Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 12 luglio 2017, n. 3424

Nei giudizi relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione, infatti, tutti i termini processuali sono dimezzatati ivi compreso quello per la proposizione dell’appello.

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 12 luglio 2017, n. 3424

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 4205 del 2016, proposto da:

Co. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gi. Er. Ce. e Ma. As. Ce., con domicilio eletto presso lo studio Pl. in Roma, via (…);

contro

An. Pi. Ma., rappresentato e difeso dall’avvocato Or. Me., con domicilio eletto presso la sede della società Pl. s.r.l. in Roma, via (…);

nei confronti di

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, e Anas Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);

Im. Spa e altri, non costituite in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la Calabria, sede di (omissis), sezione seconda, n. 1652 del 12 novembre 2015, resa tra le parti, concernente l’espropriazione per pubblica utilità di aree necessarie ai lavori di costruzione della E90, tratto S.s. 106 Jonica.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di An. Pi. Ma., del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Anas Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 119 del c.p.a.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 marzo 2017 il consigliere Nicola D’Angelo e uditi, per il signor Ma., l’avvocato Di Gi., su delega dell’avvocato Me., e, per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e per Anas Spa, gli avvocati dello Stato Ve. Fe. e Gr.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il signor An. Pi. Ma., in qualità di proprietario di un’azienda agricola, estesa circa 190 ettari nei Comuni di (omissis), ha impugnato il decreto prot. n. co/1035 – 11/13 – ca-out/prng/ac del 25 maggio 2011, con cui gli sono stati espropriati, in favore del Demanio dello Stato – Ramo Strade: “le porzioni dei terreni riportate nel Catasto del Comune di (omissis) e del Comune di (omissis) cosi come individuate nell’elaborato descrittivo All. “A” e nell’elaborato grafico “B”.

2. Nel ricorso, proposto dinanzi al T.a.r. per la Calabria, sede di (omissis), ha soprattutto lamentato che l’impugnato decreto di esproprio illegittimamente ha incluso anche le particelle n. (omissis), fl. (omissis) del comune di (omissis), e n. (omissis), fl. (omissis) del comune di (omissis), sulle quali insisteva una cava adibita ad estrazione di inerti, divenuta di sua proprietà per effetto della sentenza n. 104/2001 del Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli.

3. In particolare, dopo aver censurato il decreto di esproprio sotto diversi profili (mancanza di ragioni giustificatrici dell’esproprio e scadenza dei termini di inizio e ultimazione lavori), il signor Ma. ha evidenziato che lo stesso provvedimento in relazione alla suddette particelle sarebbe stato posto in essere al mero fine di sanare una illegittima situazione di fatto (abusivo riempimento della cava – accumulo di materiali inerti e di risulta) e che le stesse non sarebbero state comunque contemplate dalla dichiarazione di pubblica utilità.

4. Il T.a.r. adito, dopo aver nominato un C.T.U. ed aver acquisito la sua relazione, ha accolto il ricorso limitatamente al terzo motivo con il quale è stata prospettata l’illegittima inclusione delle citate particelle nn. (omissis), disponendo l’annullamento del provvedimento impugnato e facendo obbligo all’ANAS, nel termine di centottanta giorni, di valutare la permanenza o meno di un interesse pubblico all’acquisizione delle stesse particelle ovvero, in alternativa, di restituirle, corrispondendo un importo pari al 5% del valore venale del bene per ogni anno di occupazione illegittima relativamente tanto alla porzione utilizzata per la realizzazione dell’opera quanto a quella residua occupata strumentalmente ma non trasformata

5. La Co. spa, società di progetto costituita dal Contraente Generale (ATI As. spa e Ing. Ni. Fe. srl) subentrata nel rapporto con il soggetto aggiudicatore e delegata pertanto dall’ANAS all’esercizio dei poteri espropriativi, ha quindi impugnato la predetta sentenza, formulando i seguenti motivi di appello.

5.1.Erronea individuazione del thema decidendum e decisione ultra petita.

5.1.1. Il T.a.r. avrebbe annullato il decreto di esproprio sul presupposto che le particelle di proprietà del ricorrente, la n. (omissis) nel comune di (omissis) e la n. (omissis) nel comune di (omissis), non figurassero nel piano particellare di espropriazione e non fossero pertanto destinatarie di alcuna dichiarazione di pubblica utilità. Tale censura tuttavia, secondo l’appellante, non è stata formulata dal signor Ma. nel ricorso di primo grado.

5.2. Erronea attribuzione della giurisdizione.

5.2.1. Sulla base di quanto rilevato dal Tribunale in ordine alla mancanza della dichiarazione di pubblica utilità per le predette aree, il giudice di primo grado avrebbe di conseguenza dovuto declinare la sua giurisdizione in favore di quella ordinaria.

5.3. Erronea valutazione dei presupposti di fatto.

5.3.1. Il T.a.r. avrebbe omesso di rilevare che la mancanza di indicazione delle due particelle riguardava unicamente il piano particellare descrittivo e non quello grafico.

6. Il signor Ma. si è costituito in giudizio il 1.giugno 2016, evidenziando in primo luogo la tardiva proposizione dell’appello e comunque la sua infondatezza nel merito. Ha poi depositato un’ulteriore memoria il 23 febbraio 2017.

7. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Anas Spa si sono costituiti in giudizio il 6 giugno 2016.

8. Con ordinanza cautelare n. 2827 del 15 luglio 2016 questa Sezione ha respinto l’istanza incidentale di sospensione degli effetti della sentenza impugnata presentata contestualmente al ricorso.

9. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 30 marzo 2017.

10. Nel corso della sessa udienza il Collegio ha avvisato le parti presenti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del c.p.a., della possibile irricevibilità dell’appello.

11. Ed in effetti, l’appello è stato proposto tardivamente ed è pertanto irricevibile.

12. La sentenza impugnata è stata pubblicata, mediante deposito nella Segreteria del T.a.r, il 12 novembre 2015. Il ricorso in appello è stato invece notificato il 12 maggio 2016.

13. Tuttavia, in relazione alla materia oggetto della controversia, trova applicazione la dimidiazione dei termini prevista dal combinato disposto dei commi 1, lettera f), 2 e 7 dell’art. 119 del c.p.a..

14. Nei giudizi relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione, infatti, tutti i termini processuali sono dimezzatati ivi compreso quello per la proposizione dell’appello (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 29 ottobre 2015, n. 4952).

15. Nel caso di specie, quindi, il termine per proporre appello avrebbe dovuto essere quello dimezzato del trimestre (cfr. art. 92 comma 3, c.p.a.), con scadenza il 12 febbraio 2016.

16. Pertanto, l’appello va dichiarato irricevibile perché tardivamente proposto, ai sensi dell’art. 35 c.p.a…

17. Le spese della presente fase di giudizio sono poste a carico dell’appellante nella misura indicata in motivazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio nella misura di euro 2.000,00(duemila/00) in favore di ciascuna delle due parti costituite, oltre agli oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi – Presidente

Oberdan Forlenza – Consigliere

Leonardo Spagnoletti – Consigliere

Luca Lamberti – Consigliere

Nicola D’Angelo – Consigliere, Estensore

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