressive, ha tuttavia evidenziato come tale contegno debba essere ricondotto allo stato di “prostrazione, esasperazione e frustrazione” della persona offesa, causato da quella che gli stessi giudici hanno definito come una “escalation incontrollabile” delle condotte violente ed aggressive poste in essere dall’indagato che, a partire dalla seconda meta’ del (OMISSIS), sono divenute “all’ordine del giorno”, ma che sono state presenti anche in epoca precedente, come emerge dalle dichiarazioni della madre della persona offesa che ha assistito in piu’ occasioni ad aggressioni anche fisiche ai danni della figlia, riferendo di un episodio, accaduto nell'(OMISSIS), in cui l’ (OMISSIS) si era “persino urinata addosso per la paura”. L’ordinanza si e’ molto diffusa nella ricostruzione delle condotte violente e aggressive realizzate dall’indagato nei confronti della moglie e, talvolta, anche dei figli, riconoscendo piena attendibilita’ al racconto della persona offesa, riscontrato dalle numerose dichiarazioni di persone informate dei fatti, tra cui il figlio della coppia ( (OMISSIS)), la madre dell’ (OMISSIS), la domestica ( (OMISSIS)), nonche’ da alcune conversazioni trascritte ed allegate e da alcune annotazioni di polizia giudiziaria. Si tratta di una serie di elementi che giustificano ampiamente, allo stato, la valutazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del (OMISSIS), sorretti da una motivazione del tutto logica e coerente dell’ordinanza che, correttamente, ha ritenuto la fattispecie di maltrattamenti, proprio in considerazione della situazione di sopraffazione e umiliazione che ha caratterizzato il menage familiare ad opera delle condotte aggressive e violente dell’indagato.

3. Del tutto infondato e’ anche il terzo motivo, avendo il Tribunale chiarito che non puo’ parlarsi di omessa trasmissione del video, in quanto lo stesso non risulta ancora acquisito in originale e, inoltre, non risulta neppure esservi stata formale richiesta da parte della difesa di visionario.

4. Infondato e’ il motivo con cui si contesta la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari: il Tribunale ha bene sottolineato l’indiscutibile pericolosita’ dell’indagato, desumibile “non solo dall’insistenza e dalla pervicacia sempre crescente con le quali il (OMISSIS) ha attuato (…) le proprie condotte violente, aggressive, minatorie e persecutorie nei confronti dell’ (OMISSIS) (…), bensi’ anche dall’assenza della benche’ minima resipiscenza e consapevolezza dell’assoluta gravita’ delle condotte perpetrate ai danni della persona offesa”.

5. Infine, infondato e’ anche l’ultimo motivo relativo alla genericita’ e indeterminatezza della misura disposta: si condivide quanto chiarito nell’ordinanza dei giudici del riesame che, citando alcune recenti pronunce di questa Corte, hanno ritenuto legittima l’ordinanza che disponga, ai sensi dell’articolo 282-ter c.p.p., oltre al divieto di avvicinamento all’abitazione, anche l’obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa, il che comporta che in caso di incontro occasionale il sottoposto alla misura deve immediatamente allontanarsi dal luogo in cui la persona offesa si trovi. Si tratta di una modalita’ applicativa che consente di dare effettivita’ concreta alla misura prevista dall’articolo 282-ter cit., offrendo una tutela tendenzialmente piena alla persona offesa (cfr., Sez. 6, n. 42021 del 13/09/2016; Sez. 5, n. 28677 del 14/03/2016).

6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

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