Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 29 luglio 2017, n. 3579

Il procedimento elettorale, improntato all’esigenza di autenticità e celerità, necessità di meccanismi e presunzioni che ne agevolino lo svolgimento, dovendosi escludere, in ragione della complessità e capillarità del procedimento un’indagine sui profili soggettivi dell’elettore che vada al di là di un esame oggettivo delle modalità di espressione del voto

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 29 luglio 2017, n. 3579

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8398 del 2016, proposto dal sig. Mi.Sa., rappresentato e difeso dall’avvocato An.Lu., con domicilio eletto presso lo studio Ma.Ga. in Roma, via (…);

contro

Comune di Omissis, Al.Ma., non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Puglia – sez. staccata di Lecce – sezione I n. 1524/2016, resa tra le parti, concernente proclamazione eletti alle consultazioni amministrative del 5 e 19 giugno 2016 per l’elezione diretta del Consiglio comunale di Omissis.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 giugno 2017 il Cons. Giulio Veltri e udito per l’appellante l’avvocato An.Lu.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.Il sig. Mi.Sa. partecipava alla competizione elettorale per l’elezione del Sindaco di Omissis candidandosi alla carica di consigliere comunale nella lista “Insieme per Omissis”. Riportava 156 voti di preferenza, analogamente ad altro candidato della medesima lista, sig. Al.Ma., che veniva proclamato eletto ai sensi dell’art. 72 12° comma d.lgs. 267/2000, avendolo preceduto nell’ordine della lista.

2.Il sig. Sa. adiva il Tar Puglia e denunciava la sussistenza di errori nel conteggio dei voti, asseritamente evincibili dalla circostanza che negli esemplari dei verbali delle Sezioni.22 e 7, rimessi al Presidente dell’Ufficio Centrale, risultavano attributi al ricorrente rispettivamente n. 5 e 3 voti, mentre negli esemplari delle medesime sezioni, depositati presso la segreteria del Comune, erano stati attributi 0 voti(sez.22) e 2 voti (sez.7); in ogni caso inferiori a quanto risultante dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del rappresentante di lista sig. Ra.Sa., il quale aveva dichiarato di avere assistito all’attribuzione di 7 voti validi nella sezione 22; nonché del rappresentante di lista sig. Qu.Sa. che aveva dichiaratamente assistito, nella sezione 7, all’attribuzione di n. 4 voti validi.

Si doleva altresì dell’annullamento – rilevato per il tramite della dichiarazione del rappresentante di lista sig. D’A.An.- di una scheda riportante un voto per il candidato consigliere comunale Sa.Mi. nella quale, all’interno dello spazio corrispondente alla lista “Insieme per Omissis”, oltre alla scrittura del nome e del cognome del candidato consigliere comunale Sa. Mi., erano state segnate tre croci.

3. Il Tar ha respinto il ricorso in esito al seguente percorso argomentativo: “In primo luogo, deve rilevarsi che, con riferimento alle sezioni in questione, la contraddittorietà tra gli esemplari citati avrebbe potuto assumere rilevanza solo ove al ricorrente fosse stato attribuito un numero di voti validi inferiore a 5 nella sezione 22 e 3 nella sezione 7, atteso che la dedotta contraddittorietà tra i due verbali risulta limitata a un numero compreso tra 5 e 0 quanto alla sezione 22 e tra 2 e 3 nella sezione n. 7.

Il ricorrente, invece, assume di aver diritto a voti 7 nella sezione 22 e voti 3 nella sezione 7, senza che tale dato possa trovare qualsivoglia riscontro dalla lettura degli esemplari in questione.

Dal che deriva che dai verbali in esame nessun dato obiettivo porta a ritenere che si siano verificati gli errori di trasmissione di interesse per il ricorrente, ossia errori che porterebbero ad attribuirgli voti superiori a 5 nella sezione 22 e superiori a tre nella sezione 7.

Quanto alla possibilità per il Collegio di ritenere utilizzabili, ai fini di un costituente inizio di prova in tal senso, le dichiarazioni sostitutive prodotte, il Collegio ritiene che, nella specie, non possa parlarsi di meri errori materiali ma di contestazioni che invece sono tese a scalfire la veridicità degli atti dell’Ufficio Centrale.

In particolare, come risulta dal verbale dell’Ufficio Centrale del 7.6.2016, assunto al momento del riepilogo dei voti, l’Ufficio Centrale, dopo aver specificato in quali casi si possa procedere all’esame delle tabelle di scrutinio, ossia ai casi in cui i verbali non siano intellegibili, ha rilevato che “non si procede all’esame delle tabelle di scrutinio per i seguenti candidati(e per le motivazione oltre riportate)…-Sa. Mi.(lista n. 13), in quanto la doglianza è assolutamente generica (si parla di verifica di seggi elettorali tout court) ed, eseguito, ad abundantiam, il raffronto tra i verbali sezionali (Comunali e della Prefettura) questo ha evidenziato dati perfettamente coincidenti”.

Tale circostanza evidenzia come, l’Ufficio centrale abbia eseguito il controllo con le tabelle di scrutinio accertando l’assenza di alcuna contraddittorietà……..

….E’ infondata pure la seconda censura con la quale il ricorrente lamenta la mancata attribuzione del voto, dichiarato nullo per la presenza di tre croci sulla scheda elettorale.

Premesso che il ricorrente non contesta che su una scheda elettorale della sezione n. 20 siano state apposte tre croci nello spazio corrispondente alla lista “Insieme per Omissis”, il Collegio, ritiene che non vi siano ragioni per ritenere la illegittimità della dichiarazione di nullità espressa in relazione a tale voto da parte dell’Ufficio Elettorale, trattandosi obiettivamente di segni del tutto inutili e sovrabbondanti e idonei o a rendere obiettivamente riconoscibile il voto espresso, o a ingenerare dubbi sull’effettiva volontà dell’elettore”.

4. Avverso la sentenza ha proposto appello il sig. Sa. ed ha dedotto:

4.1. Erroneamente il Tar avrebbe ritenuto irrilevante la contraddizione tra i verbali (quello rimesso al presidente dell’Ufficio centrale e quello depositato presso la segreteria del Comune) delle sezioni n. 7 e 22, atteso che, per giurisprudenza pacifica, la semplice esistenza di una contraddizione, a prescindere dai risvolti favorevoli o sfavorevoli per l’interessato, giustificherebbe l’acquisizione, in via istruttoria, delle tabelle di scrutinio. Nel caso di specie la necessità di verificazione era altresì corroborata – secondo l’appellante – dall’esistenza in atti di due dichiarazioni sostitutive di notorietà di rappresentanti di lista che attestavano un maggior numero di voti rispetto a quelli formalmente attribuiti. Non corrisponderebbe poi al vero la circostanza che l’Ufficio centrale ha esaminato e confrontato i verbali (comunali e della Prefettura) delle sezioni n. 22 e 7, atteso che il ricorso proposto a suo tempo in via amministrativa all’Ufficio centrale aveva ad oggetto “la verifica dei seggi elettorali n. 2, 3, 6, 8, 9, 13, 16, 20, 24, 26 e 27 relativamente alle proprie preferenze” (e dunque non le sezioni 22 e 7).

4.2. Erroneamente il Tar avrebbe respinto il secondo motivo di ricorso, atteso che la fattispecie portata alla sua attenzione (apposizione delle tre croci) avrebbe meritato una verifica e una valutazione circa le modalità, il tratto dei rispettivi segni e la loro esatta collocazione, sì da escludere, ad esempio, che ci si trovasse dinanzi a segni tipici di un elettore anziano interpretabili come semplici e inutili sovrabbondanze non comportanti la volontà dell’elettore di farsi riconoscere.

5.Nel giudizio nessuno si è costituito per il Comune di Omissis ed il Ministero dell’Interno. 6.Analoga scelta processuale ha fatto il controinteressato

7.Stanti i sopraesposti motivi di gravame, il Collegio, con ordinanza n. 1130/2017 ha disposto verificazione al fine di dare risposta al seguente quesito: “dica il verificatore, consultate le tabelle di scrutinio delle sezioni n. 22 e 7, quanti voti di preferenza sono stati attribuiti al candidato consigliere, sig. Sa.Mi. della lista “insieme per Omissis”; in caso di discordanza anche tra le tabelle di scrutinio delle sezioni citate e le risultanze dei verbali sezionali consultati ed utilizzati dal presidente dell’Ufficio centrale, “dica il verificatore, previo esame delle schede valide votate nelle sezioni 7 e 22, quanti voti di preferenza abbia ottenuto il sig. Sa. “. L’incarico di verificazione è stato affidato al Prefetto di Taranto.

8. All’udienza del 22 giugno 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

9. Ritiene il Collegio che l’appello sia infondato.

9.1. Le conclusioni cui giunto l’organismo di verificazione sono le seguenti: per la sezione 22 nessuna incongruenza tra il verbale sezionale e le tabelle di scrutinio esiste poiché tutti riportano n. 5 voti espressi in favore del sig. Sa. , ossia esattamente quelli conteggiati dall’Ufficio centrale; per la sezione 7 è stato invece rilevato che le tabelle di scrutinio riportano n. 2 voti di preferenza a fronte dei 3 indicati nel verbale sezionale, sicchè l’organismo ha anche proceduto alla verifica delle singole schede votate, rinvenendone due in cui l’espressione del voto presentava oggettive incertezze.

9.2. Ciò toglie ogni fondamento al primo motivo d’appello. E’ infatti risultato che i voti riportati nelle Sezioni 22 e 7 non sono superiori a quelli conteggiati dall’Ufficio centrale (rispettivamente 5 e 3). Le attestazioni dei rappresentanti di lista (i sigg.ri Ra. e Qu.) che accreditavano un numero di voti superiore risultano smentite dalle citate risultanze documentali.

9.3. E’ infondato anche il secondo motivo d’appello.

Non v’è dubbio alcuno che l’apposizione di tre croci in luogo di una costituisca, secondo l’id quod plerumque accidit, un segno di riconoscimento.

Sarebbe indebita, oltre che ultronea, ogni indagine ulteriore tesa a verificare le peculiari caratteristiche grafiche dei tre segni al fine di ricostruire i profili soggettivi dell’elettore che li ha apposti, in modo da ricavare indizi circa la sua effettiva consapevolezza.

Il procedimento elettorale, improntato all’esigenza di autenticità e celerità, necessità di meccanismi e presunzioni che ne agevolino lo svolgimento, dovendosi escludere, in ragione della complessità e capillarità del procedimento un’indagine sui profili soggettivi dell’elettore che vada al di là di un esame oggettivo delle modalità di espressione del voto.

10. L’appello è dunque respinto.

11. La mancata costituzione delle parti resistenti esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.

12. Quanto alla richiesta di liquidazione degli onorari in forza dell’ammissione dell’appellante al gratuito patrocinio, disposta con decreto della Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato, n. 29/2017, si provvederà con separato decreto.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:

Franco Frattini – Presidente

Francesco Bellomo – Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia – Consigliere

Giulio Veltri – Consigliere, Estensore

Sergio Fina – Consigliere

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