Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 4 luglio 2017, n. 32114

Il reato di fuga di cui all’art. 189, commi sesto e settimo, Cod. Strada, è compatibile anche con la forma del dolo eventuale poiché – acquisito che il dolo deve investire non solo l’evento dell’incidente, ma altresì il danno eventualmente conseguito dalle persone in esso coinvolte e, conseguentemente, la necessità del soccorso – la consapevolezza che la persona coinvolta nell’incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche allorquando l’agente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l’esistenza

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV penale

sentenza 4 luglio 2017, n. 32114

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Presidente

Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere

Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), n. il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 28/6/2016 Corte di appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Ranaldi;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TAMPIERI Luca, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28.6.2016 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano nei confronti di (OMISSIS) in ordine al reato di cui all’articolo 189 C.d.S., commi 1, 6 e 7, per non essersi fermato e non aver prestato assistenza alle vittime di due distinti incidenti stradali da lui causati alla guida della vettura Renaul Clio tg. (OMISSIS).

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’imputato, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1) violazione di legge e vizio di motivazione come di seguito indicato.

I) Mancata disamina dei motivi di appello e travisamento della prova in merito all’ipotesi di “omissione di soccorso”.

Deduce che la fattispecie incriminatrice in disamina presuppone l’effettivita’ del bisogno di soccorso dell’investito, che viene meno nel caso di assenza di lesioni o se altri vi abbiano gia’ provveduto e non risulti piu’ necessario.

Lamenta che la Corte di merito non ha adeguatamente ponderato in merito alla effettiva necessita’ di assistenza dei soggetti incidentati, ne’ in merito alla presenza sul luogo del primo incidente di un terzo soggetto ( (OMISSIS)) che intervenne, cosi’ sollevando l’autore dell’incidente da eventuali responsabilita’.

Rileva che il teste (OMISSIS) dichiaro’ – in sede di s.i.t. acquisite agli atti del fascicolo – di aver notato due persone di sesso maschile, di nazionalita’ probabilmente africana, parlare con le due ragazze che si trovavano a bordo della vettura Fiat; cio’ che smentirebbe l’assunto della Corte di appello secondo cui, dopo il primo incidente, non ci fu nessuna discussione fra l’imputato e le persone investite.

II) Mancata disamina dei motivi di appello e travisamento della prova in merito all’ipotesi di “fuga dopo l’incidente”.

Deduce che la norma in contestazione sanziona colui che si sia allontanato dal luogo dell’incidente da lui cagionato ed in conseguenza del quale si siano prodotti danni alle persone coinvolte.

Lamenta la carenza in sentenza di qualsivoglia valutazione in punto di consapevolezza da parte del prevenuto del danno alle persone.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato.

2. Le censure dedotte in relazione alla ritenuta colpevolezza del prevenuto per le plurime condotte criminose di omissione di soccorso e di fuga attengono sostanzialmente a valutazioni probatorie ed apprezzamenti di merito. In proposito, si osserva che le doglianze relative ad asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale degli episodi e dell’attribuzione degli stessi alla persona dell’imputato non sono proponibili nel giudizio di legittimita’, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da un percorso motivazionale che risulti comunque esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio al fine di dimostrare l’assenza di consapevolezza da parte dell’imputato e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.

Le argomentazioni svolte dal ricorrente, in chiave di puro merito, non valgono a scalfire la motivazione fornita dalla Corte territoriale in punto di responsabilita’, dovendosi a tal fine rammentare che, trattandosi di c.d. “doppia conforme”, le argomentazioni delle sentenze dei due gradi di merito possono vicendevolmente integrarsi in quanto riconducibili ad unita’.

2.1. Ed invero i giudicanti non hanno mancato di richiamare espressamente gli elementi acquisiti a carico dell’imputato, ed in particolare le dichiarazioni delle persone offese nei due incidenti che si sono susseguiti a distanza ravvicinata di tempo l’uno dall’altro.

Nel primo, la Renault Clio condotta dall’imputato, a causa di una brusca accelerazione, ruotando di 90 gradi rispetto al suo senso di marcia, finiva con l’urtare violentemente la parte posteriore del veicolo Fiat Palio, nel cui interno erano presenti (OMISSIS) (al posto di guida) e (OMISSIS) (passeggera). La (OMISSIS) riusciva ad annotare la targa del veicolo che le aveva urtate. Entrambe le donne riportavano lesioni. Dalla Renault scendevano due giovani di origine nordafricana (uno dei quali, il soggetto alla guida, successivamente identificato per l’odierno imputato), visibilmente alterati da sostanze stupefacenti o alcoliche. I due, dopo aver raccolto la targa anteriore della loro vettura, staccatasi a causa dell’urto, risalivano sul veicolo e si allontanavano a gran velocita’, nonostante i danni subiti e le lesioni inferte alle due donne.

Nel secondo, avvenuto poco dopo il primo, la stessa Renault Clio andava a tamponare violentemente una Ford Focus ferma al semaforo, causando a (OMISSIS), passeggera della stessa, una contusione al ginocchio destro. Il guidatore della Renault, lungi dal fermarsi per prestare soccorso, invertiva il senso di marcia con una brusca manovra e si allontanava, facendo perdere le proprie tracce.

2.2. La consapevolezza (dolo) del prevenuto di aver causato sinistri idonei a cagionare danno alle persone e’ stata adeguatamente e plausibilmente ricavata dai giudici di merito dalle dichiarazioni delle persone offese e dalla stessa dinamica degli incidenti, estremamente violenti, anche tenuto conto dei danni riportati dalla stessa Renault Clio condotta dall’imputato, tanto che un teste oculare ( (OMISSIS)) riferiva che la detta vettura era ripartita con difficolta’ a causa dei danni riportati.

In sostanza la gravita’ degli incidenti e dei danni causati, l’accertata sussistenza di lesioni in danno delle vittime, la fuga repentina del prevenuto in entrambi gli episodi, hanno indotto i giudici di merito a ritenere configurabile la consapevolezza da parte dell’imputato della necessita’ di prestare assistenza, quantomeno sotto il profilo del dolo eventuale. In tal senso si deve rammentare che nel reato di “fuga”, previsto dall’articolo 189 C.d.S., commi 6 e 7, il dolo deve investire non solo l’evento dell’incidente, ma anche il danno alle persone e, conseguentemente, la necessita’ del soccorso, che non costituisce una condizione di punibilita’; tuttavia, la consapevolezza che la persona coinvolta nell’incidente ha bisogno di soccorso puo’ sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che puo’ attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per cio’ stesso l’esistenza (Sez. 4, n. 34134 del 13/07/2007, Agostinone, Rv. 23723901). Nella specie l’accertamento del dolo e’ stato correttamente compiuto in relazione alle circostanze concretamente rappresentate e percepite dall’agente al momento della condotta, in quanto univocamente indicative del verificarsi di incidenti idonei ad arrecare danno alle persone (Sez. 4, n. 16982 del 12/03/2013, Borselli, Rv. 25542901).

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

processuali.

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