Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 14 luglio 2016, n. 14417

La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento da cui conseguono tutti i doveri propri della procreazione legittima tra i quali l’obbligo di mantenimento. La relativa obbligazione si collega allo status genitoriale e assume decorrenza dalla nascita del figlio, con la conseguenza che l’altro genitore, il quale nel frattempo ha sostenuto l’onere di mantenimento anche per la porzione di pertinenza del figlio dichiarato giudizialmente, ha diritto di regresso per la corrispondente quota

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 14 luglio 2016, n. 14417

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9602/2014 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 659/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del 14/05/2013, depositata il 10/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2016 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI.

FATTO E DIRITTO

La Corte,rilevato che sul ricorso n. 9602/14 proposto da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) il Consigliere relatore ha depositato ex articolo 380 bis c.p.c., la relazione che segue:
“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.
(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo avverso la sentenza n. 659/2013 resa dalla Corte d’Appello di Ancona che aveva respinto la sua precedente impugnazione avverso la sentenza n. 903/2012 del Tribunale di Ancona che aveva dichiarato la sua soccombenza al pagamento della somma di 41.440,00 in favore della (OMISSIS) in ragione del diritto da lei vantato a titolo di rimborso delle spese sopportate dalla nascita dei figli gemelli, in data 11 novembre 1993 sino alla proposizione del ricorso per la dichiarazione della paternita’, in data 6 marzo 2006.
La (OMISSIS) aveva affidato i due figli comuni con il (OMISSIS) alla sua famiglia d’origine in (OMISSIS).
Secondo il ricorrente la Corte d’Appello ed ancor prima il tribunale, avrebbe determinato un’erronea quantificazione dell’ammontare del credito vantato dalla sig.ra (OMISSIS) senza calibrarlo all’effettivo costo della vita in Colombia piu’ basso di quello italiano.
Osserva la Corte che il giudice di seconde cure ha rilevato l’infondatezza dell’impugnazione principale sul presupposto che le valutazioni del Giudice di prime cure fossero esatte avendo opportunamente dato rilievo alle spese effettivamente sostenute per il mantenimento, da rapportare anche alle capacita’ economiche del ricorrente, pur se le stesse hanno consentito, per ragioni inerenti al loro collocamento geografico ai figli un piu’ elevato tenore di vita rispetto a quello, che con le stesse somme, avrebbero potuto godere in Italia.
Tale motivazione che ha tenuto conto delle risultanze acquisite nel corso di giudizio appare conforme all’orientamento espresso da questa Corte secondo cui la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell’articolo 277 c.c., e, quindi, a norma dell’articolo 261 c.c., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex articolo 148 c.c.. La relativa obbligazione si collega allo status genitoriale e assume di conseguenza pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l’altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l’onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato articolo 148 c.c.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall’articolo 1299 c.c., nei rapporti fra condebitori solidali (Cass. 15756/06; Cass. 4 novembre 2010 n. 22506; Cass. 26653/11).
In particolare, per quanto concerne l’accertamento del quantum dovuto in restituzione, questo, sebbene suscettibile di liquidazione equitativa, trova limite negli esborsi in concreto o presumibilmente sostenuti dal genitore che ho per l’intero sostenuto le spese e che in entrambi i casi, non puo’ prescindere ne’ dalla considerazione del complesso delle specifiche, molteplici e nel tempo variabili esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo da considerare ai fini del rimborso, ne’ dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore, quali all’epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali ne’ dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori (Cass. 4 novembre 2010 n. 22506).
Tale valutazione e’ stata correttamente effettuata dalla Corte d’appello con valutazione che non appare suscettibile di sindacato in questa sede di legittimita’.
In ogni caso le censure che il ricorrente muove a tale motivazione, tendono in realta’ a prospettare una diversa interpretazione delle risultanze processuali chiedendo a questa Corte di effettuare un non consentito accertamento in punto di fatto in tal modo investendo inammissibilmente il merito della decisione.
Ricorrono i requisiti di cui all’articolo 375 c.p.c., per la trattazione in camera di consiglio.
PQM.
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.
Roma 7.03.2016.
Il Cons. relatore”.
Considerato:
che le parti non hanno depositato memorie;
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;
che pertanto il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 3.000,00 oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre spese forfettarie ed accessori di legge. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente del doppio dei contributi ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

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