Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 17 luglio 2017, n. 3472

In materia di indennità di trasferimento le distanze si computano di norma tra le case comunali, valendo il criterio derogatorio della sede dell’ufficio solo quando questo si trova in località isolata

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 17 luglio 2017, n. 3472

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6970 del 2008, proposto da:

Min. Economia e Finanze-Com. Gen. G D F.-Com Rep. Tla Friuli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Gen. Stato, domiciliata in Roma, via (…);

contro

Sa. Gi., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Or. Fr. Es., Mi. Ba., con domicilio eletto presso lo studio Gi. Ma. Ri. in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA – TRIESTE n. 00137/2008, resa tra le parti, concernente diniego riconoscimento indennità di trasferimento

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 luglio 2017 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati Avv.to dello Stato De Fe.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L’odierno appellato, militare appartenente al Corpo della Guardia di Finanza ed assegnato a reparto dislocato nella frazione (omissis) (comune di (omissis)), è stato trasferito d’autorità a Ente di stanza nel comune di (omissis) del Friuli.

La richiesta dell’interessato di fruire dell’indennità di trasferimento è stata respinta dal Corpo, con provvedimento che il militare ha impugnato avanti al TAR Friuli.

A sostegno del diniego la P.A. ha rilevato che la distanza tra le case comunali di (omissis) è inferiore ai 10 km.

Con la sentenza in epigrafe indicata l’adito Tribunale ha accolto il gravame rilevando che l’art. 1 della legge 86/2001 subordina l’indennità al solo trasferimento in comune diverso e non richiede più perciò la distanza minima (appunto 10 km) prima prevista dall’art. 1 Legge 100/1987.

La sentenza è stata impugnata con l’appello oggi all’esame dall’Amministrazione la quale ne ha chiesto l’integrale riforma.

Si è costituito in resistenza l’appellato, il quale reitera le ulteriori censure contro il provvedimento impugnato già da lui versate in primo grado.

Le Parti hanno depositato memorie.

All’udienza del 13 luglio 2017 l’appello è stato trattenuto in decisione.

L’appello è da respingere e la sentenza impugnata va confermata, sia pure con diversa motivazione.

In effetti, come dedotto dall’appellante, la censura erroneamente accolta dal TAR era infondata: la giurisprudenza (cfr. per tutte Ap. n. 23 del 2011) ha infatti successivamente chiarito che la distanza minima dei 10 km – di cui alle norme sull’indennità di missione – costituisce sempre, pur nel vigore della nuova disciplina, requisito di base per l’erogazione anche dell’indennità di trasferimento.

Ciò premesso, vertendo la controversia in tema di diritti soggettivi patrimoniali, deve passarsi in concreto a stabilire se nel caso all’esame – come sostiene l’appellante con dovizia di riferimenti normativi – la distanza da prendere in considerazione è quella tra le due case comunali (pacificamente: 8 km) o invece – come deduce l’appellato – quella tra i due reparti di assegnazione (pacificamente: 17 km).

Al riguardo, la consolidata giurisprudenza della Sezione (cfr. per tutte IV n. 2973 del 2003) ha chiarito che le distanze si computano di norma tra le case comunali, valendo il criterio derogatorio della sede dell’ufficio solo quando questo si trova in località isolata.

Nel caso in esame, come rilevato dal ricorrente, la precedente sede di servizio (omissis) era appunto dislocata in località isolata a ridosso, per quanto si comprende, del confine italo-sloveno.

Dal momento che, come si è sopra puntualizzato, (omissis) dista 17 km da (omissis), al militare andava dunque corrisposta l’indennità.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello dell’Amministrazione va perciò respinto e la sentenza impugnata va confermata con diversa motivazione.

Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate forfettariamente in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il Comando Generale della Guardia di Finanza al pagamento in favore di Sa. Gi. di euro 1500 (millecinquecento) oltre spese generali IVA e CAP se dovuti, per le spese del grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi – Presidente, Estensore

Oberdan Forlenza – Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere

Leonardo Spagnoletti – Consigliere

Giuseppe Castiglia – Consigliere

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