Le garanzie previste dalla Statuto del contribuente si applicano anche agli atti di accesso istantanei dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca di elementi valutativi a lui sfavorevoli
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI tributaria
ordinanza 10 maggio 2017, n. 11471
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4245/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3717/64/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA – SEZIONE DISTACCATA DI BRESCIA, depositata il 1/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 22/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad unico motivo, nei confronti di (OMISSIS) (che resiste con controricorso) per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale, rigettandone l’appello, ha, confermando la decisione di primo grado, dichiarato la nullita’ dell’accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione IRPEF, IRAP ed IVA per il 2007, perche’ emesso in violazione della L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7.
A seguito di proposta ex articolo 380 bis c.p.c. e’ stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni.
Il controricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denunziando – ex articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7, ha evidenziato che la detta disposizione non puo’ applicarsi ai c.d. accertamenti “a tavolino”, ossia eseguiti senza “accesso ispettivo” presso la sede del contribuente; nel caso di specie, l’accertamento (datato 25 giugno 2010) doveva ritenersi eseguito “a tavolino”, in quanto l’Agenzia aveva effettuato il 30 marzo 2010 un accesso cd. breve presso i locali di svolgimento dell’attivita’ del contribuente, per rilevare prezzi praticati al pubblico ed il ricarico su campione di beni e servizi dell’attivita’, cui aveva fatto seguito apposito processo verbale di accesso e richiesta documenti riguardanti l’attivita’ del 2006, debitamente notificato al contribuente il successivo 5 maggio.
La censura e’ infondata. Come gia’ statuito da questa Corte, “in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la L. 27 luglio 2000, n. 212, articolo 12, comma 7, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attivita’, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per se’, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimita’ dell’atto impositivo emesso ante tempus, poiche’ detto termine e’ posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed e’ diretto al migliore e piu’ efficace esercizio della potesta’ impositiva…”(Cass. sez. unite 18184/2013).
Va, inoltre, considerato che le dette garanzie statutarie operano gia’ in fase di accesso, concludendosi anche tale attivita’ con la sottoscrizione e consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni svolte, e cio’ alla stregua delle prescrizioni dell’articolo 52, comma 6, del decreto IVA ovvero dell’articolo 33 del decreto sull’accertamento; siffatte, garanzie si applicano anche agli atti di accesso istantanei finalizzati all’acquisizione di documentazione, sia perche’ la citata disposizione non prevede alcuna distinzione in ordine alla durata dell’accesso, ed e’, comunque, necessario, anche in caso di “accesso breve)), redigere un verbale di chiusura delle operazioni (in senso conf. Cass. 2593/14 e Cass. 15624/14), sia perche’, anche in caso di “accesso breve”, si verifica quella peculiarita’ che, secondo Cass. sez. unite n. 24823/2015, giustifica, quale controbilanciamento, le garanzie di cui al cit. articolo 12; peculiarita’ consistente nell'”autoritativa intromissione dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca di elementi valutatiti a lui sfavorevoli”.
Ora, premesso che i fatti di causa sono pacifici, ovvero che venne rilasciato il processo verbale al contribuente ma che tra questo e l’emissione dell’avviso di accertamento non venne rispettato il termine di cui alla norma invocata, l’impugnata sentenza, il cui dispositivo e’ conforme a diritto, non e’ passibile di censura previa correzione della motivazione nel senso sopra illustrato.
Ne consegue il rigetto del ricorso con compensazione integrale tra le parti delle spese processuali viste le recenti soluzioni giurisprudenziali in materia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Motivazione semplificata
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