Il testo integrale[1]
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 29 febbraio 2012 n. 7966
Così deciso dalla Suprema Corte di cassazione con la sentenza n. 7966/2012 con la quale è stato rigettato il ricorso del p.m. del tribunale di Firenze.
Per gli ermellini il permesso “invalidi” rappresenta esclusivamente l’autorizzazione amministrativa per circolare in zone altrimenti interdette e viene rilasciata per una determinata autovettura al servizio della persona con handicap. Così, la mera esposizione del contrassegno sul parabrezza è un comportamento del tutto neutro, che non implica di per sé una dichiarazione di attestazione della presenza del titolare del permesso a bordo dell’autovettura medesima, con la conseguente esclusione del reato di sostituzione di persona.
Sorrento 29 febbraio 2012.
Avv. Renato D’Isa
[1] Testo scaricabile e consultabile sul portale giuridico del sole24Ore – Guida al Diritto
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