Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 27 febbraio 2017, n. 9371

Quando si procede per reati tributari è legittimo il sequestro preventivo dei beni del legale rappresentante della società nel caso in cui il soggetto non fornisca la prova della concreta esistenza di beni nella disponibilità della società su cui disporre la confisca diretta

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 27 febbraio 2017, n. 9371

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta – Presidente

Dott. MANZON Enrico – Consigliere

Dott. SOCCI Angelo Matte – rel. Consigliere

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 6162/2015 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del 04/05/2015;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI;

Sentite le conclusioni del PG Dott. ROMANO Giulio, “rigetto del ricorso”;

Udito il difensore avv. (OMISSIS).

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Roma, sezione per il riesame dei provvedimenti di sequestro, con ordinanza del 4 maggio 2015, confermava l’ordinanza, di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca nei confronti di (OMISSIS), del Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Roma del 12 marzo 2015 (sequestro per equivalente per la somma di Euro 9.482.867,73, nei confronti di (OMISSIS) legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l.), ad esclusione del libretto di conto corrente n. (OMISSIS) banca (OMISSIS) che disponeva restituirsi al (OMISSIS) (conto corrente relativo ala pensione di invalidita’ del (OMISSIS)), per reati di cui alla L. n. 74 del 2000, debito erariale per Euro 9.482.867,73 (omessi versamenti delle ritenute alla fonte, omesso versamento di IVA e compensazione di crediti di imposta IRAP inesistenti).

2. Ricorre in Cassazione (OMISSIS), tramite il suo difensore cassazionista, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

2.1. Violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B ed E.

Manifesta illogicita’ della motivazione ed erronea applicazione di legge.

Come insegna la Cassazione a sezioni unite del 2014, n. 10561, il sequestro preventivo del profitto del reato nei confronti di una persona giuridica per le violazioni commesse dal suo legale rappresentante nell’interesse della societa’, puo’ disporsi solo se sia provato che i beni o il denaro siano rimasti nella disponibilita’ della societa’. Nessun accertamento e’ avvenuto nel caso in giudizio.

L’amministratore ha fatto tutto il possibile per tamponare la falla aperta per gli inadempimenti degli enti debitori, mettendo mano anche al patrimonio personale. Manca nei fatti l’elemento soggettivo dei reati di evasione.

Per il reato contestato al capo E della rubrica (omesso versamento di Euro 770.519,00 utilizzando in compensazione crediti di imposta risultanti essere inesistenti per IRAP…) si rappresenta che in data 6 marzo 2013 veniva presentata istanza di rimborso IRAP per Euro 460.495,00, e in data 29 aprile 2015 si presentava un’istanza in autotutela per la previa sospensione degli effetti dell’atto e per il riconoscimento di un credito di Euro 460.000,00; inoltre e’ stato prodotto un elenco – rilasciato dall’ufficio di (OMISSIS), agenzia delle entrate- dei crediti che la societa’ (OMISSIS) s.r.l. vanta nei confronti dell’agenzia delle entrate. Manca quindi nei fatti il dolo. Il tribunale ha compiuto un travisamento del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. il ricorso e’ inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

Il ricorrente ripropone inoltre gli stessi motivi del riesame, senza adeguate critiche alla decisione del tribunale del riesame.

L’ordinanza impugnata, con motivazione adeguata e immune da contraddizioni o vizi logici manifesti, ritiene sussistenti sia il fumus del reato (del resto non contestato) e sia i presupposti normativi per il sequestro preventivo.

E’ legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto rimasto nella disponibilita’ di una persona giuridica, derivante dal reato tributario commesso dal suo legale rappresentante, non potendo considerarsi l’ente una persona estranea al detto reato. (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014 – dep. 05/03/2014, Gubert, Rv. 258647). Nel nostro caso le omissioni dei pagamenti rilevano come diretta percezione del profitto (tanto omesso tanto realizzato come profitto).

Per gli eventuali beni personali (ad esclusione della pensione di invalidita’, c/c di versamento, gia’ restituita) e’ altresi’ legittimo il sequestro. Quando si procede per reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, e’ legittimo il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente dei beni dell’imputato sul presupposto dell’impossibilita’ di reperire il profitto del reato nel caso in cui dallo stesso soggetto non sia stata fornita la prova della concreta esistenza di beni nella disponibilita’ della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta. (Sez. 3, n. 42966 del 10/06/2015 – dep. 26/10/2015, Klein, Rv. 265158).

Nel nostro caso nessuna prova della concreta esistenza di beni nella disponibilita’ della persona giuridica e’ stata fornita dal ricorrente, sia davanti ai giudici di merito e sia (sotto il profilo dell’allegazione di elementi contenuti negli atti e non valutati dai giudici della cautela) nel ricorso in Cassazione; nel ricorso ci si limita a richiamare la giurisprudenza della Corte, senza nulla specificare in concreto. Infatti nell’ipotesi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca con riferimento ai reati fiscali, il sequestro (a carico del rappresentante della persona giuridica, indagato) e’ legittimo se l’indagato non fornisce prova della concreta esistenza dei beni nella disponibilita’ della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta e, in sede di legittimita’ e’ necessario indicare specificamente gli atti processuali dai quali risultava reperibile presso la persona giuridica il profitto del reato (Cass., 3 sez. n. 2242/2017).

4. Sulla mancanza di dolo.

L’ordinanza impugnata con adeguata motivazione, immune da vizi logici o contraddizioni, evidenzia come il dolo generico richiesto dalle fattispecie in accertamento risulti sia dall’entita’ della somma, Euro 9.482.867,73, sia per l’assenza di elementi utili a far ritenere che il soggetto abbia posto in essere tutte le possibili azioni per evitare l’inadempimento fiscale. In tema di reati tributari nel reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-ter, e’ richiesto il dolo generico, integrato dalla condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceita’, a nulla rilevando i motivi della scelta dell’agente di non versare il tributo. (Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014 – dep. 25/02/2015, Schirosi, Rv. 263127). Identicamente per gli altri reati in accertamento.

Relativamente al denunciato travisamento del fatto per i rimborsi IRAP, il vizio non e’ denunciabile in questa sede. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio e’ ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione cosi’ radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 – dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093). Nel nostro caso il tribunale ha risposto con adeguata motivazione, non sindacabile in questa sede.

Alla dichiarazione di inammissibilita’ consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di Euro 1000,00, e delle spese del procedimento, ex articolo 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende

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