Gli elementi identificativi dell’impresa commerciale, ai sensi dell’art. 2082 cod. civ., sono la professionalità e l’organizzazione, intese come svolgimento abituale e continuo dell’attività e sistematica aggregazione di mezzi materiali e immateriali, al di là della scarsezza dei beni predisposti, tanto più quando l’attività, come quella dell’agente di commercio, non necessiti di mezzi materiali e personali rilevanti
SUPREMA Corte di CASSAZIONE
SEZIONE VI civile
ordinanza 17 maggio 2017, n. 12338
Ragioni della decisione
Con sentenza del 21.7.2015 la Corte di Appello di Catania respingeva il reclamo proposto da A.G. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento n. (…) emessa dal Tribunale di Catania.
Avverso questa sentenza A.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: con il primo, per violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 15 legge fall., ha negato la propria qualifica di imprenditore commerciale, assumendo di avere svolto solo attività di agente di commercio di abiti da sposa, di essersi limitato a promuovere la stipulazione di contratti commerciali tra le committenti ed i commercianti al dettaglio e di avere svolto solo per un breve periodo di tempo una modesta attività di commercio dei medesimi prodotti di cui era agente, oltre tre anni prima della pronuncia di fallimento; con il secondo motivo, ha denunciato la violazione o falsa applicazione dell’art. 5 legge fall., non essendo sufficiente ad integrare lo stato di insolvenza, a norma dell’art. 5 legge fall., la sussistenza dell’unico debito per il quale si era chiesto il fallimento.
La curatela del fallimento A. e la (…) s.p.a. non hanno svolto difese.
Comunicato il decreto di fissazione di adunanza in camera di consiglio, a seguito della proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (nella nuova formulazione applicabile, ratione temporis, a seguito delle modifiche intervenute con d.l. 31.8.2016, n. 168 conv. con modif. dalla L. n. 197 del 2016), le parti non hanno depositato memorie difensive.
I motivi sono infondati.
Quanto al primo, si rileva che la mera affermazione dello svolgimento dell’attività di agente di commercio non fa escludere nel ricorrente la qualifica di imprenditore commerciale fallibile: “poiché fra le attività ausiliarie contemplate dall’art. 2195 n. 5 cod. civ. è compresa quella dell’agente di commercio, che con una propria organizzazione di mezzi e a proprio rischio, promuove contratti per conto del produttore o fornitore di beni o servizi, ricorrono, anche riguardo all’agente, i presupposti soggettivi per l’assoggettamento alle procedure concorsuali quale imprenditore commerciale” (Cass. n. 6151 del 1978); “gli elementi identificativi dell’impresa commerciale, ai sensi dell’art. 2082 cod. civ., sono la professionalità e l’organizzazione, intese come svolgimento abituale e continuo dell’attività e sistematica aggregazione di mezzi materiali e immateriali, al di là della scarsezza dei beni predisposti, tanto più quando l’attività, come quella dell’agente di commercio, non necessiti di mezzi materiali e personali rilevanti” (Cass. n. 9102 del 2003).
Il secondo motivo è infondato perché correttamente la Corte territoriale ha desunto lo stato di insolvenza dall’inadempimento dedotto dal creditore ricorrente (e lo stato di insolvenza può essere ricavato in via induttiva anche dal mancato pagamento di un solo credito di importo non inferiore ad Euro trentamila, ai sensi dell’art. 15, ult. co., legge fall.).
Il ricorso va pertanto rigettato. Non si deve provvedere sulle spese, attesa la mancata costituzione in giudizio degli intimati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo dovuto per legge a titolo di contributo unificato
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