Consiglio di Stato
sezione VI
sentenza 21 marzo 2016, n. 1159
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7434 del 2015, proposto da
Ce. St. ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati An. Pe. e Pi. Ri., con domicilio eletto presso l’avv. Gi. Ma. Gre. in Roma, corso (…); Da. Al., rappresentata e difesa dagli avvocati Pi. Ri. e An. Pe., con domicilio eletto presso l’avv. Gi. Ma. Gr. in Roma, corso (…);
contro
Pa. Fe.;
nei confronti di
Comune di (omissis), n. c.;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. TOSCANA -FIRENZE -SEZIONE III, n. 999/2015, resa tra le parti, concernente ottemperanza alle seguenti sentenze:
Tar Toscana, sezione II, n. 552/1996;
Consiglio di Stato, n. 2219/2013; e
Tar Toscana, sezione III, n. 485 del 2014, in tema di annullamento di concessione edilizia per realizzazione di un nuovo fabbricato;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
viste le memorie difensive;
vista la nota del 25 gennaio 2016 con la quale le parti appellanti dichiarano di non avere più interesse al ricorso in appello e chiedono che il ricorso suddetto sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con annullamento della sentenza di primo grado e con compensazione delle spese del giudizio;
visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), 38 e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del 25 febbraio 2016 il cons. Marco Buricelli e udito per le parti appellanti l’avvocato Pa., per delega di Pe.;
premesso e considerato in fatto e in diritto che:
FATTO e DIRITTO
la signora Pa. Fe., ricorrente originaria, con atto in data 20 gennaio 2016 ha rinunciato al ricorso per ottemperanza proposto dinanzi al Tar Toscana (n. RG 549 del 2015) e agli effetti della sentenza n. 999 del 2015, di accoglimento parziale, pronunciata all’esito di tale giudizio e impugnata dal signor Ce. St. e altri dinanzi a questo Consiglio di Stato;
a fronte di ciò gli appellanti, con nota in data 25 gennaio 2016, hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione del gravame;
dagli atti di causa si desume la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa di primo grado (e, per conseguenza, il sopraggiunto difetto d’interesse alla decisione dell’appello);
poiché nel giudizio amministrativo il rapporto processuale non perde la sua unitarietà per il fatto d’essere articolato in gradi distinti, la sopravvenuta carenza o l’estinzione dell’interesse al ricorso di primo grado determina l’improcedibilità non solo dell’appello – indipendentemente da chi l’abbia proposto -, ma pure dell’impugnazione originaria spiegata innanzi al giudice di primo grado, e comporta dunque, qualora non si verta in ipotesi di vizio o difetto inficiante il solo giudizio di appello (il che, nel caso in esame, non è), l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 2986 del 2014, e ivi riferimenti giurisprudenziali ulteriori);
le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno compensate;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, dichiara il sopravvenuto difetto di interesse in relazione al ricorso di primo grado e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata senza rinvio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Giulio Castriota Scanderbeg – Consigliere
Dante D’Alessio – Consigliere
Andrea Pannone – Consigliere
Marco Buricelli – Consigliere, Estensore
Depositata in Segreteria il 21 marzo 2016.
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