Corte di Cassazione, sezione III civile, ordinanza 6 luglio 2017, n. 16666

 

Sommario

La scuola non risponde per la lesione che l’alunna si è procurata durante la lezione di ginnastica che consisteva in una corsa campestre.

E’ stataritenuta corretta e’ la qualificazione di puntuale adempimento dell’obbligazione contrattuale – da c.d. contatto sociale – della scuola, quanto alla sicurezza verso gli alunni, mediante l’adozione di tutte le cautele necessarie per la loro incolumita’ in rapporto all’attivita’ espletata ed in relazione alle peculiarita’ dell’insegnamento impartito e, quindi, anche dell’educazione fisica e della preparazione pure selettiva a gare riservate a giovani in eta’ scolare;

Cosi’, effettivamente il contenuto della prestazione contrattuale in ordine alla sicurezza degli alunni si trova a coincidere, sia pure in linea di fatto, con il contenuto delle condotte liberatorie previste dagli articoli 2048 e 2051 c.c., cioe’ con l’adozione di ogni misura atta, in relazione alle peculiarita’ dell’insegnamento ed alla particolarita’ delle circostanza, ad impedire l’accadimento del fatto dannoso o a prevenire il caso fortuito (tale dovendo intendersi, com’e’ noto, quel fattore, estraneo alla sfera soggettiva, che presenta i caratteri dell’imprevedibilita’ e dell’eccezionalita’, comprensivo anche del fatto del terzo o, a seconda dei casi, della colpa del danneggiato, ma che abbia, in applicazione dei principi generali in tema di causalita’ nel diritto civile, efficacia determinante dell’evento dannoso);

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

ordinanza 6 luglio 2017, n. 16666

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24273/2014 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale notarile;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS), in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui e’ rappresentato e difeso per legge;

(OMISSIS) SPA, in persona del Procuratore Speciale Dr. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1125/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 16/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/06/2017 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO.

RILEVATO IN FATTO

che:

(OMISSIS), all’epoca genitrice esercente la potesta’ sulla minore (OMISSIS) (n. il (OMISSIS)), convenne in giudizio dinanzi al tribunale de L’Aquila il Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della ricerca per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti da quest’ultima per le lesioni riportate il (OMISSIS) a seguito di una caduta durante una lezione di educazione fisica presso la scuola media di (OMISSIS), dove frequentava la classe (OMISSIS), allorche’ ella, impegnata in una prova di corsa campestre su di una distanza di mille metri, inciampo’ in un marciapiedi che costeggiava l’edificio scolastico inserito nel percorso da seguire;

chiamata dal Ministero in causa la sua assicuratrice, (OMISSIS) spa (poi spa (OMISSIS)) e divenuta nelle more maggiorenne la (OMISSIS), che era cosi’ intervenuta per fare propria la domanda, questa fu respinta dall’adito tribunale con sentenza n. 671 del 09/08/2005, ritenuta adempiuta l’obbligazione contrattuale del Ministero in rapporto alle caratteristiche della gara campestre alla quale si stava allenando la giovane ed a quelle di non pericolosita’ del marciapiede, le cui condizioni erano pure ben note alla vittima, che frequentava i luoghi ove si tenevano le lezioni di educazione fisica;

l’adita corte di appello, dal canto suo, ha confermato – con piu’ ampia motivazione – la valutazione di assenza di responsabilita’ del Ministero sia a qualificarla contrattuale che extracontrattuale, tanto da respingere il gravame proposto dalle (OMISSIS) – (OMISSIS): e, avendo costoro proposto ricorso, articolato su cinque motivi, per la cassazione della relativa pronuncia, pubblicata il 16/11/2013 con il n. 1125, gli intimati Ministero e (OMISSIS) resistono con separati controricorsi; mentre infine, per l’adunanza in camera di consiglio, non partecipata, del giorno 08/06/2017, le ricorrenti depositano memoria ai sensi del penultimo periodo dell’articolo 380-bis c.p.c., comma 1, come inserito dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1-bis, comma 1, lettera f), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata;

va preliminarmente rilevato che i controricorsi, notificati a partire dal 24/11/2014, sono da qualificarsi tempestivi, in quanto il ricorso e’ stato ritualmente notificato al Ministero ed alla sua assicuratrice, rispettivamente, il 14/10/2014 ed il 16/10/2014, cosi’ venendo a scadere il relativo termine il 25/11/2014;

cio’ posto, possono esaminarsi congiuntamente, per intima connessione, il primo e il secondo motivo, coi quali le ricorrenti lamentano, rispettivamente, “violazione o falsa applicazione degli articoli 1218, 2048 e omessa applicazione dell’articolo 2051 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”, nonche’ “sotto ulteriori profili: violazione o falsa applicazione degli articoli 1218, 2048 e omessa applicazione dell’articolo 2051 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”: in sostanza imputando alla corte di appello di avere colmato la regola di giudizio con l’esimente dell’articolo 2048, anziche’ con quella dell’articolo 2051 c.c. e contestando l’applicabilita’ dell’articolo 2048 c.c., agli infortuni autoprovocati, qual e’ quello per cui e’ causa, insistendo sulla configurabilita’ di un c.d. danno da insidia;

i motivi sono infondati: se e’ vero che effettivamente la corte di appello richiama l’articolo 2048 c.c., in primo luogo lo fa solo con la motivazione ad abundantiam per l’evenienza, esaminata in via subordinata a quella prioritariamente asserita della responsabilita’ contrattuale da contatto sociale, della configurabilita’ di una responsabilita’ extracontrattuale, ma, in secondo luogo e in via dirimente, il riferimento alla problematica dell’insidia o della responsabilita’ da cose in custodia e’ del tutto fuori luogo, perche’ la qui gravata decisione ampiamente motiva sulla presenza di un ostacolo come quello origine della caduta come insita nel “rischio sportivo” connesso al percorso della gara di corsa campestre;

del resto, corretta e’ la qualificazione di puntuale adempimento dell’obbligazione contrattuale – da c.d. contatto sociale – della scuola, quanto alla sicurezza verso gli alunni, mediante l’adozione di tutte le cautele necessarie per la loro incolumita’ in rapporto all’attivita’ espletata ed in relazione alle peculiarita’ dell’insegnamento impartito e, quindi, anche dell’educazione fisica e della preparazione pure selettiva a gare riservate a giovani in eta’ scolare;

cosi’, effettivamente il contenuto della prestazione contrattuale in ordine alla sicurezza degli alunni si trova a coincidere, sia pure in linea di fatto, con il contenuto delle condotte liberatorie previste dagli articoli 2048 e 2051 c.c., cioe’ con l’adozione di ogni misura atta, in relazione alle peculiarita’ dell’insegnamento ed alla particolarita’ delle circostanza, ad impedire l’accadimento del fatto dannoso o a prevenire il caso fortuito (tale dovendo intendersi, com’e’ noto, quel fattore, estraneo alla sfera soggettiva, che presenta i caratteri dell’imprevedibilita’ e dell’eccezionalita’, comprensivo anche del fatto del terzo o, a seconda dei casi, della colpa del danneggiato, ma che abbia, in applicazione dei principi generali in tema di causalita’ nel diritto civile, efficacia determinante dell’evento dannoso);

per passare all’esame del terzo motivo, con questo la (OMISSIS) e la (OMISSIS) si dolgono di “violazione o falsa applicazione degli articoli 1218, 1324, 1425 e 2043 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3” e di “omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5”, contestando la ritenuta affermazione di accettazione del rischio e rimarcando non esservi mai stata istruttoria sul punto;

il motivo e’ infondato, perche’ la corte territoriale non parla mai di accettazione del rischio, ma di rischio connaturato alla specifica attivita’ di educazione fisica posta in essere, in relazione alla specialita’ sportiva praticata nel momento; in tal modo, potendo presumersi che quella fosse inserita in un ordinario programma ed in un tempo in cui e’ ancora possibile un’interazione immediata e diretta tra maestro o insegnante o precettore ed alunno, correttamente si esclude la necessita’ di particolari valutazioni da parte del minore o di chi poteva validamente impegnarsi per lui: nessuna rilevanza specifica puo’ avere l’accettazione del rischio da parte del minore, bastando che – come in tal senso espressamente motivato – l’attivita’ da quello in concreto richiesta si riconduca all’erogazione di una prestazione di insegnamento ordinaria e quindi in modo legittimo unilateralmente e liberamente determinata dall’istituzione scolastica e, per essa, dall’insegnante che la rappresenta;

ancora, col quarto motivo, le ricorrenti deducono “violazione dell’articolo 115 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3” e “contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5”, ribadendo che il percorso nascondeva un’insidia, insistendo sulla prossimita’ alla linea di partenza e sulla partecipazione alla gara solo di alcune alunne, circostanze escluse in fatto dalla corte territoriale, nonche’ sulla mancata indicazione del marciapiede come zona da evitare;

tale motivo e’ inammissibile: rientra in una valutazione di merito, scevra da quei soli gravissimi vizi motivazionali ormai soli denunziabili in Cassazione dopo la riforma dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, come interpretata da Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014, l’apprezzamento da parte della corte territoriale sulla riconducibilita’ delle condizioni dei luoghi alle normali condizioni di rischio proprie della corsa campestre;

infine, col quinto motivo, le ricorrenti adducono “violazione, sotto altro profilo, degli articoli 2043 e 2051 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”, riproponendo la subordinata domanda di responsabilita’ extracontrattuale da cosa in custodia, semplicemente richiamando i motivi gia’ sviluppati;

il motivo e’ inammissibile, perche’ le ricorrenti ancora una volta non si confrontano con la ratio decidendi dell’impostazione dell’evento come gara di corsa campestre senza particolari violazioni delle relative regole, con conseguente esclusione, in via principale, della responsabilita’ extracontrattuale e, in via subordinata, con riconoscimento delle esimenti proprie dell’inerenza del rischio poi corso al regolare esercizio di un’attivita’ sportiva particolare;

in definitiva, per l’infondatezza dei primi tre motivi e l’inammissibilita’ degli ultimi due, il ricorso non puo’ che essere rigettato, con la conseguente condanna delle soccombenti ricorrenti, tra loro in solido per la comunanza dell’interesse processuale, al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ in favore di ciascuno dei controricorrenti;

infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalita’ al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento, in favore di ciascun controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida per ognuno in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli accessori di legge, nonche’, per il Ministero, alle spese prenotate a debito e, per la (OMISSIS) spa, agli esborsi liquidati in Euro 200,00.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

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